AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV - 5 marzo 2010, Sentenza n. 1277
RIFIUTI - Autorizzazioni - Procedimento ex artt. 27, 28, 31, 33 e 22 d. lgs.
n. 22/97 - Funzione acceleratoria - Provvedimenti di assenso di natura
urbanistica ed edilizia - Diverso fondamento - Conseguimento - Necessità. Il
procedimento di cui agli art. 27, 28, 31 comma 6, 33 e 22 comma 11 d.lg. n. 22
del 1997 ha una funzione acceleratoria della procedure per il rilascio delle
autorizzazioni in tema di rifiuti, quando si è in presenza della pianificazione
regionale e provinciale, ovvero dell'accordo di programma di cui all'art. 22
comma 11, sempre del d.lg. n. 22 del 1997. Tuttavia tale fine semplificatorio è
limitato dalla necessità di conseguire gli altri provvedimenti di assenso
richiesti dalla normativa urbanistica ed edilizia (Consiglio di Stato Sez. VI,
15 ottobre 2001, n. 5411), sia perché si tratta di provvedimenti che non sono
riconducibili nell’ambito del testo normativo in disamina, avendo ragioni e
fondamenti del tutto diversi, sia perché altrimenti si verrebbero ad incidere la
prerogative comunali in tema di attività edilizia. I due piani, quello di
controllo dell’attività di trattamento dei rifiuti e quello del controllo
dell’attività edilizia, operano in ambiti diversi e non sono quindi
sostituibili. Pres. Cossu, Est. Sabatino - E. s.r.l. (avv.ti Gentile e Carbone)
c. Comune di Pignataro Maggiore (avv. Oliva) - (conferma TAR Campania, n.
9600/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 marzo 2010, n. 1277
www.AmbienteDiritto.it
N. 01277/2010 REG.DEC.
N. 02192/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2192 del 2009, proposto da Esogest s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto
Gentile e Paolo Carbone, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in
Roma, piazza B. Cairoli n. 6, come da mandato a margine del ricorso
introduttivo;
contro
Comune di Pignataro Maggiore, in persona del sindaco legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Oliva, ed elettivamente
domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. Claudio Santini in Roma, via
A. Ruffini n. 2/a, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e
risposta;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione
quinta, n. 9600 del 29 luglio 2008;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il consigliere Diego
Sabatino;
udito per le parti gli avvocati Gentile e Abbamonte, su delega di Oliva;
considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2691 del 2009, Esogest s.r.l. proponeva appello
avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione quinta, n. 9600 del 29 luglio 2008 con la quale era stato accolto in
parte il ricorso proposto contro il Comune di Pignataro Maggiore per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’ ordinanza n.91 del
30/05/2007 di rimozione opere difformi alle autorizzazioni rilasciate e
ripristino dello stato dei luoghi e dell’atto del 93/07 con cui è stata disposta
la limitazione dell’esercizio dell’impianto solo alle originarie funzioni di
trattamento dei reflui dell’attività del setificio A.S.A..
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte
ricorrente aveva premesso di essere gestore in concessione di uno stabilimento
in Pignataro Maggiore per la produzione di tessuti di sete e la lavorazione di
stoffa per l’arredamento e l’abbigliamento civili con connesso impianto di
depurazione per il trattamento e smaltimento delle acque reflue. Evidenziando di
essere stata destinataria dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di
Pignataro Maggiore, si doleva della assoluta assenza dei presupposti che ne
potessero legittimare l’adozione.
Costituitasi l’amministrazione comunale, eccepiva l’inammissibilità e
l’infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva
parzialmente fondate le doglianze, accogliendo in parte il ricorso.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia
invece la totale fondatezza delle proprie censure, chiedendo a questa Sezione di
disporre integralmente l’annullamento degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 11 dicembre 2009, il ricorso è stato discusso ed
assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con il primo motivo di appello, si lamenta la mancata considerazione della
censura in merito al mancato avviso di avvio procedimentale.
2.1. - La censura è infondata.
Correttamente, il giudice di prime cure ha ribadito, in merito alla dedotta
violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, che rimane saldo il principio
di diritto per cui non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento
né gli ulteriori momenti di coinvolgimento procedimentale degli interessati nel
caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di
provvedimento alla cui adozione l'amministrazione comunale è vincolata per
legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere. Ciò perché gli esiti
applicativi non comportano valutazioni discrezionali, ma si risolvono in meri
accertamenti tecnici cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il
ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria
sfera di controllo.
3. - Con il secondo motivo di diritto, si deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997, sulla considerazione che, essendo
stato autorizzato il trattamento dei rifiuti dal competente organo regionale,
non sarebbe stato necessario alcun titolo abilitativo per le opere comprese in
progetto.
3.1. - L’assunto non può essere condiviso.
Come si è più volte evidenziato in giurisprudenza, il procedimento di cui agli
art. 27, 28, 31 comma 6, 33 e 22 comma 11 d.lg. n. 22 del 1997 ha una funzione
acceleratoria della procedure per il rilascio delle autorizzazioni in tema di
rifiuti, quando si è in presenza della pianificazione regionale e provinciale,
ovvero dell'accordo di programma di cui all'art. 22 comma 11, sempre del d.lg.
n. 22 del 1997. Tuttavia tale fine semplificatorio è limitato dalla necessità di
conseguire gli altri provvedimenti di assenso richiesti dalla normativa
urbanistica ed edilizia (Consiglio di Stato Sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411),
sia perché si tratta di provvedimenti che non sono riconducibili nell’ambito del
testo normativo in disamina, avendo ragioni e fondamenti del tutto diversi, sia
perché altrimenti si verrebbero ad incidere la prerogative comunali in tema di
attività edilizia.
I due piani, quello di controllo dell’attività di trattamento dei rifiuti e
quello del controllo dell’attività edilizia, operano in ambiti diversi e non
sono quindi sostituibili.
4. - Con il terzo motivo di diritto, viene lamentata l’incompetenza del
dirigente comunale in relazione ai provvedimenti demolitori, trattandosi di
manufatti autorizzati con provvedimento regionale.
4.1. - L’assunto non ha pregio.
La censura deve essere disattesa da un doppio punto di vista.
In linea generale e con riguardo ai provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, la competenza del dirigente o del responsabile dell'ufficio o del
servizio comunale è stata introdotta con l'art. 2 comma 12 della L. n.192 del
1998. Ne consegue, nel caso di specie, che la posizione apicale rivestita
dall’autore della contestata ordinanza di demolizione, quale responsabile del
Servizio tecnico, rende il suo operato pienamente conforme all’assetto
ordinamentale.
Sotto un secondo punto di osservazione, va ribadito che la circostanza
dell’esistenza di atti autorizzativi di provenienza regionale, come pure la
procedura di conferenza di servizi preordinata al rilascio delle autorizzazioni
in tema di trattamento dei rifiuti, in quanto momenti procedurali distinti ed
autonomi, non privano l’ente comunale delle proprie prerogative di matrice
urbanistico ed edilizia.
5. - Con il quarto, il quinto motivo ed il sesto di diritto, viene evidenziato
che le opera in questione, essendo di carattere pertinenziale (meglio ancora, di
pertinenza industriale, a norma della circolare n. 1918 del 1977), ben avrebbero
potuto essere realizzate con mera D.I.A., sia in base alla normativa nazionale
che a quella regionale campana.
5.1. - L’assunto è infondato.
In disparte la circostanza che comunque un titolo abilitativo, quand’anche di
carattere implicito, non è presente, va rilevato che la nozione di pertinenza
edilizia può essere estesa fino a comprendere elementi essenziali, e non solo di
carattere accessorio, dell’impianto industriale.
Come osserva infatti la giurisprudenza, una pertinenza, per poter essere
definita tale, deve avere una propria individualità fisica ed una propria
conformazione strutturale, e non essere parte integrante o costitutiva di altro
fabbricato, ed inoltre essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio
principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso,
sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura
o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche
alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e
diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
Ciò che più rileva è il rapporto con la costruzione preesistente che deve
essere, quindi, non di integrazione ma asservimento, per cui deve renderne più
agevole e funzionale l'uso, ma non divenire parte essenziale dello stesso.
Come ben si evince dagli atti, le opera da demolire sono manufatti assolutamente
autonomi, trattandosi di vasche fuori terra, serbatoi e strutture in ferro. Si
tratta però di strutture che sono funzionali al ciclo produttivo e ad esso
connaturate, in quanto utilizzate nell’esercizio dell’attività di trattamento
dei rifiuti ed espressamente contemplate nel relativo progetto, come asserito
dalla stessa parte appellante.
Il concetto di pertinenza, come pure quello di impianto tecnologico al servizio
di un edificio o di una attrezzatura esistente, appare allora evocato non
correttamente, mancato la relazione di asservimento ed essendo le opere da
abbattere essenziali allo svolgimento dell’attività in questione.
Anche l’evocata circolare ministeriale, per quanto rilevante, non prende in
considerazione la circostanza dell’essenzialità funzionale delle opere, che ne
esclude concettualmente la riconduzione al concetto di pertinenza.
6. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 2192 del 2009;
2. Condanna Esogest s.r.l. a rifondere al Comune di Pignataro Maggiore le spese
del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.500,00 (euro
duemilacinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di
avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la
partecipazione dei signori:
Luigi Cossu, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright ©
- AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -
ISSN 1974-9562