AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 9 marzo 2010, Sentenza n. 1387
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione degli impianti per l’esercizio
della radiodiffusione sonora o televisiva - Attività edilizia di costruzione
degli impianti - Concessione alla radiodiffusione - Titolo necessario di
legittimazione all’istanza edilizia. L’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n.
223 assoggetta a regime concessorio tanto l’esercizio della radiodiffusione
sonora o televisiva quanto l'installazione dei relativi impianti. Nel settore
della radiodiffusione, il regime pubblicistico di concessione appare un
ragionevole strumento utilizzato dal legislatore al fine di regolamentare lo
sviluppo ed esercizio del servizio e dell’attività stessa. Tale ratio, sottesa
alla norma, e al più generale impianto della legge, postula che l’attività
edilizia di costruzione degli impianti non possa essere considerata
funzionalmente autonoma ma accessoria all’attività di radiodiffusione. (cfr. art
25 D. Lgs. 259/2003). Deve pertanto evincersi che l’art. 4 della stessa legge n.
223/1990, nel richiamare espressamente l’art. 16, pone la concessione alla
radiodiffusione quale necessario titolo di legittimazione all’istanza edilizia
(Cass. Pen., III, 06 novembre 2007, n. 172). Pres. Barbagallo, Est.Atzeni - T.
s.n.c. (avv.ti De Vergottini, De Vergottini e Mazzoni) c. Provincia Autonoma di
Trento (avv. De Pretis), T. s.r.l. (avv.ti Dalponte, De Pretis e Pafundi ) e
altri (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1387
www.AmbienteDiritto.it
N. 01387/2010 REG.DEC.
N. 02172/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di registro generale 2172 del 2004, proposto da:
Teleimpianti S.n.c. di Pilati Lino & C., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giovanni De Vergottini, Giuseppe De Vergottini, Simone Mazzoni, con domicilio
eletto presso l’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni n. 44;
contro
Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dall'avv. Daria De Pretis,
con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare
14a/4;
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;
Comune di Bleggio Superiore;
Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;
Tca -Società Telecommerciale Alpina - S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.
Andrea Dalponte, Roberta De Pretis, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto
presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14a/4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della
Provincia di Trento n. 00469/2003, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI RADIOTELEVISI E TELECOMUNICAZIONI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il consigliere di
Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Pafundi per se e per
delega dell'avv. De Pretis, e De Vergottini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto
Adige, sede di Trento, la società Teleimpianti snc, operante nel settore della
realizzazione delle strutture edilizie funzionali all’insediamento di impianti
di radiotelediffusione, impugnava il provvedimento prot. n. 256/03-U223 in data
20.1.2003 con il quale il Direttore sostituto dell’U.O. tutela dell’aria e degli
agenti fisici dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente - Settore
tecnico - della Provincia autonoma di Trento aveva risposto alla richiesta di
installazione ad opera della medesima Società di un nuovo impianto di
radiodiffusione sulla p.f. 22/3 in località Monte San Martino nel Comune di
Bleggio Superiore, rendendo noto che il competente Comitato per l’autorizzazione
all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni
aveva dichiarato, nella seduta del 13 gennaio 2003, l’impossibilità a
pronunciarsi nel merito della richiesta per carenza della titolarità di
concessione di radiofrequenza.
Lamentava sotto vari profili la ritenuta correlazione obbligatoria tra
concessione di radiodiffusione e concessione edilizia all’edificazione dei
relativi impianti, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino Alto Adige, sede di Trento, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge Teleimpianti snc di Pilati Lino & C., in
persona del legale rappresentante, chiedendo il suo annullamento e la riforma,
previa sospensione, deducendo l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso
di potere, conseguente all’erronea interpretazione dell’art 16 legge 223/1990
nella parte in cui attribuirebbe ai soli titolari di concessione di
radiodiffusione la legittimazione a richiedere la concessione all’edificazione
dei relativi impianti di supporto. L’interpretazione della disposizione seguita
dai primi giudici si porrebbe infatti in contrasto con gli articoli 3, 10 e 82
Trattato UE in materia di tutela della libera concorrenza degli operatori
economici e con gli articoli 3, 21 e 41 Cost. dettati a garanzia della libertà
di iniziativa economica privata.
Con ordinanza n. 1430 in data 30 marzo 2004 è stata respinta l’istanza
cautelare.
Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento nonché la TCA srl,
chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e dell'appello.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. L’appellante opera nella realizzazione di strutture edilizie funzionali
all’insediamento di impianti di radiotelediffusione e non è concessionaria di
frequenze di radiodiffusione; ha presentato istanza di costruzione di un nuovo
impianto di radiodiffusione nel Comune di Bleggio Superiore.
La Provincia Autonoma di Trento, pronunciandosi sull’istanza, ha riportato la
determinazione del competente Comitato per l’autorizzazione all’installazione di
nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni con cui lo stesso
affermava l’impossibilità a pronunciarsi nel merito della richiesta per carenza
della titolarità di concessione di radiofrequenza, requisito prescritto
dall’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
L’appellante sostiene che l’interpretazione della disposizione appena richiamata
seguita dall’Amministrazione e confermata dai primi giudici non può essere
condivisa in quanto la disposizione, così intesa, violerebbe sotto vari profili
il trattato UE e la Costituzione della Repubblica.
In particolare l’appellante afferma che se la norma prevede una correlazione
necessaria tra concessione al servizio di radiodiffusione e concessione
edificatoria dei relativi impianti creerebbe, per l’effetto, situazioni di
privilegio tra operatori del settore lesive della libertà di iniziativa
economica e della libera concorrenza.
L’argomentazione è articolata in diverse censure, di seguito esaminate
partitamente.
2. Con la prima censura l’appellante contesta l’interpretazione dell’art. 16
della legge 6 agosto 1990, n. 223, seguita dal giudice di prime cure in quanto
riconoscerebbe un diritto esclusivo all’edificazione degli impianti di
radiodiffusione in favore dei soli concessionari del servizio di
radiodiffusione, affermando che la disposizione si applica ai soli esercenti
attività di radiodiffusione, mentre gli altri operatori economici, interessati
alla realizzazione degli impianti di cui si discute, sarebbero assoggettati alla
sola disciplina propria dell’attività edilizia.
In sostanza, ad avviso dell’appellante la norma consente il rilascio della
concessione esclusivamente a quanti dispongono degli impianti di trasmissione,
mentre non esclude che quanti non siano titolari di concessione siano
autorizzati a realizzare gli impianti medesimi.
Osserva il Collegio che la norma assoggetta a regime concessorio tanto
l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva quanto l'installazione dei
relativi impianti. In un settore – radiodiffusione – al tempo dei fatti per sua
natura tecnica costretto nei limiti delle frequenze all’uopo utilizzabili, il
regime pubblicistico di concessione appare un ragionevole strumento utilizzato
dal legislatore al fine di regolamentare lo sviluppo ed esercizio del servizio e
dell’attività stessa. Tale ratio, sottesa alla norma, e al più generale impianto
della legge, postula che l’attività edilizia di costruzione degli impianti non
possa essere considerata funzionalmente autonoma ma accessoria all’attività di
radiodiffusione.
Il motivo è quindi infondato.
3. L’appellante, contestando l’opposta tesi, seguita dai primi giudici, afferma
che all’art 4 della stessa legge 223 del 1990 dovrebbe essere riconosciuta
valenza limitata all’efficacia di dichiarazione di pubblica utilità della
concessione rilasciata ai sensi del richiamato art. 16; l’appellante nega che
dal richiamato art. 4 possa invece evincersi, in via interpretativa, una
correlazione diretta tra concessione alla radiodiffusione e legittimazione ad
ottenere i permessi edilizi per l’attività di impianto delle relative strutture.
Al contrario, quanto precedentemente sostenuto da questo Collegio
sull’interpretazione dell’art 16 trova conforto in un’interpretazione
sistematica con l’art 4 dello stesso impianto normativo, dettato nello specifico
profilo delle implicazioni edilizie della radiodiffusione, che, nel richiamare
espressamente l’art. 16, pone la concessione alla radiodiffusione quale
necessario titolo di legittimazione all’istanza edilizia (Cass. Pen., III, 06
novembre 2007, n. 172).
L’art 4 della legge 223 del 1990 riprova che l’attività di costruzione di
impianti di radiodiffusione incide sull'ordinario regime proprietario dei suoli
a ragione del fatto che tale attività è attratta nel più ampio sistema di
disciplina del servizio di radiodiffusione che risponde ad interessi differenti
e, in un giudizio di comparazione effettuato dal legislatore, superiori.
Tale assunto appare altresì confermato dalla normativa provinciale dettata in
materia: infatti la Provincia Autonoma di Trento, competente ai sensi dell’art 4
dello Statuto Speciale in materia di espropriazione per pubblica utilità, nel
disciplinare l’individuazione di siti per la localizzazione di impianti di
radiodiffusione, espressamente riconosce la finalità di fornire un adeguato
servizio radiotelevisivo assicurando al contempo tutela agli interessi
paesaggistici e storici e a tal fine subordina il rilascio della concessione ad
edificare gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva al rispetto delle
disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (art 2
comma quinto della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, integrata dal decreto
del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. in materia
di protezione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
Tale impianto sistematico normativo non può dirsi superato dall’abrogazione
dell’art 4 legge 223 del 1990 ad opera dell’art 58 del D. Lgs 325/2001 efficace,
ai sensi del D. Lgs 302 del 2002, a far data dal 30 giugno 2003 e quindi non
applicabile ai fatti de quo.
Anche questa argomentazione deve pertanto essere respinta.
4. Con il terzo motivo di ricorso l’appellante censura la sentenza di prime cure
nella parte in cui giudica inconferente il richiamo, da lui proposto, all’art. 4
della legge 31 luglio 1997, n. 249 che, in materia di reti e servizi di
telecomunicazione, opererebbe una distinzione tra società che installano o
esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti
forniscono servizi, in ciò legittimando le istanze pretensive, di analogo
contenuto, della stessa appellante.
Afferma il Collegio che la legge 249/1997 non ha voluto superare il sistema
autorizzatorio previsto dalla legge 223/1990 – richiamata anzi in più punti – ma
ha voluto tenere distinte, nel settore della telecomunicazioni e sotto il
profilo contabile, le attività di installazione delle reti da quelle di servizio
di telecomunicazione che restano funzionalmente connesse secondo un meccanismo
di necessaria accessorietà delle prime alle seconde.
Sostiene l’appellante che la lettura proposta è imposta dalla normativa
comunitaria.
Richiama, in particolare la direttiva autorizzazioni (2002/20/CE), che all’art 3
comma primo prevede che “gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire
reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite
nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle
imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica” e la direttiva
concorrenza (2002/77/CE) che all’art 2, comma primo, dispone che “agli Stati
membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o
speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione
elettronica…”.
La tesi non è condivisibile.
La suddetta normativa comunitaria è stata recepita, nell’ordinamento nazionale
dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, il cui art. 25 nuovamente accomuna ed unisce
nell’autorizzazione generale ivi disciplinata l’autorizzazione edilizia e la
concessione alla diffusione, in tal modo evidenziando il necessario collegamento
fra i due elementi; l’impostazione del legislatore nazionale non appare in
contrasto con la normativa comunitaria in quanto la concentrazione delle
autorizzazioni è suggerita dalla necessità di autorizzare la realizzazione di
impianti impattanti quali quelli di radiodiffusione senza la certezza del loro
utilizzo, in tal modo evitando, inoltre, di condizionare la libertà di
trasmissione dei concessionari alle pretese di soggetti terzi, proprietari degli
impianti stessi.
5. Con il quarto motivo l’appellante censura l’interpretazione restrittiva
dell’art 16 legge 223/1990, già censurata nei primi motivi di impugnazione,
sotto l’ulteriore profilo del contrasto con gli artt. 3, 10 e 82 del Trattato UE
che istituzionalizzano quali fini della Unione Europea la garanzia della
concorrenza e l’eliminazione di posizioni dominanti sui mercati. L’appellante in
subordine alle argomentazioni appena svolte propone istanza di rimessione alla
Corte di Giustizia della questione relativa alla compatibilità della
disposizione, intesa nel senso affermato dai primi giudici, con il trattato
istitutivo dell’Unione Europea.
Facendo seguito alle considerazioni già svolte precedentemente, l’appellante
sostiene che la configurazione in via interpretativa della correlazione
obbligatoria tra concessione al servizio di radiodiffusione e concessione
all’installazione degli impianti creerebbe una distorsione del mercato mediante
il riconoscimento di posizioni dominanti nel settore della costruzione di
impianti di radiodiffusione.
Al riguardo il Collegio ribadisce che, come già osservato, l’interpretazione
letterale e sistematica esclude qualsiasi lettura della disposizione diversa da
quella affermata in precedenza non potendo rimettere l’attività edificatoria di
impianti di radiodiffusione a un regime di mera attività edilizia. Le
considerazioni svolte in relazione al terzo motivo di ricorso sono qui
riproponibili: anche la normativa comunitaria in materia di comunicazioni
elettroniche così come recepita dal legislatore nazionale subordina comunque
l’attività di installazione – e più in generale di fornitura - di reti
elettroniche a un regime autorizzatorio peculiare e specifico del sistema cui
accede l’inerente attività edilizia (art 25 D. Lgs. 259/2003 in materia di
autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).
La normativa nazionale, quindi, ha coordinato l’interesse alla realizzazione
degli impianti di radiodiffusione con gli altri interessi implicati.
Atteso che la normativa comunitaria non impone affatto la considerazione
esclusiva di quest’ultimo interesse, la suddetta questione si appalesa
superflua.
6. Con il quinto motivo l’appellante sostiene l’illegittimità costituzionale
dell’art 16 legge 223 del 1990 per violazione degli art 3, 21 e 41 della
Costituzione. Ad avviso dell’appellante la contestata interpretazione dell’art
16 comporterebbe una lesione della libertà di iniziativa economica privata nella
forma di una discriminazione nei confronti dei soggetti operanti nel settore
edilizio ma non concessionari di titoli all’esercizio dell’attività di
radiodiffusione.
Ad avviso del Collegio, la disciplina del settore necessariamente si appalesa
quale punto di contemperamento dei vari interessi coinvolti. L’attività di
radiodiffusione, attività economica apprezzabile e sottratta negli anni alla
prevalente posizione del gestore esercente pubblico, coinvolge interessi che
vanno dalla libera iniziativa economica alla garanzia di pluralismo
dell’informazione e comunicazione, dalla regolamentazione urbanistica di
impianti e reti alla valutazione dell’impatto paesaggistico e sulla salute dei
cittadini. Alla luce degli interessi coinvolti non appare irragionevole (art 41
terzo comma Cost.) l’opzione del legislatore di subordinare l’attività di
costruzione di impianti di radiodiffusione a un regime concessorio peculiare al
fine di un regolamentato sviluppo ed esercizio del servizio stesso, nel
presupposto che una differente disciplina sarebbe foriera di distorsioni del
mercato e del più generale servizio di comunicazione/informazione.
Anche l’ultima doglianza, deve, in conclusione, essere respinta.
7. L’appello deve, conseguentemente, essere respinto.
In considerazione della complessità della controversia sussistono giusti motivi
per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright ©
- AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -
ISSN 1974-9562