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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 9 marzo 2010, Sentenza n. 1403
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Giudizi per danno ambientale - Legittimazione ad
agire - Art. 18 L. n. 349/1986 - Associazione ambientalista nazionale -
Strutture territoriali - Autonoma legittimazione - Esclusione. La
legittimazione ad “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per l’ annullamento di atti illegittimi”,
prevista dall’ art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione
ambientalistica nazionale e non alle sue strutture territoriali, le quali non
possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione
di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. (cfr. “ex plurimis”
sez. VI n. 5453 del 19.10.2007; n. 5111 del 03.10.2007 ; Sez. IV n. 2151 del
14.04.2006; sez. IV n. 3878/2001). L’articolazione regionale costituisce infatti
un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione del citato art.
13, che assume a riferimento il “carattere nazionale” degli organismi che
perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali limiti, assegna, previo
atto di individuazione formale, la legittimazione ad essere parte nei giudizi
contemplati dal successivo art. 18, comma quinto. Pres. Barbagallo, Est. Polito
- Legambiente onlus e altro (avv.ti Bongiorni e Furlanetto) c. Ministero per i
beni e le attivita' culturali e altro (Avv. Stato), Comune di Chiavari (avv.ti
Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire -
Art. 13 L. n. 349/1986 - Regime pubblicistico - Deroga per effetto delle
disposizioni statutarie dell’associazione - Esclusione. Lo speciale regime
pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende dall’art. 13 della
legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo, non può ricevere
deroga dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per effetto di
accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano strettamente
privatistico. Siffatte norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno
dell’ ente e possono, tutto, al più disciplinare il potere di stare in giudizio
in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire
verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’ impugnativa,
che resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed
eccezionale. Pres. Barbagallo, Est. Polito - Legambiente onlus e altro (avv.ti
Bongiorni e Furlanetto) c. Ministero per i beni e le attivita' culturali e altro
(Avv. Stato), Comune di Chiavari (avv.ti Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) -
(Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo
2010, n. 1403
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Carenza di legittimazione all’impugnativa - Atto di
ratifica - Sanatoria - Inconfigurabilità. La carenza di legittimazione all’
impugnativa non può formare oggetto di sanatoria in virtù di successivo atto di
ratifica. Questa potrebbe intervenire a convalida del difetto di
rappresentanza organica della persona fisica che ha promosso la lite, ma non al
fine di conferire, sul piano sostanziale, la legittimazione alla contestazione
dell’atto di rilievo ambientale ad ente che ne è privo, essendo la titolarità
dell’ azione - nei limiti e per l’ oggetto individuato dall’ art. 18 comma
quinto, della legge n. 349/1986 - riservata alle sole associazioni selezionate
ai sensi dell’ art. 13 della legge medesima. Pres. Barbagallo, Est. Polito -
Legambiente onlus e altro (avv.ti Bongiorni e Furlanetto) c. Ministero per i
beni e le attivita' culturali e altro (Avv. Stato), Comune di Chiavari (avv.ti
Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403
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N. 01403/2010 REG.DEC.
N. 05877/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5877 del 2009, proposto da:
Legambiente Onlus e Legambiente Onlus (Liguria), rappresentate e difese dagli
avv. Paula Bongiorni, Maria Dolores Furlanetto, con domicilio eletto presso
quest’ultima in Roma, via A. Vivaldi, n.15;
contro
- il Ministero per i beni e le attivita' culturali, Direzione regionale beni
culturali e paesaggistici della Liguria, e la Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio della Liguria, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Chiavari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Rusca e
Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza della
Liberta', n. 13;
- la Regione Liguria; la Provincia di Genova; il Centro Arte S.r.l. Vas; Verdi
Ambiente e Societa'; gli Scogli Srl, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00323/2009, resa tra
le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE IMMOBILE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, della Direzione regionale beni culturali e paesaggistici
della Liguria, della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
della Liguria e del Comune di Chiavari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere Bruno
Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato Sivieri e l' avvocato dello Stato
Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposto avanti al T.A.R. della
Liguria l’ Associazione Legambiente Liguria impugnava il provvedimento prot. n.
1824 del 03.03.2008, con il quale la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Liguria aveva autorizzato l’alienazione dell’immobile
denominato “Colonia Marina Fara”, di proprietà del Comune di Chiavari, nonché
gli atti del successivo procedimento ad evidenza pubblica di vendita dell’
immobile con aggiudicazione alla società Centro Arte a r.l., chiedendone
l’annullamento per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi
profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito dichiarava il
ricorso inammissibile, perché proposto dall’articolazione regionale di
Legambiente mentre, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa,
la legittimazione “ad causam”, ai sensi dell’ art. 18 della legge n. 349/1986,
appartiene alla sola Associazione nazionale formalmente riconosciuta e non alle
sue strutture territoriali, anche in presenza di un provvedimento ad efficacia
territoriale circoscritta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Legambiente o.n.l.u.s. e, pur non
contestando le conclusioni del T.A.R. circa il soggetto legittimato a proporre
impugnativa, ha posto in rilievo come in sede di istanza di prelievo il
presidente nazionale abbia ratificato e fatto propria l’ iniziativa del
presidente della struttura regionale, titolare di delega a stare in giudizio
nell’ interesse dell’ associazione. Ha inoltre rinnovato i motivi formulati
avverso il provvedimento impugnato non esaminati dal T.A.R., insistendo
l’annullamento del provvedimento gravato.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni culturali e ambientali e
il Comune di Chiavari, che hanno contrastato, con le rispettive memorie, le
domande attoree e concluso per la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’appello incorre in un primo profilo di irricevibilità.
2.1).Gli atti avverso cui è indirizzata dalla domanda di annullamento dell’
Associazione Legambiente attengono ad una complessa procedura di alienazione a
soggetto privato del compendio immobiliare denominato “Colonia Marina Fara”) di
proprietà del comune di Chiavari, che ha preso le mosse dall’ autorizzazione
all’ alienazione rilasciata dalla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Liguria, ai sensi dell’ art. 55 del d.lgs. n. 42/2004, e si
è concluso con l’ aggiudicazione di cui al verbale di vendita con incanto del
16.07.2008.
L’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall’ art. 4 della legge n.
205/2000 assoggetta, tra gli altri, i giudizi relativi alle “procedure di
dismissione di imprese o beni pubblici” a più ridotti termini processuali ed, in
particolare, stabilisce in trenta giorni dalla notificazione della sentenza del
T.A.R. il termine per proporre appello.
Nella specie la sentenza impugnata è stata notificata all’odierna appellante il
17.04.2009, mente gli adempimenti per la notifica del ricorso di appello sono
stati avviati per la notifica a messo il servizio postale in data 16.06.2009,
una volta consumatosi il termine decadenziale di trenta giorni prima richiamato
2.2).Il ricorso, come dichiarato dal T.A.R. è altresì inammissibile.
Con ripetuti arresti giurisprudenziali questo Consiglio si è espresso, con
riguardo anche all’ associazione ambientalista odierna appellante, nel senso che
la legittimazione ad “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l’ annullamento di atti
illegittimi”, prevista dall’ art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola
associazione ambientalistica nazionale - destinataria del decreto di
individuazione di cui all’ art 13 della legge citata - e non alle sue strutture
territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione
neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente
limitata. (cfr. “ex plurimis” sez. VI n. 5453 del 19.10.2007; n. 5111 del
03.10.2007 ; Sez. IV n. 2151 del 14.04.2006; sez. IV n. 3878/2001).
L’articolazione regionale costituisce un soggetto a sé stante e non rientra
nella sfera di previsione del citato art. 13, che assume a riferimento il
“carattere nazionale” degli organismi che perseguono gli scopi di protezione
ambientale e, in tali limiti, assegna, previo atto di individuazione formale, la
legittimazione ad essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18,
comma quinto.
Né lo speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende
dall’art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo,
può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per
effetto di accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano
strettamente privatistico.
Siffatte norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ ente e
possono, tutto, al più disciplinare il potere di stare in giudizio in
rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso
le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’ impugnativa, che
resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed
eccezionale.
Segue che, diversamente da quanto invocato dall’Associazione istante, la carenza
di legittimazione all’ impugnativa non può formare oggetto di sanatoria in virtù
di successivo atto di ratifica. Questa potrebbe intervenire a convalida del
difetto di rappresentanza organica della persona fisica che ha promosso la lite,
ma non al fine di conferire, sul piano sostanziale, la legittimazione alla
contestazione dell’atto di rilievo ambientale ad ente che ne è privo, essendo la
titolarità dell’ azione - nei limiti e per l’ oggetto individuato dall’ art. 18
comma quinto, della legge n. 349/1986 – riservata alle sole associazioni
selezionate ai sensi dell’ art. 13 della legge medesima.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si 1iquidano in euro 5.000,00
(cinquemila/00) da corrispondersi, nella misura della metà della predetta somma,
rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Comune di
Chiavari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione VI, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in
motivazione in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila) in favore
dell’Amministrazione statale e del Comune di Chiavari in misura di un mezzo
ciascuno; nulla per il resto.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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