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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV - 24 marzo 2010, Sentenza n. 1739
RIFIUTI - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Controversie -
An e
quantum della pretesa impositiva - Giurisdizione - Commissioni tributarie -
Giurisdizione del giudice amministrativo in materia tributaria - Limiti. La
cognizione delle controversie concernenti i tributi comunali e locali (nella
specie, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) tutte le volte in
cui sia in contestazione l’an o il quantum della pretesa impositiva, ponendo in
discussione la specifica obbligazione relativa appartiene alla competenza
giurisdizionale delle commissioni tributarie; esse sono il giudice del rapporto
tributario, sia pure quando sia la pubblica amministrazione creditrice ad
attivare la via giurisdizionale e quindi oltre la logica impugnatoria e della
tipicità degli atti tributari impugnabili (così Cassazione a Sezioni Unite, 1
marzo 2002, n.3030). La giurisdizione del giudice amministrativo in materia
tributaria è infatti limitata ai regolamenti e agli atti generali. Pres.
Salvatore, Est. De Felice - Comune di Vimodrone (avv.ti Abbamonte e Chiarolanza)
c. Ministero delle Finanze (avv.ti Manzi e Sica) - (Conferma TAR
LOMBARDIA,Milano n. 01795/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV- 24 marzo 2010,
n. 1739
RIFIUTI - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Natura - Sentenza Corte
Cost. n. 238/2009- Potere giurisdizionale - Giudice tributario. Appartengono
alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone
per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 2, comma 2 secondo
periodo D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546. La Corte Costituzionale n. 238 del 24
luglio 2009, al riguardo, ha ritenuto la natura di tassa - entrata tributaria -
e non di corrispettivo non avente natura tributaria della tassa sui rifiuti, con
conseguente legittimità della attribuzione del potere giurisdizionale al giudice
tributario. Pres. Salvatore, Est. De Felice - Comune di Vimodrone (avv.ti
Abbamonte e Chiarolanza) c. Ministero delle Finanze (avv.ti Manzi e Sica) -
(Conferma TAR LOMBARDIA,Milano n. 01795/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV-
24 marzo 2010, n. 1739
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N. 01739/2010 REG.DEC.
N. 09321/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9321 del 2003, proposto da:
Comune di Vimodrone, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Antonio
Chiarolanza, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, V. degli
Avignonesi, 5;
contro
Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; La Rinascente S.p.A., rappresentato e
difeso dagli avv. Luigi Manzi, Marco Sica, con domicilio eletto presso Luigi
Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione I n. 01795/2003, resa tra le
parti, concernente ISCRIZIONE A RUOLO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 1993.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il Cons. Sergio De
Felice e uditi per le parti gli avvocati Antonio Chiarolanza, Andrea Reggio
d'Aci, su delega di Luigi Manzi e l'Avvocato dello Stato Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia il Comune di Vimodrone agiva per l’annullamento del provvedimento
della Direzione Generale delle entrare della Lombardia che aveva accolto il
ricorso e la istanza di sospensione presentati dalla Rinascente spa avverso
l’avviso di iscrizione a ruolo da parte del Comune di Vomodrone della somma di
lire 190.655.181 a titolo di tassa sui rifiuti per l’anno 1993 relativamente
alla superficie dei locali dell’Ipermercato SS.11 Padana superiore n.292.
Il Comune ricorrente sosteneva, a fondamento del suo ricorso, che la società
controinteressata era tenuta e obbligata al pagamento della suddetta tassa, con
conseguente illegittimità dell’accoglimento ministeriale e della sospensione
dell’avviso.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione da parte
del giudice di primo grado, inammissibilità dichiarata con la sentenza impugnata
con l’appello oggetto del presente giudizio.
Secondo la sentenza di primo grado, essendo la controversia riguardante la
dovutezza o meno della tassa sui rifiuti (speciali o urbani), di competenza
giurisdizionale del giudice ordinario o delle commissioni tributarie a seguito
della riforma del 1992, non può essere conosciuta dal giudice amministrativo,
competente giurisdizionalmente soltanto per gli atti amministrativi generali a
monte della attività impositiva delle tasse sui rifiuti.
Secondo il primo giudice, inoltre, avverso l’atto di sospensione della
riscossione (adottabile dalla Intendenza di Finanza e poi dalla Direzione delle
Entrate) non era stato effettivamente dedotto alcun motivo di censura, essendo
in realtà la controversia stata impostata dal ricorrente Comune di Vimodrone
soltanto circa la sussistenza o meno nella sua interezza (si vedano i
riferimenti alla detassazione, deduzione, esenzione, corrispettività del
servizio) della tassa richiesta, ed essendosi l’amministrazione espressa
sostanzialmente sulla dovutezza della tassa.
Il ricorrente Comune non aveva dedotto alcun motivo di ricorso che non fosse
riconducibile alla deduzione circa la pretesa (la dovutezza o meno) della tassa
sui rifiuti e quindi circa l’obbligo della società di pagare la suddetta tassa.
In sostanza, quindi l’oggetto del ricorso atteneva soltanto alla pretesa
tributaria del Comune in relazione a uno specifico atto di iscrizione a ruolo.
Secondo il primo giudice, non potevano valere, a giustificare il ricorso alla
giurisdizione amministrativa, le difficoltà transitorie rispetto alla difficoltà
di individuare il giudice competente. Né poteva valere, a ritenere sussistente
la giurisdizione del G.A., considerare che sui provvedimenti di sospensione da
parte della Intendenza di Finanza nei confronti degli atti di accertamento o di
iscrizione a ruolo (quale strumento stragiudiziale di tutela cautelare), oppure
avverso le delibere degli enti che in via generale disciplinano le regole sui
tributi, si ritenga competente giurisdizionalmente il giudice amministrativo, in
quanto, nella specie, ogni deduzione del Comune ricorrente ha riguardato
soltanto la esistenza del rapporto tributario e la dovutezza della pretesa.
Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello il Comune
di Vimodrone, deducendo che il ricorso originario riguardava anche il
provvedimento di sospensione della Intendenza di Finanza, oltre naturalmente a
riguardare la dovutezza della tassa sui rifiuti per alcuni anni (secondo la
società controinteressata, vi sarebbe un diritto alla restituzione, a causa
della mancata effettuazione del servizio o della effettuazione a mezzo di
società di servizi privata).
Secondo il ricorso amministrativo proposto dalla società Rinascente spa rivolto
agli uffici competenti, il tributo non sarebbe stato dovuto per i seguenti
motivi: 1) in relazione alle effettive superfici; 2) al fatto che per i rifiuti
speciali la società provvedeva a proprie spese tramite altra società di servizi;
3) alla circostanza della inadempienza del Comune, che non effettuava lo
smaltimento dei rifiuti.
Secondo il Comune appellante, avere accolto la pretesa della Rinascente,
equivale a stabilire una detassazione o esenzione a favore della medesima;
sarebbe errata la sentenza di inammissibilità, in quanto il ricorso è stato
proposto in un particolare periodo (di trasferimento e devoluzione del
contenzioso tributario dal giudice ordinario alle Commissioni tributarie
istituite in via legislativa ad opera del D.Lgs.546 del 1992, che attribuisce
alle Commissioni il potere cautelare endoprocedimentale) nel quale sussisteva
incertezza sull’organo giurisdizionale da adire.
Secondo l’appello, sarebbe errata la sentenza di primo grado, anche nel punto in
cui ha ritenuto che avverso l’atto di sospensione della Intendenza di Finanza
(l’unico rispetto al quale, secondo il primo giudice, sussisterebbe la
giurisdizione dell’adito giudice amministrativo) non erano stati proposti
effettivamente motivi di ricorso.
Inoltre, alla data di proposizione del ricorso non era ancora operante la
disciplina che attribuisce in via definitiva la tutela cautelare alle
Commissioni tributarie, sicchè, secondo l’appello, sussisteva il potere della
Intendenza di Finanza di sospendere, come è stato, e del giudice amministrativo
di giudicare, sugli atti della Intendenza di Finanza, ribadendo che nella specie
tale atto era stato fatto oggetto di impugnazione, né l’amministrazione poteva
pronunciarsi sul rapporto tributario.
Per il resto l’appello ribadisce: a) la dovutezza della tassa sui rifiuti, il
cui servizio è effettuato dai Comuni; b) l’assoggettabilità delle superfici per
cui è causa alla suddetta tassazione; c) la dovutezza anche in presenza di
mancato espletamento del servizio da parte del Comune, su cui gravano gli oneri;
d) la inesistenza di cause di detassazione.
Si è costituita la società Rinascente spa chiedendo di dichiararsi la
inammissibilità dell’appello e in ogni caso il rigetto perché infondato.
Alla udienza pubblica del 23 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e come tale da rigettare, in ordine al motivo inerente
alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo nelle controversie
tributarie.
L’appellante Comune contesta la sentenza di primo grado, di declinatoria della
giurisdizione, motivata perché in sostanza si tratta di controversia sulla
dovutezza o meno della tassa sui rifiuti, perché, a dire dell’appellante, in
primo luogo era stato impugnato anche l’atto di sospensione della riscossione
adottato dagli uffici competenti; in secondo luogo, nel periodo nel quale è
stato instaurato il giudizio, vi era incertezza, a causa del tardivo
insediamento delle commissioni tributarie, riguardo al giudice da adire
effettivamente.
2. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, la cognizione delle controversie concernenti i tributi comunali e
locali (nella specie, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) tutte
le volte in cui sia in contestazione l’an o il quantum della pretesa impositiva,
ponendo in discussione la specifica obbligazione relativa – è tale è la
controversia instaurata dal Comune di Vimodrone, che controverte sulla
detassazione, esenzione, dovutezza in tutto o in parte in relazione
all’effettivo espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti - appartiene
oggi alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie; esse sono il
giudice del rapporto tributario, sia pure quando, come nella specie, sia la
pubblica amministrazione creditrice ad attivare la via giurisdizionale e quindi
oltre la logica impugnatoria e della tipicità degli atti tributari impugnabili
(così Cassazione a Sezioni Unite, 1 marzo 2002, n.3030).
Né rileva che al momento di introduzione della controversia vi fosse una
incertezza circa il momento di effettivo insediamento delle istituite
commissioni tributarie, in quanto in precedenza la competenza giurisdizionale
apparteneva comunque a giudice diverso dall’adito giudice amministrativo; non si
può richiamare il principio dell’errore scusabile che, se idoneo alla rimessione
in termini, non può consentire di rendere competente giurisdizionalmente un
giudice privo di competenza giurisdizionale in merito alla controversia
instaurata.
Al fine di radicare la competenza giurisdizionale dell’adito giudice
amministrativo in materia di controversie tributarie specifiche, non vale
neanche richiamare la (diversa) ipotesi di controversie impugnatorie su atti
generali o le problematiche connesse alla impugnazione congiunta anche di atti
generali.
Se era principio consolidato in giurisprudenza cha qualora avverso
l’accertamento del tributo per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani, il contribuente (o l’amministrazione creditrice) insorga non solo
contestando l’atto impositivo (l’amministrazione può provvedere con l’esercizio
dei suoi poteri autoritativi) ma anche chiedendo l’annullamento di deliberazioni
generali adottate dal Comune in tema di fissazione delle tariffe di quel
servizio, per vizi del relativo procedimento, la giurisdizione del giudice
ordinario o tributario resta limitata alla prima delle suddette domande,
inerente posizioni di diritto soggettivo, mentre appartiene al giudice
amministrativo la seconda, circa la conformità a legge del procedimento di
formazione dei regolamenti tributari municipali (così, Cassazione SS. UU. , 23
ottobre 1984, n.5374), la declinazione di tale principio non può consentire di
affermare la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in caso di
controversie vertenti non sugli atti generali, ma sulla dovutezza della tassa
sui rifiuti.
La giurisdizione del giudice amministrativo in materia tributaria è quindi
limitata ai regolamenti e agli atti generali (art. 7 comma 5 D.Lgs. citato).
Al riguardo, non è utile ragionare in base alla possibile estensione della
giurisdizione del giudice amministrativo in materia tributaria in ordine a
particolari situazioni.
Secondo una certa impostazione dottrinale, seguita da parte della giurisprudenza
(così, per esempio, Consiglio di Stato, IV, 26 aprile 2006, n.2334; ma anche
sulla autotutela, sull’eccesso di potere nell’utilizzo dei poteri istruttori,
sul fermo amministrativo), anche al di là della tipicità degli atti impugnabili
dinanzi al giudice tributario prevista originariamente dall’art. 19 del citato
D.Lgs., sarebbero impugnabili altresì dinanzi al giudice amministrativo gli atti
individuali che, pur avendo oggetto tributario, non sono suscettibili di
impugnazione né immediata né differita dinanzi alle commissioni tributarie e gli
atti individuali in materia tributaria, che non incidono sul contribuente ma su
soggetti terzi, quali gli atti istruttori rivolti a soggetti diversi dal
contribuente.
Tale ragionamento – a parte la sua incertezza di fondo - non incide sul fatto
che nella specie la controversia verte completamente sulla obbligazione
tributaria e cioè sul debito e credito (in uno, sul rapporto tributario), sulla
dovutezza o meno, per l’intero, o in parte, della tassa sui rifiuti, né può
essere sufficiente, a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, la
eventuale abnormità, illegittimità o nullità del provvedimento
dell’amministrazione che si fosse in ipotesi sostituita alla pronuncia del
giudice tributario.
3. Non vale ad attribuire la competenza all’adito giudice amministrativo neanche
il richiamo, fatto da parte appellante, alla giurisdizione generale di
legittimità avverso gli atti di sospensione della riscossione adottati dagli
uffici competenti (prima la Intendenza di Finanza e poi la Direzione delle
Entrate).
In via preliminare, come osservato dal primo giudice, l’atto di sospensione
degli uffici non è stato fatto oggetto di alcuna specifica censura da parte del
ricorso originario e in realtà i motivi di censura (anche d’appello) hanno
sempre e soltanto riguardato la spettanza del credito e quindi l’an e il quantum
della obbligazione tributaria.
Vale anche la assorbente considerazione per cui il giudice amministrativo
potrebbe al limite pronunciarsi soltanto sull’atto amministrativo cautelare (o
sul suo diniego), mentre non potrebbe mai pronunciarsi sul rapporto tributario
principale.
Inoltre, la giurisdizione del giudice amministrativo a fronte della adozione di
provvedimenti cautelari di tipo amministrativo è tutt’altro che pacifica, a
seguito della introduzione del nuovo processo tributario, che ha introdotto la
misura cautelare, prima mancante.
In relazione ai provvedimenti cautelari adottati esercitando il potere di cui
all’art. 39 DPR 602 del 1973, formalmente ancora in vigore, che prevede il
potere degli uffici delle entrate di accordare la sospensione della riscossione
delle imposte, la norma è sorta in un’epoca in cui non era previsto il potere
cautelare del giudice tributario, sicchè la sospensione cautelare disposta dalla
amministrazione finanziaria ovvero dal giudice amministrativo costituiva uno
strumento per rimediare a tale carenza e per molto tempo si è ritenuto che
l’atto cautelare fosse impugnabile e sindacabile dinanzi al giudice
amministrativo.
Pur se non manca casistica del giudice amministrativo successivamente alla
entrata in vigore della nuova riforma processuale tributaria, nel senso di
prevedere la giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio Stato, IV, 9
gennaio 1998, n.13, ordinanza e Cassazione SS.UU. 6 novembre 1989, n.4618;
rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad
oggetto il diniego di sospensione della riscossione di somme iscritte a ruolo
con cartella esattoriale, essendo espressione del potere amministrativo di
autotutela proprio della pubblica amministrazione; Consiglio Stato, sez. IV, 26
aprile 2006 , n. 2334), la opinione preferibile conclude attualmente per la
inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo per
l’annullamento della sospensione della riscossione delle imposte per difetto di
giurisdizione, in quanto l’articolo 47 del D.Lgs.546 del 1992 ha attribuito il
potere cautelare incidentale (che “casca dentro” il giudizio principale) in
materia di imposte e tasse, alle competenti commissioni tributarie.
Nella specie, tale osservazione è comunque assorbita dalla prioritaria
considerazione secondo cui nessuna censura è stata proposta avverso l’atto di
sospensione adottato dagli uffici e il medesimo appellante tiene a ribadire che
la controversia verte solo sulla spettanza del credito tributario.
In definitiva, il ricorso del Comune è stato proposto con tutte deduzioni che
attengono alla pretesa tributaria, nessuna censura essendo stata proposta
avverso l’atto cautelare amministrativo, solo formalmente impugnato e avverso il
quale, secondo una tesi, peraltro non unanime e soltanto prima del nuovo
processo tributario, avrebbe potuto radicarsi la giurisdizione dell’adito
giudice amministrativo.
4. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla
debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 2,
comma 2 secondo periodo D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
La Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, al riguardo, ha ritenuto la
natura di tassa – entrata tributaria - e non di corrispettivo non avente natura
tributaria della tassa sui rifiuti, con conseguente legittimità della
attribuzione del potere giurisdizionale al giudice tributario.
5. Conseguentemente, essendosi confermata la sentenza di primo grado che ha
dichiarato la inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione,
il giudice adito è tenuto, anche ai sensi dell’articolo 59 della L. 69 del 18
giugno 2009, a indicare altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene
munito di giurisdizione, ai fini della riassunzione del processo.
Tale intervento normativo è susseguente alla pronuncia del giudice delle leggi,
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30 l. 6 dicembre 1971 n.
1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali,
prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino,
a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al
giudice munito di giurisdizione.
6.Alla luce delle considerazioni che precedono, va rigettato l’appello e la
sentenza di primo grado deve essere confermata sul difetto di giurisdizione,
trattandosi di controversia su cui munito di giurisdizione è il giudice
tributario, ai sensi dell’articolo 59 L.69 del 18 giugno 2009.
Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza di inammissibilità del
ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo,
trattandosi di controversia su cui munito di giurisdizione è il giudice
tributario, ai sensi dell’articolo 59 L.69 del 18 giugno 2009.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Costantino Salvatore, Presidente
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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