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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 6 aprile 2010, n.1934
APPALTI - DURC - Natura giuridica - Stazione appaltante - Margine di valutazione
o apprezzamento dei dati e delle circostanze contenute nel DURC - Esclusione.
Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli
atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed
aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica
amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c.,
facente pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del
DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione
o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009). Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - S. s.r.l.
(avv.ti Perrettini e Reali) c. T. s.p.a. (avv. Sandulli) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 6 aprile 2010, n.1934
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N. 01934/2010 REG.DEC.
N. 10617/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10617 del 2009, proposto da:
Servizi Globali S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Perrettini,
Achille Reali, con domicilio eletto presso Achille Reali in Roma, via Isonzo, 42
Pal. A;
contro
Trenitalia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, con
domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio
Emanuele 349;
nei confronti di
Cncp - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, rappresentato e difeso
dall'avv. Aldo De Caria, con domicilio eletto presso Aldo De Caria in Roma, V.
L. Boccherini,3 Roma;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 12411/2009, resa tra
le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA MATERIALI ROTABILI E DEGLI
IMPIANTI INDUSTRIALI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia Spa e di Cncp -
Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Roberto
Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Perrettini, Sandulli, De Caria.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la società Servizi Globali
ha impugnato il provvedimento in data 19 maggio 2009 con cui Trenitalia ha
disposto la caducazione dell’aggiudicazione definitiva già disposta il
precedente 9 aprile 2009, per l’affidamento dei servizi di pulizia dei materiali
rotabili e degli impianti industriali, lotto 8 - Compagnia Divisione Passeggeri
Nazionale/Internazionale, sulla scorta di una duplice motivazione: a) la
sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs.
163/2006; b) nell’ambito dei rapporti contrattuali in essere, la commissione di
grave negligenza nell’esecuzione dei servizi di pulizia affidati con l’accordo
quadro n. 1687 del 10 marzo 2006 relativo al lotto 11 Sicilia, che ha fatto
venir meno nei confronti della società il rapporto fiduciario indispensabile ai
fini dell’affidamento di nuovi appalti.
2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r Lazio ha respinto
il ricorso.
3. Avverso tale decisione Servizi Globali ha proposto appello chiedendone la
riforma.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010, la causa è stata trattenuta per la
decisione.
4. Con riguardo alle censure concernenti le modalità di accertamento del
requisito della regolarità contributiva, non si può non tener conto che
attualmente il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla
certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e
dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così
come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art.
3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta
dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
Il che significa che lo strumento principale per ogni accertamento in tema di
regolarità contributiva è ormai la predetta certificazione proveniente dai
suddetti organismi, mentre la precedente normativa in materia contenuta
nell'art.75 del D.P.R. n. 554 del 1999 deve considerarsi ormai superata.
Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli
atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed
aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica
amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c.,
facente pertanto prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione
appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed
alle circostanze in esso contenute (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009)
Va ancora evidenziato che nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi
effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla
concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in
materia , debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti
obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad
esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti
a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali
ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una
rateizzazione (Cons. Stato, sez. V, n. 5096/2008).
Non può dunque negarsi che sussisteva il requisito della "gravità" della
infrazione, senza che ci fosse necessità di alcuna particolare motivazione.
Ancora, come questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire, deve escludersi la
rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva,
quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della
scadenza del termine di pagamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009).
5. Le considerazioni che precedono evidenziano la palese infondatezza di tutti i
motivi con i quali l’appellante contesta l’accertamento della regolarità
contributiva.
In senso contrario, non può assumere rilevanza, l’invocata compensazione tra il
debito contributivo verso l’INPS e i crediti vantati da Servizi Globali per
avere anticipato importi per conto dell’INPS in relazione a trattamenti di
integrazione salariale, in quanto, anche ad ammettere che operi automaticamente,
la compensazione andrebbe a cancellare l’irregolarità contributiva verso l’INPS,
ma non quella nei confronti dell’INAIL (che già da sola giustifica il
provvedimento impugnato).
6. Gli altri motivi di appello, con cui si contesta l’autonomo capo
motivazionale del provvedimento di esclusione relativa alla grave negligenza
commessa nell’esecuzione di altri rapporti contrattuali, possono essere
assorbiti, atteso che la loro eventuale fondatezza non travolgerebbe comunque il
provvedimento impugnato.
7. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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