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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 aprile 2010, Sentenza n. 1960


ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute - Azionabilità di ricorsi giurisdizionali - Esclusione - Artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Associazione nazionale - Apposizione del visto sul ricorso straordinario proposto dalla sezione locale - Ruolo di parte nel procedimento conseguente alla proposizione del ricorso - Esclusione.
I ricorsi giurisdizionali per l’annullamento di atti ritenuti illegittimi non possono essere azionati da parte delle associazioni ambientali di carattere locale, sia pur costituenti articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute. A tale conclusione si perviene dal combinato disposto degli artt. 18 e 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, da cui emerge con evidenza che la legge ha operato una selezione delle associazione che possono ambire al riconoscimento ministeriale (funzionale, tra l’altro, ad ottenere la legittimazione processuale), individuando a tal fine le sole associazioni nazionali e quelle presenti in almeno cinque ragioni. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto dalla sezione locale di un’associazione, anche ove sia stato apposto un “visto” da parte dell’organo rappresentativo dell’associazione nazionale. Il “visto” può valere infatti a dimostrare la conoscenza che l’associazione nazionale ha avuto della iniziativa intrapresa dalla Sezione locale e, al più, l’adesione sul piano morale della predetta associazione alla medesima iniziativa, ma non certo ad attribuire al ridetto ente a carattere nazionale ( il solo munito della speciale legittimazione processuale prevista dal citato art. 18 per far valere interessi legittimi afferenti la materia ambientale) il ruolo di parte nel procedimento conseguente alla proposizione del ricorso, in carenza di una procura ad litem ritualmente rilasciata dai suoi organi rappresentativi per l’incardinazione del ricorso amministrativo. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Associazione L. (avv. Petrarota) c. O. s.r.l. (avv. Medina), Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e mare (avv. tamiozzo) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Puglia, Bari n. 4256/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI - 7 aprile 2010, n. 1960
 


 

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N. 01960/2010 REG.DEC.
N. 02540/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 2540 del 2007, proposto da:
Associazione Lida - Lega Italiana dei Diritti dell'Animale -, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Roberto Venettoni in Roma, via Cesare Fracassini 18;


contro


la Regione Puglia, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante pt, nc;
il Comune di Corato, in persona del sindaco e legale rappresentante pt,nc;
la Societa' Olearia Olimpo S.r.l., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto presso l’avv. prof. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;
il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e mare, in persona del Ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tamiozzo, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione II n. 04256/2006, resa tra le parti, concernente VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE BIODIESEL.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Lilli per delega dell'avv.to Petrarota, Medina e l'avvocato Gerardis per il Ministero dell'ambiente in dichiarata sostituzione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


E’ impugnata la sentenza del Tar per la Puglia, sede di Bari, n.4256 del 7 dicembre 2006 che ha dichiarato inammissibile il ricorso, già proposto in sede straordinaria dinanzi al Capo dello Stato dalla associazione locale di protezione ambientale den. LIDA Guardie Giurate per l’ambiente di Corato e quindi trasposto in sede giurisdizionale, a seguito di opposizione della controinteressata Olearia Olimpo srl, dall’odierna appellante associazione nazionale LIDA – Lega italiana dei diritti dell’animale - congiuntamente alla citata associazione locale.

Il ricorso di primo grado era rivolto avverso la determinazione del dirigente del Settore < Ecologica> della Regione Puglia n. 186 del 6 aprile 2006 concernente la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa alla realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel in contrada Coppa di Zezza del Comune di Corato, da realizzarsi ad opera della società Olearia Olimpo srl; a motivo del gravame, le ricorrenti associazioni deducevano la illegittimità sotto svariati profili del parere favorevole di valutazione di impatto ambientale. Il Tar,con la impugnata sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso sotto un duplice profilo; e cioè sia per il difetto di legittimazione della sezione locale della LIDA sia per la irritualità del <visto> apposto sul ricorso straordinario dalla associazione nazionale ( la sola fornita della speciale legittimazione di cui all’art. 18 della legge n. 349 del 8 luglio 1986) ai fini della assunzione della paternità del mezzo proposto dalla articolazione locale di Corato, nonché per la stessa irritualità dell’intervento in sede giurisdizionale da parte di quest’ultima associazione nazionale.

Assume l’appellante associazione la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe ritenuto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità del gravame di primo grado, il <visto> apposto da essa associazione nazionale sul ricorso straordinario proposto dalla Sezione locale, ciò che avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere pienamente ammissibile il ricorso straordinario, e conseguentemente quello giurisdizionale successivamente prodotto a seguito di trasposizione. Di qui i motivi di impugnativa e la riproposizione delle censure rimaste assorbite nella sentenza di rito adottata in prime cure.

All’udienza del 15 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

L’appello non è suscettibile di favorevole esame.

Come premesso, la gravata sentenza di inammissibilità muove dall’incontestabile assunto della non azionabilità di ricorsi giurisdizionali per l’annullamento di atti ritenuti illegittimi da parte delle associazioni ambientali di carattere locale, sia pur costituenti articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute con decreto del Ministro dell’ambiente. A tale pacifica conclusione si perviene dalla semplice lettura del combinato disposto degli artt. 18 e 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, da cui emerge con evidenza che la legge ha operato una selezione delle associazione che possono ambire al riconoscimento ministeriale (funzionale, tra l’altro, ad ottenere la legittimazione processuale), individuando a tal fine le sole associazioni nazionali e quelle presenti in almeno cinque ragioni. E’ altrettanto pacifico ed incontestato che l’ associazione LIDA Guardie Giurate per l’ambiente di Corato non possiede i requisiti di rappresentatività territoriale richiesti dalla legge per ottenere il predetto riconoscimento e dunque non è legittimata a tutelare ex se in giudizio diritti ed interessi legittimi inerenti la sfera della tutela ambientale.

La questione residuale che si pone è allora quella di valutare se l’inconsueto <visto> apposto, da parte dell’organo rappresentativo della associazione nazionale, in calce al ricorso straordinario prodotto dalla sezione locale della LIDA sia utile ad attribuire alla associazione nazionale la (con)titolarità dell’iniziativa impugnatoria.

Ma al quesito deve darsi risposta negativa.

Tale inusitata formula del <visto> utilizzata nel caso di specie vale certo a dimostrare la conoscenza che l’associazione nazionale ha avuto della iniziativa intrapresa dalla Sezione locale e, al più, la adesione sul piano morale della predetta associazione alla medesima iniziativa, ma non certo ad attribuire al ridetto ente a carattere nazionale ( il solo munito della speciale legittimazione processuale prevista dal citato art. 18 per far valere interessi legittimi afferenti la materia ambientale) il ruolo di parte nel procedimento conseguente alla proposizione del ricorso, in carenza di una procura ad litem ritualmente rilasciata dai suoi organi rappresentativi per l’incardinazione del ricorso amministrativo.

Ne viene che correttamente il Tar ha rilevato la inammissibilità della successiva proposizione del ricorso giurisdizionale da parte della associazione nazionale LIDA ( l’unica, per quanto detto, legittimata ex lege), attesa la necessaria coincidenza soggettiva che deve sussistere – e che nella specie è invece mancata – tra la parte ricorrente in sede di ricorso straordinario e quella chiamata a riassumere il giudizio in sede giurisdizionale ( e che quivi deve costituirsi per proseguirlo) a seguito di opposizione delle parti intimate in sede straordinaria. Opinare diversamente, d’altra parte, equivarrebbe ad ammettere che la parte decaduta dalla impugnazione di un atto amministrativo potrebbe eludere gli effetti di tale sanzione processuale utilizzando la iniziativa ( a sua volta inammissibile) della parte non legittimata.

In definitiva, i primi giudici hanno correttamente rilevato, con pronuncia meritevole di conferma, la inammissibilità per le ragioni dette del ricorso giurisdizionale della odierna associazione appellante.

Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione della particolarità della decisione, riguardante profili di evidenza meramente processuale.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

 



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