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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 7 aprile 2010, Sentenza n. 1960
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Articolazioni periferiche
di associazioni nazionali riconosciute - Azionabilità di ricorsi giurisdizionali
- Esclusione - Artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Associazione nazionale -
Apposizione del visto sul ricorso straordinario proposto dalla sezione locale -
Ruolo di parte nel procedimento conseguente alla proposizione del ricorso -
Esclusione. I ricorsi giurisdizionali per l’annullamento di atti ritenuti
illegittimi non possono essere azionati da parte delle associazioni ambientali
di carattere locale, sia pur costituenti articolazioni periferiche di
associazioni nazionali riconosciute. A tale conclusione si perviene dal
combinato disposto degli artt. 18 e 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, da cui
emerge con evidenza che la legge ha operato una selezione delle associazione che
possono ambire al riconoscimento ministeriale (funzionale, tra l’altro, ad
ottenere la legittimazione processuale), individuando a tal fine le sole
associazioni nazionali e quelle presenti in almeno cinque ragioni. Ne consegue
l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto dalla sezione locale di
un’associazione, anche ove sia stato apposto un “visto” da parte dell’organo
rappresentativo dell’associazione nazionale. Il “visto” può valere infatti a
dimostrare la conoscenza che l’associazione nazionale ha avuto della iniziativa
intrapresa dalla Sezione locale e, al più, l’adesione sul piano morale della
predetta associazione alla medesima iniziativa, ma non certo ad attribuire al
ridetto ente a carattere nazionale ( il solo munito della speciale
legittimazione processuale prevista dal citato art. 18 per far valere interessi
legittimi afferenti la materia ambientale) il ruolo di parte nel procedimento
conseguente alla proposizione del ricorso, in carenza di una procura ad litem
ritualmente rilasciata dai suoi organi rappresentativi per l’incardinazione del
ricorso amministrativo. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg -
Associazione L. (avv. Petrarota) c. O. s.r.l. (avv. Medina), Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e mare (avv. tamiozzo) e altri (n.c.)
- (Conferma Tar Puglia, Bari n. 4256/2006) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI - 7 aprile 2010, n. 1960
www.AmbienteDiritto.it
N. 01960/2010 REG.DEC.
N. 02540/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2540 del 2007, proposto da:
Associazione Lida - Lega Italiana dei Diritti dell'Animale -, in persona del
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Petrarota, con
domicilio eletto presso Roberto Venettoni in Roma, via Cesare Fracassini 18;
contro
la Regione Puglia, in persona del presidente della Giunta e legale
rappresentante pt, nc;
il Comune di Corato, in persona del sindaco e legale rappresentante pt,nc;
la Societa' Olearia Olimpo S.r.l., in persona del legale rappresentante pt,
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto presso
l’avv. prof. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;
il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e mare, in persona del
Ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele
Tamiozzo, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione II n. 04256/2006, resa tra le
parti, concernente VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO
PRODUZIONE BIODIESEL.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere Giulio
Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Lilli per delega
dell'avv.to Petrarota, Medina e l'avvocato Gerardis per il Ministero
dell'ambiente in dichiarata sostituzione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tar per la Puglia, sede di Bari, n.4256 del 7
dicembre 2006 che ha dichiarato inammissibile il ricorso, già proposto in sede
straordinaria dinanzi al Capo dello Stato dalla associazione locale di
protezione ambientale den. LIDA Guardie Giurate per l’ambiente di Corato e
quindi trasposto in sede giurisdizionale, a seguito di opposizione della
controinteressata Olearia Olimpo srl, dall’odierna appellante associazione
nazionale LIDA – Lega italiana dei diritti dell’animale - congiuntamente alla
citata associazione locale.
Il ricorso di primo grado era rivolto avverso la determinazione del dirigente
del Settore < Ecologica> della Regione Puglia n. 186 del 6 aprile 2006
concernente la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa alla
realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel in contrada Coppa di
Zezza del Comune di Corato, da realizzarsi ad opera della società Olearia Olimpo
srl; a motivo del gravame, le ricorrenti associazioni deducevano la
illegittimità sotto svariati profili del parere favorevole di valutazione di
impatto ambientale. Il Tar,con la impugnata sentenza, ha dichiarato
inammissibile il ricorso sotto un duplice profilo; e cioè sia per il difetto di
legittimazione della sezione locale della LIDA sia per la irritualità del
<visto> apposto sul ricorso straordinario dalla associazione nazionale ( la sola
fornita della speciale legittimazione di cui all’art. 18 della legge n. 349 del
8 luglio 1986) ai fini della assunzione della paternità del mezzo proposto dalla
articolazione locale di Corato, nonché per la stessa irritualità dell’intervento
in sede giurisdizionale da parte di quest’ultima associazione nazionale.
Assume l’appellante associazione la erroneità della gravata sentenza nella parte
in cui la stessa avrebbe ritenuto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità del
gravame di primo grado, il <visto> apposto da essa associazione nazionale sul
ricorso straordinario proposto dalla Sezione locale, ciò che avrebbe dovuto
indurre il giudicante a ritenere pienamente ammissibile il ricorso
straordinario, e conseguentemente quello giurisdizionale successivamente
prodotto a seguito di trasposizione. Di qui i motivi di impugnativa e la
riproposizione delle censure rimaste assorbite nella sentenza di rito adottata
in prime cure.
All’udienza del 15 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
L’appello non è suscettibile di favorevole esame.
Come premesso, la gravata sentenza di inammissibilità muove dall’incontestabile
assunto della non azionabilità di ricorsi giurisdizionali per l’annullamento di
atti ritenuti illegittimi da parte delle associazioni ambientali di carattere
locale, sia pur costituenti articolazioni periferiche di associazioni nazionali
riconosciute con decreto del Ministro dell’ambiente. A tale pacifica conclusione
si perviene dalla semplice lettura del combinato disposto degli artt. 18 e 13
della legge 8 luglio 1986 n. 349, da cui emerge con evidenza che la legge ha
operato una selezione delle associazione che possono ambire al riconoscimento
ministeriale (funzionale, tra l’altro, ad ottenere la legittimazione
processuale), individuando a tal fine le sole associazioni nazionali e quelle
presenti in almeno cinque ragioni. E’ altrettanto pacifico ed incontestato che
l’ associazione LIDA Guardie Giurate per l’ambiente di Corato non possiede i
requisiti di rappresentatività territoriale richiesti dalla legge per ottenere
il predetto riconoscimento e dunque non è legittimata a tutelare ex se in
giudizio diritti ed interessi legittimi inerenti la sfera della tutela
ambientale.
La questione residuale che si pone è allora quella di valutare se l’inconsueto
<visto> apposto, da parte dell’organo rappresentativo della associazione
nazionale, in calce al ricorso straordinario prodotto dalla sezione locale della
LIDA sia utile ad attribuire alla associazione nazionale la (con)titolarità
dell’iniziativa impugnatoria.
Ma al quesito deve darsi risposta negativa.
Tale inusitata formula del <visto> utilizzata nel caso di specie vale certo a
dimostrare la conoscenza che l’associazione nazionale ha avuto della iniziativa
intrapresa dalla Sezione locale e, al più, la adesione sul piano morale della
predetta associazione alla medesima iniziativa, ma non certo ad attribuire al
ridetto ente a carattere nazionale ( il solo munito della speciale
legittimazione processuale prevista dal citato art. 18 per far valere interessi
legittimi afferenti la materia ambientale) il ruolo di parte nel procedimento
conseguente alla proposizione del ricorso, in carenza di una procura ad litem
ritualmente rilasciata dai suoi organi rappresentativi per l’incardinazione del
ricorso amministrativo.
Ne viene che correttamente il Tar ha rilevato la inammissibilità della
successiva proposizione del ricorso giurisdizionale da parte della associazione
nazionale LIDA ( l’unica, per quanto detto, legittimata ex lege), attesa la
necessaria coincidenza soggettiva che deve sussistere – e che nella specie è
invece mancata – tra la parte ricorrente in sede di ricorso straordinario e
quella chiamata a riassumere il giudizio in sede giurisdizionale ( e che quivi
deve costituirsi per proseguirlo) a seguito di opposizione delle parti intimate
in sede straordinaria. Opinare diversamente, d’altra parte, equivarrebbe ad
ammettere che la parte decaduta dalla impugnazione di un atto amministrativo
potrebbe eludere gli effetti di tale sanzione processuale utilizzando la
iniziativa ( a sua volta inammissibile) della parte non legittimata.
In definitiva, i primi giudici hanno correttamente rilevato, con pronuncia
meritevole di conferma, la inammissibilità per le ragioni dette del ricorso
giurisdizionale della odierna associazione appellante.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione della particolarità
della decisione, riguardante profili di evidenza meramente processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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