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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 21


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso per regolamento di competenza - Art. 31, c. 1 L. n. 1034/71 - Indicazione di più Tribunali parimenti competenti - Violazione della norma - Indicazione di un Tribunale in via primaria e di secondo Tribunale in via subordinata - Sussistenza della manifestazione di volontà richiesta dalla norma. Quando con il ricorso per regolamento di competenza siano indicati come competenti più Tribunali, l’art. 31, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 è violato se l’indicazione è fatta in via alternativa e pari ordinata ma non se proposta attraverso una domanda principale accompagnata da subordinate (Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 5841). La norma citata impone infatti di indicare il T.A.R. deputato alla cognizione della controversia e richiede quindi una chiara manifestazione di volontà al riguardo. Siffatta manifestazione non si riscontra se più Tribunali sono indicati come parimenti competenti, poiché l’indicazione resta indistinta venendo con ciò indebitamente rimessa al giudice, mentre una tale manifestazione sussiste se, pur indicandosi anche un altro Tribunale, è specificato quello che si asserisce competente in via primaria; in questo caso infatti l’ulteriore indicazione è data come secondaria, poiché subordinata. La graduazione delle domande in via principale e subordinata costituisce, d’altro lato, “espressione dell’ampiezza dell’ esercizio dell’azione che va riconosciuta anche con riguardo allo strumento processuale “de quo”, in armonia con il principio di livello costituzionale di pienezza dei mezzi di tutela ove venga in discussione la legittimità di provvedimenti amministrativi” (Sentenza n. 5841 del 2008 citata). Pres. Ruoppolo, Est. Meschino - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e altro (Avv. Stato) c. I. s.p.a. (n.c.). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 21


 

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N. 00021/2010 REG.DEC.
N. 02583/2009 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso per regolamento di competenza numero di registro generale 2583 del 2009, proposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali e dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ippodromo dei Fiori Spa, n.c.;
nei confronti di
-Comune di Villanova di Albenga;
-Modenese Esposizione Fiere Corse Cavalli Spa;
-Ippodromo Agnano S.r.l.,
-Associazione Piemontese Proprietari Cavalli Purosangue;
-Guadagnino Claudio, Carro Salvatore, Esposito Antonio di Giuseppe;
non costituitisi;
in ordine al giudizio
sul ricorso n. 42 del 2009, pendente davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano;

Visto il ricorso per regolamento di competenza con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del T.R.G.A. - Sezione autonoma di Bolzano n. 20 del 19 marzo 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 il Consigliere di Stato Maurizio Meschino;
Nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso n. 42 del 2009, proposto al T.R.G.A. - Sezione autonoma di Bolzano, la Ippodromo dei Fiori S.p.a ha chiesto l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari:
a) dei criteri generali per la programmazione delle corse per l’anno 2009, adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE, in particolare nella parte in cui prevedono la “riduzione del numero complessivo delle giornate di corse pari al 10% rispetto al 2007”;
b) delle decisioni dell’UNIRE con cui è stato fissato e varato, per numero di giornate di corse, date e relativo stanziamento a premi, il calendario delle corse dell’Ippodromo di Villanova d’Albenga per il 2009, compresa la determinazione del Segretario Generale dell’UNIRE del 30 gennaio 2009, salvo il risarcimento del danno che possa derivare dalla loro esecuzione.


2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l’UNIRE, resistenti, con il ricorso in epigrafe hanno proposto istanza per regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 1034 del 1971, con cui chiedono che sia dichiarata la competenza del Tar per il Lazio, Roma, deducendo che “Il provvedimento impugnato è stato emesso da organo centrale di ente pubblico ultraregionale/nazionale (UNIRE) e attiene alla programmazione delle corse per l’anno 2009 relativamente all’intero territorio nazionale (e non quindi circoscritta ad una parte soltanto di esso). Per giurisprudenza costante la competenza del TAR Lazio, con sede in Roma, è da affermare qualora unitamente ad atto generale risultino, eventualmente, impugnati altresì provvedimenti ad efficacia territorialmente circoscritta”.
Nel medesimo ricorso si eccepiscono, in subordine, la competenza del TAR per la Liguria, Genova, in relazione alle decisioni dell’UNIRE sul calendario delle corse dell’Ippodromo di Villanova d’Albenga, considerata la localizzazione del detto Ippodromo nonché la sede operativa della ricorrente, dichiarata in ricorso in Villanova d’Albenga, e, in ulteriore subordine, la competenza del TAR per la Toscana, Firenze, ove rilevasse il luogo di sede legale della ricorrente, dichiarata in Prato.


3. In ordine all’istanza per regolamento di competenza il giudice di primo grado, con ordinanza n. 20 del 19 marzo 2009:
-ha richiamato il verbale della camera di consiglio del 17 marzo 2009 da cui risulta che “il procuratore delle resistenti ha dichiarato, ai sensi dell’art. 46, terzo comma, del R.D. 17.8.1907, n. 642, di rinunciare all’indicazione subordinata relativa alla competenza del TAR Liguria e a quella ulteriormente subordinata, relativa alla competenza del TAR Toscana, insistendo, quindi, nella sola indicazione del TAR Lazio, Sede di Roma”;
-ha ordinato la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza, preso atto della mancata adesione delle parti intimate all’istanza per regolamento di competenza e ritenuta la sua non manifesta inammissibilità e infondatezza.


4. Nella memoria della Ippodromo dei Fiori S.p.a, depositata nel presente giudizio il 7 aprile 2009, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 31 della legge n. 1034 del 1971, poiché ai sensi di questa norma deve essere indicato un solo Tribunale ritenuto competente e non più Tribunali diversamente competenti, non potendo comunque tale inammissibilità essere sanata con la dichiarazione di rinuncia fatta nella camera di consiglio il 17 marzo 2009.


5. L’eccezione è infondata.
Questo Consiglio ha chiarito che quando con il ricorso per regolamento di competenza siano indicati come competenti più Tribunali, l’art. 31, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 è violato se l’indicazione è fatta in via alternativa e pari ordinata ma non se proposta attraverso una domanda principale accompagnata da subordinate (Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 5841).
La norma citata impone infatti a chi presenta istanza di regolamento di competenza di indicare il T.A.R. deputato alla cognizione della controversia e richiede quindi una chiara manifestazione di volontà al riguardo. Siffatta manifestazione non si riscontra se più Tribunali sono indicati come parimenti competenti, poiché l’indicazione resta indistinta venendo con ciò indebitamente rimessa al giudice, mentre una tale manifestazione sussiste se, pur indicandosi anche un altro Tribunale, è specificato quello che si asserisce competente in via primaria; in questo caso infatti l’ulteriore indicazione è data come secondaria, poiché subordinata, per cui il TAR ritenuto competente è individuato in modo indubbio dal presentatore dell’istanza, come richiesto dalla legge. La graduazione delle domande in via principale e subordinata costituisce, d’altro lato, “espressione dell’ampiezza dell’ esercizio dell’azione che va riconosciuta anche con riguardo allo strumento processuale “de quo”, in armonia con il principio di livello costituzionale di pienezza dei mezzi di tutela ove venga in discussione la legittimità di provvedimenti amministrativi” (Sentenza n. 5841 del 2008 citata).
Il ricorso per regolamento di competenza in esame è di conseguenza ammissibile poiché contiene una domanda principale, con cui si ritiene la competenza del TAR per il Lazio, accompagnata da subordinate.


6. Ciò visto nella specie si deve affermare la competenza del Tar per il Lazio a conoscere della controversia instaurata a seguito del ricorso di primo grado n. 42 del 2009 di cui all’epigrafe.
I provvedimenti impugnati sono infatti atti generali aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, come è per il provvedimento recante i criteri generali per la programmazione delle corse per l’anno 2009, in nessuna parte limitato territorialmente a singole aree o luoghi, ma anche per le determinazioni sulle corse da tenersi nell’Ippodromo dei Fiori di Villanova di Albenga, in quanto assunte in una con le analoghe determinazioni relative agli altri ippodromi italiani e nel quadro dell’applicazione dei detti criteri.
7. Alla luce di queste considerazioni il ricorso per regolamento di competenza di cui qui si tratta deve essere accolto spettando la competenza al TAR per il Lazio, con sede in Roma, cui vanno rimessi gli atti di causa.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe e per l’effetto dichiara la competenza del Tar Lazio, con sede in Roma, a conoscere del ricorso
Compensa tra le parti le spese del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere


L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE
Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione



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