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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 21 aprile 2010, n. 2266


RIFIUTI - Discarica - Autorizzazione - Autorità competente - Individuazione della qualità e quantità di rifiuti che possono essere conferiti - Tipologia di sistemazione finale del sito interessato - Discrezionalità tecnica dell’amministrazione- Giudizio di legittimità - Limiti.
Nel concedere l’autorizzazione alla discarica è sempre fatto obbligo all’autorità competente di stabilire non soltanto quanti e quali rifiuti possano essere conferiti, ma anche di individuare le tipologie di sistemazione finale del sito interessato, in relazione alla particolare utilizzazione dello stesso. Trattasi di potere/dovere annoverabile nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione competente che com’è noto è censurabile nel giudizio di legittimità soltanto nei ristretti limiti della palese illogicità ovvero nella manifesta insussistenza dei presupposti di fatto. Pres. Salvatore, Est. Aureli - S. s.r.l. (avv.ti Castelli e Messina) c. Comune di Montechiari (avv.ti Ballerini e Ramadori) - (Conferma TAR Lombardia, Brescia, n. 739/2001). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 21 aprile 2010, n. 2266
 


 

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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 


N. 02266/2010 REG.DEC.
N. 08167/2002 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 8167 del 2002, proposto da:
Siev S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Tullio Castelli, Maurizio Messina, con domicilio eletto presso Maurizio Messina in Roma, via Arezzo . 38;

contro

Comune di Montechiari, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Ballerini, Giuseppe Ramadori, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari 13;

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA - BRESCIA n. 00739/2001, resa tra le parti, concernente autoriz. sistemaz. a piazzale di un'area adibita a discarica-variante p.r.g..


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sindaco del Comune di Montichiari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Antonio Matonti, su delega di Maurizio Messina, Fausto Bucellato su delega di Giuseppe Ramadori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La sentenza oggetto dell’impugnazione all’esame del Collegio, ha respinto il ricorso di primo grado promosso dalla società S.I.E.V. s.r.l. per l’annullamento del provvedimento in data 2 giugno 1994 ,n, 11240 contenente rigetto della domanda avanzata per ottenere l’autorizzazione per la sistemazione a piazzale dell’area, in Comune di Montichiari,. sulla quale è stata esercitata una discarica di tipo 2B.

Tale domanda, assumeva come presupposto implicito la convenzione urbanistica 25. 06. 86, tra il Comune di Montichiari e la V.I.C.E.S. s.r.l. ( a cui è poi subentrata la S.I.E.V. s.r.l., società appellante), in forza della quale quest’ultima avrebbe provveduto a riempire con rifiuti una cava abbandonata ricompresa in un complesso di terreni con destinazione industriale di P.d.F. (D2).

La S.I.E.V. s.r.l. nel frattempo subentrata, stipulava legittimamente un accordo con la Puliproject in forza del quale quest’ultima provvedeva al riempimento della cava abbandonata con obbligo di colmare la buca sino al piano di campagna, in modo tale da consentire il successivo uso a piazzale.

La Puliproject a sua volta avvalendosi della facoltà prevista in detto accordo, provvedeva ad esercitare la discarica tramite la Monti RI. AM. s.r.l. che, ottenuta l’apposita autorizzazione dalla Regione Lombardia, stipulava con il Comune di Montichiari una convenzione urbanistica in data 16.02.89, nella quale veniva prevista la realizzazione di una piantumazione sul terreno interessato una volta dismessa la discarica.

Tale convenzione veniva contestata dalla S.IEV. s.r.l. più volte ed in più direzioni fino a costringere la Monti RI. AM. s.r.l. a presentare un progetto di variante con il quale si chiedeva la destinazione finale a piazzale dell’area della discarica dismessa.

Tale progetto tuttavia veniva respinto dalla Provincia di Brescia. con provvedimento n.159/1994.

Con il provvedimento impugnato in primo grado, la domanda per l’autorizzazione alla sistemazione a piazzale della discarica dismessa che la S.IEV. s.r.l. ha presentato anche al Comune di Montichiari veniva respinta.

I motivi del diniego sono i seguenti;

- l'area ... deve essere recuperata con piantumazione così come previsto dal progetto approvato dalla Regione Lombardia;

- un progetto di sistemazione a piazzale, presentato dalla Ditta Monti.ri.am., ha avuto parere contrario dalla Giunta Provinciale nella seduta del 31.3.1994 prot. N. 159/21/94;

- le previsioni del piano regolatore generale che destinano detta area, come zona classificata D1b, “ad attività artigianali e industriali con uffici e magazzini, depositi commerciali ecc.” sono superate dalla autorizzazione ad " attivare una discarica, così come previsto dalla legge n. 441/87 all'articolo 3”.

Ad avviso del primo giudice le censure della ricorrente non sono condivisibili poiché se è vero che l'area in questione, azzonata D1b, “è divenuta idonea ad ospitare una discarica per effetto della relativa autorizzazione regionale, non è vero che una volta terminate le operazioni di riempimento, la stessa avrebbe automaticamente riacquisito la precedente destinazione industriale, in forza della quale risulterebbe suscettibile di destinazione a piazzale”.

Ciò in forza di quanto stabilito dall'art. 3 primo comma ultima parte del D.L. 31.8.1987 n. 361, convertito in legge 29.10.1987 n. 441, il quale dispone che l'individuazione delle zone idonee , ai sensi dell'art. 6 letto B) del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 , alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio dei rifiuti costituisce variante agli strumenti urbanistici.

Ed in linea con quanto precede, ha concluso il primo giudice , osservando che “ costituisce dato indiscutibile che la discarica non viene meno per effetto del mero riempimento della stessa , ovvero con la sigillatura e ricopertura del sito”

Con il gravame all’esame la società appellante, ritiene errata l’intepretazione data dal primo giudice all’art.3 primo comma ultima parte del D.L. 31.8.1987 n. 361, poiché il carattere necessariamente provvisorio della discarica , a cui è collegato un effetto occasionale e non duraturo della variante, consente di ritenere che una volta che quella si sia esaurita, riprendano in vigore le disposizioni urbanistiche preesistenti. che nella specie consentono sicuramente la realizzazione del piazzale piuttosto che la piantumazione dell’area , con sostanziale destinazione a verde.

Aggiunge la società appellante che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui afferma la necessità di svolgere per gli anni futuri opere di manutenzione sulla discarica quando questa si sia esaurita, poiché i rifiuti recapitati in essa, in base alla convenzione stipulata con il Comune, sono costituiti da materiali le cui caratteristiche chimico-fisiche comportano una mineralizzazione in pochi anni, con produzione minima di percolato e con la conseguenza che il terreno potrebbe essere recuperato in poco tempo e reso compatibilmente con il suo utilizzo industriale.

Il Comune di Montichiari si è costituito in giudizio per resistere al gravame condividendo le argomentazione contenute nella sentenza impugnata, e ribadendo le ragioni del provvedimento impugnato in primo grado alla luce delle controdeduzioni quivi rassegnate.

La Sezione non ritiene l’appello meritevole di accoglimento.

Il quadro normativo nel quale il primo giudice ha inserito la fattispecie all’esame, appare invero, correttamente individuato ed interpretato, non potendosi condividere l’avviso della società appellante secondo il quale l’effetto di variante che deriva dall’autorizzazione della discarica a tenore della norme sopra citate, debba comunque ritenersi momentaneo e sempre compatibile con il ripristino dell’efficacia delle preesistenti previsioni urbanistiche.

E ciò, va evidenziato, a prescindere dall’evidente anomalia della configurazione di una variante urbanistica con effetti ab origine ad tempus.

Con riferimento al detto quadro normativo, va sottolineato, per contro, che nel concedere l’autorizzazione alla discarica è sempre fatto obbligo all’autorità competente di stabilire non soltanto quanti e quali rifiuti possano essere conferiti, ma anche di individuare le tipologie di sistemazione finale del sito interessato, in relazione alla particolare utilizzazione dello stesso.

Trattasi di potere/dovere annoverabile nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione competente che com’è noto è censurabile nel giudizio di legittimità soltanto nei ristretti limiti della palese illogicità ovvero nella manifesta insussistenza dei presupposti di fatto.

Ciò rilevato va chiarito, ad avviso della collegio, che nella fattispecie non solo non ricorrono detti presupposti , ma che tale potere tecnico-discrezionale è stato esercitato prima dalla Regione Lombardia nel 1988 (n.36540) quando ha conferito l’autorizzazione all’esercizio della discarica, e successivamente anche dal Comune quando ha approvato, con la convenzione urbanistica del 1989, il progetto di recupero dell’area prevedendone espressamente la piantumazione,

Poiché la società appellante non ha impugnato, per chiederne l’annullamento, né l’autorizzazione regionale né la convenzione urbanistica, appare del tutto evidente che anche sotto quest’ultimo profilo l’appello non può essere accolto.

Né può valere in contrario la considerazione finale della società appellante, secondo la quale con la piantumazione si realizzerebbe sostanzialmente un esproprio dell’area in questione per destinarla a verde, senza però corrispondere l’indennizzo.

La destinazione dell’area ad intervento di piantumazione, invero, è regolata dalla suddetta convenzione urbanistica stipulata con il Comune, che certamente rappresenta, rispetto tal fine, un mezzo giuridico di disposizione del bene del tutto legittimo, se , come in effetti è accaduto, non è possibile rilevare che sia mancata la sottoscrizione delle parti interessate.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate considerata la novità delle questioni trattate.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata .

Spese del grado compensate .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Costantino Salvatore, Presidente

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                                                        IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione


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