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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV - 21 aprile 2010, n. 2266
RIFIUTI - Discarica - Autorizzazione - Autorità competente - Individuazione
della qualità e quantità di rifiuti che possono essere conferiti - Tipologia di
sistemazione finale del sito interessato - Discrezionalità tecnica
dell’amministrazione- Giudizio di legittimità - Limiti. Nel concedere
l’autorizzazione alla discarica è sempre fatto obbligo all’autorità competente
di stabilire non soltanto quanti e quali rifiuti possano essere conferiti, ma
anche di individuare le tipologie di sistemazione finale del sito interessato,
in relazione alla particolare utilizzazione dello stesso. Trattasi di
potere/dovere annoverabile nell’esercizio della discrezionalità tecnica
dell’amministrazione competente che com’è noto è censurabile nel giudizio di
legittimità soltanto nei ristretti limiti della palese illogicità ovvero nella
manifesta insussistenza dei presupposti di fatto. Pres. Salvatore, Est. Aureli -
S. s.r.l. (avv.ti Castelli e Messina) c. Comune di Montechiari (avv.ti Ballerini
e Ramadori) - (Conferma TAR Lombardia, Brescia, n. 739/2001). CONSIGLIO DI
STATO, Sez. IV - 21 aprile 2010, n. 2266
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02266/2010 REG.DEC.
N. 08167/2002 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8167 del 2002, proposto da:
Siev S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Tullio Castelli, Maurizio
Messina, con domicilio eletto presso Maurizio Messina in Roma, via Arezzo . 38;
contro
Comune di Montechiari, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Ballerini,
Giuseppe Ramadori, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via
Marcello Prestinari 13;
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - BRESCIA n. 00739/2001, resa tra le parti,
concernente autoriz. sistemaz. a piazzale di un'area adibita a
discarica-variante p.r.g..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sindaco del Comune di Montichiari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il Cons. Sandro
Aureli e uditi per le parti gli avvocati Antonio Matonti, su delega di Maurizio
Messina, Fausto Bucellato su delega di Giuseppe Ramadori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La sentenza oggetto dell’impugnazione all’esame del Collegio, ha respinto il
ricorso di primo grado promosso dalla società S.I.E.V. s.r.l. per l’annullamento
del provvedimento in data 2 giugno 1994 ,n, 11240 contenente rigetto della
domanda avanzata per ottenere l’autorizzazione per la sistemazione a piazzale
dell’area, in Comune di Montichiari,. sulla quale è stata esercitata una
discarica di tipo 2B.
Tale domanda, assumeva come presupposto implicito la convenzione urbanistica 25.
06. 86, tra il Comune di Montichiari e la V.I.C.E.S. s.r.l. ( a cui è poi
subentrata la S.I.E.V. s.r.l., società appellante), in forza della quale
quest’ultima avrebbe provveduto a riempire con rifiuti una cava abbandonata
ricompresa in un complesso di terreni con destinazione industriale di P.d.F.
(D2).
La S.I.E.V. s.r.l. nel frattempo subentrata, stipulava legittimamente un accordo
con la Puliproject in forza del quale quest’ultima provvedeva al riempimento
della cava abbandonata con obbligo di colmare la buca sino al piano di campagna,
in modo tale da consentire il successivo uso a piazzale.
La Puliproject a sua volta avvalendosi della facoltà prevista in detto accordo,
provvedeva ad esercitare la discarica tramite la Monti RI. AM. s.r.l. che,
ottenuta l’apposita autorizzazione dalla Regione Lombardia, stipulava con il
Comune di Montichiari una convenzione urbanistica in data 16.02.89, nella quale
veniva prevista la realizzazione di una piantumazione sul terreno interessato
una volta dismessa la discarica.
Tale convenzione veniva contestata dalla S.IEV. s.r.l. più volte ed in più
direzioni fino a costringere la Monti RI. AM. s.r.l. a presentare un progetto di
variante con il quale si chiedeva la destinazione finale a piazzale dell’area
della discarica dismessa.
Tale progetto tuttavia veniva respinto dalla Provincia di Brescia. con
provvedimento n.159/1994.
Con il provvedimento impugnato in primo grado, la domanda per l’autorizzazione
alla sistemazione a piazzale della discarica dismessa che la S.IEV. s.r.l. ha
presentato anche al Comune di Montichiari veniva respinta.
I motivi del diniego sono i seguenti;
- l'area ... deve essere recuperata con piantumazione così come previsto dal
progetto approvato dalla Regione Lombardia;
- un progetto di sistemazione a piazzale, presentato dalla Ditta Monti.ri.am.,
ha avuto parere contrario dalla Giunta Provinciale nella seduta del 31.3.1994
prot. N. 159/21/94;
- le previsioni del piano regolatore generale che destinano detta area, come
zona classificata D1b, “ad attività artigianali e industriali con uffici e
magazzini, depositi commerciali ecc.” sono superate dalla autorizzazione ad "
attivare una discarica, così come previsto dalla legge n. 441/87 all'articolo
3”.
Ad avviso del primo giudice le censure della ricorrente non sono condivisibili
poiché se è vero che l'area in questione, azzonata D1b, “è divenuta idonea ad
ospitare una discarica per effetto della relativa autorizzazione regionale, non
è vero che una volta terminate le operazioni di riempimento, la stessa avrebbe
automaticamente riacquisito la precedente destinazione industriale, in forza
della quale risulterebbe suscettibile di destinazione a piazzale”.
Ciò in forza di quanto stabilito dall'art. 3 primo comma ultima parte del D.L.
31.8.1987 n. 361, convertito in legge 29.10.1987 n. 441, il quale dispone che
l'individuazione delle zone idonee , ai sensi dell'art. 6 letto B) del D.P.R.
10.9.1982 n. 915 , alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio
dei rifiuti costituisce variante agli strumenti urbanistici.
Ed in linea con quanto precede, ha concluso il primo giudice , osservando che “
costituisce dato indiscutibile che la discarica non viene meno per effetto del
mero riempimento della stessa , ovvero con la sigillatura e ricopertura del
sito”
Con il gravame all’esame la società appellante, ritiene errata l’intepretazione
data dal primo giudice all’art.3 primo comma ultima parte del D.L. 31.8.1987 n.
361, poiché il carattere necessariamente provvisorio della discarica , a cui è
collegato un effetto occasionale e non duraturo della variante, consente di
ritenere che una volta che quella si sia esaurita, riprendano in vigore le
disposizioni urbanistiche preesistenti. che nella specie consentono sicuramente
la realizzazione del piazzale piuttosto che la piantumazione dell’area , con
sostanziale destinazione a verde.
Aggiunge la società appellante che la sentenza impugnata è errata anche nella
parte in cui afferma la necessità di svolgere per gli anni futuri opere di
manutenzione sulla discarica quando questa si sia esaurita, poiché i rifiuti
recapitati in essa, in base alla convenzione stipulata con il Comune, sono
costituiti da materiali le cui caratteristiche chimico-fisiche comportano una
mineralizzazione in pochi anni, con produzione minima di percolato e con la
conseguenza che il terreno potrebbe essere recuperato in poco tempo e reso
compatibilmente con il suo utilizzo industriale.
Il Comune di Montichiari si è costituito in giudizio per resistere al gravame
condividendo le argomentazione contenute nella sentenza impugnata, e ribadendo
le ragioni del provvedimento impugnato in primo grado alla luce delle
controdeduzioni quivi rassegnate.
La Sezione non ritiene l’appello meritevole di accoglimento.
Il quadro normativo nel quale il primo giudice ha inserito la fattispecie
all’esame, appare invero, correttamente individuato ed interpretato, non
potendosi condividere l’avviso della società appellante secondo il quale
l’effetto di variante che deriva dall’autorizzazione della discarica a tenore
della norme sopra citate, debba comunque ritenersi momentaneo e sempre
compatibile con il ripristino dell’efficacia delle preesistenti previsioni
urbanistiche.
E ciò, va evidenziato, a prescindere dall’evidente anomalia della configurazione
di una variante urbanistica con effetti ab origine ad tempus.
Con riferimento al detto quadro normativo, va sottolineato, per contro, che nel
concedere l’autorizzazione alla discarica è sempre fatto obbligo all’autorità
competente di stabilire non soltanto quanti e quali rifiuti possano essere
conferiti, ma anche di individuare le tipologie di sistemazione finale del sito
interessato, in relazione alla particolare utilizzazione dello stesso.
Trattasi di potere/dovere annoverabile nell’esercizio della discrezionalità
tecnica dell’amministrazione competente che com’è noto è censurabile nel
giudizio di legittimità soltanto nei ristretti limiti della palese illogicità
ovvero nella manifesta insussistenza dei presupposti di fatto.
Ciò rilevato va chiarito, ad avviso della collegio, che nella fattispecie non
solo non ricorrono detti presupposti , ma che tale potere tecnico-discrezionale
è stato esercitato prima dalla Regione Lombardia nel 1988 (n.36540) quando ha
conferito l’autorizzazione all’esercizio della discarica, e successivamente
anche dal Comune quando ha approvato, con la convenzione urbanistica del 1989,
il progetto di recupero dell’area prevedendone espressamente la piantumazione,
Poiché la società appellante non ha impugnato, per chiederne l’annullamento, né
l’autorizzazione regionale né la convenzione urbanistica, appare del tutto
evidente che anche sotto quest’ultimo profilo l’appello non può essere accolto.
Né può valere in contrario la considerazione finale della società appellante,
secondo la quale con la piantumazione si realizzerebbe sostanzialmente un
esproprio dell’area in questione per destinarla a verde, senza però
corrispondere l’indennizzo.
La destinazione dell’area ad intervento di piantumazione, invero, è regolata
dalla suddetta convenzione urbanistica stipulata con il Comune, che certamente
rappresenta, rispetto tal fine, un mezzo giuridico di disposizione del bene del
tutto legittimo, se , come in effetti è accaduto, non è possibile rilevare che
sia mancata la sottoscrizione delle parti interessate.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate considerata la novità
delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza impugnata .
Spese del grado compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Costantino Salvatore, Presidente
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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