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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 13 maggio 2010, n. 2955
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - Assimilabilità
alle infrastrutture - Installazione sull’intero territorio comunale -
Ammissibilità. Gli impianti di telecomunicazione sono assimilabili alle
infrastrutture, e dunque la loro installazione deve ritenersi in generale
consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare
un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (Cons. St., sez. VI,
23 giugno 2008 n. 3133; Cons. St., sez. VI, 11 ottobre 2007 n. 5342). Pres.
Barbagallo, Est. De Nictolis - Comune di Rende (avv. De Luca) c. N. s.p.a. (avv.
Belvini) - (Conferma Tar Calabria - Catanzaro, n. 678/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 13 maggio 2010, n. 2955
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02955/2010 REG.DEC.
N. 06756/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 6756 del 2009, proposto dal Comune di
Rende, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Luca, con domicilio eletto
presso Piero Frattarelli, in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
contro
Nokia Siemens Networds s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Belvini,
con domicilio presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo
di Ferro, n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 678/2009, concernente
diniego autorizzazione per installazione stazione radio base.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nokia Siemens Networds s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il consigliere Rosanna
De Nictolis e uditi per le parti l’avv. Frattarelli per delega dell'avv. De Luca
e l'avv. Fenucciu per delega dell'avv. Belvini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado la società odierna appellata ha impugnato la
nota prot. 34531 del 3 ottobre 2008 con cui il competente dirigente del Comune
di Rende ha respinto la richiesta di autorizzazione per l’installazione di una
stazione radio base per telefonia mobile, da collocare nella via Virgilio di
detto Comune, ubicata nel centro storico.
Il Tar adito, disattese alcune eccezioni preliminari, ha accolto il ricorso,
ritenendo illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sul rilievo che
secondo le n.t.a. dello strumento urbanistico nel centro storico sono vietate le
nuove costruzioni; invero, le infrastrutture di telecomunicazione essendo dalla
legge assimilate alle opere di urbanizzazione, possono essere realizzate in ogni
parte del territorio comunale e non possono essere assimilate alle nuove
costruzioni.
2. Ha proposto appello il Comune, con cui deduce:
a) i signori Kohler e Rigoni non avrebbero avuto il potere di conferire la
procura alle liti nell’interesse della società ricorrente in prime cure;
b) la stazione radio base, per quanto assimilabile ad una infrastruttura,
sarebbe comunque una nuova costruzione, vietata nel centro storico;
c) occorreva tempestivamente impugnare le n.t.a. che vietano le nuove
costruzioni nel centro storico.
3. Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità
dell’appello perché proposto dopo che il Comune aveva già prestato acquiescenza
alla sentenza di primo grado, e la sua infondatezza nel merito.
4. Si può prescindere dall’eccezione di acquiescenza, essendo l’appello
infondato nel merito.
4.1. La documentazione prodotta in atti evidenzia che i soggetti
sopramenzionati, che per conto della società appellata hanno conferito la
procura alle liti al loro difensore in giudizio, erano muniti di poteri di
rappresentanza sia processuale che sostanziale.
4.2. Nel merito, secondo consolidato orientamento di questo Consesso, gli
impianti di telecomunicazione sono assimilabili alle infrastrutture, e dunque la
loro installazione deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio
comunale in modo da poter realizzare un’uniforme copertura di tutta l’area
comunale interessata (Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3133; Cons. St.,
sez. VI, 11 ottobre 2007 n. 5342).
5 Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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