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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV - 14 maggio 2010, n. 2966
DIRITTO URBANISTICO - Atti abilitativi edilizi - Procedimento - Proprietario del
fondo vicino - Diritto di accesso agli atti - Art. 22 L. n. 241/1990. Al
proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere
spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia
valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche (
Cons. St. Sez. IV, sent. 21.11.2006, n. 6790). Tale posizione, in quanto
qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un
controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta ai sensi dell’art. 22
della L. n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione
amministrativa richiesta. Pres. Baccarini, Est. Quadri - E.C. (avv.ti Granara e
Tedeschini) c. Comune di Noli (n.c.)- (Riforma T.A.R. LIGURIA, n. 2791/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 maggio 2010, n. 2966
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02966/2010 REG.DEC.
N. 09551/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9551 del 2009, proposto da:
Erminia Cuda, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara, Federico
Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo
Messico,7;
contro
Comune di Noli;
nei confronti di
Abate Gualtiero;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 02791/2009, resa tra le
parti, concernente DINIEGO ISTANZA DI ACCESSO DEI TITOLI EDILIZI E PAESISTICI
RRELATIVI AD UNA STRADA CARRABILE IN CEMENTO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 il cons. Francesca
Quadri e udito per la parte l’avv. Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente , proprietaria del fondo contraddistinto al Foglio 12, mappali nn.
407, 526 e 408 del N.C.T. del Comune di Noli, ha formulato istanza di accesso al
Comune in relazione ai titoli edilizi e paesaggistici legittimanti la
realizzazione di strada carrabile in cemento sui terreni contraddistinti nei
mappali nn. 402, 415, 1187, 1188 e 1185 assumendo di essere titolare di una
servitù di passaggio , sorta in virtù di contratto di permuta stipulato tra il
proprietario del fondo su cui insiste la strada , sig. Abate, ed il proprio
dante causa , e di avere interesse ad accertarne la regolarità urbanistica.
A seguito di richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, ha
depositato copia dell’atto di compravendita del proprio immobile nonché della
dichiarazione di successione della sig.ra Toso, madre della propria dante causa,
per comprovare l’esistenza dell’interesse all’accesso in base alla servitù.
Il Comune di Noli, con provvedimento prot. n. 339/9804 in data 3.8.09, a firma
del responsabile dell’area tecnica urbanistica edilizia, ha negato l’accesso ,
facendo riferimento ad una nota pervenuta da parte del sig. Abate, nella quale
si rileva che dall’atto depositato “non si evidenziano dati sufficienti al fine
di dimostrare preciso interesse in ragione della servitù di passaggio “ sui
propri fondi.
Avverso il diniego di accesso ha proposto ricorso l’interessata per violazione
degli articoli 22, 24 e 25 L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 nonché per
eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di
motivazione sostenendo il proprio interesse all’accesso come documentato dagli
atti prodotti al Comune.
Il Tar, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, non potendosi
desumere né dall’atto di compravendita dell’immobile né dall’atto di permuta
l’esistenza della servitù di passaggio e non essendo in grado di valutare il
contenuto della denuncia di successione della madre dei suoi danti causa, non
prodotta in giudizio.
Ha proposto appello la ricorrente, sostenendo l’erroneità della sentenza per
travisamento dei fatti e per contraddittorietà , essendo desumibile –
contrariamente a quanto affermato dal tribunale- dall’esame delle mappe
catastali il suo diritto di servitù sul fondo vicino e , comunque, essendo
sufficiente la vicinitas ai fini di legittimare l’accesso agli atti relativi
alla costruzione di opere edilizie nella zona di riferimento.
Avrebbe inoltre il Tar omesso di considerare gli ulteriori motivi di ricorso,
fondati sulla contraddittorietà del comportamento del Comune - che avrebbe
opposto il divieto nonostante la produzione di tutta la documentazione richiesta
- sul grave difetto di istruttoria, non avendo il Comune proceduto ad autonoma
valutazione degli atti prodotti, ma essendosi rifatto ad una affermazione del
controinteressato e sull’assoluta carenza di motivazione.
Alla camera di consiglio del 2 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, l’atto di compravendita 20 marzo 2009
, prodotto dalla ricorrente a dimostrazione del proprio interesse ad esercitare
il diritto di accesso , contiene delle “Precisazioni immobiliari” , con cui
parte venditrice precisa che agli immobili alienati si accede tramite un
sentiero pedonale che insiste su proprietà di terzi, con diritto di servitù di
passaggio.
Se tale precisazione non appare, di per sé , certamente decisiva per accertare
l’esistenza del diritto reale di servitù in relazione alle particelle di
proprietà del sig. Abate indicate dall’appellante – questione del tutto estranea
al presente giudizio- essa è tuttavia sufficiente a radicare un interesse ad
esercitare il diritto di accesso ai titoli edilizi e paesaggistici da parte del
proprietario del fondo nei cui confronti sia stata precisata l’esistenza della
servitù di passaggio all’atto della compravendita al fine di verificare
l’esistenza di una lesione della propria sfera giuridica da successivamente
azionare nella appropriata sede giurisdizionale.
Peraltro, ed indipendentemente dalla servitù prediale, al proprietario del fondo
vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di
accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad
accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche ( Cons. St. Sez. IV, sent.
21.11.2006, n. 6790).
Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa
o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta ai
sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso
alla documentazione amministrativa richiesta.
Inoltre, appaiono fondati i motivi non esaminati dal primo giudice, secondo cui
il diniego sarebbe privo di motivazione, non avendo l’amministrazione operato
una propria valutazione circa la sussistenza di elementi impeditivi
dell’accesso, ma semplicemente riferito il contenuto della nota pervenuta da
parte del vicino, che si opponeva alla richiesta di accesso a causa
dell’insussistenza della servitù di passaggio in capo agli istanti.
Invero, per quanto detto, la legittimazione all’accesso non può essere valutata
alla stregua della pretesa sostanziale , bensì in astratto, escludendosi ogni
giudizio in ordine alla fondatezza o ammissibilità di una domanda eventualmente
e successivamente azionabile .
L’appello deve pertanto essere accolto.
La mancata costituzione del Comune di Noli e del controinteressato esimono il
Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l’appello e , per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ordina al
Comune di Noli (SV) di rilasciare, mediante estrazione di copia, la
documentazione indicata nell’istanza di accesso in data 7 maggio 2009 entro il
termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa
della presente decisione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con
l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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