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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV - 14 maggio 2010, n. 3032
DIRITTO URBANISTICO - Divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede
stradale - Mera sopraelevazione di un edificio esistente - Applicabilità del
divieto. Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale
si applica anche nel caso di opere che costituiscono mera sopraelevazione di un
edificio esistente. ( cfr. Cass. Civile II Sez. n. 2164 del 2005 e Consiglio di
Stato IV Sez. n. 5716 del 2002). Pres. f.f. Pozzi, Est. Anastasi - L. s.r.l.
(avv.ti Chevallard, Menghini e Parini) c. G. s.rl. (avv.ti gerbi e Villani) -
(Conferma TAR VALLE D'AOSTA n. 109/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 maggio 2010, n. 3032
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03032/2010 REG.DEC.
N. 10466/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10466 del 2005, proposto da:
Lucand Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
avvocati Marisella Chevallard, Mario Menghini e Daniele Parini, con domicilio
eletto presso Mario Menghini in Roma, via della Mercede 52;
contro
Geat Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giovanni Gerbi e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico
Villani in Roma, via Asiago N.8;
nei confronti di
Comune di Antey St. Andre' e Regione Autonoma Valle D'Aosta, non costituiti in
questa fase del giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR VALLE D'AOSTA n. 00109/2005, resa tra le parti,
concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ALBERGO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Antonino
Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Villani, Chevallard e Greco, su
delega di Gerbi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con concessione edilizia n. 2317/2004 il comune di Antey Saint Andrè ha
autorizzato la odierna appellante a compiere lavori di sistemazione e
ampliamento dell’edificio alberghiero di proprietà.
Il titolo edilizio è stato impugnato avanti al T.A.R. Valle d’Aosta dalla
società proprietaria di un immobile frontistante, la quale ne ha chiesto
l’annullamento deducendo molteplici censure di tipo sia sostanziale che
procedimentale.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha accolto il ricorso ed
ha annullato la concessione ritenendola viziata per mancato rispetto delle norme
sulle distanze dalla sede stradale e della disciplina sul numero minimo di
parcheggi o posti auto.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla Lucand
s.r.l. la quale ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione
dell’esecutività.
Si è costituita in resistenza l’originaria ricorrente, la quale ha spiegato
altresì appello incidentale proprio, riproponendo le censure già disattese dal
primo Giudice.
Con ordinanza n. 1001 del 2006 la Sezione ha respinto la domanda cautelare non
ravvisando i presupposti per l’applicazione dell’art. 33 della legge n. 1034 del
1971.
Entrambe le Parti hanno poi depositato memorie, insistendo nelle già
rappresentate conclusioni.
All’udienza del 16 marzo 2010 il ricorso é stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello non è fondato e va pertanto respinto.
Come risulta dalle premesse, la sentenza impugnata ha annullato il titolo
edilizio rilasciato in favore della odierna appellante per lavori di
sopraelevazione e ristrutturazione dell’edificio alberghiero di sua proprietà,
ritenendolo viziato sotto un duplice profilo.
Secondo il Tribunale, infatti, da un lato la sopraelevazione assentita non
rispetta la distanza minima dalla sede stradale; dall’altro l’ampliamento della
ricettività della struttura non si coniuga con il reperimento di adeguati spazi
di parcheggio per le auto della clientela.
Con il primo motivo d’appello la Lucand s.r.l. sostiene che ha errato il
Tribunale nel non considerare che l’edificio per cui è controversia ricade nel
centro storico comunale, e dunque in un ambito in cui non si applicano le norme
generali sulle distanze: nella zona A, infatti, l’unica prescrizione pertinente
sarebbe quella di piano regolatore che impone semplicemente di rispettare gli
allineamenti preesistenti.
Il mezzo non è fondato.
Come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella del Consiglio di
Stato convergono nell’affermare che il divieto di costruire ad una certa
distanza dalla sede stradale si applica anche nel caso di opere che
costituiscono – come nel caso all’esame - mera sopraelevazione di un edificio
esistente. ( cfr. Cass. Civile II Sez. n. 2164 del 2005 e Consiglio di Stato IV
Sez. n. 5716 del 2002).
Questo profilo della controversia è del resto coperto da giudicato interno, non
avendo l’appellante contestato l’analoga statuizione contenuta nella sentenza
gravata.
Tanto chiarito, la deliberazione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta n.
518 del 1999, nel dettare disposizioni applicative della legge regionale n. 11
del 1998, da un lato stabilisce che nelle zone A completamente edificate spetta
al piano regolatore definire apposite distanze di rispetto dalle strade;
dall’altro prevede che, in assenza di disciplina di piano, si applichino i
limiti generali fissati dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 99 della legge
citata ( in pratica m. 7,50 dall’asse stradale).
Per quanto riguarda il comune di Antey Saint Andrè, il p.r.g. approvato
nell’anno 1990 non è stato mai adeguato alla suddetta prescrizione, con
conseguente applicabilità del limite legale sopra richiamato.
La circostanza che il suddetto piano si limiti nelle nta a prescrivere nel
centro storico il rispetto degli allineamenti esistenti – sulla quale fa in
definitiva leva tutto l’impianto difensivo dell’appellante – non ha rilievo: si
tratta infatti di una clausola superata dalla successiva previsione della norma
primaria, la quale prevale in base ad ovvi criteri di gerarchia delle fonti.
Dal momento che il piano non è stato adeguato e, a ben vedere, non prescrive
distanze minime, si applicano dunque i limiti legali che la costruzione
assentita pacificamente non rispetta: il motivo d’appello va quindi respinto.
Infondato è anche il motivo mediante il quale l’appellante tenta di dimostrare
che ha errato il Tribunale nel ritenere insufficiente la prevista dotazione di
parcheggi.
Sostiene al riguardo l’appellante in primo luogo che l’adeguatezza dei posti
auto andrebbe verificata con esclusivo riferimento all’ampliamento approvato e
quindi senza tenere conto della ricettività complessiva dell’albergo.
In ogni caso, secondo l’appellante, dal computo delle camere disponibili da
dotare di correlativo posto auto andrebbero sottratte quelle ( n. 6) oggetto di
pregressa sanatoria e quindi “condonate” a prescindere dalla mancanza di
parcheggio.
A giudizio di questo Collegio le considerazioni svolte dall’appellante non sono
assolutamente condivisibili.
Alle perspicue considerazioni svolte al riguardo dal T.A.R. è sufficiente
aggiungere che l’Amministrazione, nel valutare l’adeguatezza della dotazione di
standard parcheggi connessa al nuovo intervento, ha il preciso dovere giuridico
di tenere conto di eventuali carenze pregresse, carenze che nella specie – come
si è detto- sono addirittura riconosciute dall’appellante laddove pretende, come
si è detto, che le camere oggetto di sanatoria non siano computate.
Tesi questa che – occorre pur dirlo – appare quasi paradossale ed è comunque non
condivisibile sul piano interpretativo: i locali abusivi seminterrati oggetto
della sanatoria di cui si discute non possono infatti ricevere un trattamento
privilegiato rispetto agli altri ambienti ricettivi regolarmente assentiti.
Ai rilievi sin qui svolti si deve aggiungere che l’appellante non ha in realtà
nemmeno compiutamente provato di avere la piena giuridica disponibilità del
mappale che dà l’unico accesso ai posto auto indicati in progetto come
parcheggio esistente.
Infine è anche da dire che in ogni caso i 6 nuovi posti auto previsti sono
insufficienti anche a voler considerare le esigenze connesse al nuovo
intervento, comportando questo la realizzazione di 8 camere, con conseguente
deficit di almeno due posti macchina.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello principale è quindi da
respingere.
L’appello incidentale diviene quindi improcedibile per difetto sopravvenuto di
interesse.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello
incidentale.
Condanna l’appellante al pagamento di Euro 4.500,00 (
quattromilacinquecento//00) oltre accessori di legge in favore della società
appellata per le spese di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con
l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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