AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 17 maggio 2010, n. 3037
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interesse archeologico - Vincolo - Atto impositivo
- Natura dichiarativa - Successivi trasferimenti di proprietà del bene -
Notifica del vincolo nei confronti dei proprietari - Necessità - Esclusione.
L’ atto impositivo del vincolo di interesse archeologico ha natura meramente
dichiarativa, correlata a caratteristiche e peculiarità intrinseche che il bene
possedeva <ab origine> e che permangono indipendentemente da ogni suo successivo
trasferimento di proprietà, anche a titolo espropriativo. La notifica del
vincolo ha quindi luogo per una sola volta al momento in cui esso viene imposto
e non deve essere reiterata nei confronti di ogni successivo soggetto che
subentri nella proprietà del bene. La trascrizione del vincolo nei registri
Immobiliari assolve, inoltre, funzione di pubblicità dichiarativa verso i terzi,
e non costituisce elemento della fattispecie provvedimentale dichiarativa del
vincolo, la cui validità non resta influenzata dagli adempimenti volti a
garantire il regime di pubblicità. Pres. Ruoppolo, Est. Polito - A. s. (avv.
Totino) c. Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) -
(Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 02542/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2010, n. 3037
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Beni di interesse archeologico - Amministrazione -
Scelta acquisitiva - Interventi conservativi e di salvaguardia del bene - Limiti
all’acquisizione - Esclusione. La scelta acquisitiva del bene in mano
pubblica non resta condizionata dalla possibilità di porre in essere,
avvalendosi degli artt. 14 e 15 della legge n. 1089/1939, interventi
strettamente conservativi e di salvaguardia del bene di interesse culturale,
trattandosi di misure di minore entità che diventano recessive ove si
determinino le condizioni per una più intensa e completa tutela avvalendosi
dell’ art. 31 della legge n. 1089/1939. Pres. Ruoppolo, Est. Polito - A. s.
(avv. Totino) c. Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) -
(Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 2542/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2010, n. 3037
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03037/2010 REG.DEC.
N. 11397/2004 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 11397 del 2004, proposto dalla Societa'
Semplice Azienda Forestale Monte Rufeno, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa
Totino, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Giuseppe Ferrari, n.
11;
contro
Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 02542/2004, resa tra le
parti, concernente DINIEGO DIRITTO DI PRELAZIONE SU UN LOTTO DI TERRENO -
VINCOLO ARCHEOLOGICO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il consigliere Bruno
Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato Totino e l'avvocato dello Stato
Fiengo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con decreto del 26.10.1993 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
in relazione ad atto di compravendita stipulato il 27.06.1991 relativo a terreno
ubicato nel Comune di Canino in località “Ponte Rotto”, di dichiarato interesse
archeologico per effetto di d.m. 26.07.1951, esercitava il diritto di prelazione
previsto dall’ art. 31 della legge n. 1089/1939.
Avverso detto provvedimento insorgeva a vanti al T.A.R. per il Lazio la Società
semplice Azienda Forestale Monte Rufeno – acquirente del bene – deducendo motivi
di violazione degli artt. 31 e 43 della legge n. 1089/1939; 9 della legge n.
230/1950; 8 e 14 della legge n. n. 841/1950, nonché di eccesso di potere in
diversi profili.
Con il ricorso di prime cure la Società istante sosteneva, in particolare, la
necessità della rinnovazione del provvedimento di vincolo, sul rilievo che il
terreno da essa acquistato, dopo la dichiarazione di interesse archeologico, era
stato espropriato dall’ E.R.S.A.L., con trasferimento sull’ indennità di
esproprio di ogni diritto di terzo ed eventuale vincolo. Il decreto impugnato
non sarebbe, inoltre, assistito da congrua e adeguata motivazione, tenuto anche
conto della possibilità di far ricorso, in luogo della misura ablatoria prevista
dall’ art. 31 della legge n. 1089/1939, ad altre concorrenti misure di tutela
del bene archeologico.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il
ricorso.
Avverso detta sentenza la Soc. Azienda Forestale Monte Rufeno ha proposto
appello e ha confutato le conclusioni del T.A.R., insistendo in particolare,
anche in sede di note conclusive, sul vizio dell’ originaria trascrizione del
provvedimento di vincolo, perché effettuata alla data del 12.10.1951 nei
confronti del Principe Torlonia, non più proprietario del bene, e non dell’ Ente
che aveva proceduto al suo esproprio.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è costituito in resistenza
2). Con il primo motivo la società appellante svolge considerazioni che possono
così riassumersi:
a). una volta avvenuto l’ esproprio da parte dell’ E.R.S.A.L. dei terreni già
appartenenti al principe Torlonia doveva procedersi ad una nuova notifica del
provvedimento di vincolo nei confronti dell’ ente succeduto nella proprietà del
bene;
b). la trascrizione del vincolo è avvenuta in data 12.10.1951 nei confronti del
principe Torlonia, ormai non più proprietario, essendosi a quella data già
perfezionato il procedimento di espropriazione in favore dell’ E.R.S.A.L.
Con riguardo al profilo di doglianza “sub” a) il dal T.A.R. ha correttamente
disatteso l’ ordine argomentativo del ricorrente ribadendo la “natura meramente
dichiarativa dell’ atto impositivo del vincolo, correlata a caratteristiche e
peculiarità intrinseche che il bene possedeva <ab origine> e che permangono
indipendentemente da ogni suo successivo trasferimento di proprietà, anche a
titolo espropriativo”.
La notifica del vincolo ha luogo per una sola volta al momento in cui esso viene
imposto e non deve essere reiterata nei confronti di ogni successivo soggetto
che subentri nella proprietà del bene. La trascrizione del vincolo nei registri
Immobiliari assolve, inoltre, funzione di pubblicità dichiarativa verso i terzi,
e non costituisce elemento della fattispecie provvedimentale dichiarativa del
vincolo, la cui validità non resta influenzata dagli adempimenti volti a
garantire il regime di pubblicità.
La circostanza che, sul piano temporale, la trascrizione sia avvenuta quando il
soggetto notificato aveva perduto la proprietà del bene, non inficia detto
adempimento, che ha il suo presupposto nell’ atto di notifica nei confronti di
chi (principe Torlonia) al momento del riconoscimento del valore particolarmente
importante del bene, ai sensi della legge n. 1089/1939, era titolare del diritto
dominicale.
La trascrizione del vincolo ha, in ogni caso, avuto luogo in data anteriore all’
acquisto della proprietà del terreno da parte dell’ odierno appellante. Al
regime di tutela gravante sul bene è fatto puntuale richiamo nello strumento
negoziale del 27.06.1991, nelle cui premesse si dà atto che il terreno oggetto
di vendita è inserito “in zona soggetta a vincolo archeologico rispetto
assoluto”.
2.1). Con il secondo mezzo la società istante lamenta il difetto di motivazione
del provvedimento con il quale è stato esercitato, ai sensi dell’ art. 31 della
legge n. 1089/1939, il diritto di prelazione nell’ acquisto del terreno con
destinazione agricola.
Il motivo non condiviso.
Il decreto impugnato soddisfa le condizioni minimali stabilite dall’ art. 3
della legge n. 241/1990 ai fini dell’ esternazione delle ragioni del provvedere.
Nelle premesse dell’ atto sono richiamate le disposizioni cui viene data
applicazione e alle quali si collega il potere esercitato. E’ indicato l’
oggetto nei cui confronti il provvedimento si dirige, costituito da un
comprensorio interessato dalla presenza di plurimi reperti archeologici di cui è
individuata la tipologia e consistenza. L’ atto indica, quindi, le condizioni in
presenza della quali, ove intervenga un negozio di alienazione del bene oggetto
di vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939, può essere esercitato il diritto
di prelazione riconosciuto in capo all’ autorità preposta alla tutela. Si versa
a fronte di una valutazione di opportunità non sindacabile nel merito, che si
collega alla posizione si supremazia che la norma riconosce all’ Amministrazione
quanto all’ acquisizione del bene, in presenza di un trasferimento della
titolarità del diritto dominicale.
La scelta acquisitiva del bene in mano pubblica non resta condizionata dalla
possibilità di porre in essere, avvalendosi degli artt. 14 e 15 della legge n.
1089/1939, interventi strettamente conservativi e di salvaguardia del bene di
interesse culturale, trattandosi di misure di minore entità che diventano
recessive ove si determinino le condizioni per una più intensa e completa tutela
avvalendosi dell’ art. 31 della legge n. 1089/1939.
L’ appello va, quindi, respinto.
Stante la costituzione solo formale dell’ Amministrazione spese e onorari del
giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI in sede giurisdizionale, respinge l’ appello
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright ©
- AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -
ISSN 1974-9562