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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 3 giugno 2010, n. 3493
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Strumenti urbanistico-edilizi - Divieti
generalizzati di installazione di stazioni radio base- Deroga ai limiti di
esposizione indicati dalla normativa statale - Illegittimità. Il formale
utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di
esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono
giustificare l’imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di
installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta
deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla
normativa statale. Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di Caivano (avv.
Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania, Napoli, n.
18934/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 -
Assorbimento di ogni autorizzazione richiesta dalla disciplina
urbanistico-edilizia. L’autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 1 agosto
2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello
richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza
ogni relativa valutazione (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. VI, 18
dicembre 2009, n. 8380) Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di Caivano
(avv. Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania, Napoli, n.
18934/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Prescrizioni di piano o regolamento - Limiti
alla localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazioni - Scelta generale
e astratta - Illegittimità. Sono illegittime le prescrizioni di piano e di
regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della
rete di telecomunicazione per intere zone, per di più con scelta generale ed
astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei
luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’uso possano essere
qualificati come sensibili (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 18
dicembre 2009, n. 8380; C.d.S., Sez. VI, n. 17 ottobre 2008, n. 5044; C.d.S.,
Sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3734). Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di
Caivano (avv. Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania,
Napoli, n. 18934/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03493/2010 REG.DEC.
N. 01574/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2005, proposto da:
Comune di Caivano, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Diaco, con domicilio
eletto presso l’Avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;
contro
H3G S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Clarich, con domicilio
eletto presso l’Avv. Marcello Clarich in Roma, piazza di Montecitorio n. 115;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI: Sezione I n. 18934/2004, resa tra le
parti, concernente REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE BASE PER LA TELEFONIA
CELLULARE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Bernhard
Lageder e uditi per le parti gli Avv.ti Costagliola, per delega dell'Avv. Diaco,
e Clarich.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe emessa in forma semplificata il T.A.R. per la
Campania, in accoglimento di ricorso proposto dalla H3G S.p.A. avverso la
determinazione dell’Amministrazione comunale di Caivano prot. n 14090 del 5
agosto 2004 (e le presupposte delibere del consiglio comunale) – con la quale
era stata inibita l’installazione di una stazione radio base per la telefonia
cellulare da ubicarsi sul lastrico solare di un edificio sito in via Atellana n.
201, oggetto di dichiarazione d’inizio d’attività presentata dalla ricorrente
l’11 giugno 2004 (ed integrata il 15 luglio 2004), sulla base del rilievo che il
sito prescelto si trovava all’interno del perimetro del “territorio
urbanizzato”, secondo l’art. 4 del regolamento comunale approvato con delibera
consiliare n. 41 del 29 luglio 2004 interdetto all’installazione di impianti
radioelettrici tra le frequenze di 100 Khz e 300 Ghz –, annullava l’impugnato
provvedimento e le presupposte delibere consiliari, ritenendo l’illegittimità
del divieto di installazione esteso a tutto il centro abitato. Poneva le spese
di causa a carico della ricorrente.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione soccombente,
deducendo i seguenti motivi di gravame: a) l’erronea applicazione dell’art. 4 l.
29 settembre 1964, n. 847, laddove il T.A.R., in accoglimento del primo motivo
del ricorso della H3G S.p.A., aveva ritenuto che gli impianti di telefonia
mobile rientrino nel novero delle opere di urbanizzazione primaria, come tali
realizzabili su tutto il territorio comunale; b) l’erronea applicazione
dell’art. 8 l. 22 febbraio 2001, n. 36, e l’erronea interpretazione del
regolamento comunale disciplinante la materia, il quale non vieterebbe affatto
in maniera indiscriminata l’installazione di impianti di telefonia mobile su
tutto il territorio comunale, ma contempererebbe l’esigenza di minimizzare
l’esposizione ai campi elettromagnetici con l’esigenza di non impedire la
realizzazione di nuove reti di telecomunicazione. Chiedeva dunque, in riforma
dell’impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, il
rigetto del ricorso proposto in prime cure.
3. La società appellata si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza
dell’appello e chiedendone il rigetto.
4. Disattesa con ordinanza del 22 marzo 2005 l’istanza di sospensiva per carenza
del fumus boni iuris, la causa veniva trattenuta in decisione alla pubblica
udienza del 30 marzo 2010.
DIRITTO
1. L’appello, affidato a due motivi di gravame tra di loro connessi e da
esaminare congiuntamente, è da respingere.
2. L’art. 4 del “Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le
installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le
frequenze di 100 Khz e 300 Ghz”, approvato dal consiglio comunale con delibera
n. 41 del 28 luglio 2004 e posto a fondamento del provvedimento inibitorio,
vieta qualsiasi installazione, nell’ambito del “territorio urbanizzato”, sia di
“impianti per telefonia mobile (stazioni radiobase, microcelle, ecc.)”, sia
“impianti fissi per radiodiffusione e radiotelevisivi”, definendo il “territorio
urbanizzato” quale “territorio, così come individuato nel grafico allegato alla
delibera di Commissario Prefettizio n. 180 del 26.03.1994, oltre una fascia di
rispettosi 100 m ulteriori ai confini fissati”, e ne consente l’installazione
solo nel “territorio extraurbano” (v. il citato regolamento, in atti).
Orbene, premesso che la stazione radio base di cui è causa sarebbe dovuta essere
installata su edificio sito nel “territorio urbanizzato” del Comune di Caivano,
si osserva che il T.A.R. correttamente ha ritenuta illegittima la norma
regolamentare (e l’atto applicativo), contenente un divieto generalizzato di
installazione di stazioni radio base nel perimetro del centro abitato, in
quanto:
- anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato
intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non
possono giustificare l’imposizione di misure che, attraverso divieti
generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a
costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche
indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l’autorizzazione
rilasciata ex art. 87 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non costituisce titolo
abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina
urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione
(v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8380);
- l’orientamento consolidato di questo Consiglio, da cui non si ravvisano
ragioni di discostarsi, muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che,
per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del
territorio – nozione, che ha poi condotto all’assimilazione in via normativa
delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di
urbanizzazione primaria, poste al servizio dell’insediamento abitativo di cui
devono seguire lo sviluppo, ai sensi dell’art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto
2003, n. 259, con conseguente compatibilità dell’installazione di tali manufatti
con qualunque destinazione di zona –, ha riconosciuto illegittime, con indirizzo
costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti
alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con
scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla
specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni
d’uso possano essere qualificati come sensibili (v. in tal senso, ex plurimis,
C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8380; C.d.S., Sez. VI, n. 17 ottobre 2008,
n. 5044; C.d.S., Sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3734).
Alla luce di quanto sopra s’impone il rigetto dell’appello, con assorbimento di
ogni altra questione.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese del presente grado, che
si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di
legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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