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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Strumenti urbanistico-edilizi - Divieti generalizzati di installazione di stazioni radio base- Deroga ai limiti di esposizione indicati dalla normativa statale - Illegittimità.
Il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l’imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale. Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di Caivano (avv. Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania, Napoli, n. 18934/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Assorbimento di ogni autorizzazione richiesta dalla disciplina urbanistico-edilizia.
L’autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8380) Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di Caivano (avv. Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania, Napoli, n. 18934/2004)  - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Prescrizioni di piano o regolamento - Limiti alla localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazioni - Scelta generale e astratta - Illegittimità.
Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete di telecomunicazione per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’uso possano essere qualificati come sensibili (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8380; C.d.S., Sez. VI, n. 17 ottobre 2008, n. 5044; C.d.S., Sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3734). Pres. Barbagallo, Est. Largeder - Comune di Caivano (avv. Diaco) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) - (Conferma Tar Campania, Napoli, n. 18934/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 giugno 2010, n. 3493
 


 

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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 


N. 03493/2010 REG.DEC.
N. 01574/2005 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2005, proposto da:
Comune di Caivano, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Diaco, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;


contro


H3G S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso l’Avv. Marcello Clarich in Roma, piazza di Montecitorio n. 115;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI: Sezione I n. 18934/2004, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli Avv.ti Costagliola, per delega dell'Avv. Diaco, e Clarich.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1. Con la sentenza in epigrafe emessa in forma semplificata il T.A.R. per la Campania, in accoglimento di ricorso proposto dalla H3G S.p.A. avverso la determinazione dell’Amministrazione comunale di Caivano prot. n 14090 del 5 agosto 2004 (e le presupposte delibere del consiglio comunale) – con la quale era stata inibita l’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare da ubicarsi sul lastrico solare di un edificio sito in via Atellana n. 201, oggetto di dichiarazione d’inizio d’attività presentata dalla ricorrente l’11 giugno 2004 (ed integrata il 15 luglio 2004), sulla base del rilievo che il sito prescelto si trovava all’interno del perimetro del “territorio urbanizzato”, secondo l’art. 4 del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 41 del 29 luglio 2004 interdetto all’installazione di impianti radioelettrici tra le frequenze di 100 Khz e 300 Ghz –, annullava l’impugnato provvedimento e le presupposte delibere consiliari, ritenendo l’illegittimità del divieto di installazione esteso a tutto il centro abitato. Poneva le spese di causa a carico della ricorrente.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione soccombente, deducendo i seguenti motivi di gravame: a) l’erronea applicazione dell’art. 4 l. 29 settembre 1964, n. 847, laddove il T.A.R., in accoglimento del primo motivo del ricorso della H3G S.p.A., aveva ritenuto che gli impianti di telefonia mobile rientrino nel novero delle opere di urbanizzazione primaria, come tali realizzabili su tutto il territorio comunale; b) l’erronea applicazione dell’art. 8 l. 22 febbraio 2001, n. 36, e l’erronea interpretazione del regolamento comunale disciplinante la materia, il quale non vieterebbe affatto in maniera indiscriminata l’installazione di impianti di telefonia mobile su tutto il territorio comunale, ma contempererebbe l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici con l’esigenza di non impedire la realizzazione di nuove reti di telecomunicazione. Chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, il rigetto del ricorso proposto in prime cure.

3. La società appellata si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

4. Disattesa con ordinanza del 22 marzo 2005 l’istanza di sospensiva per carenza del fumus boni iuris, la causa veniva trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 30 marzo 2010.


DIRITTO


1. L’appello, affidato a due motivi di gravame tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, è da respingere.

2. L’art. 4 del “Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100 Khz e 300 Ghz”, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 41 del 28 luglio 2004 e posto a fondamento del provvedimento inibitorio, vieta qualsiasi installazione, nell’ambito del “territorio urbanizzato”, sia di “impianti per telefonia mobile (stazioni radiobase, microcelle, ecc.)”, sia “impianti fissi per radiodiffusione e radiotelevisivi”, definendo il “territorio urbanizzato” quale “territorio, così come individuato nel grafico allegato alla delibera di Commissario Prefettizio n. 180 del 26.03.1994, oltre una fascia di rispettosi 100 m ulteriori ai confini fissati”, e ne consente l’installazione solo nel “territorio extraurbano” (v. il citato regolamento, in atti).

Orbene, premesso che la stazione radio base di cui è causa sarebbe dovuta essere installata su edificio sito nel “territorio urbanizzato” del Comune di Caivano, si osserva che il T.A.R. correttamente ha ritenuta illegittima la norma regolamentare (e l’atto applicativo), contenente un divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base nel perimetro del centro abitato, in quanto:

- anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l’imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l’autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8380);

- l’orientamento consolidato di questo Consiglio, da cui non si ravvisano ragioni di discostarsi, muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio – nozione, che ha poi condotto all’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell’insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo, ai sensi dell’art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con conseguente compatibilità dell’installazione di tali manufatti con qualunque destinazione di zona –, ha riconosciuto illegittime, con indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’uso possano essere qualificati come sensibili (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8380; C.d.S., Sez. VI, n. 17 ottobre 2008, n. 5044; C.d.S., Sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3734).

Alla luce di quanto sopra s’impone il rigetto dell’appello, con assorbimento di ogni altra questione.

3. Le spese del grado seguono la soccombenza.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese del presente grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Il Segretario
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

 



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