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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1 febbraio 2010, n. 413
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Azione innanzi al giudice amministrativo
- Azione popolare - Identificabilità - Esclusione - Legittimazione ed interesse
al ricorso - Terminale di rigassificazione off shore - Cittadini residenti nei
comuni limitrofi allo specchio di mare interessati dal progetto - Legittimazione
ad impugnare gli atti autorizzatori - Esclusione. L’azione innanzi al
giudice amministrativo non rappresenta un’azione popolare che può essere
esercitata dal quisque de populo. Essa, al contrario, richiede l’esistenza sia
della legittimazione al ricorso (da intendersi come titolarità di una posizione
giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata), sia di un
interesse al ricorso (da intendersi come utilità, anche strumentale, che
dall’accoglimento del ricorso può comunque derivare). Ne deriva l’insussistenza
della legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzatori di un terminale
di rigassificazione off shore in capo a qualsiasi cittadino residente nei Comuni
limitrofi allo specchio di mare interessato dal progetto, giacchè in tal caso,
in assenza di specifiche lesioni anche soltanto potenziali, non si ravvisa
alcuna situazione giuridica differenziata che valga a distinguere la posizione
dei residenti dal quisque de populo: essi, al contrario, si fanno portatori di
un interesse (alla salubrità ambientale e alla tutela della salute) che rimane
allo stadio di mero interesse diffuso. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - O .s.p.a.
(avv.ti Acquarone, Anselmi, Di Gioia e Giallongo) c. M.M. e altri (avv.
Altavilla) - (Riforma Tar Toscana, n. 1869/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 1 febbraio 2010, n. 413
www.AmbienteDiritto.it
N. 00413/2010 REG.DEC.
N. 06926/2008 REG.RIC.
N. 08593/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6926 del 2008, proposto da:
Olt Offshore Lng Toscana S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo
Acquarone, Daniela Anselmi, Giovanni Di Gioia, Natale Giallongo, con domicilio
eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;
contro
Martelli Mario, Bardelli Beatrice, Zicanu Maurizio, Nieri Sergio, De Santi
Massimo, Saller Riccardo, Picardi Salvatore, Tani Mauro, Poltronieri Lorenza,
Sirtori Roberto, Zoppe' Monica Maria, Baschieri Paolo, Tonarelli Patrizia,
Poltronieri Maria Gioia, Cirillini Lia, Banchetti Laura, Baldi Veronica, Lenti
Evi, Lenti Rosaria, Milianti Isabella, Mogre Federico, Gazineo Claudia,
Marchetti Carlo, Malizia Palma, Di Guida Maria Grazia, Fabbri Flavio,
Mangiavillano Stefano, Roncaglia Giuseppina, Carruba Giuseppa, Marani Francesco,
Tani Cinzia, Galatolo Sabra, Bonanno Maria Luisa, Chelli Mario, Morini
Gabriella, Morucci Francesca, Trimoli Giavanna Maria, Brogi Rita, Guerrini
Alessandra, Fagiolini Paolo, Detti Lazzaro, Cocorullo Silvana, Cerri Rolando,
Magrini Giovanna, Santucci Leonora, Corsani Sarah, Frassi Luca, Boccuzzi Mauro,
Parenti Antonio, Traversi Luciano, Magnolfi Luca, Barsacchi Enrico, Barsacchi
Flavio, Sordini Vittorio, Cinali Ennio, Coppini Viviana, Fanelli Emiliano,
Magnani Adriano, De Santi Mirco, Marongiu Cristina, Cadoni Andrea, Finale
Chiara, Agostini Stefano, Pellegrini Maria Carlotta, Lo Russo Rita, Meschi Anna
Lina, Fontanelli Maurizio, Turchi Maria Cristina, Bazzi Giacomo, Baiamonte
Giovanna, Lunardi Eliano, Celata Bernardo, Beverelli Fiorigia, Gallinari John
Dino, Carlevaro Roberto, Franchini Camillo, Zanasi Maria Angela, Amodeo Leila,
Bardelli Lido, Puccini Anna, Ria Elisabetta, Boni Andrea, Vaghetti Raniero,
Alderigi Cristiana, Biagi Maria Anna, Giannessi Nadia, Pistelli Sonia, Pieroni
Rosalba, Dinucci Manlio, Baldari Adriana, Martinelli Carla, Taccini Adriana,
Cavalli Aldo, Cerbai Guido, Baldacci Elisa, Della Bartola Giovanni, Giomi
Daniela, Molino Lucia, Ponzini Lucia, Villanti Provvidenza, rappresentati e
difesi dall'avv. Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso Gian Marco
Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18; Pesacane Ciro Q. Pres. Forum
Ambientalista, D'Angelo Fernando Antonio Q. Pres. Coop Medicina Democratica,
Rognini Paolo, Santi Roberto, Bacci Andrea, Casola Fabrizio, Volpi Carlo, Maggi
Silvia, Suggi Luciano, Del Preda Paola, Pasqui Paola, Ferrini Donatella,
Guglielmi Viviana, Girotto Graziano, Sammuri Giordano, Borriello Maurizio,
Nocchi Mauro, Chiavacci Leandro, Magnani Adriana, Rossi Maria Stella, Bernini
Ivano, Lombardo Gabriella, Regoli Roberto, Del Punta Alessandra, Macchia Marina,
Pellegrini Francesco, Girmena Valerio, Gori Paola, Saba Gioacchino, Barbagli
Ambra, Lami Andrea, Moncini Lia Franca, Paganoi Giovanna, Berloco Anna, Carriero
Anna, Bargana Barbara, Tassinari Deborah, Nuti Cecilia, Gonforti Mirella,
Corrado Anna, Lazzerini Giovanni, Nevi Lucia, Niccolai Roberta;
nei confronti di
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare, Agenzia delle Dogane-Dip. Dogane e Ii, Agenzia delle
Dogane-Dir. Reg. Toscana, Agenzia delle Dogane- Utf Livorno, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi 12; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del
Lavoro Salute e delle Politiche Sociali, Ministero della Difesa, Ministero
dell'Interno, Stato Maggiore della Difesa, Capitaneria di Porto di Livorno,
Autorita' Portuale di Livorno, Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune
di Collesalvetti, Comando in Capo Dip. Marittimo La Spezia, Ctr C/ Ispettorato
Reg. Vigili Fuoco Toscana; Rina, Rina Industry Spa, Energy & Progress Unit,
rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Damonte, Ludovico Villani, con
domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago N.8; Regione
Toscana, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Bora, Barbara Mancino, con
domicilio eletto presso G. Pasquale Mosca in Roma, corso D'Italia N. 102; Comune
di Pisa, rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Lazzeri, con domicilio eletto
presso Benito Panariti in Roma, via Celimontana 38;
Sul ricorso numero di registro generale 8593 del 2008, proposto da:
Martelli Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Altavilla, con
domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro
13; Bardelli Beatrice, Zicanu Maurizio, Nieri Sergio, De Santi Massimo, Saller
Riccardo, Pagani Giovanna, Baiamonte Giovanna, Cerri Rolando, Magrini Giovanna,
Bazzi Giacomo, Cadoni Andrea, Finale Chiara, Marchetti Carlo, Malizia Palma,
Tani Mauro, Trimboli Giovanna Maria, Meschi Anna Lina, Bonanno Maria Luisa,
Lorusso Rita, Roncaglia Giuseppina, Galatolo Sabra, Marani Francesco, Morini
Gabriella, Di Guida Maria Grazia, Celata Bernardo, Beverelli Fiorigia, Chelli
Maria, Mogre Federico, Detti Lazzaro, Milianti Isabella, Cocorullo Silvana,
Mangiavillano Stefano, Boccuzzi Mauro, Corsani Sarah, Carrubba Giuseppa,
Gallinari John, Cinali Ennio, Sordini Vittorio, Frassi Luca, Coppini Viviana,
Magnolfi Luca, Cirillini Lia, Magnani Adriano, Banchetti Laura, Guerrini
Alessandra, Pellegrini Maria Carlotta, Morucci Francesca, Gazineo Claudia,
Fabbri Flavio, Agostini Stefano, Lenti Evi, Lenti Rosaria, Brogi Rita, Lunardi
Eliano, Barsacchi Flavio, Tani Cinzia, Barsacchi Enrico, Fanelli Emiliano,
Santucci Eleonora, Traversi Luciano, Picardi Salvatore, De Santi Mirco, Marongiu
Cristina, Parenti Antonio, Fontanelli Maurizio, Turchi Maria Cristina, Baldi
Veronica, Fagiolini Paolo, Franchini Camillo, Zanasi Maria Angela, Amodeo Leila,
Boni Andrea, Baldacci Elisa, Pistelli Sonia, Pieroni Rosalba, Bardelli Lido,
Tonarelli Patrizia, Cerbai Guido, Giomi Daniela, Molino Lucia, Sirtori Roberto,
Zoppe' Monica Maria, Baschieri Paolo, Dinucci Manlio, Vaghetti Raniero, Puccini
Anna, Baldari Adriana, Cavalli Aldo, Martinelli Carla, Poltronieri Maria Gioia,
Ponzini Lucia, Della Bartola Giovanni, Villanti Provvidenza, Carlevaro Roberto,
Alderigi Cristiana, Biagi Maria Anna, Giannessi Nadia, Ria Elisabetta, Taccini
Adriana, Poltronieri Lorenza;
contro
Ministero delle Attivita' Produttive, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, Comune di Livorno, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Provincia di
Livorno, Comune di Collesalvetti, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Ministero
dell'Interno, Stato Maggiore della Difesa, Capitaneria di Porto di Livorno,
Autorita' Portuale di Livorno, Agenzia delle Dogane - Dipartimento Dogane e I.I.,
Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale Toscana, Agenzia delle Dogane -
U.T.F. Livorno, Comando in Capo del Dipartimento Marittimo di La Spezia, Ctr
Comitato Tecnico Regionael c/o Ispett. Vvff Reg. Toscana; Regione Toscana,
rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio
eletto presso G. Pasquale Mosca in Roma, corso D'Italia N. 102; Rina - Registro
Navale Italiano, Rina Industry S.p.A., Energy & Process Unit, rappresentati e
difesi dagli avv. Roberto Damonte, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso
Ludovico Villani in Roma, via Asiago N.8;
nei confronti di
Olt Offshore Lng Toscana S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo
Acquarone, Daniela Anselmi, Giovanni Di Gioia, Natale Giallongo, con domicilio
eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6926 del 2008:
della sentenza del Tar Toscana - Firenze :sezione Ii n. 01869/2008, resa tra le
parti, concernente REALIZZAZIONE E GESTIONE TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE GAS
NATURALE.
quanto al ricorso n. 8593 del 2008:
della sentenza del Tar Toscana - Firenze :sezione Ii n. 01869/2008, resa tra le
parti, concernente REALIZZAZIONE E GESTIONE TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE GAS
NATURALE.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rina - Registro Navale Italiano e
di Rina Industry S.p.A., Energy & Process Unit;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Cons. Roberto
Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Anselmi, Di Gioia, Giallongo, Belli
per delega dell'avv.to Altavilla, Damonte, Villani e Pasquale G. Mosca per
delega dell'avv.to Bora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Firenze, due Associazioni denominate,
rispettivamente, “Forum Ambientale” e “Medicina Democratica” ed alcuni cittadini
residenti a Livorno e Pisa, hanno impugnato: il decreto del Ministero delle
Attività Produttive 23 febbraio 2006 con il quale la OLT Offshore LNG Toscana
s.p.a. era stata autorizzata a costruire ed esercitare un terminale di
rigassificazione di gas naturale; la deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana 20 febbraio 2006 n. 105 (e di quelle in esse richiamate) con la quale
era stato espresso l’assenso allo schema del decreto ministeriale suddetto;
tutti gli atti del procedimento che si era concluso con il decreto di
autorizzazione alla costruzione del terminale di rigassificazione: la
deliberazione della Conferenza di Servizi del 14 aprile 2005, ed ogni precedente
verbale e decisione della Conferenza medesima; le decisioni della Giunta
Regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 28 e 696 aventi ad oggetto,
rispettivamente, la valutazione integrata degli aspetti di livello strategico
dei progetti OLT ed EDISON, ed il parere ai fini della pronuncia di VIA sul
primo di essi; il decreto del Ministero dell’Ambiente 15 dicembre 2004, col
quale è stata pronunciata la valutazione di compatibilità ambientale del
terminale di rigassificazione della OLT.
2. Con la sentenza n. 1869 del 30 luglio 2008, il T.a.r. Toscana, accoglieva in
parte il ricorso, ritenendo fondati due dei motivi proposti: quello relativi
alla necessità del rilascio della concessione demaniale prima dell’emissione del
decreto finale autorizzatorio e quello sul mancato rispetto della convenzione di
Aarhus.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello sia la società OLT sia i
cittadini ricorrenti in primo grado, questi ultimi al fine di ottenere
l’accoglimento anche di quei motivi respinti in primo grado.
4. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
5. Occorre anzitutto disporre la riunione dei due appelli, stante l’evidente
connessione oggettiva soggettiva trattandosi di appelli proposti avverso la
medesima sentenza.
5. Vanno esaminate per prime, avendo evidente priorità logica, le eccezioni di
irricevibilità e di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposte
nell’appello di OLT
Tali eccezioni, ad avviso del Collegio, sono fondate.
5.1. Il ricorso di primo grado risulta, innanzitutto, irricevibile per
tardività, in quanto è stato notificato alla società OLT solo in data 16 maggio
2006, mentre risulta dagli atti - in particolare dall’esposto presentato dai
cittadini ricorrenti - che essi erano a conoscenza del provvedimento impugnato
già nel febbraio 2006 (e dal febbraio 2006 al 16 maggio 2006 vi sono più di
sessanta giorni).
Giova al riguardo rilevare che affinché il termine per impugnare inizi a
decorrere non è necessaria la conoscenza completa del provvedimento e di tutti
gli atti sulla cui base il medesimo è stato adottato. Al contrario, come la
giurisprudenza ha più volte chiarito, è sufficiente la conoscenza degli elementi
essenziali del provvedimento e del suo contenuto lesivo. Inoltre, la prova di
tale conoscenza, pur gravando sulla parte che eccepisce la tardività, può,
tuttavia, essere fornita anche tramite presunzioni, fondate su indizi gravi,
precisi e concordanti.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che tale prova sia stata fornita da OLT,
essendo a tal fine particolarmente rilevante, quale indizio su cui fondare la
prova presuntiva della piena conoscenza, il citato esposto del febbraio 2006.
5.2. Il ricorso, oltre alla riferita irricevibilità, presenta comunque anche
profili di inammissibilità.
Risulta, invero, fondata anche l’eccezione (riproposta da OLT con apposito
motivo di appello) con cui si contesta la legittimazione processuale dei
cittadini ricorrenti in primo grado.
Il Collegio condivide tale censura.
E’ sufficiente al riguardo ribadire che l’azione innanzi al giudice
amministrativo non rappresenta, un’azione popolare che può essere esercitata dal
quisque de populo. Essa, al contrario, richiede l’esistenza sia della
legittimazione al ricorso (da intendersi come titolarità di una posizione
giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata), sia di un
interesse al ricorso (da intendersi come utilità, anche strumentale, che
dall’accoglimento del ricorso può comunque derivare).
Nel caso di specie, non si ravvisa in capo ai ricorrenti alcuna situazione
giuridica differenziata che valga a distinguere la loro posizione dal quisque de
populo. Essi, al contrario, si fanno portatori di un interesse (alla salubrità
ambientale e alla tutela della salute) che rimane allo stadio di mero interesse
diffuso, poiché nessuno di loro vanta, con riferimento al bene di cui chiede
tutela, aspettative specifiche rispetto ad altri soggetti. Nessuno, in altre
parole è portatore di una posizione differenziata, visto che ciascuno si trova
nella stessa condizione in cui versano le persone che appartengono alla
collettività, più o meno ampia, che è interessata al provvedimento
amministrativo
Nel caso di specie, del resto, non solo i ricorrenti non fornisco la prova di
alcuna lesione, anche solo potenziale, che potrebbe derivare dalla costruzione
del terminale di rigassificazione, ma risulta mancante anche il requisito della
c.d. vicinitas, che non può identificarsi nella mera residenza anagrafica nel
territorio potenzialmente coinvolto dalla realizzazione del progetto cui ci si
oppone, ma, più correttamente, va ravvisata nell’esistenza di uno “stabile
collegamento” con l’area interessata dall’azione amministrativa. Tale “stabile
collegamento” si differenzia dalla mera residenza anagrafica proprio perché
richiede la prova (nella fattispecie, come si diceva, mancante) che l’impianto
che si contesta sia almeno potenzialmente in grado di incidere sulla sfera
giuridica (economica o personale) del ricorrente.
La carenza di una situazione differenziata emerge con ancora maggiore evidenza
se si esaminano le concrete caratteristiche dell’impianto in questione. Si
tratta, infatti, di un terminale per la rigassificazione, che sarà, in buona
parte, realizzato in mezzo al mare, costituito da una nave permanentemente
ormeggiata al largo della costa, rifornito da navi di trasporto di GNL, nella
quale avvengono le operazioni di rigassificazione, connessa alla terraferma
mediante una condotta sottomarina con approdo e transito nei Comuni di
Collesalvetti e Livorno.
Ebbene, riconoscere la legittimazione ad impugnare le autorizzazioni
amministrative per la realizzazione di un simile impianto a qualsiasi cittadino
residente nei Comuni limitrofi allo specchio di mare o al territorio interessato
dal progetto significa, in definitiva, dare ingresso ad un’azione popolare, il
che sarebbe in contrasto con le basilari regole del processo amministrativo.
6. L’appello proposto da OLT va, dunque, accolto perché il ricorso di primo
grado avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per tardività o, comunque,
dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
7. Ne discende l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dagli originari
ricorrenti.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, ricorrendo
giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie il
ricorso in appello n. 6926/2008 e dichiara inammissibile il ricorso in appello
n. 8593/2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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