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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 15 luglio 2010, n. 4557
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base per telefonia mobile –
Prescrizioni urbanistiche-edilizie preesistenti – Applicabilità – Esclusione –
Specifica disciplina conformativa. In assenza di specifiche prescrizioni, la
realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile non è soggetta a
prescrizioni urbanistiche-edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad
altre tipologie di opere (nella specie: previsione di altezze massime quali le
costruzioni), elaborate nell'inconsapevolezza del fenomeno della telefonia e
dell'inquinamento elettromagnetico in generale; il titolo concessorio non può
quindi essere negato se non con riguardo ad una specifica disciplina
conformativa che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche
necessarie per il funzionamento del servizio pubblico, dovendosi rilevare,
peraltro, che gli impianti tecnologici non sviluppano di norma volumetria o
cubatura se non limitatamente ai basamenti o alle cabine accessorie. Pres.
Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv.
Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) -
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DIRITTO URBANISTICO – Concessione edilizia – Istanza – Soggetto legittimato –
Soggetti diversi dal proprietario – Titolari di diritti reali o personali.
Ai sensi dell'art.4 L.28.1.1977 n.10, la domanda volta al rilascio della
concessione edilizia può essere presentata anche da persona diversa dal
proprietario, purché il richiedente abbia titolo a disporre del suolo; la
materiale disponibilità dell'area da parte dell'istante, anche se persona
diversa dal proprietario, costituisce titolo idoneo al rilascio della
concessione edilizia, per cui può ritenersi che, in definitiva, sono legittimati
a richiedere la concessione edilizia, non solo il proprietario, ma anche i
soggetti che si trovano rispetto al bene immobile da edificare in relazione
qualificata, come appunto i titolari di un diritto reale, ovvero i titolari di
un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore. Pres. Barbagallo, Est.
Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma
T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) -
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di comunicazione elettronica – Permesso
di costruire – Necessità – Esclusione – Normativa speciale di cui al d.lgs. n.
259/2003 – Titoli abilitativi ivi previsti – Autonomia e sufficienza. Per
l’installazione degli impianti di comunicazione elettronica non è necessario il
permesso di costruire, essendo l’installazione subordinata soltanto
all’autorizzazione prevista dall’art.87 del T.U. 1.10. 2003, n.259 (c.d. codice
delle comunicazioni) e non occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai
sensi dell’art. 3 lett e) del T.U. 6.6.2001 n.380 (cfr., tra le tante Cons. St,
Sez. VI 21.1.2005 n.100). La disciplina dettata dal D.Lgs 259/2003 costituisce,
infatti, normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina
generale dettata dal T.u. dell'edilizia approvato nel 2001, che, per gli
interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire. I titoli
abilitativi previsti dal d.lgs. n. 259/2003 (autorizzazione e denuncia di inizio
attività), dunque, malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal
T.U dell'edilizia sono provvedimenti del tutto autonomi che assolvono
integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze
territoriali alla cura degli enti locali. Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune
di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania,
Napoli, n. 117/2005)
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Reti pubbliche di comunicazioni – Art. 86, c. 3
d.lgs. n. 259/2003 – Assimilabilità alle opere di urbanizzazione primaria –
Compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica. L'art. 86 comma 3, del
D.Lgs. 259/2003, disponendo espressamente l’assimilabilità delle reti pubbliche
di comunicazione alle opere di urbanizzazione privata, rende per l'effetto le
stesse compatibili a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei
territori comunali. Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv.
Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n.
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Utilizzo formale degli
strumenti di natura edilizia-urbanistica – Deroga ai limiti di esposizione
fissati dallo Stato – Illegittimità. Il formale utilizzo degli strumenti di
natura edilizia – urbanistica (con la necessaria osservanza delle relative
procedure di approvazione) e il dichiarato intento di esercitare le proprie
competenze in materia di governo del territorio, non possono giustificare
l’adozione di misure che nella sostanza costituiscono indirettamente una deroga
ai limiti di esposizione fissati dallo Stato; quali, ad esempio, il
generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la
telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione
residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione
cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha
fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa. Pres.
Barbagallo, Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv.
Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) -
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Adozione di misure di
minimizzazione (art. 8, c. 6 L. n. 36/2001) – Limiti generalizzati di
esposizione diversi da quelli stati – Illegittimità. Le misure di
minimizzazione (distinte dall’art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 da quelle
urbanistico-edilizie) non possono quindi in alcun modo prevedere limiti
generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono
di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo
invece consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure, la cui
idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti e
approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere
scientifico (decisione n. 3098/2002). Pres. Barbagallo, Est. Cafini – Comune di
Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R. Campania,
Napoli, n. 117/2005) -
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Determinazione di limiti di localizzazione degli
impianti – Misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni
elettromagnetiche – Illegittimità - Competenza esclusiva statale. La
determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti – atteso il
suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di
insediamenti abitativi – non può tradursi in una misura surrettizia di tutela
della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n.
36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di
esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con
D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
della Salute (cfr., n. 7274 /2002; n. 4159/2005). Pres. Barbagallo, Est. Cafini
– Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) – (Conferma T.A.R.
Campania, Napoli, n. 117/2005) -
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 – Impianti di
telecomunicazione - Ente locale – Potestà di disciplinare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale – Limiti. La potestà attribuita
all’ente locale dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare “il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici” deve tradursi in
regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo
pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore
paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del
territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso
possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni
elettromagnetiche), ma non può introdurre un generalizzato divieto di
installazione in zone urbanistiche identificate; mentre, dall’altra, tale
previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente
cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia
mobile, riservando, tuttavia, l’art. 4 della L.n. 36/2001, alla competenza dello
Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da
applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato. Pres. Barbagallo,
Est. Cafini – Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) –
(Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) -
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04557/2010 REG.DEC.
N. 02552/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2005, proposto da:
comune di Arpaia, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Supino, con domicilio
eletto presso l’avv. Ilaria Pelletier Papanti in Roma, via Napoleone III n.89;
contro
Siemens Mobile Communications s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro
Belvini, con domicilio eletto presso l’avv. prof. Filippo Satta in Roma, via
Pierluigi. da Palestrina 47;
per la riforma,
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE I n. 00117/2005, resa tra le parti, concernente INSTALLAZIONE STAZIONE
RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la memoria della società
appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il consigliere Domenico
Cafini, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso n.7299 del 2004 la s.p.a. Siemens Mobile Communications adiva
il T.a.r. della Campania, Napoli, impugnando la nota del responsabile del comune
di Arpaia 4.3,2004 n.818, con la quale era stato comunicato il parere
sfavorevole reso dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 2.3.2004
in ordine alla installazione, da parte della ricorrente, di una stazione radio
base per telefonia cellulare, atteso che, in particolare, il progetto presentato
non era compatibile con la destinazione di zona di cui all’art.23 delle Norme di
attuazione del vigente P.R.G., in quanto prevista in zona “T” (turistica).
La stessa società, con successivi motivi aggiunti impugnava anche la nota
14.6.2004 n.2270, con cui lo stesso responsabile comunale aveva comunicato un
nuovo parere negativo reso dalla commissione edilizia comunale relativamente
alla menzionata installazione, precisando gli ulteriori motivi alla base del
pronunciato rigetto.
A sostegno del gravame la Siemens Mobile Communications s.p.a deduceva i
seguenti motivi:
a) violazione del D.Lgs. n.259/2003 e della L. n.36/2001, in quanto la
installazione in questione, in mancanza di prescrizioni specifiche, era
compatibile con la destinazione di zona;
b) violazione dell’artt.6 L.241/1990 e 51 L. n.142/1990, atteso che il parere
non era vincolante e che il dirigente comunale avrebbe dovuto concludere il
procedimento con apposita istruttoria;
c) violazione dell’art.7 L. n.241/1990 a causa dell’omessa comunicazione
dell’avvio del procedimento e dell’omessa indicazione del responsabile del
procedimento;
Nei motivi aggiunti la società predetta formulava i seguenti ulteriori rilievi:
d) violazione del D.Lgs. n.259/2003 e della legge n.36/2001 nonché della L.n.10/1977,
difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere, sviamento, giacché
la concessione edilizia poteva essere richiesta anche da persona diversa dal
proprietario, purché avesse titolo a disporre del suolo; che le installazioni,
in mancanza di specifiche prescrizioni erano compatibili con le destinazioni di
zona; che il D.Lgs. n.259/2003 non richiedeva affatto il permesso di costruire;
che l’eventuale incompletezza documentale non legittimava il rigetto, ma solo la
richiesta di integrazione documentale; che era falso il presupposto in forza del
quale la realizzazione e la manutenzione della stazione radio base avrebbe
creato problemi alla condotta idrica del Serino, poiché che in quella zona
(classificata C, residenziale) le abitazioni private avrebbero creato problemi
assai maggiori;
e) violazione dell’art.87, comma 2, D.Lgs. n.259/ 2003 e degli artt. 7 e 8 e10
L. n.241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria, attesa la mancata
comunicazione al richiedente del nome del responsabile del procedimento e
l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Nel giudizio si costituiva il Comune di Arpaia che si opponeva all’accoglimento
del ricorso e dei motivi aggiunti, eccependone l’irricevibilità,
l’inammissibilità e l’infondatezza.
2.Con la sentenza 14.1.2005, n.117, resa in forma semplificata, l’adito T.a.r.
accoglieva il proposto gravame, annullando conseguentemente il provvedimento con
il quale il Comune di Arpaia aveva negato alla società ricorrente, sulla base
del parere della commissione edilizia che aveva rilevato il contrasto
dell’impianto con la disciplina vigente, l’autorizzazione ad installare
l’impianto di stazione radio base sopra menzionato.
3.Avverso tale sentenza ha interposto l’odierno appello il comune di Arpaia,
quale ha dedotto, in sintesi, le seguenti censure, secondo le quali la gravata
pronuncia sarebbe erronea:
A) perché incorrendo in“error in procedendo; illogicità; carenza di motivazione;
violazione art.112 c.p.c.”, non avrebbe valutato le eccezioni di inammissibilità
del ricorso di primo grado, secondo le quali la società istante avrebbe omesso
di estendere la impugnativa, da una parte, alla relazione tecnica del 27.2.2004
(di accompagnamento alla pratica trasmessa per il relativo parere alla
commissione edilizia comunale) e, dall’altra, alla nota negativa del comune di
Arpaia n.2270/2004, impugnata poi con motivi aggiunti;
B) perché non avrebbe valutato la ulteriore inammissibilità del ricorso avverso
la nota n.2270/2004, nella parte in cui la società originaria aveva omesso
l’impugnazione del punto 2 della stessa nota concernente la motivazione del
diniego per contrasto dell’opera in questione rispetto alle previsioni di cui
all’art. 23 delle N.T.A del vigente P.R.G;
C) perché non avrebbe accolto la eccezione dedotta in primo grado dalla difesa
del Comune in ordine alla carenza di legittimazione della Siemens Mobile
Communications s.p.a a chiedere l’autorizzazione alla installazione della
stazione radio base di cui trattasi;
D) perché avrebbe ritenuto il T.U. n.380/2001 inapplicabile alla materia della
telefonia mobile;
E) perché avrebbe vanificato il diniego comunale basato sul prospettato rischio
idraulico ex art. 13, capo 2, delle Norme di attuazione del Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino nord occidentale, ritenendo, non
correttamente, che sussistesse l’obbligo del Comune di Arpaia di convocare la
conferenza di servizi, previo interpello anche dell’Autorità predetta;
F) perché non avrebbe considerato che l’intervento richiesto era realizzabile,
sussistendone i presupposti, unicamente con il rilascio di un permesso di
costruzione nel rispetto della compatibilità urbanistica.
Nelle conclusioni l’ente appellante ha chiesto, quindi, che, in accoglimento del
proposto gravame, la decisione impugnata fosse annullata, con conseguente
reiezione del ricorso di primo grado.
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di giudizio, la Siemens
Mobile Communications s.p.a ha replicato, con un’articolata memoria, alle
doglianze ex adverso prospettate dal Comune di Arpaia, concludendo per la
reiezione dell’appello.
Alla camera di consiglio fissata per l’esame della istanza incidentale di
sospensione, l’istanza stessa è stata respinta, ritenendosi l’appello cautelare
proposto non assistito dal necessario fumus boni iuris.
4. La causa è stata infine assunta in decisione nella pubblica udienza del 13
aprile 2010.
DIRITTO
1. Costituisce l’oggetto dell’odierno appello la sentenza, resa in forma
abbreviata, del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli,
Sezione I, n.117/2005 in data 14 gennaio 2005, con la quale è stato accolto il
ricorso della Siemens Mobile Communications s.p.a avverso il provvedimento del
comune di Arpaia che aveva respinto l’istanza della detta società volta ad
ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per
telefonia cellulare.
Con tale sentenza il giudice di primo grado ha ritenuto fondate, con
assorbimento dei restanti rilievi, le censure dedotte nel ricorso, ritenendo, in
sintesi, che: l’impianto di telefonia mobile in questione, in mancanza di una
diversa destinazione urbanistica, non era affatto incompatibile con la
destinazione dell’area; l’art.3 D.Lgs. n.198/2002 consentiva la realizzabilità
del detto impianto anche nel caso in cui le prescrizioni urbanistiche
espressamente vietassero gli impianti in questione; era comunque consentita,
dopo la declaratoria di incostituzionalità del citato D.Lgs., l’installazione di
impianti di telefonia mobile se il piano urbanistico non avesse previsto alcuna
specifica preclusione, atteso che la destinazione dell’area non determina
un’incompatibilità con l’installazione dell’impianto; il D.Lgs. n.259/2003 non
esigeva il permesso di costruire per la realizzazione dell’impianto anzidetto,
ma titoli abilitativi diversi (DIA e autorizzazione ottenibile mediante la
procedura del silenzio assenso); la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva
sempre escluso l’assimilabilità dell’impianto di telefonia mobile alle normali
costruzioni; le norme di cui agli artt. 87 e 88 D.Lgs. n.259/2003 dovevano
prevalere, per il principio della specialità, sull’art. 3 del D.P.R. n.380/2001;
il richiamo alla carenza di legittimazione a chiedere la concessione edilizia
era incongruo, non potendosi condividere l’assunto del comune di Arpaia secondo
cui solo la Wind s.p.a. (titolare dell’autorizzazione ex art.25 D.Lgs.
n.259/2003) sarebbe stata legittimata a presentare le istanze concessorie, non
potendosi negare tale legittimazione alla società fornitrice degli impianti, in
mancanza di norme di segno contrario; il Comune, ove vi fosse stato un rischio
di carattere idrogeologico, non poteva respingere, per ciò solo, l’istanza, ma
doveva interpellare l’Amministrazione competente (nella specie, autorità di
bacino nord occidentale) e, in caso di dissenso di quest’ultima, convocare la
conferenza di servizi.
2. La sentenza predetta, come dianzi motivata, viene ora contestata dal Comune
appellante, mediante le censure sopra specificate al punto 3) dell’esposizione
in fatto (alle lettere da A) ad F)), censure che di seguito vengono ora
singolarmente esaminate.
2.1. Con la prima di esse il Comune appellante contesta in rito la gravata
decisione, prospettando l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario,
già dedotta nel giudizio di primo grado, eccezione che, a suo avviso non sarebbe
stata valutata dai primi giudici e che sarebbe invece fondata, giacché la
società Siemens Mobile Communications , da un lato, avrebbe omesso di estendere
la impugnativa alla relazione tecnica del 27.2.2004 (di accompagnamento della
pratica trasmessa alla commissione edilizia comunale per il relativo parere) e,
dall’altro, avrebbe omesso di impugnare la nota negativa comunale n.2270/2004
nella parte in cui si denegava la richiesta autorizzazione per il mancato
rispetto dell’istanza al modello A dell’allegato 13 del D.Lgs. n.259/2003, oltre
che nella parte in cui si denegava l’autorizzazione stessa, disconoscendosi in
capo alla società predetta il potere di avanzare l’istanza per l’installazione
dell’impianto in parola.
Tali rilievi non possono essere condivisi .
2.1.1.Quanto al primo profilo di censura riferito alla dedotta inammissibilità
del ricorso originario, deve rilevare il Collegio che alla ricorrente in primo
grado non era stata comunicata la relazione tecnica del 27.2.2004, depositata
soltanto in occasione della costituzione in giudizio e solo in quella sede
conosciuta, relazione peraltro non autonomamente impugnabile, in quanto atto
endoprocedimentale, da gravarsi in via autonoma soltanto ove avesse determinato
un arresto definitivo del procedimento, ipotesi questa non verificatasi invero
nel caso di specie.
Non incombeva sulla odierna società appellata, dunque, l’obbligo di impugnare la
suddetta relazione tecnica, non potendo essere intesa né quale atto idoneo ad
arrestare il procedimento in via definitiva, né quale atto direttamente lesivo
della posizione della ricorrente; come, del resto, dimostrato dalla circostanza
che lo stesso dirigente comunale, dopo la comunicazione del parere negativo
della commissione edilizia, aveva provveduto a notificare l’ulteriore diniego a
conclusione dell’iter procedimentale svolto, con ciò confermando che nessun
arresto era derivato dalla menzionata relazione alla conclusione del
procedimento.
2.1.2. Quanto all’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso originario
avanzato dalla difesa dell'ente locale appellante - riferito alla mancata
impugnativa dell’atto di diniego comunale
n.2270/2004, contestato con motivi aggiunti, sia con riguardo alla parte in cui
veniva negata la richiesta autorizzazione per il mancato rispetto dell'istanza
al modello A dell’allegato 13 del
D.Lgs 259/2003, sia con riguardo alla parte in cui la stessa autorizzazione
veniva negata perché era da disconoscersi, in capo alla ricorrente, il potere di
avanzare domanda per la installazione della stazione radio base - il Collegio
deve osservare che in proposito che è sufficiente, per contrastare quanto
asserito dall’appellante, prendere in considerazione le argomentazioni svolte in
primo grado dalla società appellata.
Con esse, infatti, sono state contestate puntualmente le ragioni poste alla base
del disposto diniego; e ciò fermo restando in ogni caso che la stessa s.p.a.
Siemens Mobile Communications aveva avanzato richiesta di autorizzazione in
conformità alla disciplina del modello A dell'allegato 13 dell'art. 87 del D.lgs
259/2003 e aveva più volte dedotto che la non conformità o la mancanza di
documenti e di grafici non avrebbe potuto indurre l'ente locale a negare la
richiesta autorizzazione, ma semmai a chiedere la eventuale rettifica o
integrazione documentale (come espressamente prevista dall' art. 87 cit., al
comma 5, in cui è precisato, per l’appunto, che il responsabile del procedimento
“può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della
documentazione prodotta").
2.1.3. Circa la eccepita inammissibilità del ricorso originario per la mancata
legittimazione alla richiesta autorizzazione, deve rilevarsi poi che nel
giudizio di primo grado la società ricorrente ha depositato i documenti relativi
al contratto di locazione della area messa a disposizione per la sistemazione
della stazione radio base per la quale era stata chiesta l’autorizzazione e
all'accordo quadro, intercorso nel luglio 1998 tra la società Wind e la odierna
appellata, accordo con il quale le parti contraenti avevano inteso disciplinare
varie attività di loro competenza, tra cui quella, attribuita alla sfera di
attribuzioni della s.p.a. Siemens Mobile Communications, concernente appunto la
possibilità di richiedere tutte le autorizzazioni previste dalla legge, per
conto della società Wind ( v. art.7 dell’accordo predetto, riguardante la
ricerca dei siti e la localizzazione e acquisizione, in cui viene precisato che
quanto ivi stabilito disciplina le attività che il fornitore dovrà svolgere
relativamente “alla ricerca, selezione, acquisizione in suo possesso di un
determinato numero di siti, preparazione della relativa documentazione per
ottenere i permessi necessari per la installazione degli apparati presso i siti
acquisiti” e che l’intero procedimento è strutturato in varie fasi, ossia quelle
relative a: ricerca, localizzazione e selezione dei siti; trattative per
l'acquisizione dei siti; studio, progetto e pianta/planimetria; conclusione e
firma del contratto di locazione in base al modello di contratto di locazione
fornito dal committente; richiesta ed ottenimento dei permessi edilizi e delle
altre autorizzazioni previste dalla legge.
Dal che consegue l’infondatezza della eccezione di inammissibilità prospettata
dalla difesa dell’ente locale appellante, essendo abilitata certamente la
odierna appellata, sulla base del menzionato accordo, ad avanzare richiesta
presso gli enti pubblici competenti ad esprimere i pareri e a rilasciare le
autorizzazioni necessarie.
2.1.4. Nell’appello in esame si contesta la sentenza gravata anche perché i
giudici di prime cure non avrebbero valutato, erroneamente, la ulteriore
inammissibilità del ricorso avverso la nota n. 2270/2004, nella parte in cui la
odierna appellata avrebbe omesso di impugnare il punto 2 della nota stessa, che
dava ragione del diniego per contrasto, dell' impianto da realizzarsi, rispetto
alle previsioni di cui all'art. 23 del N.T.A. del vigente P.R.G..
Anche tale rilievo è privo di pregio.
Nel ricorso di primo grado era stato dedotto infatti, con riguardo alla
violazione della disposizione anzidetta (per essere l'altezza della stazione
radio base superiore a quella consentita in relazione alla specifica
destinazione di zona T - turistica) che la giurisprudenza amministrativa in
ordine alla materia in questione aveva ritenuto illegittimo il diniego formulato
su preesistenti norme urbanistiche, richiamandosi, in particolare la decisione
del Consiglio di Stato, Sez. VI,
n 7725 del 24.11.2003.
Sulla base della richiamata giurisprudenza, che il Collegio ritiene
condivisibile, deve ribadirsi, invero, anche con riguardo al caso in esame, che,
in assenza di specifiche prescrizioni, la realizzazione delle stazioni radio
base per la telefonia mobile non sia soggetta a prescrizioni
urbanistiche-edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad altre tipologie
di opere (quali le costruzioni), elaborate quindi con riferimento a possibilità
di diversa utilizzazione del territorio, nell'inconsapevolezza del fenomeno
della telefonia e dell'inquinamento elettromagnetico in generale, e che,
inoltre, il titolo concessorio non possa essere negato se non con riguardo ad
una specifica disciplina conformativa che prenda in considerazione le reti
infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio
pubblico, dovendosi rilevare, peraltro che gli impianti tecnologici non
sviluppano di norma volumetria o cubatura se non limitatamente ai basamenti o
alle cabine accessorie.
2.1.5. Risulta infondata, infine, anche, la ulteriore censura avverso la
impugnata decisione, per avere rilevato il T.a.r. la illegittimità del
provvedimento di diniego anche per le parti non espressamente gravate, sicché,
alla stregua delle dedotte inammissibilità, tale organo giurisdizionale sarebbe
incorso anche nella violazione dell’art.112 c.p.c. (principio di ultra
petizione).
Ed invero, tale assunto della parte appellante deve ritenersi erroneo, atteso
che - sulla base anche di quanto osservato dalla difesa della parte appellata e
del consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato - il vizio denunciato
di ultrapetizione si configura soltanto quando il giudice, esorbitando dalle
proprie funzioni, pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese e delle
eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo quindi, una utilità o un bene
della vita non richiesto, rientrando invece nella sua “potestas iudicandi” non
soltanto il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta, ma anche
quello di procedere ad un autonoma ricerca delle norme su cui fondare la
decisione.
Tali principi valgono certamente anche con riguardo al processo amministrativo,
anche se in esso la potestà di giudicare è delimitata dai motivi del ricorso, il
che tuttavia, pur impedendo al giudice di rilevare fatti non prospettati dalla
parti e di esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle
prospettate domande, non gli preclude comunque, nell'ambito della situazione di
fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma e difforme
rispetto a quella prospettata dall’interessato, potendo procedere
all'individuazione dei motivi di gravame alla stregua non solamente dei rilievi
espressamente formulati, ma anche di quelli che, anche se non esposti
formalmente, possono desumersi dal contesto del ricorso; dal che la conseguenza
dell’insussistenza del vizio di ultrapetizione, come denunciato in relazione al
caso in esame, allorché venga accolta una domanda che, pur se formulata in modo
espresso, sia contenuta in ogni caso nell’atto introduttivo del giudizio.
3. L’ appellante Comune di Arpaia contesta, quindi, le valutazioni di merito
effettuate dal T.a.r. della Campania in ordine alla dedotta carenza di
legittimazione della società Siemens Mobile Communications a chiedere la
autorizzazione alla installazione della stazione radio base di cui si discute,
avendo ritenuto al riguardo, il giudice adito, incongrue le motivazioni
dell’Amministrazione comunale per essere il decreto legislativo n. 259/2003
norma speciale rispetto al T.U. n. 380 del 2001
In proposito deve osservare il Collegio che nei sensi ora accennati è
l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato e che, circa il
dedotto rilievo secondo cui la parte ricorrente non aveva provato nella specie
di essere proprietaria del bene o di averne la disponibilità, va evidenziato che
la società appellata aveva versato in atti il relativo contratto di locazione,
sicché appare evidente che nel caso in esame sia stata fornita prova adeguata
del possesso dell'area, avendo dimostrato la ricorrente originaria di avere
stipulato appunto apposito contratto con il proprietario dell'area interessata
alla realizzazione dell’opera in questione.
D’altra parte, la costante giurisprudenza amministrativa in ordine alla
violazione della legge n.10/1977, ha più volte chiarito che, ai sensi dell'art.4
L.28.1.1977 n.10, la domanda volta al rilascio della concessione edilizia può
essere presentata anche da persona diversa dal proprietario, purché il
richiedente abbia titolo a disporre del suolo e che la materiale disponibilità
dell'area da parte dell'istante, anche se persona diversa dal proprietario,
costituisce titolo idoneo al rilascio della concessione edilizia, per cui può
ritenersi che, in definitiva, sono legittimati a richiedere la concessione
edilizia, non solo il proprietario, ma anche i soggetti che si trovano rispetto
al bene immobile da edificare in relazione qualificata, come appunto i titolari
di un diritto reale, ovvero i titolari di un diritto personale, quali, ad
esempio, il conduttore, come appunto avvenuto nel caso in esame.
4. Con altra doglianza, la gravata pronuncia viene criticata poi per aver
ritenuto inapplicabile alla materia della telefonia mobile il T.U dell’edilizia
n.380 del 2001.
Anche tale censura è priva di fondamento.
Ed invero, in proposito, la giurisprudenza è attestata nel senso che per la
installazione degli impianti in questione non è affatto necessario il permesso
di costruire, essendo subordinata soltanto all’autorizzazione prevista
dall’art.87 del T.U. 1.10. 2003, n.259 (c.d. codice delle comunicazioni) e non
occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 lett e) del
T.U. 6.6.2001 n.380 (cfr., tra le tante Cons. St, Sez. VI 21.1.2005 n.100).
La disciplina dettata dal D.Lgs 259/2003 costituisce, in definitiva, normativa
speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u.
dell'edilizia approvato nel 2001, che, per gli interventi in questione,
richiedeva il permesso di costruire.
La compiutezza della disciplina di cui al D.Lgs n.259/2003, fa ritenere, dunque,
che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio
attività) malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U
dell'edilizia sono provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente
le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze territoriali alla cura
degli enti locali; il che è desumibile, d’altronde, dalla singolarità del
procedimento, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché
dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del D.Lgs 259/2003, di
semplificare l'attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione
elettronica.
5. La parte appellante contesta, inoltre, la sentenza in epigrafe indicata in
quanto il T.a.r. avrebbe vanificato il diniego comunale fondato sul dedotto
rischio idraulico, ritenendo, erroneamente, in capo all’ente locale l’obbligo di
convocare la conferenza di servizi, previo interpello anche dell’autorità del
bacino nord occidentale.
Anche tale rilievo non può essere favorevolmente apprezzato.
Al riguardo deve ritenersi, infatti, che, così come rilevato dalla parte
appellata, sia “alquanto pretestuoso” il dedotto rischio idraulico molto elevato
(indicato come “R4”) con la possibilità di installazione di una stazione radio
base (occupante 56 mq.), a fronte di una destinazione urbanistica dell'area,
dove realizzare la stazione radio base, classificata “T” (turistica), in cui
sono ammessi interventi turistici e sportivi ivi compreso le residenze
strettamente connesse allo scopo turistico sportivo e a fronte anche del fatto
che il Comune di Arpaia, su particelle confinanti, ha già approvato un piano di
lottizzazione di grossa intensità abitativa, senza tener conto, in questo caso,
del rischio idraulico anzidetto.
Sono, dunque, condivisibili i rilievi mossi dalla società originaria ricorrente
contro l’assunto del Comune di Arpaia (punto 6 del provvedimento impugnato in
prime cure), con cui, mentre da un lato si sostiene la totale impossibilità
dell’intervento nell’area prevista per la realizzazione della stazione radio
base in questione, in zona ad alto rischio idraulico, dall'altro, si ritiene non
necessario, per l’intervento in questione, il rilascio del parere dell‘autorità
del bacino nord occidentale, e quindi l’espletamento di un’attività istruttoria
al fine di determinare la compatibilità dell’intervento, di individuare l’esatta
ubicazione della stazione radio base e di valutare anche se la opera stessa
possa realizzarsi proprio in un area ad alto rischio idraulico.
Attività istruttoria, effettivamente mancante nel caso in esame e che ha
chiaramente influito sulla adozione del provvedimento impugnato, il quale non ha
indicato in modo chiaro, quindi, i motivi precisi dell’inammissibilità
dell’intervento (in disparte l’accenno all’art. 13, capo 2 delle norme di
attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell‘autorità del
bacino nord occidentale), non consentendo così alla originaria ricorrente la
possibile riforma del progetto ai fini di una maggiore compatibilità alle norme
di attuazione di cui al piano stralcio predetto.
Appare immune, pertanto, dai rilievi mossi la statuizione del T.a.r. che ha
ritenuto illegittimo nel caso in questione il punto 6 della motivazione del
provvedimento comunale di rigetto impugnato in prime cure.
6 . Così come appare illegittimo, condividendosi al riguardo le argomentazioni
della società Siemens Mobile Communications, anche il motivo di cui al n. 7
dell’anzidetto provvedimento comunale, dalla cui lettura non risulta chiaro se
il funzionario del Comune, abbia ritenuto che la futura realizzazione di
immobili residenziali rende incompatibile la collocazione della stazione radio
base per motivi sanitari o per la destinazione di zona, dovendosi ritenere che,
se con il motivo predetto del contestato rigetto si è inteso tutelare la salute
pubblica dei cittadini futuri residenti nella zona, esso è illegittimo, per
essere in possesso la società ricorrente originaria del parere favorevole
rilasciato dalla competente ARPA (depositato agli atti del giudizio), e che esso
è egualmente illegittimo, qualora, si è inteso ritenere, viceversa, con il
menzionato motivo, che la installazione della stazione radio base era
incompatibile per la destinazione urbanistica della zona.
E ciò in quanto l'art. 86 comma 3, del D.Lgs. 259/2003, dispone espressamente
che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli articoli 87
e 88 “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui
all'articolo 16, comma 7, del d.p.r. 6 giugno 2001 n.380, pur restando di
proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in
materia ".
Già la sola assimilazione fatta per legge delle stazioni radio base ad opere di
urbanizzazione primaria, dunque, rendono per l'effetto la compatibilità delle
stesse a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori
comunali.
D’altra parte, la Corte Costituzionale con la sentenza 307/2003 in proposito, ha
statuito, tra l'altro, che i criteri localizzativi e gli standards urbanistici
stabiliti dagli enti locali non debbono essere tali da impedire od ostacolare
ingiustificatamente l'insediamento degli impianti per la telefonia mobile e
considerato, quindi, che in assenza di specifiche previsioni urbanistiche, la
collocazione degli impianti predetti, stante il preminente interesse pubblico
che essi rivestono, deve ritenersi consentita sull’intero territorio comunale,
non assumendo carattere ostativo le singole destinazioni di zona. Pertanto
devono ritenersi illegittime le limitazioni poste alle installazioni di stazioni
radio base per la telefonia mobile, non assumendo carattere ostativo le
specifiche destinazioni di zona, rispetto a impianti di interesse generale, che
presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura su tutto
il territorio (Consiglio di Stato, VI sezione, 673/2003; 4841/2003; 4096/2002,
3098/2002).
Giustamente, quindi, i giudici di prime cure, alla luce di quanto sopra esposto,
hanno ritenuto nel caso in esame che, poiché l'ente locale ha individuato
l'ufficio competente nell' autorità del bacino nord occidentale, soggetto tenuto
alla vigilanza del rischio idraulico, doveva, quale soggetto tenuto alla
gestione del territorio e nella pienezza della competenza del rilascio di un
titolo abilitativo, interpellare la autorità competente e, in caso di dissenso,
convocare ai sensi dell'art. 87 comma 6 del D.Lvo 259703 una conferenza di
servizi.
Deve ritenersi dunque infondato anche il motivo ora esaminato.
7. La difesa dell'appellante propone, infine, quale motivo di censura della
sentenza gravata, la mancata considerazioni dei giudici di prime cure che
l'intervento richiesto fosse realizzabile, essendocene i presupposti, unicamente
con il rilascio di premesso di costruire.
Anche tale censura, che ripropone lo stesso motivo esaminato precedentemente,
deve essere disattesa, valendo al riguardo le argomentazione già svolte supra al
punto 4) che precede, con richiamo in particolare alla decisione del Consiglio
di Stato n. 100 del 21.1.2005.
8. In conclusione, la decisione di primo grado, come dianzi motivata, deve
ritenersi meritevole di conferma anche sulla base della giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato che - muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione
che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del
territorio, e dall’ assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti
pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al
servizio dell’ insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo (art.
86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003) - ha riconosciuto illegittime, con
indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono
in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di
più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti
alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni
d’ uso possano essere qualificati come sensibili.(in tal senso cfr., tra le più
recenti, n.1567/2007 cit.).
Nella materia in questione il Consiglio di Stato ha affermato invero i
condivisibili principi che vanno di seguito ricordati:
- il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia – urbanistica (con la
necessaria osservanza delle relative procedure di approvazione) e il dichiarato
intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del
territorio, non possono giustificare l’adozione di misure che nella sostanza
costituiscono indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo
Stato; quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle
stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali
omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre
una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla
normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo
tale normativa;
- l’introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze,
altezze, localizzazioni, ecc.), tramite un regolamento edilizio comunale, trova
giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla
natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una
sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso
un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua
idoneità rispetto al fine perseguito (decisioni 6 .8.2002, n. 4096 e n. 3.6.
2002 n.3098);
- le precedenti considerazioni valgono anche alla luce del vigente quadro
normativo, in cui alle competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, si aggiunge quella di
"minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art. 8,
comma 6, della legge. n. 36/2001); anche le misure di minimizzazione (distinte
dalla citata norma da quelle urbanistico-edilizie) non possono quindi in alcun
modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti
dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a
tali limiti, essendo invece consentita l’individuazione di specifiche e diverse
misure, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento
di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di
carattere scientifico (decisione n. 3098/2002 citata);
- i “criteri di localizzazione” degli impianti non possono trasformarsi in
“limitazioni alla localizzazione”, così da configurarsi incompatibili con la
possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la
telecomunicazione (Corte Costituzionale, sentenza 15.10/7.11.2003 n.331 e
sentenza 7.10.2003 n 307);
- non può tradursi la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli
impianti – atteso il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato
oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi - in una misura surrettizia
di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della
legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali
limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da
introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con
il Ministro della Salute (cfr., n. 7274 /2002; n. 4159/2005);
- la scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della
nozione di “rete di telecomunicazione, che richiede una diffusione capillare sul
territorio, in particolare per i casi di telefonia UMTS (c.d. “cellulare”);
- deve tenersi conto, infine, anche del fatto che l’assimilazione in via
normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere
di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse
dall’insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso.
9. Alla stregua di quanto ora considerato, la scelta operata nella specie dal
Comune appellante non sfugge dunque, come già evidenziato nella gravata
pronuncia, alle doglianze di violazione dell’art. 87 comma 2, del D.lgs. n.
259/2003 e della legge n. 36/2001 dedotte nel ricorso di primo grado, né si
configura conforme a criteri di ragionevolezza, di adeguatezza e di
proporzionalità delle misure stabilite negli atti impugnati, giacché, da una
parte, la potestà attribuita all’ente locale dall’art. 8, comma 6, della L. n.
36/2001 di disciplinare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a campi
elettromagnetici” deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a
presidio dei cennati interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al
particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate
porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro
destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle
immissioni elettromagnetiche), ma non può introdurre, come avvenuto nel caso di
specie, un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche
identificate; mentre, dall’altra, tale previsione viene a costituire una misura
di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni
derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l’art. 4
della L.n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri
unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il
territorio dello Stato.
10. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio conseguono alla
soccombenza e vengono liquidate secondo quanto precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge.
Condanna il Comune di Arpaia al pagamento delle spese di giudiziose nei
confronti della società appellata, spese che vengono complessivamente liquidate
nella somma di euro 3000 (tremila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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