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CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 15 luglio 2010, n. 4580
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Illecito amministrativo - Sanzione - Fatto
di particolare tenuità - Principio di esiguità - Applicabilità al diritto
amministrativo - Estensione dei principi operanti nel diritto penale -
Esclusione. Il principio di esiguità (in forza del quale la violazione non
sarebbe sanzionabile quando il fatto risulta comunque particolarmente tenue) non
ha, nella materia dell’illecito amministrativo, alcun espresso fondamento
normativo. Né risulta possibile sottoporre l’illecito amministrativo agli stessi
principi che operano nel diritto penale, stante l’evidente diversità,nonostante
la comune finalità afflittiva, tra la sanzione penale e la sanzione
amministrativa. Peraltro, anche nel diritto penale, è tutt’altro che pacifico
che il principio di esiguità rappresenti una regola di carattere generale: le
stesse norme che in materia penale escludono, in alcuni casi, la punibilità del
fatto particolarmente tenue sono, infatti, secondo la tesi più diffusa,
eccezioni alla regola, come tali non suscettibili di generale applicazione.
Pres. Barbagallo, Est. Giovagnoli - S. s.p.a. (avv.ti Canta e Zoppolato) c.
Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Avv. Stato) - (Riforma TAR
Lombardia, Milano, n. 3955/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15 luglio 2010, n. 4580
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04580/2010 REG.DEC.
N. 08489/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8489 del 2009, proposto da:
Salso Servizi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Angela Canta, Maurizio
Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del
Mascherino 72;
contro
Autorità per l'energia elettrica ed il gas - Aeeg, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura, Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 03955/2009, resa
tra le parti, concernente IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per l'energia elettrica ed
il gas - Aeeg;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il consigliere Roberto
Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Zoppolato e l'Avv. dello Stato
Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dalla Salso Servizi s.p.a. avverso la
sentenza del T.a.r Lombardia, sede di Milano, n. 3955 del 2009, che ha respinto
il ricorso avverso le sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (di seguito AEEG) all’odierna appellante.
2. In particolare, con il provvedimento impugnato in primo grado l’AEEG ha
irrogato alla Salso Servizi una serie di sanzioni, per un totale complessivo di
€ 221.645,68, contestando alcune violazioni di prescrizioni in materia di
servizio pubblico di distribuzione del gas.
3. L’appello merita in parte accoglimento, nei termini di seguito precisati.
4. Anzitutto, risulta fondato il primo motivo di appello, con cui la sanzione di
€ 60.000 era stata irrogata dall’AEEG per le seguenti infrazioni: i) violazione
dell’obbligo di comunicazione ai venditori del numero di pronto intervento; ii)
violazione dell’obbligo di dotarsi di strumenti, anche informatici, tali da
assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed
inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento; iii) violazione
dell’obbligo di registrare, per le chiamate di pronto intervento, la data e
l’ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento.
4.1. Al riguardo, va evidenziato che, come risulta dagli atti, le ultime due
violazioni riguardano non il servizio di distribuzione del gas, ma il diverso
servizio (in riferimento al quale l’AEEG non ha poteri di verifica e di
sanzione) di distribuzione dell’acqua. L’estraneità di tale violazioni al
servizio di distribuzione del gas risulta documentalmente dal registro relativo
alle chiamate ricevute nel periodo di riferimento dalla società incaricata da
Salso, Sicurnord Italia Vigilanza s.r.l. (doc. n. 21 prodotto in primo grado
dall’odierna appellante): da tale documento dimostra, infatti, che le chiamate
di pronto intervento relative al servizio di distribuzione del gas sono state
regolarmente registrate in ordine cronologico.
4.2. Non sussistono neanche i presupposti per la contestazione della violazione
sub i), in quanto la sanzione è stata irrogata per una violazione non indicata
nella deliberazione di avvio dell’istruttoria formale.
In particolare, risulta dagli atti che nella citata delibera di avvio
dell’istruttoria, l’AEEG ha contestato a Saldo 3 casi di mancata o erronea
comunicazione di numeri di pronto intervento. In relazione a tali casi, Salso ha
fornito la prova di aver provveduto alla comunicazione per iscritto ai venditori
del recapito di pronto intervento, dimostrando quindi l’infondatezza
dell’addebito Ne dà atto anche il provvedimento impugnato laddove specifica, con
riferimento a tali violazioni, che “Salso ha addotto argomentazioni e prodotto
documenti idonei ad escludere o quanto meno attenuare la propria responsabilità
in tre dei quattro casi esaminati”.
Solo in un momento successivo, con la comunicazione delle risultanze
istruttorie, l’AEEG ha contestato un quarto caso di violazione, assumendo che
l’odierna appellante avrebbe omesso la comunicazione del recapito di pronto
intervento anche nei confronti della società Gas Plus Emilia.
Tale violazione non poteva, tuttavia, essere considerata, perché oggetto di una
inammissibile nuova contestazione.
4.3. La sanzione di € 60.000 per le violazioni in esame deve, pertanto, essere
annullata.
5. E’ fondato anche il secondo motivo di appello con cui si contesta la sanzione
(per un importo di € 30.000) irrogata dall’AEEG relativamente alla violazione:
i) dell’obbligo del distributore di indicare nel preventivo dei lavori gli
elementi di cui al comma 36.2. del Testo Integrato; ii) dell’obbligo di
mantenere valido il preventivo per un periodo non inferiore a tre mesi secondo
quanto previsto dal comma 36.6. del Testo integrato; iii) dell’obbligo, una
volta eseguito il lavoro, di compilare un modulo concernente le informazioni
richieste dal comma 37.2. del Testo integrato.
5.1. In ordine alla violazione sub i), risulta dagli atti che Salso ha allegato
al preventivo del 2 febbraio 2005 la scheda tecnica redatta in occasione del
sopralluogo del 24 gennaio 2005. La scheda tecnica, essendo allegata al
preventivo, ne costituisce parte integrante ed assicura sia la completezza che
la contestualità dell’informazione fornita.
5.2. In ordine alla violazione sub ii), si rileva che è proprio la norma
dell’art. 36.6. del Testo integrato ad assicurare che il “preventivo per
l’esecuzione dei lavori predisposto dal distributore costituisce un’offerta
irrevocabile con validità non inferiore a tre mesi”. Tale previsione in esame ha
natura cogente ed effetto automatico, rendendo così superflua l’espressa
indicazione nel preventivo della durata della proposta in esso contenuto. Avendo
ogni preventivo, per espressa previsione normativa, natura di proposta
irrevocabile con validità non inferiore a tre mesi, non è ravvisabile alcuna
violazione imputabile a Salso.
5.3. In ordine, infine, alla violazione sub iii), risulta dai documenti in atti
(doc. n. 24), che la società ha indicato tutte le informazioni previste
nell’art. 37.2. del Testo integrato. Anche sotto questo profilo, la sanzione
appare pertanto priva di presupposti.
6. E’ fondato anche il terzo motivo di appello, con cui si contesta la sanzione
di € 25.822,84, irrogata dall’AEEG per la mancata corrispondenza tra la data dei
preventivi indicata nei tabulati riepilogativi e la data risultante dai
preventivi a suo tempo rilasciati ai clienti ed acquisiti in sede di ispezione.
Sotto tale profilo, risulta meritevole di considerazione, al fine di escludere
la violazione, la giustificazione resa dall’appellante secondo cui la discrasia
deriva soltanto dal fatto che ad ogni ristampa del preventivo il sistema
informatico in uso provvede automaticamente ad aggiornare la data originaria del
preventivo, indicando quello del giorno della stampa. Pertanto, come
correttamente rileva l’appellante, i preventivi originariamente consegnati ai
clienti recavano la data dell’epoca, ma gli stessi documenti, successivamente
ristampati, riportavano una nuova data; il che trattandosi di copie ristampate e
non già di originali o copie autentiche non determina alcuna falsità dei dati
esposti nei tabulati.
Anche questa sanzione va, pertanto, annullata.
7. Non è fondato, invece, il quarto motivo di appello con cui si contesta
l’ammontare della sanzione inflitta (pari ad € 40.000) per la violazione della
disciplina relativa agli appuntamenti personalizzati.
Il Collegio ritiene, infatti, che la sanzione inflitta dall’AEEG (di non molto,
comunque, superiore al minimo edittale) sia congrua tenuto conto del fatturato
della società e del fatto che la violazione si è concretizzata (come risulta dal
provvedimento impugnato) nella mancata applicazione dell’intera disciplina
concernente gli appuntamenti personalizzati e si è protratta per un anno (2005).
8. Infondato è anche il quinto motivo di appello, volto a contestare la sanzione
(€ 25.822,84) irrogata dall’AEEG in relazione al ritardato pagamento da parte di
Salso al cliente per mancato rispetto dei livelli di qualità di soli € 240,00.
L’appellante invoca, per sostenere l’illegittimità della sanzione, il principio
di eseguità del fatto, che escludere in radice la stessa punibilità della
violazione.
Giova, al riguardo, evidenziare che il principio di eseguità (in forza del quale
la violazione non sarebbe sanzionabile quando il fatto risulta comunque
particolarmente tenue) non ha, nella materia dell’illecito amministrativo, alcun
espresso fondamento normativo. Né risulta possibile sottoporre l’illecito
amministrativo agli stessi principi che operano nel diritto penale, stante
l’evidente diversità (nonostante la comune finalità afflittiva) tra la sanzione
penale e la sanzione amministrativa. La prima, infatti si connota per una
particolare gravità, perché incide sulla libertà personale e, comunque, anche
laddove sia soltanto pecuniaria (multa, ammenda) lede la dignità e l’onore della
persona. L’applicazione della sanzione penale (anche pecuniaria) è, infatti,
indice della commissione di fatti che di particolare gravità e allarme sociale.
Può allora trovare ingresso nel diritto penale l’esigenza di predisporre
meccanismi volti ad escludere il riconoscimento del reato ove il fatto si
connoti per una particolare tenuità e lo scostamento dal precetto sia, quindi,
esiguo o minimo. Peraltro, anche nel diritto penale, è tutt’altro che pacifico
che il principio di eseguità (invocato dall’appellante) rappresenti una regola
di carattere generale, applicabile sempre e comunque, anche a prescindere da un
espresso richiamo normativo. A parte, infatti, la disciplina del reato
impossibile (art. 49 cpv c.p.) – che consente, secondo la lettura più
accreditata e spesso recepita in giurisprudenza – di escludere la punibilità del
fatto concretamente inoffensivo (anche se apparentemente conforme al tipo),
laddove il fatto presenti invece profili di offensività (sia pure tenui), la
tesi preferibile è quella secondo cui, se non vi è una espressa previsione
normativa che prevede in senso opposto, il giudice debba comunque applicare la
pena, potendo la scarsa gravità incidere semmai sul quantum della sanzione.
Le stesse norme che in materia penale escludono, in alcuni casi, la punibilità
del fatto particolarmente tenue sono, infatti, secondo la tesi più diffusa,
eccezioni alla regola, come tali non suscettibili di generale applicazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi escludersi che nel
nostro ordinamento esista un generale principio di eseguità che consenta non
applicare la sanzione ove la violazione accertata risulti particolarmente tenue.
9. Infondato è anche il sesto motivo di appello.
L’art. 3, comma 1, lett. a) della deliberazione n. 40/2004 prevede, infatti, che
il personale dipendente cui possono essere attribuiti compiti di accertamento
deve possedere i titoli di studio previsti dall’art. 3, lett. a) e b) della l.
n. 46/1990, che non contemplano il semplice titolo di studio (ancorché munito
del’abilitazione di cui alla lett. e) l. n. 46/1990).
L’indicazione dei titoli di studio è certamente tassativa e non suscettibile di
essere integrata neanche mediante l’estensione della norma che disciplina i
titoli del personale non dipendente.
10. Infondato è anche il nono motivo di appello che lamenta una presunta
moltiplicazione delle sanzioni, contestando in particolare l’applicazione del
cumulo materiale delle sanzione a fronte di violazioni di precetti contenuti in
un unico provvedimento.
Sul punto, basta evidenziare, come correttamente rileva l’Avvocatura dello Stato
nella sua memoria, che Salso ha posto in essere una pluralità di condotte
distinte, che hanno determinato la violazione di una pluralità di precetti
diversi, volti a tutelare interessi diversi. Non può invece attribuirsi alcuna
rilevanza, in senso contrario, alla circostanza, meramente formale, che tali
precetti siano contenuti in un’unica delibera o in più delibere diverse.
11. Altrettanto infondato è il decimo motivo di appello.
La scelta di fare riferimento, per quantificare la sanzione, al fatturato
anziché all’utile netto è legittima in quanto, come la giurisprudenza
amministrativa ha già avuto modo di precisare, il fatturato appare più idoneo a
rivelare la capacità economica dell’impresa. Basti considerare che l’utile di
bilancio potrebbe essere determinato in maniera non elevata per variati motivi
(anche solo fiscali), che spesso il momento di irrogazione della sanzione non
coincide con quello dell’approvazione del bilancio di esercizio, e, infine, che
il bilancio potrebbe chiudere anche in perdita (il che renderebbe impossibile
applicare la sanzione).
Le sanzioni irrogata dall’AEEG per le violazioni accertate risulta, peraltro,
quasi sempre di poco superiore al minimo edittale e, quindi, nel suo complesso,
del tutto congruo e proporzionata.
12. Infondato è anche l’undicesimo motivo di appello.
Secondo l’appellante, i controlli sulla qualità dei dati commerciali non
potrebbero portare all’applicazione di alcuna sanzione perché l’art. 76, comma
1, del Testo integrato prevede che l’esercente non sia tenuto al “pagamento di
penalità” a seguito di controlli sulla qualità.
Tale interpretazione non può essere condivisa perché nel Testo integrato il
termine penalità ha un significato ben preciso: con esso ci si riferisce agli
indennizzi automatici che l’esercente è chiamato a corrispondere nel caso in cui
non sia garantito un elevato livello di qualità o sicurezza. Si tratta quindi di
un istituto completamente diverso dalla sanzione amministrativa.
13. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va
accolto in parte, nei sensi sopra specificati.
14. Le spese devono essere compensate, considerata la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciandosull’appello in epigrafe, lo accoglie in parte nei sensi di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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