AmbienteDiritto.it 

Legislazione Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Decisione n. 4599



ESPROPRIAZIONE - Dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità - Decreto di occupazione scaduto - Decreto prefettizio di proroga dell’occupazione - Piano particellare espropriativo - Verbale di consistenza degli immobili - Necessità - Operazioni di immissione in possesso - Casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento - Giurisprudenza - Fattispecie - Art. 20 L. n. 865/71 - Art.3 L.n. 1/78. In tema di espropriazione, nei procedimenti non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001, la dichiarazione di pubblica utilità è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività. (C.d.S. in Adunanza plenaria decisioni nn. 9 e 12 del 2007). Inoltre, rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento si ravvisano “evidenti punti di contatto“ con quelle che si determinano a seguito dell'annullamento in s.g. della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l'attività dell'Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all'origine (Cons. Stato, IV Sez., n. 7744 del 10/12/2009). Sicché, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione (ovvero, la protrazione dell’occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall’art. 73 della legge n. 2359 del 1865) non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità. Nella specie, l'appellante avrebbe comunque dovuto impugnare il cd. atto di proroga. Non avendolo fatto, l’atto conserva la sua legittimità e i suoi effetti conseguenti mantengono la loro efficacia. Infine, è ininfluente la censura riguardante la mancata redazione del verbale di immissione in possesso, non avendo l'appellante dimostrato che l’attività di occupazione, svolta in base ad un titolo giuridico esecutivo, non impugnato, avesse comportato mutamento dello stato dei luoghi oggetto di esproprio, rimanendo con ciò confermato lo stato dei luoghi precedentemente accertato. (conferma sentenza del TAR BASILICATA - POTENZA n. 00994/2003) – Pres. Pozzi – Est. Leoni - Flapfruit Srl (avv. Cerisano) c. Ente Nazionale Per Le Strade, (Avvocatura Stato). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Decisione n. 4599
 


 www.AmbienteDiritto.it

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 04599/2010 REG.DEC.

N. 11641/2003 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 11641 del 2003, proposto da:
Flapfruit Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Cerisano, con domicilio eletto presso Patrizia Titone in Roma, via T. Campanella N.11;

contro

Ente Nazionale Per Le Strade, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR BASILICATA - POTENZA n. 00994/2003, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA OCCUPAZIONE ABUSIVA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Nazionale Per Le Strade;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti l’ avvocato Gianni Cerisano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1. La soc. Flapfruit, impresa operante nel settore della trasformazione industriale dei prodotti ortofrutticoli, situata nel territorio di Policoro lungo la statale n. 106 ionica in un punto in cui era prevista la realizzazione di uno svincolo stradale coinvolgente direttamente le aree sulle quali è ubicato lo stabilimento,chiedeva al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata di dichiarare la illiceità del comportamento dell’Ente nazionale per le strade, posto in essere in data 26/9/02, mediante occupazione delle aree di sua proprietà e, per l’effetto, di ordinare la restituzione in pristino e la restituzione, ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni.

2. La società deduceva, quali motivi di ricorso:

2.1. violazione di legge (art. 20 L. n. 865/71), in quanto il decreto di occupazione n.14916 del 2/5/02 era scaduto il 2/8/02 e, pertanto, l’occupazione perpetrata dopo tale data era illecita;

2.2. violazione delle disposizioni dell’art.3 L.n. 1/78, in quanto le operazioni di immissione in possesso erano state condotte senza procedere alla redazione di alcun verbale di consistenza degli immobili, né tantomeno di alcun verbale di immissione in possesso: da qui l’illegittimità dell’occupazione.

3. Il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Invero, l’Amministrazione intimata aveva evidenziato come l’occupazione non fosse stata eseguita sine titulo, bensì in esecuzione del decreto del Prefetto di Matera del 19/9/02,agli atti del giudizio.

Dalla lettura dello stesso si evinceva che il Prefetto, in accoglimento della richiesta formulata dall’Ente strade in data 18/9/02, aveva autorizzato la proroga per la durata di 180 giorni dell’occupazione temporanea d’urgenza dei beni immobili privati, siti nel Comune di Scanzano Ionico, disposta col precedente provvedimento prefettizio del2/5/02, fra i quali erano ricompresi quelli della ricorrente. Di conseguenza, l’occupazione effettuata in data 26/9/02 era stata posta in essere in esecuzione del citato decreto prefettizio di proroga dell’occupazione.

Secondo il TAR, poi, non potevano essere presi in considerazione i rilievi giuridici mossi dalla ricorrente nei confronti del suddetto atto di proroga, non avendolo impugnato e non essendo previsto nel nostro ordinamento un potere di accertamento “incidenter tantum”.

Quanto, poi, alla omessa redazione del verbale di consistenza degli immobili e di quello di immissione in possesso, il TAR ha ritenuto che tali comportamenti, di per sé, non potessero provocare una pronuncia di illiceità dell’occupazione eseguita sulle aree de quibus, sia perché la pretesa illiceità del comportamento avrebbe dovuto essere suffragata dalla dimostrazione dell’avvenuta presa di possesso di terreni diversi o più ampi di quelli indicati nel primo piano particellare espropriativo allegato al progetto approvato dall’Ente, sia perché a garanzia del ristoro delle eventuali conseguenze dannose delle attività ablatorie illegittime era comunque prevista l’indennità di occupazione, passibile di contestazioni e richiesta di maggiorazioni da parte dei proprietari incisi.

4. Appella la società Flapfruit deducendo la violazione dell’art. 20 della L.n. 865 del 1971 e dell’art. 3 della L. n. 1 del 1978.

L’occupazione d’urgenza era stata disposta con decreto prefettizio del 2/5/02, con scadenza finale al 22/4/04.

Tuttavia, alla data del 2/8/02 tale decreto di occupazione avrebbe perso efficacia perché entro il termine di tre mesi dalla sua emissione non era seguita la materiale immissione nel possesso(art. 20 L. n. 865/71).

Pertanto il decreto di proroga del 19/9/02 sarebbe risultato inutile, perché incidente su un atto già privo di efficacia, la cui originaria durata si protraeva sino al 22/4/04.

Inoltre, la materiale occupazione del 26/9/03 non avrebbe potuto trovare legittimazione nel decreto del 19/9/03, perché l’art. 3 della L.n. 1 del 1978 prevede per l’esecuzione di tali provvedimenti acquisitivi il preavviso di almeno 20 giorni.

5 Medio tempore è intervenuto il fallimento della società ricorrente e nella causa è subentrato il curatore fallimentare.

6 Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 30 marzo 2010 e trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. L’appello è infondato e va respinto.

2. Dalla ricostruzione delle complesse vicende che hanno interessato procedure ablative di aree di proprietà della società appellante nel Comune di Scanzano Ionico, emerge che, scaduto il termine stabilito dal primo decreto prefettizio del 27/11/99 per l’occupazione d’urgenza e considerata l’intervenuta perizia di variante tecnica e suppletiva, veniva richiesta alla Direzione generale dell’ANAS un nuovo provvedimento di approvazione del progetto. Veniva così adottato il provvedimento n. prot. 1593 del 22/4/2002 con il quale, tra l’altro, veniva riapprovato il progetto, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità.

La Prefettura di Matera provvedeva ad emettere il nuovo decreto di occupazione n. 1979 in data 2/5/2002, che veniva ritualmente notificato alla ditta appellante unitamente alla data fissata per l’immissione in possesso, che sarebbe dovuta avvenire il 14/6/2002.

Successive circostanze, non contestate dalla parte appellante, hanno portato al differimento della data di immissione in possesso, al fine di concordare le modalità operative per lo spostamento degli impianti che impegnavano l’area da occupare, data da ultimo fissata al 1/8/02.

In tale giorno in occasione della preannunciata immissione in possesso è risultata impossibile l’operazione per cause riconducibili alla società(e non contestate dalla stessa), risultando lo stabilimento chiuso per ferie dal 31/7/02 al 31/8/02. Non è contestato che tale circostanza sia stata constatata dal Comando Stazione Carabinieri di Policoro, intervenuto a seguito di richiesta di assistenza alle operazioni.

A seguito di ciò il Compartimento ANAS ha rappresentato l’accaduto alla Prefettura di Matera, richiedendo l’intervento del Prefetto e contestualmente il rinnovo del decreto di occupazione d’urgenza.

In data 2/8/02 la Prefettura ha invitato l’ANAS a fissare una nuova data per l’accesso e l’immissione in possesso: ne è seguita la risposta dell’Azienda in data 5/9/02 che fissava al 26/9/02 la data per le operazioni in questione ed, altresì, la richiesta in data 18/9/02 di emissione di un nuovo decreto di occupazione d’urgenza.

La Prefettura di Matera ha, poi, adottato in data 19/9/02 il decreto n. 200200031817, con cui ha autorizzato la proroga per 180 giorni.

Il 26/9/02 si è, infine, proceduto alla immissione in possesso dell’area in questione.

Sostiene l’appellante che essendo divenuto inefficace il primo decreto di occupazione d’urgenza, per decorso dei termini ex art. 20 L.n. 865/71, la proroga degli stessi sarebbe illegittima, né, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, vi sarebbe stato onere di impugnare il decreto prefettizio di proroga, attesa l’inefficacia dell’originario decreto.

Osserva al riguardo il Collegio che il decorso del termine trimestrale stabilito dall’originario decreto di occupazione non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un’attività espletata nel corso e in virtù di un procedimento ablatorio che la dichiarazione di pubblica utilità ed il successivo decreto di occupazione hanno ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.

In tale senso si è orientata l’Adunanza plenaria che, con le decisioni nn. 9 e 12 del 2007, rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento, ha affermato che nei procedimenti - come quello in controversia - non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001 , la dichiarazione di pubblica utilità è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività.

In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione (ovvero, la protrazione dell’occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall’art. 73 della legge n. 2359 del 1865) non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità. Rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento la stessa Adunanza ha ravvisato “evidenti punti di contatto “ con quelle che si determinano a seguito dell'annullamento in s.g. della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l'attività dell'Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all'origine (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 7744 del 10 dicembre 2009).

Le considerazioni di cui sopra portano alla conclusione che la società appellante avrebbe comunque dovuto impugnare il cd. atto di proroga (la cui necessità va ricondotta all’atteggiamento ostativo tenuto dalla impresa, che ha impedito il rispetto dei termini originari).

Non avendolo fatto, l’atto conserva la sua legittimità e i suoi effetti conseguenti mantengono la loro efficacia.

Da ultimo, va rigettata anche la censura riguardante la mancata redazione del verbale di immissione in possesso, non avendo la società dimostrato che l’attività di occupazione, svolta in base ad un titolo giuridico esecutivo, non impugnato, avesse comportato mutamento dello stato dei luoghi oggetto di esproprio, rimanendo con ciò confermato lo stato dei luoghi precedentemente accertato.

3. Per le suesposte considerazioni l’appello proposto dalla soc. Flapfruit s.r.l. va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere compensati fra le parti.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, rigetta l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese de presente l grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Armando Pozzi, Presidente FF

Anna Leoni, Consigliere, Estensore

Bruno Mollica, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere


L'ESTENSORE                                                                                           IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

 


Ritorna alle MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA - Ricerca in: LEGISLAZIONE - Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562