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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI, 21/07/2010, Decisione n. 4773
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Tutela di un ambiente di pregio (affreschi) -
Presenza strutture precarie - Esclusione - Immobile vincolato ai sensi della L.
n. 1089/1939. La tutela di un ambiente di pregio esclude la presenza, al suo
interno, di strutture precarie, che possono essere collocate solo per uno scopo
preciso, e tollerate solo per il tempo proporzionato allo scopo. (Conferma
sentenza del Tribunale Amministrativo dell’Emilia-Romagna, sede di Parma, n.
00197/2004) Pres. Garofoli - Rel. Atzeni - Colla ed altro (avv. Graziosi) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altro (Avvocatura Generale dello
Stato). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4773
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04773/2010 REG.DEC.
N. 11367/2004 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di registro generale 11367 del 2004, proposto da:
Colla Anita, Pighi Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto
Graziosi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio
Emanuele II n. 18;
contro
Ministero per i beni culturali ed ambientali e Soprintendenza per i beni
ambientali ed architettonici di Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Comune di Fiorenzuola D'Arda;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo dell’Emilia-Romagna, sede di Parma,
n. 00197/2004, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE OPERE NON AUTORIZZATE SU
IMMOBILE VINCOLATO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni culturali ed
ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il consigliere di Stato
Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Graziosi e dello Stato Urbani
Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Parma, i
sigg.ri Giovanni Pighi ed Anita Colla impugnavano la nota n. 6601 in data
2575/1994 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici
di Bologna li aveva diffidati a rimuovere con urgenza le opere non autorizzate
eseguite a delimitazione dell’appartamento di loro proprietà sito in un immobile
vincolato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Sostenevano che le opere di cui si discute erano state debitamente autorizzate e
lamentavano eccesso di potere per travisamento, falso presupposto, illogicità,
violazione degli artt. 18 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e dell’art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241; chiedevano quindi l’annullamento del
provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna,
sede di Parma, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorgono i sigg.ri Giovanni Pighi ed Anita Colla
contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua
riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali in
persona del Ministro in carica, chiedendo il rigetto dell’appello.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2010.
DIRITTO
L’oggetto della controversia è costituito dal provvedimento con il quale la
Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Bologna ha imposto
agli odierni appellanti la rimozione delle opere eseguite nell’appartamento di
loro proprietà, situato in un immobile, vincolato ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089, al fine di meglio precisare i confini con le proprietà di altri
condomini.
Le diverse proprietà sono infatti collegate da una galleria nella quale si
trovano dei pregevoli affreschi, all’interno della quale è situato il confine.
L’intendimento degli odierni appellanti è quello di creare un elemento di
separazione univoco a protezione del loro appartamento.
Nel corso di lavori di restauro dell’abitazione, debitamente autorizzati, è
stato collocato un elemento divisorio, che la Soprintendenza ha imposto di
rimuovere, assumendone il carattere provvisorio.
Gli appellanti sostengono che l’elemento divisorio in questione è stato
autorizzato sul presupposto della sua realizzazione con materiali precari e
facilmente amovibili, ma che l’Amministrazione non ha affatto sancito la sua
provvisoria collocazione, per cui il provvedimento impugnato sarebbe illogico ed
in contraddizione con il precedente pronunciamento della stessa Autorità
amministrativa che ne consentiva il mantenimento a tempo indeterminato.
Deducono, a sostegno dell’affermazione, i progetti a suo tempo presentati alla
Soprintendenza, dai quali non traspare affatto l’esclusiva destinazione delle
opere a protezione del cantiere, o comunque la necessità della loro rimozione.
La tesi non è condivisibile in quanto il provvedimento impugnato è univoco
nell’affermare che la richiesta è accolta “in considerazione del carattere di
provvisorietà che deve connotare la struttura”.
L’atto, inteso come proposto dagli appellanti, sarebbe manifestamente illogico.
E’ pacifico, ed anzi sostenuto dagli stessi appellanti, che la galleria da
dividere è un ambiente di alto pregio artistico.
E’ evidente che la tutela di un ambiente di pregio esclude la presenza, al suo
interno, di strutture precarie, che possono essere collocate solo per uno scopo
preciso, e tollerate solo per il tempo proporzionato allo scopo.
Nel caso di specie, le strutture di cui si tratta sono state erette per la
realizzazione dei lavori di restauro di cui si è detto sopra, e nemmeno viene
ipotizzato che possano avere caratteristiche di finitura tali da renderle
compatibili con il pregio dell’ambiente nel quale sono state collocate.
Il provvedimento non può quindi essere interpretato nel senso proposto dagli
appellanti.
L’appello deve, conseguentemente, essere respinto, rilevando solo come la
Soprintendenza non si sia dichiarata pregiudizialmente contraria ad interventi
di divisione fra le proprietà che insistono sulla galleria di cui si discute, ed
abbia anzi fornito delle indicazioni di massima su come potrebbe essere
realizzata la separazione.
In considerazione della particolarità della controversia sussistono i
presupposti di legge per compensare integralmente spese ed onorari del presente
grado del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello.
Compensa integralmente spese ed onorari del presente grado del giudizio fra le
parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Roberto Garofoli, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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