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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI, 21/07/2010, Decisione n. 4794
AREE PROTETTE - Zone di protezione degli uccelli -
Individuazione - Discrezionalità amministrativa - Limite dell’inventario IBA 89
- Esclusione. La discrezionalità amministrativa nella individuazione delle
zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata attraverso
l’esclusivo riferimento all’inventario IBA 89 ( importants beards areas),
potendo essere estesa ad aree diverse sol che la determinazione sia supportata
da adeguata istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della
finalità protettiva in relazione alla particolare situazione dei luoghi (in
particolare, sotto il profilo della dimostrata presenza di flussi di uccelli
appartenenti a specie protette). Pres. f.f. Garofoli, Est. Castriota Scanderbeg
- P.R. (avv.ti Barbieri e Codiglia) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio (Avv. Stato) e Regione Marche (avv. Costanzi) - (Conferma TAR
Marche n. 409/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2010, n. 4794
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04794/2010 REG.DEC.
N. 08364/2008 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8364 del 2008, proposto da:
Pantaloni Romualdo, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Barbieri, Renato
Codiglia, con domicilio eletto presso Augusto D'Ottavi in Roma, via Banco di
Santo Spirito, 48;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro e
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Marche, in
persona del presidente della Giunta e legale rappresentante pt, rappresentata e
difesa in giudizio dall'avv. Paolo Costanzi, con domicilio eletto presso Michele
Romano in Roma, via Domenico Morichini N. 41;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 409/2008, resa tra le
parti, concernente ADOZIONE DI SPECIALI MISURE DI CONSERVAZIONE DI VARIE SPECIE
DI UCCELLI..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il consigliere di Stato
Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Barbieri e, in
sede di chiamata preliminare, l’avv. dello Stato Urbani Neri ( l’avv. Codiglia
in sede di discussione);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tar delle Marche n. 409 del 29 maggio 2008 che ha
respinto il ricorso del signor Romualdo Pantaloni avverso il decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 25 marzo 2005, recante
l’elenco delle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva
79/409/Cee.
Assume l’appellante la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui
avrebbe ritenuto immune dai vizi denunciati già col mezzo di primo grado la
inclusione – avvenuta a mezzo dell’impugnato decreto - dell’ambito territoriale
denominato “ Sasso Orecchie” ( ove si trova un terreno dell’odierno appellante,
esteso HA 10.48.04) nel perimetro della zona di protezione speciale n. 19,
denominata Monte San Vicino- Monte Confaito.
Di qui la richiesta di accoglimento dell’appello con consequenziale annullamento
parziale del decreto impugnato in primo grado.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso
e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 4 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
L’appello è infondato e va pertanto respinto.
L’appellante reitera in questo grado l’assorbente censura inerente la non
coincidenza oggettuale tra il decreto ministeriale approvativo delle aree ZPS e
la presupposta delibera regionale recante la individuazione delle stesse aree di
protezione speciale in applicazione della citata direttiva comunitaria ( nota
come direttiva “ uccelli”).In particolare, l’assunto da cui muove l’appellante è
che la Regione avrebbe adottato la suddetta delibera sulla base di elaborati
cartografici da cui risulterebbe esclusa l’area di Sasso Orecchie. I primi
giudici hanno disatteso il motivo di censura osservando che la cartografia
allegata al DM impugnato sarebbe al contrario del tutto coincidente con quella
pubblicata sul BUR regionale unitamente alla citata delibera, ricomprendendo
entrambe l’area in parola all’interno della zona n. 19; da ciò il Tar ha
concluso per ritenere non provata la circostanza della lamentata inclusione
postuma della ridetta zona ( e cioè solo in sede di approvazione ministeriale),
valutando peraltro irrilevante ai fini identificativi il fatto che nella
cartografia (in scala 1: 25.000) allegata alla delibera regionale non comparisse
il numero di identificazione della ZPS.
Il Collegio è del parere che la sentenza meriti sul punto piena conferma dato
che la tesi dell’appellante è stata vieppiù smentita dagli elementi istruttori
acquisiti al giudizio a seguito della relazione svolta dal competente ufficio
della Regione Marche su invito di questo giudicante.
In detta relazione ( depositata in Segreteria il 24 marzo 2010) viene
definitivamente chiarito ( con conclusione non smentita dall’appellante ) che il
perimetro della zona ZPS n. 19, individuato fin dalla fase istruttoria con
elaborato cartografico in scala 1:25.000, include l’ambito territoriale
denominato con il toponimo “ Sasso Orecchie” ( ove è si trova il terreno
dell’appellante) e che anche in sede di pubblicazione sul BUR degli allegati
alla delibera di GR n. 1701 del 1.8.2000 l’area di Sasso Orecchie risulta
ricompresa ( sia pur nella versione non pienamente leggibile in formato A4)
nella ridetta ZPS n. 19.
E’ dunque definitivamente acclarato che durante tutto l’iter approvativo della
ZPS n. 19 non vi è stata alcuna modifica dei confini di zona, né nella fase
istruttoria regionale né a seguito della sua pubblicazione sul BUR. Quanto alle
linee colorate che risultano dalla cartografia di zona in scala 1: 25000 va
osservato che, come confermato nella richiamata relazione istruttoria, si tratta
di linee indicanti i confini di provincia tracciate in fase di notifica della
delibera agli enti locali interessati, che tuttavia neppure in minima parte
interferiscono il perimetro <esterno> della ZPS n. 19 ( che non ha quindi mai
subito modifiche di sorta).
Quanto alle restanti censure, involgenti la pretesa incongruità della specifica
delimitazione di zona, il Collegio ritiene che anche dette censure non meritino
di essere favorevolmente scrutinate.
Anzitutto è da condividere l’affermazione dei primi giudici secondo cui la
discrezionalità amministrativa nella individuazione delle zone di protezione
degli uccelli non può intendersi limitata attraverso l’esclusivo riferimento
all’inventario IBA 89 ( importants beards areas), potendo essere estesa ad aree
diverse sol che la determinazione sia supportata da adeguata istruttoria che dia
conto del perseguimento in concreto della finalità protettiva in relazione alla
particolare situazione dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della
dimostrata presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette).
Inoltre, è evidente la inadeguatezza della relazione tecnica prodotta in primo
grado dalla odierna parte appellante e della sua incapacità di smentire i dati
istruttori acquisiti dalla Amministrazione; viepiù considerando l’imprecisato
periodo stagionale in cui l’osservazione sulla presenza di uccelli è stata
compiuta e della sua limitatezza temporale, di per sé incapace di fornire dati
suscettibili di apprezzamento tecnico-scientifico.
Né, infine, a diverse conclusioni può condurre la lettura dei contenuti della
delibera di GR n. 843 del 24.5.2010, esibita dal difensore dell’appellante in
sede di discussione orale, ed avente ad oggetto la parziale modifica dei confini
territoriali di alcune zone SIC e ZPS. Anzitutto, la delibera appena citata ha
ad oggetto l’aggiornamento delle delimitazioni soltanto di alcuni SIC e ZPS
ricadenti nel territorio della Provincia di Macerata ( e quindi non coinvolge il
territorio della Provincia di Ancona, ove si trova il terreno del ricorrente),
sia perché ( pur nell’assorbenza del rilievo appena svolto) la differenza
risultante dalla riperimetrazione per la zona n. 19 coinvolge una porzione
territoriale di soli 25 HA ( che risultano in meno all’esito dell’operazione di
riperimetrazione, rispetto alla attuale consistenza della ZPS). Si tratta dunque
di un intervento correttivo minimale che non coinvolge, per quanto detto, l’area
di proprietà dell’appellante ( d’altra parte, se così non fosse,l’appello
avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di
interesse).
In definitiva l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate ricorrendo le particolari condizioni
di legge per far luogo a tale tipo di pronuncia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Roberto Garofoli, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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