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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4801



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Parcheggio interrato - Permesso di costruire Necessità - Vincolo di pertinenzialità - Vincoli gravante sull’area - Contrasto del vincolo - Illegittimità del permesso di costruire - Artt. 10 e 3, 1° c. lett. e) D.P.R. n. 380/2001. Deve essere assentito mediante permesso di costruire, un parcheggio interrato anche se realizzato con vincolo di pertinenzialità da perfezionare in un momento successivo alla costruzione. Inoltre, il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto della normativa vincolistica gravante sull’area. Sicché, è illegittimo il permesso di costruire, rilasciato in contrasto del vincolo gravante sull’area. (conferma sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII, n. 00178/2010) Pres. Garofoli - Est. Atzeni - Comune di Lettere (avv. Furno) c. G. Bosco Gargiulo (avv.ti Cirillo e Orlando). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4801

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Piano particolareggiato - Piano dei parcheggi - Funzione - Localizzazioni e dimensionamenti - Priorità di intervento e tempi di attuazione - Art. 3 L. n. 122/1989. Il piano dei parcheggi ha una funzione del tutto differente da quella del piano particolareggiato. Il piano particolareggiato, attua le previsioni di massima dello strumento urbanistico generale collocandole nella realtà di una specifica porzione del territorio comunale. Ed anche il piano dei parcheggi costituisce strumento attuativo del piano generale, ma nel diverso senso del soddisfacimento coordinato di quella necessità pubblica nell’ambito di tutto il territorio comunale. Pertanto, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il piano dei parcheggi deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane. (conferma sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII, n. 00178/2010) Pres. Garofoli - Est. Atzeni - Comune di Lettere (avv. Furno) c. G. Bosco Gargiulo (avv.ti Cirillo e Orlando). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4801


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 04801/2010 REG.DEC.

N. 02030/2010 REG.RIC.

N. 01700/2010 REG.RIC.



Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente


DECISIONE


sul ricorso in appello numero di registro generale 2030 del 2010, proposto da:
Comune di Lettere, rappresentato e difeso dagli avv. Erik Furno, Ernesto Furno, con domicilio eletto presso Ugo Guerriero in Roma, viale dei Colli Portuensi n. 187;
contro
Giovanni Bosco Gargiulo, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Cirillo, Anna Orlando, con domicilio eletto presso Maria Assunta Iasevoli in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 330;
nei confronti di
Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Stefano Isidoro Sorrentino;

sul ricorso in appello numero di registro generale 1700 del 2010, proposto da:
Stefano Isidoro Sorrentino, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Marone, Antonio Parisi, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Marone in Roma, via Sicilia n. 50;

contro
Giovanni Bosco Gargiulo, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Cirillo, Anna Orlando, con domicilio eletto presso Maria Assunta Iasevoli in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 330;
Comune di Lettere, rappresentato e difeso dagli avv. Erik Furno, Ernesto Furno, con domicilio eletto presso Ugo Guerriero in Roma, viale dei Colli Portuensi n. 187;
Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
quanto al ricorso n. 1700 del 2010:
della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII, n. 00178/2010, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE.
quanto al ricorso n. 2030 del 2010:
della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII n. 00178/2010, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Bosco Gargiulo, di Ministero per i beni e le attività culturali e di Comune di Lettere;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Marone,Ricciardelli - che deposita dococumenti, -per Orlando,Erik Furno, dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, il sig. Giovanni Bosco Gargiulo in qualità di proprietario di un appezzamento di terreno con destinazione agricola sito in Lettere alla frazione Depugliano, riportato nel catasto dei terreni al foglio n. 24, particella n. 11, e confinante con il fondo di proprietà del sig. Bartolomeo Sorrentino, riportato nel catasto dei terreni al foglio n. 24, particella n. 151 - impugnava il permesso di costruire n. 22, rilasciato in data 16 dicembre 2008 dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lettere al sig. Stefano Isidoro Sorrentino, in qualità di titolare dell’omonima impresa di costruzioni, per la realizzazione di box auto interrati pertinenziali sul predetto fondo riportato nel catasto dei terreni al foglio n. 24, particella n. 151, nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi compresi la valutazione paesistica rilasciata dalla Soprintendenza con nota n. 21727/08 del 28 ottobre 2008 ed il parere favorevole espresso dalla Commissione paesaggistico-ambientale in data 19 febbraio 2008 e 12 novembre 2008.


Deduceva i seguenti motivi, così riassunti nella sentenza di primo grado:


I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il ricorrente si duole del fatto che alla data del rilascio dell’impugnato permesso di costruire il sig. Stefano Isidoro Sorrentino non fosse legittimato al rilascio di tale titolo abilitativo, avendo egli acquistato il diritto di superficie sul fondo di proprietà del sig. Bartolomeo Sorrentino solo in data 21 gennaio 2009.


II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2001; eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La presente censura è incentrata sulla carenza dei presupposti per l’applicazione delle norme speciali in materia di parcheggi pertinenziali, in ragione della mancanza dell’atto d’obbligo recante l’elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari con le quali si deve instaurare il vincolo pertinenziale.


III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 delle N.T.A. del piano regolatore e dell’art. 9 della legge regionale n. 19/2001 in relazione all’art. 17 della legge regionale n. 35/1987; eccesso di potere. Il ricorrente sostiene che l’intervento assentito dal Comune di Lettere, comportando la realizzazione di 21 box interrati, la creazione di un varco d’accesso sul fronte stradale e di una rampa di accesso, nonché la posa di griglie di areazione, si pone in contrasto con l’art. 17 della legge regionale n. 35/1987, che per la zona territoriale 4 del P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana prevede l’inedificabilità sia pubblica che privata, e con l’art. 9 della legge regionale n. 19/2001 (come modificato dall’art. 49, comma 10 della legge regionale n. 16/2004), che, facendo salvi tutti i vincoli previsti dalla legge regionale n. 35/1987, consente la realizzazione dei parcheggi interrati pertinenziali solo nelle zone del P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana per le quali è consentita la realizzazione di nuova edilizia privata.


IV) Violazione e falsa applicazione della legge n. 1497/1939 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità. La presente censura riguarda la valutazione paesistica della Soprintendenza di cui alla nota n. 21727/08 del 28 ottobre 2008 ed il parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggistico-ambientale in data 19 febbraio 2008 e 12 novembre 2008. In particolare, secondo il ricorrente, tali provvedimenti sarebbero viziati perché l’intervento assentito dal Comune di Lettere comporta una rilevante alterazione dei valori paesaggistici dell’area.


V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, lett. G), del D.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 30 del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Sarno. La presente censura è incentrata sull’omessa acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino del Sarno sul progetto dell’intervento assentito dal Comune di Lettere.


Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.


Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione VII, accoglieva il ricorso sulla base del terzo motivo d’impugnazione, per l’effetto annullando l’impugnato permesso di costruire.


Avverso la predetta sentenza insorgono, con separati appelli, il sig. Stefano Isidoro Sorrentino ed il Comune di Lettere in persona del Sindaco in carica, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.


Si è costituito in giudizio il sig. Giovanni Bosco Gargiulo chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello del sig. Sorrentino e comunque il rigetto di entrambi gli appelli e riproponendo, con appelli incidentali, le censure assorbite dai primi giudici.


La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2010.


DIRITTO


1. Gli appelli in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione essendo rivolti avverso la stessa con la quale i primi giudici, accogliendo il ricorso dell’odierno appellato, hanno annullato il permesso di costruire gratuito rilasciato dal Comune appellante in favore del privato, anch’egli appellante, per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale, con vincolo da costituire successivamente, in un’area libera del territorio comunale.


2. La questione relativa all’ammissibilità dell’appello proposto dalla parte privata deve essere superata, in quanto entrambi i gravami devono essere respinti nel merito, sebbene con le precisazioni che seguono.


3. La sentenza di primo grado deve essere condivisa, nei termini che seguono, nella parte in cui constata la violazione degli artt. 6 e 9 della legge regionale della Campania 2001, n. 19, in combinato disposto con la legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, di approvazione del piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino - Amalfitana.


E’ bene premettere che l’opera di cui si tratta, contrariamente a quanto sostenuto dal privato appellante, deve essere assentita mediante permesso di costruire.
Si tratta, infatti, di un parcheggio interrato (in realtà l’appellato contesta tale connotazione, ma la questione è irrilevante, per le considerazioni di seguito svolte), realizzato con vincolo di pertinenzialità da perfezionare in un momento successivo alla costruzione.
Trovano quindi applicazione l’art. 3, primo comma lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi del quale costituiscono interventi di nuova costruzione, tra gli altri, (e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6), (e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune (e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, in combinato disposto con il successivo art. 10, il quale assoggetta a permesso di costruire tutti gli interventi di nuova costruzione; inoltre, l’art. 6 della legge regionale 2001, n. 19, esenta dal’obbligo di ottenere tale premesso, ammettendo la semplice dichiarazione d’inizio di attività, la sola realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze di unità immobiliari e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, mentre richiede permesso di costruire, sebbene non oneroso, per la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, come nel caso che ora occupa.
La realizzazione del progetto di cui ora si tratta presuppone quindi il rilascio di permesso di costruire; il rilascio di quest’ultimo, di conseguenza non è affatto superfluo, e la realizzazione del manufatto è subordinata al rispetto della normativa prevista per le opere da assentire esplicitamente.
 

3. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto della normativa vincolistica gravante sull’area (art. 9 della legge regionale della Campania 28 novembre 2001, n. 19, nel testo vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato; è superflua ogni discussione sull’interpretazione della normativa previgente, che sembra confermata e chiarita, più che innovata, dalla novella legislativa).


La normativa a tutela del pregio paesistico dell’area è stata dettata con il piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino - Amalfitana, approvato con legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35.


Occorre quindi accertare se l’opera sia conforme alle prescrizioni della suddetta legge regionale.


L’area della cui utilizzazione si discute ricade in una delle sottozone della zona territoriale 4; l’art. 17 della più volte richiamata legge regionale n. 35 impone l’applicazione, in tale zona, della disciplina dettata per la zona territoriale 2.


La stessa legge regionale prevede che le aree ricadenti in tale zona territoriale debbano essere classificate, nei piani regolatori generali, come zone “A”; in tali zone sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico; ulteriori interventi sono consentiti solo previa redazione, obbligatoria, di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo.


E’ pacifico che, nel caso di specie, il rilascio del permesso di costruire di cui si discute non è stato preceduto dalla redazione del prescritto piano particolareggiato.


Il Comune, infatti, si è dotato di un piano generale di localizzazione dei parcheggi pertinenziali, senza invece preoccuparsi di curare il rapporto fra l’opera di cui si discute e l’area nella quale è stata prevista la sua collocazione, mediante lo strumento del piano particolareggiato.


Giova precisare che ai sensi dell’art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i cui principi sono stati trasfusi nella successiva legislazione, anche regionale, “ il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.”


Il piano particolareggiato, quindi, attua le previsioni di massima dello strumento urbanistico generale collocandole nella realtà di una specifica porzione del territorio comunale.


E’ vero che anche il piano dei parcheggi costituisce strumento attuativo del piano generale, ma nel diverso senso del soddisfacimento coordinato di quella necessità pubblica nell’ambito di tutto il territorio comunale.


Ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il piano dei parcheggi deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.


Il piano dei parcheggi quindi ha una funzione del tutto differente da quella del piano particolareggiato, e la sua approvazione non è sufficiente al fine di adempiere alle prescrizioni della legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35.


In conclusione, deve essere condiviso quanto affermato dagli appellanti circa il contenuto del vincolo che grava sull’area in questione, che non comporta la sua inedificabilità assoluta.


Peraltro deve anche essere rilevato che il Comune ha rilasciato il permesso di costruire impugnato in primo grado in mancanza del presupposto necessario, imposto dalla normativa vincolistica, costituito dalla preventiva adozione dell’atto destinato coordinare la nuova costruzione di cui ora si discute con le necessità della porzione di territorio comunale interessata.


Alla luce di tale osservazione, e con le precisazioni appena svolte, il Collegio deve quindi concordare con l’appellato e con i primi giudici nell’affermazione dell’illegittimità del permesso di costruire, in quanto rilasciato in violazione del vincolo gravante sull’area.


4. Gli appellanti sostengono che l’intervento di cui si discute è legittimato dall’art. 14, ottavo comma, delle norma tecniche di attuazione del piano regolatore generale, ai sensi del quale la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.


I primi giudici hanno disapplicato la norma appena riassunta.


Ritiene il Collegio che la norma possa essere interpretata in senso conforme alla legge.


La norma, infatti, non esprime affatto la volontà di derogare a prescrizioni imposte da atti aventi forza di legge.


Di conseguenza, la norma consente di derogare allo strumento urbanistico comunale, ma non consente affatto di derogare a norme di legge.


In ulteriore conseguenza, la norma non esclude affatto l’applicazione della normativa dettata dalla legge regionale di approvazione del piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino - Amalfitana.


Nonostante, quindi, l’impostazione della sentenza di primo grado non possa essere integralmente condivisa, l’osservazione delle parti appellanti non consente di accogliere il gravame.


5. In conclusione, l’appello deve essere respinto, essendo risultate infondate le dedotte argomentazioni di critica della sentenza di primo grado.


Gli appelli incidentali devono essere dichiarati improcedibili.


Le spese devono essere integralmente compensate, in ragione della complessità della controversia.


P.Q.M.


il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe; dichiara improcedibili gli appelli incidentali.


Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Roberto Garofoli, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere


L'ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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