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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI, 27 luglio 2010, Decisione n. 4894
SALUTE - CONSUMATORI - Pubblicità ingannevole - Prodotto innocuo per la
generalità dei consumatori - Rischi per soggetti affetti da specifiche patologie
(patologie cardiovascolari, ipertiroidismo, diabete) - Mancata indicazione in
etichetta - Pubblicità ingannevole. L’innocuità del prodotto riscontrata in
sede sanitaria per il suo uso da parte della platea generale dei consumatori non
comporta necessariamente che la promozione pubblicitaria non sia ingannevole se
non accompagnata dall’informazione su profili di uso “suscettibili di porre in
pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori”, in riferimento a gruppi di
questi affetti da specifiche patologie su cui l’uso del prodotto può incidere
(nella fattispecie, l’etichetta di un integratore alimentare di fibre non
riportava i possibili rischi del prodotto per i soggetti affetti da patologie
cardiovascolari e da ipertiroidismo e la potenziale interferenza sull’efficacia
dei farmaci per diabetici). Pres. Ruoppolo, Est. Meschino - Autorita' Garante
della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c. M. s.p.a. (avv.ti Ferreri e
Vaiano) - (Riforma T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I n. 6139/2005) - CONSIGLIO DI
STATO, Sez. VI - 27 luglio 2010, n. 4894
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04894/2010 REG.DEC.
N. 00568/2006 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 568 del 2006, proposto dalla Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Marco Antonetto S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Emilio Ferreri e
Diego Vaiano, con domicilio eletto presso Studio Vaiano in Roma, Lungotevere
Marzio, 3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 06139/2005, resa tra le
parti, concernente INGANNEVOLEZZA MESSAGGIO PUBBLICITARIO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Consigliere di Stato
Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avv. Resta per delega dell’avv. Vaiano
e l’avvocato dello stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Marco Antonetto S.p.a., con ricorso n. 2960 del 2005 proposto al Tribunale
regionale amministrativo per il Lazio, ha chiesto l’annullamento del
provvedimento del 16 febbraio 2005 con il quale l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (di seguito: Autorità) ha stabilito che il messaggio
pubblicitario diffuso dalla ricorrente e concernente il prodotto Normaline Erbe
costituisce pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 25 gennaio
1992, n. 74 (“Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla
direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”) e ha
disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sul settimanale
“D-La Repubblica delle Donne”, in uno spazio corrispondente a metà pagina, entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, avente il seguente contenuto:
“Il prodotto Normaline Erbe, in ragione del fucus vesiculosus e del glucomannano
in esso contenuti, potrebbe risultare controindicato per alcune categorie di
soggetti in presenza di determinate patologie nonché in associazione ad alcune
terapie farmacologiche”.
2. Il Tribunale regionale, con sentenza n. 6139 del 2005, ha accolto il ricorso
e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato. Ha compensato tra le
parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza impugnata in
parte qua.
4. All’udienza del 6 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si afferma, anzitutto, che l’Autorità è
competente a valutare la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 1992
(relativo alla “Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza
dei consumatori“) per i messaggi pubblicitari di integratori alimentari, anche
in presenza della competenza del Ministero della salute di cui al d.lgs. n. 111
del 1992 (“Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare”), relativa alla
commercializzazione dei prodotti.
Il ricorso è quindi accolto poiché: a) l’Autorità ha formulato il proprio
giudizio di decettività nei confronti del messaggio pubblicitario esclusivamente
sulla base del parere dell’Istituto Nazionale di Ricerca degli Alimenti e la
Nutrizione (INRAN), non tenendo conto né della circostanza della mancanza di
osservazioni sulla pericolosità del prodotto da parte del Ministero della salute
in sede di approvazione dell’etichetta, stante la innocua quantità di fucus e di
glucomannano presenti nelle dosi consigliate del prodotto, né del parere
favorevole alla diffusione del messaggio reso di conseguenza dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in cui si richiama l’insussistenza di
controindicazioni per la salute dei consumatori; b) a ragione della eccessiva
genericità della dichiarazione rettificativa imposta, in cui non si specifica se
il prodotto è realmente pericoloso, in quali dosi e per quali patologie, con
l’effetto di un allarme indiscriminato, non essendo stato così osservato l’onere
gravante sull’Autorità di precisare il profilo di ingannevolezza del messaggio
al fine della più chiara e completa informazione del consumatore.
2. Nell’appello si precisa anzitutto che non è impugnata la parte della sentenza
relativa alla genericità della dichiarazione rettificativa.
E’ erronea invece la sentenza nella parte in cui non considera che il Ministero
della salute e l’Autorità agiscono per la tutela di interessi giuridici
differenti, il primo ai fini della commercializzazione di prodotti pericolosi
per la salute, la seconda per garantire la corretta informazione dei consumatori
sui possibili effetti dell’uso di un prodotto di cui è consentita la vendita,
ben potendo l’Autorità perciò, nell’esercizio di tale funzione, valutare
ingannevole un messaggio pubblicitario relativo ad integratori alimentari, anche
se non oggetto di obiezioni da parte del Ministero ovvero discostarsi dal parere
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In questo quadro l’Autorità
correttamente ha fatto riferimento alla competenza scientifica specialistica
dell’INRAN, sulla base della cui indicazione di potenziale dannosità del fucus
per i soggetti affetti da patologie cardiovascolari e da ipertiroidismo, e di
potenziale interferenza del glucomannano sull’efficacia dei farmaci per
diabetici, ha altrettanto correttamente fondato le conclusioni di propria
competenza.
3. Le censure sono fondate.
3.1. L’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 1992, da applicarsi pro tempore al caso in
controversia, dispone che “E’ considerata ingannevole la pubblicità che,
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza”.
Come precisato da questo Consiglio “tale norma corrispondeva non solo a precise
direttive comunitarie (84/450/CEE e 97/55/CEE), ma anche ad un principio (la
tutela della salute) garantito come “diritto fondamentale dell’individuo e
interesse della collettività” dall’art. 32 della Costituzione; nessun dubbio,
quindi, può porsi all’interprete circa la priorità degli interessi in questione,
rispetto alle esigenze economiche della commercializzazione dei prodotti” (Sez.
VI, 25 novembre 2008, n. 5774), venendo anche precisato che “il dovere di
chiarezza nei confronti del consumatore, a livello di messaggio pubblicitario,
non coincide con gli obblighi di avvertenza imposti ai produttori e ai
venditori, in ordine alla potenziale pericolosità di determinate sostanze
medicinali. La facoltà, pertanto, di non riportare controindicazioni sulle
etichette degli integratori di fibra riguarda, evidentemente, solo un profilo di
attenzione sanitaria, inerente le caratteristiche intrinseche del prodotto di
cui si discute; il carattere innocuo di quest’ultimo ove utilizzato in modo
corretto, tuttavia, non tutela il consumatore in rapporto a messaggi
pubblicitari, che tendano ad indurre l’uso più ampio ed allargato possibile del
prodotto stesso, con dichiarata assenza di ogni effetto indesiderato: quanto
sopra, mentre effetti indesiderati – anche se di gravità non immediatamente
apprezzabile – sono viceversa possibili, proprio a seguito di quell’uso
protratto e indiscriminato, che può essere determinato dalla pubblicità” (idem).
3.2. E’ stato così definito un indirizzo sulla cui base è corretto affermare che
non necessariamente l’innocuità del prodotto riscontrata in sede sanitaria per
il suo uso da parte della platea generale dei consumatori comporta che la
promozione pubblicitaria non sia ingannevole se non accompagnata
dall’informazione su profili di uso “suscettibili di porre in pericolo la salute
e la sicurezza dei consumatori”, in riferimento a gruppi di questi affetti da
specifiche patologie su cui l’uso del prodotto può incidere.
3.3. Il Collegio ritiene che questo indirizzo sia applicabile al caso in esame.
Infatti:
-è vero che le dosi del prodotto consigliate nel messaggio pubblicitario in
questione (3 compresse di Normaline al giorno) comportano l’assunzione di
quantità di glucomannano e di fucus rientranti nei limiti precisati nelle “Linee
guida su integratori alimentari e alimenti arricchiti e funzionali (criteri di
composizione e di etichettatura)” approvate dal Ministero della salute (1500 mg.
di glucomannano prima dei due pasti principali e 150 mcg giornalieri di iodio);
- è però anche vero che a disposizione dell’Autorità vi era il parere dell’INRAN
sul rischio di utilizzo del fucus per i soggetti affetti da patologie
cardiovascolari e da ipertiroidismo, e di potenziale interferenza del
glucomannano sull’efficacia dei farmaci per diabetici (patologie, nella specie,
non lievi e diffuse);
-si configura così il caso di un prodotto il cui uso alle dosi consigliate è
innocuo in linea generale ma “suscettibile di porre in pericolo” la salute di
particolari gruppi di consumatori, che di ciò devono essere informati
nell’ambito della pubblicità volta ad indurre l’uso del prodotto, la quale,
altrimenti, risulta ingannevole;
-di conseguenza non è corretto affermare che l’Autorità avrebbe dovuto ponderare
la valutazione resa nell’ambito della propria competenza dal Ministero della
salute ai sensi del d.lgs. n. 111 del 1992 (richiamata altresì nel parere dell’AGCOM),
proprio perché competenza esercitata per altro profilo di interesse pubblico e
quindi con diverso contenuto, mentre correttamente si è riferita al parere dell’INRAN,
in quanto parere reso per il profilo di interesse specificamente da tutelare
nella specie, nonché di sicura qualificazione nella materia, poiché proveniente
dall’ente pubblico nazionale di ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali, specializzato nello studio
degli alimenti e del loro ruolo nel mantenimento della salute e nella
prevenzione del rischio di malattie correlate all’alimentazione.
4. Per quanto considerato l’appello è fondato e deve perciò essere accolto, con
la conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte oggetto
dell’appello stesso, dovendosi pertanto intendere respinto il ricorso originario
per quanto, in corrispondenza, di ragione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l’appello
in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso originario.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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