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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
30/07/2010, Sentenza n. 5044
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05044/2010 REG.DEC.
N. 09529/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 9529 del 2005, proposto dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dall’Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei
Portoghesi 12,
contro
Ferdinando Rocco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Rampelli e
Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso la prima in Roma, via Cicerone
28,
nei confronti di
Aniello Schiano, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con
domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza
Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 09413/2005, resa tra
le parti, concernente APPROVAZIONE VERBALE DI DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ferdinando Rocco e del sig.
Aniello Schiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010, il Cons. Paolo
Buonvino;
Uditi, per le parti l’avv. dello Stato Pisana e l'avvocato Pellegrino;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha riunito i ricorsi nn. 7070/2001 e
5264/2004; ha accolto il primo (proposto dall’odierno appellato, per
l’annullamento del decreto 8 febbraio 1989, n. 7, emesso dal Direttore Marittimo
di concerto con l’Intendente di Finanza di Napoli, di approvazione del verbale
di delimitazione tra la proprietà demaniale marittima e la proprietà privata del
ricorrente) ed ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse - a seguito dell’accoglimento ora detto - il secondo ricorso (proposto
per l’annullamento della nota della Capitaneria di Porto di Napoli in data 12
febbraio 2004, recante rigetto di istanza di nuova delimitazione).
Il TAR, rigettata l’eccezione di irricevibilità per tardività del primo di detti
ricorsi (proposto nel 2001 avverso un provvedimento del 1989), lo ha accolto per
falsa rappresentazione della situazione di fatto e carenza istruttoria,
assorbendo ogni altro motivo e dichiarando improcedibile il secondo ricorso.
2) - Appellano il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, quello
dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del Demanio, per i quali in relazione ai
ricorsi proposti innanzi al TAR avrebbe dovuto essere dichiarata la carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che oggetto del
provvedimento impugnato sarebbe solo l’accertamento dell’estensione della
proprietà pubblica, sicché esso si confronterebbe solo con posizioni giuridiche
della sicura consistenza di diritti soggettivi; di domanda, in particolare, con
la quale il privato fa valere il diritto di proprietà su di un determinato
immobile; donde la spettanza della controversia all’A.G.O., e ciò anche a voler
ritenere applicabile la giurisprudenza sulla c.d. “doppia tutela”, secondo cui
rimarrebbe ferma la giurisdizione del giudice amministrativo allorché, avverso
gli atti di cui trattasi, vengano svolte censure di carattere procedimentale;
anche in tal caso, infatti, il discrimine tra la giurisdizione del G.A. e quella
dell’A.G.O. discende dalla esatta individuazione della “causa petendi”; e, nel
caso in esame, al di la delle doglianze formalmente svolte in primo grado (di
travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti,
illogicità, contraddittorietà manifesta), sono state, in concreto sollevate
questioni che attengono esclusivamente alla corretta delimitazione del bene
demaniale e, dunque, alla relativa posizione soggettiva sottesa; solo le domande
rivolte a censurare il mancato rispetto delle norme di procedura contenute
nell’art. 33 del Cod. Nav. e nell’art. 58 del relativo Regolamento (relative
alla partecipazione del privato al procedimento o alla competenza)
beneficerebbero della predetta doppia tutela, ma, se si deduce un vizio di
istruttoria o di motivazione o altro vizio sostanziale del provvedimento, altro
non si chiederebbe, in effetti, se non di valutare la fondatezza della pretesa
quanto alla natura privata e non demaniale del bene controverso, con la
conseguente giurisdizione A.G.O.
Concludono le Amministrazioni appellanti rilevando che, in effetti, solo il
primo e il quinto motivo di ricorso articolavano censure di effettivo carattere
formale (mancata trasmissione del decreto della commissione delimitatrice al
Ministero, giusta art. 32 Cod. Nav., incompetenza della Capitaneria di Porto ex
art. 616/1977, mancata notificazione del provvedimento); si tratterebbe, però,
di censure infondate, che lo stesso TAR non ha accolto.
3) - Resiste l’appellato che, anzitutto, eccepisce l’inammissibilità
dell’appello per difetto di legittimazione del proponente Ministero dei
trasporti; ne deduce, poi, l’inammissibilità per genericità, anche in relazione
al fatto che in esso si ometterebbe del tutto di evidenziare per quali ragioni e
sotto quale profilo le censure articolate nel ricorso introduttivo e quelle
accolte dal TAR non rientrerebbero nella tipologia di controversie che, in
quanto afferenti ad aspetti procedimentali, sono soggette, comunque, al vaglio
del G.A.
Tutte le censure di primo grado, ad ogni buon conto, avrebbero attinto a profili
di legittimità subordinati al vaglio del G.A.; così quello, prettamente
procedimentale, di violazione dell’art. 32 Cod. Nav.; parimenti, quello di grave
carenza istruttoria correlata alle problematiche, rimaste, si assume, del tutto
irrisolte, sollevate dallo stesso odierno appellato; ulteriore profilo di
violazione dello stesso art. 32, correlata al fatto che, pur dopo l’adozione,
nel 1989, del contestato provvedimento di delimitazione, in epoca successiva e,
in particolare, nel 2001, la stessa Capitaneria di Porto avrebbe, nella
sostanza, manifestato dubbi circa l’esatta demarcazione della proprietà,
invitando l’UTE di Napoli ad apposite verificazioni al riguardo, a completamento
delle pregresse operazioni; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione
e falsa applicazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 616/1977.
L’appellato, fatto constare che l’Avvocatura non ha censurato l’appellata
sentenza nei suoi profili di merito, ribadisce, infine, all’occorrenza, i motivi
di primo grado assorbiti dal TAR.
4) - Il presente gravame è incentrato sulla sussistenza o meno della
giurisdizione amministrativa in una controversia avente ad oggetto la
delimitazione, nel 1989, di un’area demaniale; operazione contestata
dall’originario ricorrente (secondo cui illegittimamente sarebbe stata
ricompresa in area demaniale anche una fascia di terreno di sua proprietà), per
una serie di motivi di cui si dirà.
5) - Preliminarmente va, peraltro, rigettata l’eccezione di inammissibilità
dell’appello in quanto proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti; il ricorso di primo grado, infatti, è stato proposto, tra gli altri,
anche nei confronti di detto Dicastero e anche avverso il medesimo è stata
pronunciata l’impugnata sentenza, donde la piena legittimazione dello stesso a
proporre l’appello avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti; ad ogni
buon conto, l’appello è proposto anche dal Ministero dell’Economia e Finanze e
dall’Agenzia delle entrate, ciò che, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del
Cod. Nav. (secondo cui “nelle controversie innanzi alle autorità
giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro
per le finanze”), ne conferma la piena ammissibilità.
Va anche rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello stesso per
genericità delle censure, in considerazione del fatto che le appellanti
Amministrazioni hanno puntualmente richiamato i principi di carattere generale
che si oppongono all’esame, da parte del giudice amministrativo, di alcune delle
censure svolte in primo grado e individuato il carattere sostanziale (e non
formale) che caratterizzerebbe tre delle originarie censure.
6) - Le censure di primo grado erano le seguenti:
a) - violazione dell’art. 32 Cod. Nav. (r.d. n. 327 del 30 marzo 1942) in
quanto, pur non constando l’accordo tra le parti, l’Amministrazione avrebbe
adottato il contestato provvedimento senza trasmetterlo preventivamente al
Ministero dei trasporti perché adottasse, al riguardo, le proprie determinazioni
in conformità con la norma anzidetta;
b) - eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti in
quanto la delimitazione dell’area, anche alla luce delle difficoltà evidenziate
dall’interessato a mezzo di un suo delegato, avrebbe dovuto essere effettuata
solo a seguito di un’istruttoria complessa, con l’acquisizione e valutazione di
tutti i pertinenti dati rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto e in
contraddittorio tra le parti, solo in tal modo essendo possibile superare la
situazione di dubbio circa la delimitazione dell’area demaniale da individuare;
c) - violazione dell’art. 32 cit. sotto altro profilo, illogicità manifesta,
contraddittorietà dell’azione amministrativa in quanto la P.A. non solo non
avrebbe mai comunicato la delimitazione del 1989 all’interessato, ma avrebbe, in
tempi più recenti (2000) tenuto un complesso di comportamenti che paleserebbero
come la stessa avesse, in effetti, più volte rappresentato l’insussistenza di
un’effettiva e definitiva demanializzazione dell’area in questione;
d) - difetto di motivazione in quanto il provvedimento impugnato ne sarebbe
assolutamente carente e non consentirebbe la comprensione dell’iter giuridico
seguito per la sua adozione;
e) - violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del d.P.R. 616/1977, secondo
cui sono demandate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale
marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, mentre, nel caso
in esame, nessun organo regionale è intervenuto nella procedura, posta in essere
dalla sola Autorità statale.
7) - Queste essendo le censure svolte in primo grado, l’appello appare fondato.
Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre,
SS.UU., 14 giugno 2006, n. 13691; 18 aprile 2003, n. 6347; 22 novembre 2001, n.
14848; n. 4362 del 1996), spetta, al giudice ordinario la giurisdizione su
domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o
comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica
amministrazione, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed
estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in
contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico
demaniale.
Nella specie, in particolare, l’accertamento è stato richiesto dal titolare di
una concessione demaniale posta sull’area oggetto di controversia ed ha
interessato il soggetto (originario ricorrente e odierno appellato) che di tale
area assumeva essere proprietario, sicché si verte proprio in tema di corretta
delimitazione tra l’area demaniale (considerevolmente arretrata, per erosione
marina, rispetto a quella che era l’originaria situazione dei luoghi, con
arretramento, quindi, della linea di battigia) e la retrostante area di
proprietà privata.
Il Collegio conosce, invero, la giurisprudenza che, sia pure con qualche
oscillazione, a proposito delle delimitazioni di cui all'art. 32 Cod. Nav.,
adotta la tesi c.d. della doppia tutela, nel senso che, con riguardo ad atto
ritenuto di tipo accertativo, con qualche spunto volto ad evidenziare una
certazione, ritiene che, quando si contesti che l'esistenza di proprietà
demaniale e, quindi, il potere in sé, la cognizione appartiene al giudice
ordinario, peraltro abilitato alla disapplicazione; quando invece ci si dolga di
aspetti procedimentali (mancata convocazione, mancata partecipazione) la
cognizione è del giudice amministrativo, censurandosi la normativa di azione
delimitante il potere (cfr., Sez. VI, 04 dicembre 2001 , n. 6054, e, nei vari
sensi e per le varie posizioni, fra le molte, Cons. G. amm. R. si. 25 maggio
1998, n. 322; Cass., ss.uu., 9 giugno 1997, n. 5140; idem, 11 marzo 1992, n.
2956; Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 1985, n. 206; idem, 16 febbraio 1979, n.
80; Cons. Giust. Amm., 25 maggio 1998, n. 322).
È, perciò, indispensabile cogliere con esattezza il contenuto delle censure
svolte con il ricorso originario; ebbene (salvo quelle - la prima e la quinta -
di effettivo carattere meramente formale, di cui si dirà), basti rilevare che le
illegittimità con esse denunciate non evidenziano profili procedurali, ma sono
volte, essenzialmente, a denunciare errori inerenti alla non corretta
delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e privata e, quindi, a
denegare l’appartenenza al demanio del bene contestato, rivendicandone, per
converso, la proprietà in capo al ricorrente; e non rileva il fatto che tali
vizi seguirebbero ad un’incompleta attività istruttoria o ad errori di
valutazione e incompletezza di motivazione, in quanto si tratta, comunque, di
asseriti vizi pur sempre ridondanti sull’esattezza delle valutazioni tecniche
effettuate dalla P.A. nell’individuare l’area di competenza pubblica e nel
riconoscere in essa la relativa qualitas; e ciò vale sia con riguardo al secondo
che al quarto motivo (che adducevano vizi di istruttoria e di motivazione,
ovvero di travisamento; il che significa dire: non c'erano le basi per accampare
titolo al demanio), sia con riguardo al terzo, dal momento che il vizio ivi
dedotto è pur sempre inteso a far valere una contraddittorietà (peraltro,
postuma rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato) volta ad
evidenziare, ancora una volta, l’illegittimità degli apprezzamenti tecnici posti
a base dell’atto impugnato e conseguente inserimento dell’area in questione
nell’ambito del demanio marittimo.
Per tali motivi appare fondato e va accolto l’appello laddove volto alla
declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine
al secondo, terzo e quarto motivo dell’originario ricorso sulla cui base il TAR,
assorbendo, di fatto, il primo e quinto motivo di gravame, ha accolto il ricorso
stesso.
8) - Quanto, invece, al primo e quinto motivo ora detti, il TAR non li ha
esaminati avendoli espressamente assorbiti; tali censure vengono, in questa
sede, ribadite.
Le stesse, involgenti aspetti formali della procedura e, come tali, rientranti
nell’ambito della giurisdizione amministrativa, sono infondate.
8.1) - La prima di esse è smentita in punto di fatto, risultando dalla
documentazione versata in atti in primo grado dal patrocinio erariale che, con
nota 4 maggio 1989, n. DM/1077, il Direttore Marittimo della Direzione Marittima
di Napoli ha trasmesso al Ministero della Marina Mercantile - Dir.ne Gen.le
Demanio e Porti - “a norma del citato art. 58 Reg. Cod. Nav. e per l’adozione
dei provvedimenti di competenza di codesto Dicastero”, l’impugnato provvedimento
8 febbraio 1989, n. 7, emesso dal predetto Direttore Marittimo di concerto con
l’Intendente di Finanza di Napoli; ciò evidentemente, in conformità sia con
l’art. 32 Cod. Nav. (a mente del quale - terzo comma - “le contestazioni che
sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal
direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento
definitivo” e - quarto comma - qualora tra le parti interessate non venga
raggiunto l’accordo in ordine alla delimitazione, “il provvedimento deve essere
comunicato, con i relativi documenti, al ministro per la marina mercantile, il
quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da
notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del
direttore marittimo”).
Ebbene, nel caso in esame tale trasmissione, come detto è intervenuta mediante
la citata nota del 4 maggio 1989 e non avendo ritenuto, il Ministro, di
interloquire ai sensi della disposizione normativa da ultimo detta, il citato
provvedimento n. 7/1989 ha acquisito definitiva efficacia.
8.2) - Quanto alla seconda (quinto motivo dell’originario ricorso, con il quale
si era dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione
dell’art. 59 del d.P.R. 616/1997, che avrebbe trasferito alle regioni le
competenze sulle aree in questione), la stessa è pure priva di consistenza, dal
momento che il trasferimento di competenze di cui si discute non attiene alla
titolarità del bene demaniale, bensì solo all’esercizio delle funzioni inerenti
al “turismo ed industria alberghiera”, le cui competenze sono state trasferite
alle regioni ai sensi del Capo III del citato d.P.R. n. 616/1977; quindi, solo
nei limiti della norma e di quelle di essa attuative (art. 8, comma 1, d.l. n.
535/1996, come sostituito dalla legge n. 647/1996, non applicabili nella specie
ratione temporis) può trovare spazio la delega di funzioni di cui al ripetuto
art. 59; donde l’infondatezza della censura in esame.
9) - Rimane ferma, infine, la declaratoria di improcedibilità del ricorso di
primo grado n. 5264/2004 in quanto, al riguardo, l’originario ricorrente non ha
svolto appello incidentale, neppure condizionato.
10) - Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va in parte dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al secondo,
terzo e quarto motivo di primo grado (con il conseguente annullamento senza
rinvio della sentenza appellata), mentre vanno respinti il primo e il quinto
motivo dell’originario ricorso.
Sussistono i requisiti di legge per compensare integralmente tra le parti le
spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l’appello
nei termini di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Va fissato il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della
presente decisione per la riassunzione del giudizio dinanzi Tribunale Civile di
Napoli ai fini della traslatio judicii (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 febbraio 2010,
n. 457; 14 aprile 2008, n. 1606).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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