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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n.
5062
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO DEGLI APPALTI - Accesso ai documenti -
Carattere segreto delle informazioni tecniche e commerciali - Codice dei
contratti pubblici - Affidamento dei lavori - Tutela in giudizio degli interessi
legittimi nascenti dalla procedura ad evidenza pubblica - Soggetto terzo non
partecipante alla procedura di gara - Artt. 22, 24 u.c. e 25, L. n. 241/90 -
Art. 13 D.Lgs. n. 163/06 - d.P.R. n. 184/2006. In tema di accesso ai
documenti, il carattere segreto delle informazioni tecniche e commerciali, (che
peraltro deve risultare da motivata dichiarazione dell’offerente prodotta in
sede di presentazione della offerta), non può far velo alla esibizione della
restante documentazione (cioè di quella non coinvolta da tali profili di
meritevole segretazione) nei confronti dei terzi interessati. Inoltre, la
speciale legittimazione all’accesso alle (sole) informazioni segrete riguarda
solo i partecipanti alla gara ed è funzionale alla tutela in giudizio degli
interessi legittimi nascenti dalla procedura ad evidenza pubblica. (riforma,
T.A.R. PIEMONTE - TORINO, Sez. I n. 1600/2010) Pres. Barbagallo - Est. Castriota
Scanderbeg - Metallurgica Piemontese Srl (avv.ti Sanino e Occhiena) c. Societa'
Interporto di Torino - Sito S.p.A. (avv.ti Pizzetti, Villani e Guadagnini).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n. 5062
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso ai documenti - Assenza di notifica al contro
interessato - Partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale - Artt.
22, 24 u.c. e 25, L. n. 241/90 - Art. 13 D.Lgs. n. 163/06 - Art. 3, D.P.R. n.
184/2006 - Art. 15, L. n. 15/2005. Il ricorso in materia d’accesso non può
essere dichiarato inammissibile, per assenza di notifica al controinteressato,
quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto di dover consentire la
partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale. Poiché, l'articolo 3
primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, dispone che "fermo quanto
previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione
agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento,
o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione" si deve concludere che la disposizione (in coerenza con l'art. 15
della legge 11 febbraio 2005, n. 15) ha previsto che sia la stessa
Amministrazione a dover consentire la partecipazione procedimentale del soggetto
che a suo avviso potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza
di accesso (e che acquisterebbe la qualità di controinteressato, nel caso di
impugnazione del conseguente diniego), (Consiglio di Stato IV, dec. n. 2093 del
14/04/2010). (riforma, T.A.R. PIEMONTE - TORINO, Sez. I n. 1600/2010) Pres.
Barbagallo - Est. Castriota Scanderbeg - Metallurgica Piemontese Srl (avv.ti
Sanino e Occhiena) c. Societa' Interporto di Torino - Sito S.p.A. (avv.ti
Pizzetti, Villani e Guadagnini). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010,
Sentenza n. 5062
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05062/2010 REG.DEC.
N. 04325/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2010, proposto da:
Metallurgica Piemontese Srl, in persona del suo legale rappresentante pt,
rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Massimo Occhiena, con domicilio
eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Societa' Interporto di Torino - Sito S.p.A., in persona del legale
rappresentante pt, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Pizzetti, Ludovico
Villani, Matteo Guadagnini, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in
Roma, via Asiago, 8;
nei confronti di
Consorzio (Stabile) Edilmaco;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 1600/2010, resa
tra le parti, concernente DINIEGO DI ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI AD
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO INDUSTRIALE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Interporto di Torino - Sito
S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il consigliere di
Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Occhiena e
Pizzetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
‘E impugnata la sentenza del Tar per il Piemonte n. 1609 del 26 marzo 2010 che
ha respinto il ricorso della società Metallurgica Piemontese srl avverso il
diniego parziale di accesso agli atti della procedura ad evidenza pubblica
indetta dalla Società Interporto di Torino spa per l’affidamento di lavori di
costruzione di alcuni manufatti su un’area di sua proprietà già oggetto di
preliminare di compravendita in favore della società Metallurgica Piemontese.
Si è costituita in giudizio la Società Interporto di Torino per resistere al
ricorso e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 25 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Va anzitutto sgombrato il campo dalla questione della ammissibilità del ricorso
di primo grado per omessa notifica dello stesso al soggetto controinteressato
(Consorzio Edilmaco, quale aggiudicatario dei lavori).
Va osservare, preliminarmente, che in una recente decisione di questo Consiglio
di Stato (IV, dec. n. 2093 del 14 aprile 2010 ) è stato affermato che il ricorso
in materia d’accesso non può essere dichiarato inammissibile, per assenza di
notifica al controinteressato, quando la stessa Amministrazione non abbia
ritenuto di dover consentire la partecipazione di altri soggetti in sede
procedimentale. Si è affermato infatti che poichè l'articolo 3, primo comma, del
d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, dispone che "fermo quanto previsto dall'articolo
5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera
c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di
copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione" si deve concludere
che la disposizione (in coerenza con l'art. 15 della legge 11 febbraio 2005, n.
15) ha previsto che sia la stessa Amministrazione a dover consentire la
partecipazione procedimentale del soggetto che a suo avviso potrebbe subire un
pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso (e che acquisterebbe la
qualità di controinteressato, nel caso di impugnazione del conseguente diniego).
Nel caso di specie l’estensione del contraddittorio in confronto di soggetti
controinteressati è mancata in sede procedimentale, sicchè già in base a detto
orientamento, fondato sulla necessità di un parallelismo tra contraddittorio
procedimentale e processuale, si dovrebbe dubitare della necessità di integrare
il contraddittorio di lite in confronto del Consorzio Stabile Edilmaco,
individuato come controinterssato rispetto alla richiesta di accesso ai
documenti di gara relativi ai lavori affidati dalla Società interporto.
Inoltre, poiché - per le ragioni che più oltre si esporranno - l’istanza di
accesso agli atti, nel caso all’esame, non riguarda informazioni riservate, né
attiene a documenti contenenti segreti tecnici o commerciali inerenti la offerta
presentata, non sussiste neppure l’indefettibile presupposto del pregiudizio
nella ostensione necessario per poter qualificare l’aggiudicatario dei lavori
alla stregua di un soggetto controinteressato (inteso come soggetto avente un
interesse qualificato a che le notizie e le informazioni ritraibili dai
documenti oggetto di ostensione restino riservate). Nessun effetto negativo
infatti potrebbe riverberarsi nella sfera giuridica dell’aggiudicatario dei
lavori dalla esibizione all’odierna società appellante, a gara ultimata, dei
documenti dalla stessa richiesti, che essenzialmente si compendiano nelle
offerte prodotte in sede di gara e nelle giustificazioni addotte
dall’aggiudicatario a seguito della verifica di anomalia.
Nel merito il Collegio ritiene che l’appello è meritevole di accoglimento.
A base del diniego d’accesso agli atti di gara (rectius, ad una parte degli
stessi, essendo stata assentita la esibizione del bando di gara), richiesti
dalla odierna appellante con missiva del 12 novembre 2009, la Società Interporto
di Torino, nella risposta del 10 dicembre 2009 recante il diniego parziale di
accesso ha prospettato le seguenti ragioni ostative: a) l’estraneità della
istante alle procedura di gara, riguardante soggetti terzi; b) l’inesistenza di
collegamento tra la società istante ed i diritti coinvolti dagli atti riferiti
alla richiesta; c) l’esistenza di diritti di terzi riguardanti i medesimi atti
ed in particolare le informazioni di carattere tecnico e commerciale relative ai
partecipanti alla gara; d) l’inesistenza di esigenze di tutela, con riferimento
agli atti riferiti alla richiesta; e) l’inesistenza dei presupposti soggettivi
per l’assoggettamento della società Interporto di Torino alla disciplina
normativa sul diritto di accesso di cui all’art. 25 della l. 241/90.
Il Tar ha sostanzialmente validato l’approccio (parzialmente) reiettivo tenuto
dalla società predetta sulla richiesta ostensiva, valorizzando in particolare in
senso ostativo la speciale disciplina normativa prevista dal Codice dei
contratti pubblici in tema di accesso ai documenti amministrativi e, sulla base
di detta disciplina, evidenziando il difetto di legittimazione della società
proponente l’istanza di accesso; secondo la parabola argomentativa dei primi
giudici, la società istante, in quanto non partecipante alla procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori, non potrebbe far valere la
speciale legittimazione all’accesso (in deroga al divieto di cui al comma 5,
lettere a) e b)), prevista dal comma 6 dell’art. 13 del d.lgs. 163/06 soltanto
in testa <al concorrente che lo chieda per la difesa in giudizio dei propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito
della quale viene formulata la richiesta di accesso>.
La società appellante ha censurato tale conclusione, deducendo la erroneità
della premessa da cui la stessa muove, ovverosia che la disposizione normativa
applicata integri una previsione derogatoria di carattere generale e non invece
un’ipotesi di speciale deroga, da applicare esclusivamente -come espressamente
previsto dalla legge- nei casi (qui non ricorrenti) in cui l’accesso sia inibito
in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente
evidenziati dall’offerente in sede di presentazione della offerta.
La censura è fondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il rapporto tra la normativa generale
in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici
non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di
complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e
speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare
applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e
quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel
Codice dei contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare regime
giuridico di tale settore dell’ordinamento. A tale conclusione si perviene
d’altronde da un’analisi testuale, prima che sistematica, delle disposizioni
normative delle quali qui si discorre, atteso che il citato art. 13 d.lgs.
163/06 esordisce appunto specificando che <salvo quanto espressamente previsto
nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature
e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive
modificazioni>.
Ora, in applicazione di tali coordinate normative, si deve ritenere che non a
ragione i primi giudici hanno negato la stessa legittimazione all’accesso alla
società appellante sul duplice rilievo che la stessa non aveva partecipato alla
procedura selettiva per l’individuazione del contraente e che, in ogni caso,
erano scaduti i termini per impugnare l’atto di indizione della procedura ovvero
l’aggiudicazione definitiva dei lavori.
I primi giudici infatti, così interpretando il testo dell’art. 13 del d.lgs.
cit., hanno attribuito una portata espansiva ad esso in realtà estranea ed hanno
disapplicato un principio generale in materia d’accesso (che non potrebbe
trovare una disapplicazione così evidente nel settore degli appalti pubblici),
quale quello rinvenibile all’art. 24 u.c. l.241/90, ove si dice che l'accesso ai
documenti amministrativi deve comunque essere garantito ove la loro conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici; e ciò
financo quando sono in gioco - sia pur in tal caso con particolari bilanciamenti
- dati sensibili di soggetti terzi.
Sotto il primo aspetto, l’errore metodologico è stato quello di leggere il
citato comma 6 del ridetto art. 13 come previsione avente portata precettiva
autonoma, come tale capace di restringere i requisiti di legittimazione sul
piano soggettivo (limitandola in capo ai soli soggetti partecipanti alla
procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata
la richiesta di accesso) nonché anche sul piano oggettivo (estendendo il regime
restrittivo a tutti i documenti di gara e non soltanto a quelli rivelatori di
segreti tecnici o commerciali ovvero ulteriori aspetti riservati) e non invece
come disposizione strettamente correlata alla esclusione dall’accesso dei soli
documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5, come pure
suggerisce la lettera della legge.
Da quanto detto discende che: a) il carattere segreto delle informazioni
tecniche e commerciali, che peraltro deve risultare da motivata dichiarazione
dell’offerente prodotta in sede di presentazione della offerta, non può far velo
alla esibizione della restante documentazione (cioè di quella non coinvolta da
tali profili di meritevole segretazione) nei confronti dei terzi interessati; b)
la speciale legittimazione all’accesso alle (sole) informazioni segrete riguarda
solo i partecipanti alla gara ed è funzionale alla tutela in giudizio degli
interessi legittimi nascenti dalla procedura ad evidenza pubblica.
Ciò posto, nel caso in esame, relativo ad un soggetto terzo non partecipante
alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori, in senso ostativo non può
rilevare la questione inerente il preteso carattere segreto delle informazioni
potenzialmente contenute in alcune dei documenti richiesti ( in particolare in
quelli che compendiano le offerte tecniche dei partecipanti), dato che dette
informazioni - ove effettivamente sussistenti e risultanti da motivata
dichiarazione prodotta in sede di presentazione della offerta - possono essere
stralciate dalla documentazione da esibire con accorgimenti tecnici facili da
osservare (come gli “omissis”).
Quanto alla questione della situazione legittimante in capo all’odierna società
appellante a richiedere gli atti di gara, il Collegio ritiene che nessun dubbio
potrebbe prospettarsi al riguardo della sua concreta sussistenza.
Non vi è dubbio infatti che, in forza del contratto preliminare di compravendita
del 2 luglio 2008 intercorso tra la Società Interporto di Torino e la Società
Metallurgica Piemontese srl, quest’ultima ha acquisito una posizione
differenziata che ben radica la sua pretesa ad avere accesso agli atti della
procedura selettiva per la realizzazione dei lavori sull’area compravenduta
(atteso che è evidente il suo interesse a verificare le modalità attuative di
detti lavori, contemplati nel negozio privato inter partes). Risulta dunque
integrato il presupposto legittimante di legge (art. 22 L. 241/90) inerente
l’interesse diretto, concreto ed attuale in capo alla odierna appellante ad
accedere a tutte le informazioni desumibili dai documenti richiesti.
Da ultimo va osservato che nel caso in esame non potrebbe farsi questione della
stessa applicabilità della disciplina normativa in tema di accesso (come messo
in dubbio dalla difesa della società intimata), dato che la stessa indubbiamente
coinvolge (art. 22 l. 241/90) anche i soggetti privati, sia pur limitatamente
alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario (quale deve essere senz’altro ritenuta la procedura ad evidenza
pubblica nell’ambito della quale è insorta la pretesa ostensiva).
In definitiva, l’appello va accolto e in riforma della impugnata sentenza, deve
essere accolto il ricorso di primo grado. La società appellata provvederà ad
esibire alla odierna appellante (onde consentire alla stessa la visione e
l’estrazione di copia) la documentazione di gara dalla stessa richiesta,
provvedendo ad oscurare eventuali elementi delle offerte che dovessero risultare
meritevoli di segretezza alla luce dei rilievi che precedono.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione della novità delle
questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, ordina alla Società Interporto
di Torino spa la esibizione all’odierna appellante dei documenti richiesti così
come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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