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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
3/08/2010, Sentenza n. 5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Qualità di controinteressato -
Legittimazione - Cd. elemento sostanziale ed elemento formale. Nel processo
amministrativo la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a colui
che è portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la
posizione del ricorrente - cd. elemento sostanziale - e che sia inoltre
nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o agevolmente individuabile
aliunde - cd. elemento formale -, e che vanta quindi un interesse
qualificato alla conservazione dell'atto di cui il ricorrente chiede
l'annullamento. (Consiglio Stato , sez. IV, 16/01/2008, n. 74). (annulla con
rinvio sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008) Pres.
Garofoli - Est. Taormina - Comune di Modugno (avv. Muscatello) c. Regione Puglia
(avv. Massa) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza n.
5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Notificazione di atti a persona
giuridica - Relazione dell'ufficiale giudiziario e presunzione di ricezione
degli atti - Onere della prova - Art. 145, c.p.c. - art. 46 c. 2, c.c. -
Fattispecie: compatibilita' ambientale impianto produzione energia elettrica da
fonti rinnovabili - notifica ricorso. Ai fini della regolarità della
notificazione di atti a persona giuridica, ai sensi dell'art. 145, c.p.c.,
presso la sede legale ovvero presso quella effettiva ex art. 46 comma 2, c.c., è
sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un
particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione
lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o
precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione
dell'ufficiale giudiziario risulti in alcuna delle predetti sedi la presenza di
una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale
persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica,
anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione
in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un
suo dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto
incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto
siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un
rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario
della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire
la richiesta qualità. (Consiglio Stato , sez. V, 23/03/2004, n. 1547). (annulla
con rinvio sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008)
Pres. Garofoli - Est. Taormina - Comune di Modugno (avv. Muscatello) c. Regione
Puglia (avv. Massa) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza
n. 5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Procedimento notificatorio - Sequenza -
Unico contro interessato - Mancata notifica - Inammissibilità del ricorso -
Natura plurifasica - Artt. 145 c. 1 e 3, 138, 139, 140, 141 e 143 c.p.c.. In
materia di procedimento amministrativo, la mancata notifica del ricorso
all'unico controinteressato rende il medesimo inammissibile.(Consiglio Stato ,
sez. VI, 23/06/2006, n. 4012). Ciò perché, il procedimento notificatorio nei
confronti delle persone giuridiche è di natura plurifasica: “la sequenza del
procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche, con
particolare riguardo alle società di capitali, deve essere così specificata: a)
la notificazione si esegue in primo luogo con le modalità di cui all'art. 145
comma 1 c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia
dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa; b) se
la notifica non può essere eseguita con tali modalità e nell'atto è indicata la
persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art. 145 comma 3
c.p.c., la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando
le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; c) se neppure l'adozione di
tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le
formalità dell'art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i presupposti,
nei confronti del legale rappresentante, oppure nel caso in cui la persona
fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti
della società; d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell'atto sia
indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la notificazione sarà
eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c., nei confronti del detto
legale rappresentante.”(Cassazione civile , sez. lav., 03/11/2009, n. 23212).
(annulla con rinvio sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n.
01055/2008) Pres. Garofoli - Est. Taormina - Comune di Modugno (avv. Muscatello)
c. Regione Puglia (avv. Massa) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
3/08/2010, Sentenza n. 5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Persone giuridiche - Notifica - artt.
138 e 145 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., qualora sia impossibile
eseguire la notificazione alle persone giuridiche nella loro sede, essa può
essere effettuata alla persona fisica del rappresentante dell'ente; in mani
proprie (art. 138 c.p.c.) o nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art.
139 c.p.c.). (Consiglio Stato , sez. VI, 14/09/2005, n. 4739). (annulla con
rinvio sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008) Pres.
Garofoli - Est. Taormina - Comune di Modugno (avv. Muscatello) c. Regione Puglia
(avv. Massa) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza n.
5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Notificazione: nullità sanabile ed
insanabile - Vizi di notifica ed inesistenza - Scusabilità dell’errore - Natura
- Effetti - Applicabilità d’ufficio nel corso del giudizio di appello. Alla
stregua del principio per cui la sanatoria non può mai conseguire ad ipotesi di
inesistenza della notifica il vizio di notificazione importante nullità sanabile
ai sensi del combinato disposto degli art. 160 e 156 c.p.c. si ha quando,
nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra
cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia
dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante
rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento
con il vero destinatario della notificazione medesima; per contro, il vizio di
notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona
che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo
della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto,
assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare. (Consiglio
Stato , sez. VI, 2/11/2007, n. 5690; Cassazione civile, sez. lav., 1/03/2002, n.
3001). Ancora, in ipotesi di non riferibilità della notifica al destinatario,
v’è preclusione della sanatoria del relativo vizio mediante rinnovazione.
Inoltre, la sanatoria a seguito della costituzione in giudizio della parte alla
quale si sarebbe dovuto notificare il ricorso, per giurisprudenza costante e
prevalente, “riguarda solo i casi di vizi della notifica e non quelli di
inesistenza della notificazione.”(Consiglio Stato , sez. IV, 27/04/2005, n.
1955). Mentre, la scusabilità dell'errore si configura istituto di carattere
generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica
o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più
vasta area di fattispecie che per la peculiarità e novità della questione
oggetto del contendere, per la complessità del quadro normativo riferito anche
alle competenze degli organi nella materia, per oscillazioni di giurisprudenza
ecc. si configurano idonee ad introdurre menomazioni e maggiore difficoltà
nell'esercizio dei diritti di difesa.”(Consiglio Stato, sez. VI, 22/05/2007, n.
2596). Secondo la giurisprudenza esso può essere concesso, in appello, anche ex
officio: “l'errore scusabile - disciplinato dall'art. 34 t.u. Cons. St., e
dall'art. 34 l. Tar, che pure ha carattere generale - è applicabile anche
d'ufficio nel corso del giudizio di appello” (Consiglio Stato , sez. VI,
10/09/2008, n. 4308). Si è pertanto affermato, che “gli errori di rito nella
notificazione del ricorso giurisdizionale, ove siano imputabili agli organi
pubblici dei quali la parte è tenuta ad avvalersi, non possono incidere sul
diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale, e, ove la
notificazione irregolare non abbia raggiunto il suo scopo, è ben configurabile
un'ipotesi di errore scusabile con conseguente riammissione in termini per la
rinnovazione della notificazione.”(Consiglio Stato , sez. VI, 05/04/2007, n.
1549). Infine, compete a chi chiede la notifica indicare il destinatario e il
luogo della notificazione e non è, invece, compito dell'ufficiale giudiziario
correggere, sotto tale profilo, eventuali errori commessi dal richiedente.
Pertanto, nel caso di notifica presso un luogo errato, indicato nelle relata
dallo stesso richiedente, di un atto d'appello, tra l'altro consegnato l'ultimo
giorno utile per la notificazione, non è possibile rinvenire nè un errore
scusabile del richiedente, tale da giustificare la rimessione in termini, nè
tanto meno un errore imputabile all'ufficiale giudiziario.”Consiglio Stato ,
sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 475). (annulla con rinvio sentenza del T.A.R.
PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008) Pres. Garofoli - Est. Taormina -
Comune di Modugno (avv. Muscatello) c. Regione Puglia (avv. Massa) ed altri.
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza n. 5145
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05145/2010 REG.DEC.
N. 07915/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7915 del 2008, proposto da:
Comune di Modugno in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato
e difeso dall'avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e
difeso dall'avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso Federico Massa in
Roma, via degli Avignonesi, 5; Ecoenergia Srl, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Di Gioia,
Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Tommaso Di Gioia in Roma, via
Ombrone, 12 Pal.B; Provincia di Bari, Dirigente del Settore Ecologia della
Regione Puglia; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008, resa
tra le parti, concernente COMPATIBILITA' AMBIENTALE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il Consigliere Fabio
Taormina e uditi per le parti gli avvocati Muscatello,Di Gioia ,Massa alla
discussione e l’Avvocato dello Stato Urbani Neri alle preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la decisione in epigrafe appellata il Tar della Puglia - Sede di Bari - ha
dichiarato inammissibile per omessa notifica al controinteressato il ricorso di
primo grado con il quale era stato chiesto dall’ amministrazione comunale
odierna parte appellante l'annullamento della determinazione del Dirigente del
Settore Ecologia della Regione Puglia n. 450 del 25 settembre 2007 recante ad
oggetto: "L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicato in Via
Fiordalisi - Zona Industriale - Comune di Modugno (BA) - Proponente: Ecoenergia
S.r.l.", nonché di qualunque atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.
Con tale provvedimento, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale
per la valutazione di impatto ambientale previsto dall’art. 28 della L. Reg. 12
aprile 2001 n. 11, era stato espresso parere favorevole alla compatibilità
ambientale per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili (C.D.R., combustibile derivato da rifiuti e biomasse)
proposto dalla società Ecoenergia s.r.l. e situato nel territorio comunale.
L’ amministrazione comunale odierna parte appellante aveva prospettato svariati
profili di eccesso di potere vizianti il predetto provvedimento.
Era intervenuta “ad opponendum” la società Ecoenergia s.r.l. con atto
debitamente notificato all’originaria ricorrente ed alle altre parti del
giudizio e depositato l’8 febbraio 2008 deducendo l’inammissibilità ed
infondatezza dell’impugnazione.
Con la sentenza in epigrafe il Tar ha rilevato che era stata omessa la
notificazione alla società controinteressata Ecoenergia s.r.l. ai sensi
dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Non poteva accogliersi, in particolare, la tesi prospettata da parte appellante
che, allo scopo di valorizzare le notifiche ritualmente effettuate, attribuiva
la qualifica di controinteressati al Ministero dell’Ambiente (in relazione al
parere favorevole espresso nel 1996 sulla realizzazione dell’impianto) e alla
Provincia di Bari (genericamente indicata come responsabile della pianificazione
provinciale dello smaltimento dei rifiuti) in difetto di interesse qualificato
delle medesime alla conservazione dell’atto impugnato in quanto attributarie di
un vantaggio diretto ed immediato (c.d. elemento materiale).
Tale interesse, secondo il Tar, non poteva farsi discendere dall’emanazione di
atti di natura consultiva nell’ambito del procedimento per il rilascio del
titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto ( in particolare, il
Ministero si colloca in una prospettiva esterna alla vicenda, avendo reso mero
“parere favorevole circa la congruità dei limiti delle emissioni con l’avanzata
tecnologia e con il migliore esercizio relativi alle caratteristiche
dell’impianto” per la realizzazione della struttura, peraltro assentita anche
dal Comune odierno appellante con permesso di costruire rilasciato l’8 ottobre
2003.)
Ne conseguiva che unica controinteressata era la società Ecoenergia s.r.l., la
cui posizione soddisfaceva sia l’elemento formale (essendo espressamente
menzionata nell’atto impugnato) sia l’elemento sostanziale (in quanto titolare
del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Modugno per la realizzazione
dell’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui si trattava e
portatrice dell’interesse qualificato al mantenimento del provvedimento
gravato).
L’impugnazione non era stata tuttavia ritualmente notificata alla predetta
controinteressata, considerato che nella relata di notifica era
specificato che questa non era andata a buon fine in quanto non era stato
rintracciato “in loco il notificando” né erano state rispettate le formalità
prescritte dall’art. 145 c.p.c.: da ciò conseguiva l’inammissibilità del ricorso
di primo grado.
L’ odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone
l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.
Sotto un primo profilo, l’eventuale errore dell’organo notificatore non poteva
ridondare in danno del notificante, cui doveva essere quantomeno concesso il
beneficio dell’errore scusabile;
peraltro, a seguito dell’intervento della Consulta in materia di notificazione a
mezzo posta (da intendersi esteso, nella identità di ratio ad ogni forma di
notifica, anche a quella mercè ufficiale giudiziario) il momento di
perfezionamento della notifica, per il notificante, coincideva con la consegna
dell’atto: ne discendeva che la notifica era tempestiva (ed in ogni caso erano
individuabili altri controinteressati nell’ambito del procedimento in esame).
Ha pertanto richiesto l’annullamento della decisione appellata con rinvio al
primo Giudice.
Nel merito, ha riproposto i motivi di censura contenuti nel ricorso di primo
grado sui quali erroneamente il Tar non si era soffermato a cagione della
preliminare declaratoria di inammissibilità di mezzo di primo grado.
Ha pertanto riproposto la doglianza fondata sul malgoverno dell’art. 3 della
legge regionale della Puglia n. 11/2001 in quanto non sarebbe stata garantita la
partecipazione procedimentale agli enti associativi; con il secondo motivo del
ricorso in appello ha sottolineato le numerose carenze e lacune dello studio di
impatto ambientale, in spregio al disposto dell’art. 1 della legge regionale
della Puglia n. 11/2001; con il terzo motivo, invece, ha sostenuto che la
circostanza che l’opera dovesse sorgere in uno spazio ASI non comportava
l’applicabilità dell’art. 1.03 del PUTT/P (che escludeva dette aree dal regime
vincolistico contenuto nel piano) in quanto l’area era normata dal Piano
Urbanistico Esecutivo - Variante 2004, che all’art. 10 comma 10.7 vietava la
realizzazione di manufatti nelle lame (l’impianto doveva sorgere sul versante
destro orografico di Lama Misciano).
Con memoria depositata ritualmente in vista dell’odierna udienza pubblica
l’appellante amministrazione comunale ha puntualizzato e ribadito le censure di
merito proposte avverso il provvedimento impugnato, alla stregua (anche) delle
risultanze contenute nel decreto di sequestro preventivo d’urgenza reso dalla
Procura della Repubblica di Bari sull’area.
La difesa erariale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ha depositato una breve memoria chiedendo di essere estromessa dalla
causa in quanto ad essa estranea.
La controinteressata appellata Ecoenergia SRL ha depositato una articolata
memoria chiedendo la reiezione del gravame perché infondato: dopo che la
notifica del mezzo di primo grado non era andata a buon fine parte appellante si
era disinteressata all’esito della notifica, non provvedendo ad effettuarne una
nuova, e depositando invece il ricorso.
Essa non poteva invocare il beneficio dell’errore scusabile e doveva essere
confermata la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Nel merito, le censure articolate erano infondate ed inammissibili.
La Regione Puglia ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione
del gravame perché infondato.
Né essa né il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
erano qualificabili quali controinteressati. L’unica controinteressata, pertanto
era la Ecoenergia SRL.
Era pur vero che la notifica a tale ultima società era stata disposta: ma non
essendo state effettuate le formalità di cui all’art. 145 cpc essa era
palesemente viziata.
Parte appellante, pur conoscendo tale situazione (o quantomeno dovendola
conoscere) non aveva ripetuto la notifica, provvedendo tout court a depositare
il ricorso: non sussistevano i presupposti per la concessione del beneficio
dell’errore scusabile (l’appellante non aveva indicato nella relata di notifica,
il nome del rappresentante della società, così impedendo che l’ufficiale
giudiziario disponesse gli incombenti di cui all’art. 145 cpc).
Ovviamente, nessun effetto sanante poteva attribuirsi all’intervento ad
opponendum spiegato dalla controinteressata nel corso del giudizio di primo
grado.
Nel merito, comunque, l’appello era palesemente infondato.
Alla camera di consiglio del 28.10.2010 fissata per l’esame dell’istanza
cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la
trattazione dell’incidente cautelare è stato rinviato al merito a cagione
dell’intervenuto sequestro preventivo dell’area disposto in via d’urgenza dalla
locale Procura della Repubblica.
All’odierna udienza pubblica parte appellante ha insistito nella richiesta di
riforma dell’appellata decisione ed eventuale concessione del beneficio
dell’errore scusabile e, in via subordinata ha chiesto rinviarsi la trattazione
della causa; in via ulteriormente subordinata ha dichiarato di essere
disponibile a rinunciare al ricorso di primo grado a condizione che il Collegio
desse atto che l’emanando nuovo provvedimento dell’amministrazione sia
sostitutivo di quello impugnato nell’ambito dell’odierno giudizio.
DIRITTO
La sentenza deve essere annullata con rinvio della controversia al Tar, previa
dichiarazione di parziale fondatezza del ricorso in appello nei termini di cui
alla motivazione che segue.
Deve premettersi che non sussistono gli estremi né per l’invocato differimento
della trattazione della controversia né per la dichiarazione di improcedibilità
dell’appello, condizionata dalla difesa ad una richiesta constatazione da parte
del Collegio di un elemento che non rientra nella disponibilità giudiziale.
Ciò rilevato, si rammenta che la statuizione di inammissibilità pronunciata in
primo grado, come dianzi evidenziato, è scaturita dalla constatazione
dell’omessa notifica del ricorso alla controinteressata appellata Ecoenergia
SRL.
Il Collegio ritiene esatta - e comunque parte appellante non ha recisamente
contestato detto profilo, se non con le assertive affermazioni contenute
nell’ultima parte di pag. 8 del ricorso in appello- la statuizione dei primi
Giudici in punto di individuazione dell’unica controinteressata nella figura
della suindicata società (ciò alla stregua del consolidato orientamento secondo
cui: “nel processo amministrativo la qualità di controinteressato deve essere
riconosciuta a colui che è portatore di un interesse analogo e contrario a
quello che legittima la posizione del ricorrente -cd. elemento sostanziale- e
che sia inoltre nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o
agevolmente individuabile aliunde -cd. elemento formale -, e che vanta quindi un
interesse qualificato alla conservazione dell'atto di cui il ricorrente chiede
l'annullamento.” Consiglio Stato , sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 74).
Può affermarsi, avuto riguardo al superiore principio, che le (altre) parti
intimate in primo grado non rivestivano la qualità di controinteressate, in
quanto sfornite della predetta (duplice) concorrenza di requisiti.
Il Tar ha chiarito esaustivamente tale aspetto; nessuna convincente censura,
neanche a livello embrionale, è stata articolata sotto quest’ultimo profilo, e
pertanto l’esame della Sezione può proseguire muovendo da tale incontrovertibile
approdo.
Incontestata rimanendo quindi la circostanza che la notifica alla predetta
società Ecoenergia s.r.l. non era andata a buon fine (tale circostanza è stata
lealmente ammessa nel corso dell’odierna udienza pubblica dalla difesa
dell’appellante amministrazione comunale), il Tar ne ha fatto discendere la
inammissibilità del ricorso di primo grado a cagione dell’omesso rispetto delle
formalità ex art. 145 cpc (sulla applicabilità di tale disposizione al processo
amministrativo, si veda: “ai fini della regolarità della notificazione di atti a
persona giuridica, ai sensi dell'art. 145, c.p.c., presso la sede legale ovvero
presso quella effettiva ex art. 46 comma 2, c.c., è sufficiente che il
consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare
rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può
risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere
la corrispondenza; sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario
risulti in alcuna delle predetti sedi la presenza di una persona che si trovava
nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla
ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non
dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere
di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, non era
neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso
che la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la
sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra la
persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la
configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità.
“Consiglio Stato , sez. V, 23 marzo 2004, n. 1547)
Detto ultimo profilo motivazionale è coerente in via di principio con il
consolidato orientamento per cui “la mancata notifica del ricorso all'unico
controinteressato rende il medesimo inammissibile.”(Consiglio Stato , sez. VI,
23 giugno 2006, n. 4012).
Ciò perché, come più volte osservatosi in giurisprudenza, il procedimento
notificatorio nei confronti delle persone giuridiche è di natura plurifasica:
“la sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone
giuridiche, con particolare riguardo alle società di capitali, deve essere così
specificata: a) la notificazione si esegue in primo luogo con le modalità di cui
all'art. 145 comma 1 c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante
consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
stessa; b) se la notifica non può essere eseguita con tali modalità e nell'atto
è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art.
145 comma 3 c.p.c., la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale
persona, osservando le disposizioni degli art. 138, 139 e 141 c.p.c.; c) se
neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si
procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano
i presupposti, nei confronti del legale rappresentante, oppure nel caso in cui
la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei
confronti della società; d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e
nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la
notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c., nei
confronti del detto legale rappresentante.”(Cassazione civile , sez. lav., 03
novembre 2009, n. 23212).
Il principio in questione costituisce jus receptum, e sulla praticabilità del
medesimo vi è piena concordia nella giurisprudenza amministrativa (ex multis:
“ai sensi dell'art. 145 c.p.c., qualora sia impossibile eseguire la
notificazione alle persone giuridiche nella loro sede, essa può essere
effettuata alla persona fisica del rappresentante dell'ente; in mani proprie
(art. 138 c.p.c.) o nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139
c.p.c.).”-Consiglio Stato , sez. VI, 14 settembre 2005, n. 4739-).
Nel caso in questione, il procedimento non si è completato ma al contrario, i
passaggi successivi a quello di cui al comma 1 dell’art. 145 cpc sono stati
omessi (nella relata di notifica è stato specificato che questa non era andata a
buon fine in quanto non veniva rintracciato “in loco il notificando”).
Risulta peraltro dagli atti di causa che parte originariamente ricorrente non
aveva indicato nella relata di notifica il nominativo del legale rappresentante
della società, di guisa che, non andata a buon fine la notifica presso il
domicilio legale dell’ente, detto procedimento complesso non avrebbe potuto
completarsi con riferimento alla persona fisica, ma soltanto con riguardo
all’organismo societario.
Ciò accertato, la verifica giudiziale deve spostarsi sulle richieste di parte
appellante che costituiscono l’essenza del petitum appellatorio.
Parte appellante, in primis, sostiene che il Tar non avrebbe potuto dichiarare
il ricorso inammissibile posto che la spontanea costituzione della
controinteressata intimata avrebbe “sanato” il difetto riscontrato.
La doglianza non ha pregio, (si veda tra le tante, Consiglio Stato , sez. VI, 02
novembre 2007, n. 5690, ma anche Cassazione civile , sez. lav., 01 marzo 2002,
n. 3001) alla stregua del principio per cui la sanatoria non può mai conseguire
ad ipotesi di inesistenza della notifica (così si esprime la Corte di Cassazione
nella richiamata decisione: “il vizio di notificazione importante nullità
sanabile ai sensi del combinato disposto degli art. 160 e 156 c.p.c. si ha
quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di
legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la
copia dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante
rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento
con il vero destinatario della notificazione medesima; per contro, il vizio di
notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona
che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo
della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto,
assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare.”
Addirittura, si è detto, “in ipotesi di non riferibilità della notifica al
destinatario, v’è preclusione della sanatoria del relativo vizio mediante
rinnovazione.”(Consiglio Stato , sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5690).
Si è rilevato, in particolare e conclusivamente, che la sanatoria a seguito
della costituzione in giudizio della parte alla quale si sarebbe dovuto
notificare il ricorso, per giurisprudenza costante e prevalente, “riguarda solo
i casi di vizi della notifica e non quelli di inesistenza della notificazione.”(
Consiglio Stato , sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1955).
Non potendosi nel caso di specie farsi riferimento al concetto di “vizio della
notifica” (posto che nessuna notifica vi fu) ma a quello di inesistenza, ne
discende la inaccoglibilità della eccezione.
Parte appellante, sotto altro profilo, censura la statuizione del Tar laddove
non è stato ritenuto che la ricorrente di primo grado fosse meritevole della
concessione del beneficio dell’errore scusabile e della remissione in termini
con rinnovazione della notifica.
Sotto tale angolo prospettico, il ricorso in appello appare condivisibile.
Il Collegio ha in passato affermato - e non ritiene di mutare divisamento- il
principio per cui “la scusabilità dell'errore si configura istituto di carattere
generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica
o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più
vasta area di fattispecie che per la peculiarità e novità della questione
oggetto del contendere, per la complessità del quadro normativo riferito anche
alle competenze degli organi nella materia, per oscillazioni di giurisprudenza
ecc. si configurano idonee ad introdurre menomazioni e maggiore difficoltà
nell'esercizio dei diritti di difesa.”(Consiglio Stato , sez. VI, 22 maggio
2007, n. 2596).
Secondo la giurisprudenza esso può essere concesso, in appello, anche ex
officio: “l'errore scusabile - disciplinato dall'art. 34 t.u. Cons. St., e
dall'art. 34 l. Tar, che pure ha carattere generale - è applicabile anche
d'ufficio nel corso del giudizio di appello”(Consiglio Stato , sez. VI, 10
settembre 2008, n. 4308).
In più occasioni, peraltro, la giurisprudenza ha valutato la percorribilità di
tale rimedio in ipotesi in cui fossero intervenute lacune nel procedimento
notificatorio.
Si è pertanto affermato, che “gli errori di rito nella notificazione del ricorso
giurisdizionale, ove siano imputabili agli organi pubblici dei quali la parte è
tenuta ad avvalersi, non possono incidere sul diritto costituzionalmente
garantito alla tutela giurisdizionale, e, ove la notificazione irregolare non
abbia raggiunto il suo scopo, è ben configurabile un'ipotesi di errore scusabile
con conseguente riammissione in termini per la rinnovazione della
notificazione.”(Consiglio Stato , sez. VI, 05 aprile 2007, n. 1549).
Va rammentato peraltro che l'Adunanza Plenaria del 14 febbraio 2001 n. 1, ha
affermato come la remissione in termini in caso di tardività della notifica per
errori imputabili agli organi pubblici si applica (-esclusivamente- non essendo
ammessa nel caso di notifica a mezzo posta) all'ipotesi di notificazioni
eseguite direttamente dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore, con
le forme ordinarie di cui agli art. 137 e ss. c.p.c.
Secondo parte appellante, anche in ossequio all’orientamento espresso dalla
Consulta in tema di differenziato momento di perfezionamento della notifica con
riguardo alla posizione del notificante rispetto a quella del destinatario,
(Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477) il ricorrente non poteva essere
pregiudicato dall’errore in cui era incorso l’ufficiale giudiziario: il Tar
aveva errato non concedendo i richiamati benefici.
Tale tesi, appare in concreto persuasiva.
Vero è che era stata omessa da parte della originaria ricorrente di primo grado
la indicazione nella relata di notifica del nominativo del legale rappresentante
della società controinteressata.
Ma ciò, da un canto, non impediva che la procedura venisse proseguita e
completata nei confronti del (solo) organismo societario.
Sotto altro profilo, la circostanza (evidenziata da parte appellata) che parte
appellante non ebbe a tentare nuovamente la notifica del ricorso di primo grado,
non appare nel caso di specie dirimente, posto che comunque la “nuova” notifica
non sarebbe intervenuta nel termine perentorio originario.
E’ ben noto al Collegio il principio secondo cui “compete a chi chiede la
notifica indicare il destinatario e il luogo della notificazione e non è,
invece, compito dell'ufficiale giudiziario correggere, sotto tale profilo,
eventuali errori commessi dal richiedente. Pertanto, nel caso di notifica presso
un luogo errato, indicato nelle relata dallo stesso richiedente, di un atto
d'appello, tra l'altro consegnato l'ultimo giorno utile per la notificazione,
non è possibile rinvenire nè un errore scusabile del richiedente, tale da
giustificare la rimessione in termini, nè tanto meno un errore imputabile
all'ufficiale giudiziario.”Consiglio Stato , sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 475).
Nel caso di specie, tuttavia, parte appellante non incorse in alcun “errore”, di
guisa che sarebbe stato doveroso da parte del Tar, prendendo atto di tale
situazione, concedere al medesimo il beneficio dell’errore scusabile ( si veda
sul punto il principio per cui “Spetta al giudice valutare se la mancata o
irrituale notifica sia giustificata, consentendo la concessione del beneficio
dell'errore scusabile.” -Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6523- ).
L’appello deve essere sul punto accolto.
Deve essere pertanto riformata la sentenza gravata, con rinvio al primo giudice,
essendo nella specie ravvisabile un vizio di procedura (in termini Consiglio
Stato , sez. V, 30 aprile 1982, n. 306, secondo cui “in caso di vizi della
notificazione ai controinteressati, imputabili non al ricorrente ma agli organi
pubblici dei quali egli è tenuto ad avvalersi, non consegue l'inammissibilità
del ricorso per inosservanza dei termini perentori ma il giudice, riconosciuto
l'errore scusabile, deve rimettere in termini il ricorrente per la rinnovazione
della notifica. Ne consegue che se detti vizi vengono rilevati in sede d'appello
non si è di fronte ad una causa impeditiva del giudizio ma in un difetto di
procedura del giudizio di I grado per non integrità del contraddittorio cosicché
il Consiglio di Stato, annullata la sentenza del T.A.R. deve rimettere gli atti
al tribunale.”
Non ignora il Collegio quanto a tale ultimo aspetto che la giurisprudenza più
recente abbia talvolta affermato che le erronee declaratorie di inammissibilità
irricevibilità o decadenza del ricorso, debbano essere identificate come
contenuto della sentenza appellata, non precludendo l’esame delle censure di
merito in grado di appello (Consiglio Stato , sez. VI, 17 settembre 2009, n.
5587).
Tuttavia tale orientamento non appare predicabile al caso di specie e potrebbe
trovare applicazione (appare appena il caso di rilevarlo, tale prospettazione,
fondandosi sulla interpretazione del disposto di cui all’art. 35 della legge n.
1034/1971 privilegia l’esigenza di celerità processuale rispetto a quella di
garantire il doppio grado di giudizio) laddove si riscontri una erronea
declaratoria di inammissibilità, irricevibilità, etc attingente un mezzo
introduttivo del giudizio invece tempestivamente portato a conoscenza di tutte
le parti che dovevano essere evocate.
In tale ultima ipotesi, infatti, essendosi il contraddittorio regolarmente
instaurato, e non essendo stato preclusa l’esercizio dell’attività defensionale
in primo grado ad alcuna delle parti destinatarie della notifica del ricorso,
l’erronea declaratoria di inammissibilità/irricevibilità etc, una volta rimossa,
consente la celebrazione del processo in appello (con il “sacrificio”, gravante
in maniera eguale su tutte le parti processuali di un grado di giudizio).
Allorchè ciò non sia avvenuto, e pur tuttavia si ritenga ingiustificata la
omessa concessione in primo grado del beneficio dell’errore scusabile, la
fattispecie è assimilabile a quella di una decisione di primo grado pronunciata
a contraddittorio incompleto e non correttamente instaurato (si veda Consiglio
Stato , sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2453 in tema di annullamento con rinvio
quale conseguenza della omessa integrazione del contraddittorio) e preclude
l’esame del merito della controversia in appello rendendo necessario
l’annullamento con rinvio della decisione impugnata (arg. anche ex art. 34 cpv
della legge n. 1034/1971).
Ciò perché, diversamente opinando, si verificherebbe una indebita ed
irreparabile lesione del diritto di difesa del controinteressato (non limitata
alla omessa celebrazione del doppio grado di giudizio).
Nel caso di specie, parte appellata, controinteressata pretermessa in quanto non
evocata (e costituitasi tardivamente avendo aliunde conosciuto della
celebrazione del processo che la vedeva interessata) verrebbe privata della
possibilità di dispiegare pienamente il proprio diritto di difesa,
costituzionalmente garantito ex art. 24 della Carta Fondamentale (esemplificativamente,
a tacer d’altro, le si precluderebbe la possibilità di proporre ricorso
incidentale, il che sarebbe stato possibile, invece, ove il Tar avesse imposto
la nuova notifica del ricorso di primo grado ritenendo che l’odierna appellante
fosse incorsa in errore scusabile).
Ne consegue l’accoglimento, nei termini di cui alla motivazione, del ricorso in
appello, l’annullamento dell’appellata decisione, ed il rinvio della
controversia al primo Giudice.
Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la
compensazione, tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali non univoci
succedutisi in materia e della difficoltà interpretativa delle norme nel merito
invocate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie nei termini di cui
alla motivazione e, per l’effetto, annulla l’appellata decisione ed invia gli
atti al medesimo Tribunale, per le valutazioni preliminari di cui all'art. 1,
comma 1, L. n. 1034/71 e per i successivi incombenti prodromici alla pronuncia
di merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Roberto Garofoli, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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