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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5154
ESPROPRIAZIONE - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Occupazione usurpativa -
Mancanza dell’esercizio di un pubblico potere - Giurisdizione g.a. - Esclusione
- Competenza g.o. - Fattispecie - Artt. 43 e 53 del DPR n. 237/2001 - Art. 34 D.
L.vo n. 80/1998. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ipotesi di ”occupazione
usurpativa”. La cognizione di questo genere di controversie appartiene,
indubbiamente, al giudice ordinario, in quanto la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo sulle occupazioni illegittime sussiste solo in presenza
di un concreto esercizio del potere, riconoscibile in base al procedimento
svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano,
compresi i comportamenti della Pubblica amministrazione in materia urbanistica
ed espropriativa, come impossessamento del bene altrui, purché collegati
all’esercizio della pubblica funzione (Corte cost. sent. nn. 191/2006 e
204/2004; Cass.SS. UU., n. 2688/2007, Ap.n. 9/2007; Cons. Stato, V Sez., n.
5422/2009). Fattispecie: occupazione di un terreno, da parte dell’Ente, in
assenza di alcun atto di approvazione di progetto, realizzando una strada e
determinando la trasformazione irreversibile dell’area e acquisendola al
patrimonio del Comune. (conferma sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III
n. 01190/2004) Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Sisto (avv. Colapinto) c. Comune
di Cassano delle Murge (avv. De Marco).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5154
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05154/2010 REG.DEC.
N. 05037/2004 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5037 del 2004, proposto da:
Sisto Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Colapinto, con
domicilio eletto presso Carlo Colapinto in Roma, via Panama 74 Int. 8;
contro
Comune di Cassano delle Murge, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' De
Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro
N.1/A;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01190/2004, resa tra le
parti, concernente OTTENIM. RIDUZIONE IN PRISTINO E RESTITUZIONE DEL BENE
OCCUPATO-OCCUPAZ. URGENZA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Anna Leoni e
uditi per le parti gli avvocati Pesce, su delega di Colapinto, e S. De Marco, su
delega di N. De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora Anna Maria Sisto, con ricorso depositato il 12 maggio 2003,
premesso di essere proprietaria di un terreno pari a mq. 9500 sito nel Comune di
Cassano delle Murge, rappresentava che detto Comune aveva occupato nel 1989
parte del suddetto terreno, pari a circa mq. 2500, in assenza di alcun atto di
approvazione di progetto, realizzandovi una strada ed in tal modo determinando
la trasformazione irreversibile dell’area e acquisendola al patrimonio del
Comune.
2. Avverso il comportamento tenuto dall’Amministrazione la ricorrente deduceva
le seguenti censure: a) Incompetenza relativa- Eccesso di potere per presupposto
erroneo; b)Violazione e falsa applicazione della legge- Carenza di potere; c)
Carenza assoluta di potere- Eccesso di potere per difetto di motivazione
dell’interesse pubblico. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata
l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e disposta la riduzione
in pristino e la restituzione del bene illegittimamente occupato, nonché che il
Comune venisse condannato al risarcimento dei danni per mancato godimento del
suolo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero, in caso di
impossibilità di restituzione dell’area, al risarcimento dei danni per
equivalente pecuniario.
3. Il Comune si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione e
contestando il merito delle proposte censure.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia- Bari, Sez. III,
accogliendo l’eccezione dell’Amministrazione resistente, con sentenza n. 1190
del 2004, ritenendo che si trattasse di ipotesi di ”occupazione usurpativa”,
dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
5. Appella la sig.ra Sisto, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
5.1. Violazione art. 34 D.Lgs. 31/3/98 n. 80 nel testo novellato dall’art.7 L.
21/7/2000 n. 205, in quanto ai sensi della richiamata disposizione, in materia
urbanistica ed edilizia rientrerebbero nella giurisdizione del giudice
amministrativo la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno
escluso e, quindi, anche le controversie aventi per oggetto comportamenti della
P.A.
5.2. Violazione dell’art. 112 c.p.c.- Violazione dei principi in materia di ius
superveniens.
La ricorrente con memoria depositata in I grado il 13 febbraio 2004 aveva
insistito nelle proprie richieste sulla base dell’art. 43 del DPR n. 327 del
2001(norma processuale e, quindi, di immediata applicazione): su tale punto,
come pure sull’applicabilità degli artt. 43 e 53 del cit. DPR, entrato in vigore
il 30/6/03, il Tar non avrebbe dato risposta.
6. Il Comune di Cassano delle Murge si è costituito in giudizio, facendo,
anzitutto, rilevare l’inammissibilità dell’appello per avere l’originaria
ricorrente adito il giudice ordinario dopo la proposizione dell’appello, con ciò
dimostrando di voler prestare acquiescenza alla decisione del TAR. e, poi,
contestando il merito delle proposte censure.
7. Il ricorso, inserito nel ruolo di udienza del 20 aprile 2010, è stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L'appello non offre elementi per riformare il contenuto dispositivo della
sentenza impugnata. In disparte ogni altra considerazione, è difatti
indubbiamente corretto quanto osservato dal primo giudice in ordine
all'assorbente profilo dell'estraneità della controversia rispetto all'ambito
proprio della giurisdizione amministrativa. La sig.ra Sisto mira, infatti,
attraverso la riconduzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo della totalità degli aspetti dell’uso del territorio e, quindi,
anche le controversie traenti origine da comportamenti della pubblica
amministrazione che, diretti alla realizzazione di un’opera pubblica mediante
trasformazione del territorio, si risolvano in una occupazione permanente o
temporanea di un bene di proprietà privata, come condotta strumentale alla
realizzazione di una finalità pubblica, ad ottenere una pronuncia
sull’applicabilità alla fattispecie degli artt. 43 e 53 del DPR 8/6/2001 n. 237,
entrato in vigore il 30/6/2003.
La cognizione di questo genere di controversie appartiene, indubbiamente, al
giudice ordinario, in quanto la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo sulle occupazioni illegittime sussiste solo in presenza di un
concreto esercizio del potere, riconoscibile in base al procedimento svolto e
alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, compresi i
comportamenti della Pubblica amministrazione in materia urbanistica ed
espropriativa, come impossessamento del bene altrui, purchè collegati
all’esercizio della pubblica funzione (Corte cost. sent. N. 191 del 2006;
Cass.SS. UU., n. 2688 del 2007, Ap.n. 9 del 2007)..
Non ha pregio poi invocare l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, dal
momento che la disposizione citata va interpretata in senso costituzionalmente
orientato (Corte cost. n. 204/2004 e n. 191/2006) e, quindi, deve escludersi che
essa abbia esteso l'alveo della giurisdizione amministrativa a liti - come la
presente - non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico
potere(Cons. Stato, V Sez., n. 5422 del 2009).
2. In conclusione, l’appello va respinto. Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, rigetta l’appello
indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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