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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5154


ESPROPRIAZIONE - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Occupazione usurpativa - Mancanza dell’esercizio di un pubblico potere - Giurisdizione g.a. - Esclusione - Competenza g.o. - Fattispecie - Artt. 43 e 53 del DPR n. 237/2001 - Art. 34 D. L.vo n. 80/1998.
Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ipotesi di ”occupazione usurpativa”. La cognizione di questo genere di controversie appartiene, indubbiamente, al giudice ordinario, in quanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle occupazioni illegittime sussiste solo in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, compresi i comportamenti della Pubblica amministrazione in materia urbanistica ed espropriativa, come impossessamento del bene altrui, purché collegati all’esercizio della pubblica funzione (Corte cost. sent. nn. 191/2006 e 204/2004; Cass.SS. UU., n. 2688/2007, Ap.n. 9/2007; Cons. Stato, V Sez., n. 5422/2009). Fattispecie: occupazione di un terreno, da parte dell’Ente, in assenza di alcun atto di approvazione di progetto, realizzando una strada e determinando la trasformazione irreversibile dell’area e acquisendola al patrimonio del Comune. (conferma sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01190/2004) Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Sisto (avv. Colapinto) c. Comune di Cassano delle Murge (avv. De Marco). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5154

 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 05154/2010 REG.DEC.

N. 05037/2004 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 5037 del 2004, proposto da:
Sisto Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso Carlo Colapinto in Roma, via Panama 74 Int. 8;

contro

Comune di Cassano delle Murge, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' De Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro N.1/A;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01190/2004, resa tra le parti, concernente OTTENIM. RIDUZIONE IN PRISTINO E RESTITUZIONE DEL BENE OCCUPATO-OCCUPAZ. URGENZA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati Pesce, su delega di Colapinto, e S. De Marco, su delega di N. De Marco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1. La signora Anna Maria Sisto, con ricorso depositato il 12 maggio 2003, premesso di essere proprietaria di un terreno pari a mq. 9500 sito nel Comune di Cassano delle Murge, rappresentava che detto Comune aveva occupato nel 1989 parte del suddetto terreno, pari a circa mq. 2500, in assenza di alcun atto di approvazione di progetto, realizzandovi una strada ed in tal modo determinando la trasformazione irreversibile dell’area e acquisendola al patrimonio del Comune.

2. Avverso il comportamento tenuto dall’Amministrazione la ricorrente deduceva le seguenti censure: a) Incompetenza relativa- Eccesso di potere per presupposto erroneo; b)Violazione e falsa applicazione della legge- Carenza di potere; c) Carenza assoluta di potere- Eccesso di potere per difetto di motivazione dell’interesse pubblico. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e disposta la riduzione in pristino e la restituzione del bene illegittimamente occupato, nonché che il Comune venisse condannato al risarcimento dei danni per mancato godimento del suolo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero, in caso di impossibilità di restituzione dell’area, al risarcimento dei danni per equivalente pecuniario.

3. Il Comune si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione e contestando il merito delle proposte censure.

4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia- Bari, Sez. III, accogliendo l’eccezione dell’Amministrazione resistente, con sentenza n. 1190 del 2004, ritenendo che si trattasse di ipotesi di ”occupazione usurpativa”, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

5. Appella la sig.ra Sisto, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

5.1. Violazione art. 34 D.Lgs. 31/3/98 n. 80 nel testo novellato dall’art.7 L. 21/7/2000 n. 205, in quanto ai sensi della richiamata disposizione, in materia urbanistica ed edilizia rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso e, quindi, anche le controversie aventi per oggetto comportamenti della P.A.

5.2. Violazione dell’art. 112 c.p.c.- Violazione dei principi in materia di ius superveniens.

La ricorrente con memoria depositata in I grado il 13 febbraio 2004 aveva insistito nelle proprie richieste sulla base dell’art. 43 del DPR n. 327 del 2001(norma processuale e, quindi, di immediata applicazione): su tale punto, come pure sull’applicabilità degli artt. 43 e 53 del cit. DPR, entrato in vigore il 30/6/03, il Tar non avrebbe dato risposta.

6. Il Comune di Cassano delle Murge si è costituito in giudizio, facendo, anzitutto, rilevare l’inammissibilità dell’appello per avere l’originaria ricorrente adito il giudice ordinario dopo la proposizione dell’appello, con ciò dimostrando di voler prestare acquiescenza alla decisione del TAR. e, poi, contestando il merito delle proposte censure.

7. Il ricorso, inserito nel ruolo di udienza del 20 aprile 2010, è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. L'appello non offre elementi per riformare il contenuto dispositivo della sentenza impugnata. In disparte ogni altra considerazione, è difatti indubbiamente corretto quanto osservato dal primo giudice in ordine all'assorbente profilo dell'estraneità della controversia rispetto all'ambito proprio della giurisdizione amministrativa. La sig.ra Sisto mira, infatti, attraverso la riconduzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo della totalità degli aspetti dell’uso del territorio e, quindi, anche le controversie traenti origine da comportamenti della pubblica amministrazione che, diretti alla realizzazione di un’opera pubblica mediante trasformazione del territorio, si risolvano in una occupazione permanente o temporanea di un bene di proprietà privata, come condotta strumentale alla realizzazione di una finalità pubblica, ad ottenere una pronuncia sull’applicabilità alla fattispecie degli artt. 43 e 53 del DPR 8/6/2001 n. 237, entrato in vigore il 30/6/2003.

La cognizione di questo genere di controversie appartiene, indubbiamente, al giudice ordinario, in quanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle occupazioni illegittime sussiste solo in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, compresi i comportamenti della Pubblica amministrazione in materia urbanistica ed espropriativa, come impossessamento del bene altrui, purchè collegati all’esercizio della pubblica funzione (Corte cost. sent. N. 191 del 2006; Cass.SS. UU., n. 2688 del 2007, Ap.n. 9 del 2007)..

Non ha pregio poi invocare l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, dal momento che la disposizione citata va interpretata in senso costituzionalmente orientato (Corte cost. n. 204/2004 e n. 191/2006) e, quindi, deve escludersi che essa abbia esteso l'alveo della giurisdizione amministrativa a liti - come la presente - non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere(Cons. Stato, V Sez., n. 5422 del 2009).

2. In conclusione, l’appello va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, rigetta l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere, Estensore

Sergio De Felice, Consigliere


L'ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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