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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5155


ESPROPRIAZIONE - Dichiarazione implicita di pubblica utilità - Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento - Fattispecie: approvazione progetto tecnico di variante lavori sistemazione ed occupazione urgenza - Art. 7, L. n. 241/1990.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento culminante nella dichiarazione implicita di pubblica utilità dell’intervento da realizzare, in quanto immediatamente e direttamente lesivo di potenziali interessi (C.d.S., A.P., n. 14/1999 ). Nel caso di specie, tuttavia, non si è avuta la dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto delle opere da realizzare, perché essa consegue ope legis alla sola approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare, come stabilisce il comma 13 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove con la impugnata delibera consiliare n. 27 del 1998 è stato approvato soltanto il progetto di massima (CdS Sez. IV, n. 3364/09). Pertanto, non essendoci alcuna valida ed utile dichiarazione di pubblica utilità e questa non potendo conseguire ex lege all'approvazione del progetto preliminare, non sussisteva alcun obbligo da parte della amministrazione comunale di comunicare ai ricorrenti l'esistenza del procedimento relativo alla realizzazione dei lavori per cui è causa. (conferma, sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, Sezione III n. 01196/2004), Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Monteleone (avv. Colapinto) c. Comune di Cassano delle Murge (avv. De Marco). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5155

ESPROPRIAZIONE - DIRITTO URBANISTICO - PRG - Discrezionalità dell’Amministrazione - Destinazione di zona di natura conformativa - Vincolo non finalizzato all’espropriazione - Mero obbligo per i proprietari di rispetto della destinazione impressa all’area. La destinazione di una area a servizi (es. attrezzature ed impianti di interesse generale) corrisponde a destinazione di zona di PRG di natura conformativa, connessa alle determinazioni di pianificazione urbanistica rientranti nella discrezionalità dell’Amministrazione, cui corrisponde un mero obbligo per i proprietari di rispetto della destinazione impressa all’area e non un vincolo finalizzato all’espropriazione (C.d.S. Sez. IV, n. 4340/02). (conferma, sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, Sezione III n. 01196/2004), Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Monteleone (avv. Colapinto) c. Comune di Cassano delle Murge (avv. De Marco). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5155

 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 05155/2010 REG.DEC.

N. 05038/2004 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 5038 del 2004, proposto da:
Monteleone Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso Carlo Colapinto in Roma, via Panama 74 Int. 8; Sisto Anna Maria;

contro

Comune di Cassano delle Murge, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' De Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro N.1/A;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01196/2004, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO DI VARIANTE LAVORI SISTEM. ED OCCUPAZIONE URGENZA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati Pesce, su delega di Colapinto, e S. De Marco, su delega di N. De Marco.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1. Con ricorso notificato il 6 agosto 2001 e depositato il 7 agosto 2001 i signori Antonio Monteleone e Anna Maria Sisto, premesso di essere proprietari di aree site nel Comune di Cassano Murge, rappresentavano di avere ricevuto in data 9/7/01 notifica del decreto dirigenziale n. 1 del 5/7/2001 che ordinava l’occupazione d’urgenza di aree di loro proprietà, occorrenti per i lavori di sistemazione dell’area Mercato e per Spettacoli viaggianti, il cui progetto era stato approvato con deliberazione di G.M. n. 97 del 6/4/01.

Avverso i predetti atti gli interessati proponevano ricorso avanti al TAR Puglia, sede di Bari, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione art. 7 L. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 1 L. n. 1/78;

2) Violazione di legge: art. 10 l.n. 865/71 in relazione all’art. 1 L. n. 1/78;

3) Violazione di legge: art. 13 L. n.2359/1865;

4) Eccesso di potere sotto svariati profili;

5) Violazione art. 97 Cost.

Chiedevano, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni ingiustamente subiti.

Con atto di motivi aggiunti notificato in data 15/11/01, premesso di aver appreso dell’esistenza della delibera G. M. n. 27 del 1998 solo a seguito di ordinanza istruttoria del TAR, deducevano avverso la stessa i seguenti motivi di ricorso:

6) Violazione art. 7 L. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 1 L. n. 1/78;

7) Violazione di legge: art. 10 l.n. 865/71 in relazione all’art. 1 L. n. 1/78;

8) Violazione di legge: art. 13 L. n.2359/1865;

9) Eccesso di potere sotto svariati profili;

10) Violazione art. 97 Cost.;

11) Violazione art. 2 L. n. 1187/68- Art.3 l. n. 1902/52- Art. 10 L. n.1150/42.

In data 26 marzo 2003 i ricorrenti depositavano ulteriori motivi aggiunti, con i quali, dato atto della sopravvenienza di ulteriori atti della procedura espropriativa(determinazioni. dirigenziali nn. 1 e 2 del 15/1703, aventi ad oggetto rispettivamente il decreto di esproprio e la determinazione della relativa indennità)proponevano avverso di essi i seguenti motivi di gravame:

Violazione di legge: art. 2 L. n. 1187/68- Art. 3 L.n. 1902/52- Art. 10 L. n. 1150/42- Eccesso di potere per travisamento dei fatti- Errore di diritto.

L’Amministrazione si costituiva per resistere, producendo memorie difensive, eccependo l’infondatezza del ricorso e l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo della parte di ricorso riguardante il calcolo della indennità di espropriazione.

Il Tribunale amministrativo di Bari, Sezione III, con sentenza n. 1196 del 2004, disattese le eccezioni di inammissibilità presentate dall’Amministrazione resistente per quanto attiene alla mancata notifica del ricorso all’impresa risultava aggiudicataria delle opere de quibus, rigettava il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2001, in parte rigettava ed in parte dichiarava inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti depositati in data 26 marzo 2003.

2. Appellano i signori Monteleone e Sisto, deducendo avverso la sentenza impugnata le seguenti censure:

- Violazione dei principi generali vigenti in materia espropriativa e di opere pubbliche: il TAR Puglia avrebbe errato nel ritenere la prima censura riferita alla deliberazione n. 97 del 2001, in quanto il progetto di sistemazione dell’area Mercato e Spettacoli viaggianti sarebbe stato approvato con la delibera n. 27 del 27/2/98, mentre con la cit. delibera n. 97 sarebbe stato approvato il progetto tecnico esecutivo di variante a detto progetto.

Ne conseguirebbe la erronea statuizione del Tar sul primo, secondo e terzo motivo di ricorso, nonché sui motivi aggiunti.

- Violazione dei principi generali in tema di scelta delle aree da espropriare, in quanto, ancorchè scelta discrezionale, essa, nella fattispecie, sarebbe viziata da illogicità ed inutilità ai fini dell’interesse pubblico.

- Violazione dell’art. 2 L. n. 1187/68, in quanto il TAR avrebbe erroneamente ritenuto il vincolo gravante sulle aree interessata dalla procedura de qua meramente conformativo e non espropriativo, in quanto non finalizzato all’espropriazione.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Cassano delle Murge, contestando il gravame proposto, in quanto con la delibera n. 27 del 1998 era stato approvato solo un progetto di massima.

Detta delibera sarebbe stata tardivamente impugnata con i motivi aggiunti notificati il 15/11/01. nel merito, comunque, le censure avverso tale delibera sarebbero infondate.

4. Gli appellanti hanno depositato memoria difensiva, con la quale ribadiscono la richiesta di risarcimento dei danni, previa eventuale CTU.

5. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 20 aprile 210 e trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. L’appello è infondato e va respinto.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione dei principi generali vigenti in materia espropriativa e di opere pubbliche, in quanto erroneamente il TAR avrebbe ritenuto che il progetto di sistemazione dell’area in questione era stato approvato con la delibera n. 97 del 2001 e non con la delibera n. 27 del 27/2/98, ritenendo con ciò infondata la censura di mancata partecipazione al procedimento avanzata dai ricorrenti.

La censura non può essere condivisa.

Invero, quanto al profilo della dedotta violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento culminata nella dichiarazione implicita di pubblica utilità dell’intervento da realizzare, come tale immediatamente e direttamente lesiva degli interessi dei ricorrenti in primo grado, osserva la Sezione che non vi è dubbio che tale obbligo sussista, come precisato dalla giurisprudenza di questo consesso (per tutti, A.P., 1\5 settembre 1999, n. 14).

Tuttavia, nel caso di specie, non si è avuta la dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto delle opere da realizzare, perchè essa consegue ope legis alla sola approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare, come stabilisce il comma 13 dell'articolo 14 dell legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove con la impugnata delibera consiliare n. 27 del 1998 è stato approvato soltanto il progetto di massima(IV Sez., n. 3364/09).

Non essendoci alcuna valida ed utile dichiarazione di pubblica utilità e questa non potendo conseguire ex lege all'approvazione del progetto preliminare, non sussisteva alcun obbligo da parte della amministrazione comunale di comunicare ai ricorrenti l'esistenza del procedimento relativo alla realizzazione dei lavori per cui è causa.

Successivamente all'approvazione del progetto preliminare ed in relazione alla conseguente fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera, quest'ultimo sì comportante dichiarazione implicita di pubblica utilità dell'opera, è sorto invece l'obbligo di dare comunicazione agli 'interessati dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, obbligo che risulta puntualmente adempiuto con la nota prot. n. 1432 del 25 gennaio 2001.

Con il secondo motivo di appello i ricorrenti si dolgono della scelta operata dal Comune circa l’allocazione dell’opera pubblica.

La censura è formulata in termini assolutamente generici, di per sé, quindi, non in grado di contrastare l’orientamento del tutto pacifico secondo cui le scelte di determinazione delle aree rientrano nella discreazionalità tecnica dell’Amministrazione, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per i profili di illogicità ed irrazionalità, di cui peraltro, nella fattispecie, non si ravvisano gli estremi.

Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza del TAR per violazione dell’art. 2 della L. n. 1187/68, in quanto sarebbe decaduto il vincolo di area preordinata all’esproprio, trattandosi di zona F..

Anche tale censura non può essere condivisa, in quanto la destinazione di zona F a servizi(attrezzature ed impianti di interesse generale) corrisponde a destinazione di zona di PRG di natura conformativa, correlato alle determinazioni di pianificazione urbanistica rientranti nella discrezionalità dell’Amministrazione, cui corrisponde un mero obbligo per i proprietari di rispetto della destinazione impressa all’area e non un vincolo finalizzato all’espropriazione(IV Sez., n. 4340/02).

3. Per le suesposte considerazioni, l’appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, rigetta l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere, Estensore

Sergio De Felice, Consigliere


L'ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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