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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5155
ESPROPRIAZIONE - Dichiarazione implicita di pubblica utilità - Obbligo di
comunicare l’avvio del procedimento - Fattispecie: approvazione progetto tecnico
di variante lavori sistemazione ed occupazione urgenza - Art. 7, L. n. 241/1990.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sussiste l’obbligo di
comunicare l’avvio del procedimento culminante nella dichiarazione implicita di
pubblica utilità dell’intervento da realizzare, in quanto immediatamente e
direttamente lesivo di potenziali interessi (C.d.S., A.P., n. 14/1999 ). Nel
caso di specie, tuttavia, non si è avuta la dichiarazione di pubblica utilità
implicita nell'approvazione del progetto delle opere da realizzare, perché essa
consegue ope legis alla sola approvazione del progetto definitivo delle
opere da realizzare, come stabilisce il comma 13 dell'articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, laddove con la impugnata delibera consiliare n. 27 del
1998 è stato approvato soltanto il progetto di massima (CdS Sez. IV, n.
3364/09). Pertanto, non essendoci alcuna valida ed utile dichiarazione di
pubblica utilità e questa non potendo conseguire ex lege all'approvazione
del progetto preliminare, non sussisteva alcun obbligo da parte della
amministrazione comunale di comunicare ai ricorrenti l'esistenza del
procedimento relativo alla realizzazione dei lavori per cui è causa. (conferma,
sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, Sezione III n. 01196/2004), Pres. Giaccardi -
Est. Leoni - Monteleone (avv. Colapinto) c. Comune di Cassano delle Murge (avv.
De Marco). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5155
ESPROPRIAZIONE - DIRITTO URBANISTICO - PRG - Discrezionalità
dell’Amministrazione - Destinazione di zona di natura conformativa - Vincolo non
finalizzato all’espropriazione - Mero obbligo per i proprietari di rispetto
della destinazione impressa all’area. La destinazione di una area a servizi
(es. attrezzature ed impianti di interesse generale) corrisponde a destinazione
di zona di PRG di natura conformativa, connessa alle determinazioni di
pianificazione urbanistica rientranti nella discrezionalità
dell’Amministrazione, cui corrisponde un mero obbligo per i proprietari di
rispetto della destinazione impressa all’area e non un vincolo finalizzato
all’espropriazione (C.d.S. Sez. IV, n. 4340/02). (conferma, sentenza del T.A.R.
PUGLIA - BARI, Sezione III n. 01196/2004), Pres. Giaccardi - Est. Leoni -
Monteleone (avv. Colapinto) c. Comune di Cassano delle Murge (avv. De Marco).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5155
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05155/2010 REG.DEC.
N. 05038/2004 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5038 del 2004, proposto da:
Monteleone Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Colapinto, con
domicilio eletto presso Carlo Colapinto in Roma, via Panama 74 Int. 8; Sisto
Anna Maria;
contro
Comune di Cassano delle Murge, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' De
Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro
N.1/A;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01196/2004, resa tra le
parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO DI VARIANTE LAVORI SISTEM. ED
OCCUPAZIONE URGENZA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Anna Leoni e
uditi per le parti gli avvocati Pesce, su delega di Colapinto, e S. De Marco, su
delega di N. De Marco.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 6 agosto 2001 e depositato il 7 agosto 2001 i
signori Antonio Monteleone e Anna Maria Sisto, premesso di essere proprietari di
aree site nel Comune di Cassano Murge, rappresentavano di avere ricevuto in data
9/7/01 notifica del decreto dirigenziale n. 1 del 5/7/2001 che ordinava
l’occupazione d’urgenza di aree di loro proprietà, occorrenti per i lavori di
sistemazione dell’area Mercato e per Spettacoli viaggianti, il cui progetto era
stato approvato con deliberazione di G.M. n. 97 del 6/4/01.
Avverso i predetti atti gli interessati proponevano ricorso avanti al TAR
Puglia, sede di Bari, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione art. 7 L. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 1 L. n. 1/78;
2) Violazione di legge: art. 10 l.n. 865/71 in relazione all’art. 1 L. n. 1/78;
3) Violazione di legge: art. 13 L. n.2359/1865;
4) Eccesso di potere sotto svariati profili;
5) Violazione art. 97 Cost.
Chiedevano, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni ingiustamente subiti.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 15/11/01, premesso di aver
appreso dell’esistenza della delibera G. M. n. 27 del 1998 solo a seguito di
ordinanza istruttoria del TAR, deducevano avverso la stessa i seguenti motivi di
ricorso:
6) Violazione art. 7 L. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 1 L. n. 1/78;
7) Violazione di legge: art. 10 l.n. 865/71 in relazione all’art. 1 L. n. 1/78;
8) Violazione di legge: art. 13 L. n.2359/1865;
9) Eccesso di potere sotto svariati profili;
10) Violazione art. 97 Cost.;
11) Violazione art. 2 L. n. 1187/68- Art.3 l. n. 1902/52- Art. 10 L. n.1150/42.
In data 26 marzo 2003 i ricorrenti depositavano ulteriori motivi aggiunti, con i
quali, dato atto della sopravvenienza di ulteriori atti della procedura
espropriativa(determinazioni. dirigenziali nn. 1 e 2 del 15/1703, aventi ad
oggetto rispettivamente il decreto di esproprio e la determinazione della
relativa indennità)proponevano avverso di essi i seguenti motivi di gravame:
Violazione di legge: art. 2 L. n. 1187/68- Art. 3 L.n. 1902/52- Art. 10 L. n.
1150/42- Eccesso di potere per travisamento dei fatti- Errore di diritto.
L’Amministrazione si costituiva per resistere, producendo memorie difensive,
eccependo l’infondatezza del ricorso e l’inammissibilità per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo della parte di ricorso riguardante il
calcolo della indennità di espropriazione.
Il Tribunale amministrativo di Bari, Sezione III, con sentenza n. 1196 del 2004,
disattese le eccezioni di inammissibilità presentate dall’Amministrazione
resistente per quanto attiene alla mancata notifica del ricorso all’impresa
risultava aggiudicataria delle opere de quibus, rigettava il ricorso principale
e i motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2001, in parte rigettava ed
in parte dichiarava inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti
depositati in data 26 marzo 2003.
2. Appellano i signori Monteleone e Sisto, deducendo avverso la sentenza
impugnata le seguenti censure:
- Violazione dei principi generali vigenti in materia espropriativa e di opere
pubbliche: il TAR Puglia avrebbe errato nel ritenere la prima censura riferita
alla deliberazione n. 97 del 2001, in quanto il progetto di sistemazione
dell’area Mercato e Spettacoli viaggianti sarebbe stato approvato con la
delibera n. 27 del 27/2/98, mentre con la cit. delibera n. 97 sarebbe stato
approvato il progetto tecnico esecutivo di variante a detto progetto.
Ne conseguirebbe la erronea statuizione del Tar sul primo, secondo e terzo
motivo di ricorso, nonché sui motivi aggiunti.
- Violazione dei principi generali in tema di scelta delle aree da espropriare,
in quanto, ancorchè scelta discrezionale, essa, nella fattispecie, sarebbe
viziata da illogicità ed inutilità ai fini dell’interesse pubblico.
- Violazione dell’art. 2 L. n. 1187/68, in quanto il TAR avrebbe erroneamente
ritenuto il vincolo gravante sulle aree interessata dalla procedura de qua
meramente conformativo e non espropriativo, in quanto non finalizzato
all’espropriazione.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Cassano delle Murge, contestando il
gravame proposto, in quanto con la delibera n. 27 del 1998 era stato approvato
solo un progetto di massima.
Detta delibera sarebbe stata tardivamente impugnata con i motivi aggiunti
notificati il 15/11/01. nel merito, comunque, le censure avverso tale delibera
sarebbero infondate.
4. Gli appellanti hanno depositato memoria difensiva, con la quale ribadiscono
la richiesta di risarcimento dei danni, previa eventuale CTU.
5. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 20 aprile 210 e
trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto.
2. Con il primo motivo si deduce la violazione dei principi generali vigenti in
materia espropriativa e di opere pubbliche, in quanto erroneamente il TAR
avrebbe ritenuto che il progetto di sistemazione dell’area in questione era
stato approvato con la delibera n. 97 del 2001 e non con la delibera n. 27 del
27/2/98, ritenendo con ciò infondata la censura di mancata partecipazione al
procedimento avanzata dai ricorrenti.
La censura non può essere condivisa.
Invero, quanto al profilo della dedotta violazione dell’articolo 7 della legge 7
agosto 1990 n. 241 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
culminata nella dichiarazione implicita di pubblica utilità dell’intervento da
realizzare, come tale immediatamente e direttamente lesiva degli interessi dei
ricorrenti in primo grado, osserva la Sezione che non vi è dubbio che tale
obbligo sussista, come precisato dalla giurisprudenza di questo consesso (per
tutti, A.P., 1\5 settembre 1999, n. 14).
Tuttavia, nel caso di specie, non si è avuta la dichiarazione di pubblica
utilità implicita nell'approvazione del progetto delle opere da realizzare,
perchè essa consegue ope legis alla sola approvazione del progetto definitivo
delle opere da realizzare, come stabilisce il comma 13 dell'articolo 14 dell
legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove con la impugnata delibera consiliare n.
27 del 1998 è stato approvato soltanto il progetto di massima(IV Sez., n.
3364/09).
Non essendoci alcuna valida ed utile dichiarazione di pubblica utilità e questa
non potendo conseguire ex lege all'approvazione del progetto preliminare, non
sussisteva alcun obbligo da parte della amministrazione comunale di comunicare
ai ricorrenti l'esistenza del procedimento relativo alla realizzazione dei
lavori per cui è causa.
Successivamente all'approvazione del progetto preliminare ed in relazione alla
conseguente fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera,
quest'ultimo sì comportante dichiarazione implicita di pubblica utilità
dell'opera, è sorto invece l'obbligo di dare comunicazione agli 'interessati
dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, obbligo che risulta puntualmente adempiuto con la nota prot. n. 1432 del
25 gennaio 2001.
Con il secondo motivo di appello i ricorrenti si dolgono della scelta operata
dal Comune circa l’allocazione dell’opera pubblica.
La censura è formulata in termini assolutamente generici, di per sé, quindi, non
in grado di contrastare l’orientamento del tutto pacifico secondo cui le scelte
di determinazione delle aree rientrano nella discreazionalità tecnica
dell’Amministrazione, sottratta al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo salvo che per i profili di illogicità ed irrazionalità, di cui
peraltro, nella fattispecie, non si ravvisano gli estremi.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza del TAR per violazione
dell’art. 2 della L. n. 1187/68, in quanto sarebbe decaduto il vincolo di area
preordinata all’esproprio, trattandosi di zona F..
Anche tale censura non può essere condivisa, in quanto la destinazione di zona F
a servizi(attrezzature ed impianti di interesse generale) corrisponde a
destinazione di zona di PRG di natura conformativa, correlato alle
determinazioni di pianificazione urbanistica rientranti nella discrezionalità
dell’Amministrazione, cui corrisponde un mero obbligo per i proprietari di
rispetto della destinazione impressa all’area e non un vincolo finalizzato
all’espropriazione(IV Sez., n. 4340/02).
3. Per le suesposte considerazioni, l’appello va rigettato, con conseguente
conferma della sentenza impugnata.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, rigetta l’appello
indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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