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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5160
DIRITTO URBANISTICO - Ingiunzione di demolizione immobile - Lesione di interesse
legittimo - Risarcimento del danno a carico della P.A. - Presupposti - Art. 2043
codice civile. Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse
legittimo, a carico della P.A. non costituisce un semplice effetto automatico
dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso
la verifica positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento
dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’amministrazione,
l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito
compiuto e il danno subito, l’esistenza di una condotta della P.A.
caratterizzata dalla colpa (Cons. Stato Sez. V 12/12/2009 n.7800; idem, Sez VI
n.4689/2008). (sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. staccata di LECCE, Sezione III
n. 05034/2005) Pres. Giaccardi – Est. Migliozzi - Pace (avv. Acquaviva) c.
Comune di Taranto (avv. Fischetti). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010,
Sentenza n. 5160
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05160/2010 REG.DEC.
N. 07506/2006 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7506 del 2006, proposto da:
Pace Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Acquaviva, con domicilio
eletto presso Mario Palombi in Roma, via Luigi Capuana 175;
contro
Comune di Taranto - Commissario Prefettizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello Fischetti, con domicilio eletto presso Sebastiano Mastrobuono in Roma,
via Fabio Massimo 60;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n.
05034/2005, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AD
INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE IMMOBILE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Andrea
Migliozzi e uditi per le parte appellante l’avv. Acquaviva e per la parte
resistente l’avv. Mastrobuono, su delega d ell’avv. Fischetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra Pace Giulia impugnava innanzi al TAR per la Puglia sede di Lecce due
ordinanze del Comune di Taranto, la n.102 del 28/12/2001 e la n.102 bis
dell’11/2/2002 ( la seconda integrativa della prima ) recanti ingiunzione di
demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi di opere edilizie
presenti nell’unità immobiliare sita in via Puglia n.80 di proprietà dell’
attuale appellante, ritenute abusivamente realizzate.
L’adito TAR - Sez.I – con sentenza n.6192/2003, passata in giudicato, accoglieva
il proposto ricorso e annullava i due provvedimenti ripristinatori suindicati in
ragione del fatto che l’abuso era particolarmente risalente nel tempo,le opere
in questione di scarsa rilevanza e non si poteva ignorare lo status particolare
di buona fede e di affidamento dell’allora ricorrente quale proprietaria
dell’immobile in cui le varianti abusive erano state realizzate prima del suo
acquisto.
Successivamente la sig.ra Pace , dopo aver conseguito nell’aprile del 2004 la
sanatoria, nel febbraio del 2005 vendeva l’unità immobiliare per cui è causa.
Quindi, proponeva, sempre innanzi al Tar per la Puglia , ricorso volto ad
ottenere la condanna del Comune di Taranto al risarcimento del danno a lei
derivante, a suo dire, dall’impossibilità di alienare antecedentemente il suo
immobile, in ragione degli atti demolitori sopra indicati.
Il TAR con sentenza n.5034/2005 rigettava il gravame , ritenendolo infondato.
Avverso tale sentenza ha interposto appello l’interessata che sviluppando tre
mezzi d’impugnazione ha rivendicato la sussistenza delle condizioni richieste
per farsi luogo al riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria ,
erroneamente disattesa dal giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto che ha contestato la fondatezza
dell’appello, chiedendone la reiezione.
DIRITTO
L’appello è infondato e va , conseguentemente, respinto.
In primo luogo va osservato come con buona parte delle censure del proposto
gravame si reitera la tesi della legittimità delle opere edilizie oggetto di
provvedimenti ripristinatori, ma è evidente che trattasi di questioni che sono
state già a suo tempo vagliate in altra, presupposta causa e che non attengono
stricto sensu all’oggetto del presente giudizio , volto unicamente ad ottenere
la declaratoria della condanna dell’Amministrazione comunale di Taranto al
risarcimento danno sia pure attivata in ragione dell’avvenuto annullamento delle
ordinanze comunali di demolizione di dette opere .
Ciò doverosamente precisato e venendo, quindi, al thema decidendum precipuamente
qui in rilievo, la sig.ra Pace rivendica, in sostanza, nei confronti
dell’intimato Comune un diritto alla rifusione di un pregiudizio patrimoniale e
fonda, in particolare, la sua pretesa risarcitoria sulla condotta asseritamente
illegittima dell’Amministrazione per effetto della quale la vendita del proprio
immobile che si sarebbe dovuta tenere nell’aprile del 2001 non è potuta avvenire
in quella data in ragione delle ordinanze di demolizione emesse dal Comune ( poi
annullate dal giudice di primo grado) che hanno interessato alcune opere,
ritenute abusive, presenti nell’unità immobiliare che avrebbe dovuto promettere
in vendita nell’anzidetto periodo
Più specificatamente, l’interessata assume che se non fosse intervenuta la
(illegittima) contestazione di pretesi abusi edilizi come definita con le
ordinanze oggetto dell’impugnativa risoltasi con esito vittorioso, la medesima
avrebbe realizzato nel 2001 un utile dalla vendita dell’immobile superiore a
quello conseguito a seguito della cessione avvenuta solo nel 2005, producendole
così , un tale rinvio, il relativo danno: di qui l’ imputazione a carico del
Comune di Taranto dell’evento causativo di danno e la richiesta di condanna
dell’Ente locale al risarcimento del relativo pregiudizio patrimoniale, ai sensi
dell’art.2043 codice civile.
La pretesa risarcitoria si appalesa priva di fondamento.
Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico
della P.A. non costituisce un semplice effetto automatico dell’annullamento
giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso la verifica
positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento dell’imputabilità
dell’evento dannoso alla responsabilità dell’amministrazione, l’esistenza di un
danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno
subito, l’esistenza di una condotta della P.A. caratterizzata dalla colpa (cfr
Cons Stato Sez. V 12/12/2009 n.7800; idem, Sez VI n.4689 del 2008).
Ora, avuto riguardo ai fatti di causa, secondo la loro scansione logica e
cronologica, non è dato ravvisare alcun nesso causale tra la condotta del Comune
rappresentata dall’adozione dei provvedimenti sanzionatori poi annullati e
l’evento causativo del danno, posto che se, come pacificamente ammesso in causa,
la mancata stipula del preliminare di compravendita deve farsi risalire
all’aprile del 2001, all’epoca non erano stati ancora adottati gli atti
sanzionatori impugnati che sono intervenuti solamente nel dicembre del 2001 e
nel febbraio del 2002.
Più in generale, poi, nella specie non si può parlare minimamente di impedimento
frapposto da “colpevole” comportamento dell’Amministrazione, visto che la
promittente acquirente dell’immobile de quo, come evidenziato negli atti di
corrispondenza tra le parti prodotti in giudizio, si è astenuta nell’aprile del
2001 dal sottoscrivere il preliminare di compravendita in ragione degli abusi
edilizi presenti nell’appartamento, sicchè alcuna connessione può configurarsi
tra il mancato, preteso adempimento precontrattuale e le misure sanzionatorie di
ripristino dello stato dei luoghi assunte in epoca successiva (dicembre 2001).
Ad ogni modo, al di là dell’assenza di un rapporto di congruenza
logico-temporale tra gli atti ripristinatori emessi dal Comune e il preteso
danno subito, va rilevato come neppure sia possibile intravvedere nella specie
una condotta connotata, ai fini per cui è causa, dall’imprescindibile requisito,
dell’antigiuridicità.
Invero, con la sentenza che, in accoglimento del relativo ricorso, a suo tempo,
ha annullato le ordinanze di demolizione, il TAR ha dato atto della “esistenza
dell’abuso sia pur di scarsa rilevanza e particolarmente risalente nel tempo
nonchè del non essere venuto meno il persistere dell’abuso e delle esigenze di
ripristino della legalità”, per cui non è dato minimamente comprendere, a fronte
di siffatte statuizioni, come nella vicenda per cui è causa possa venire in
rilievo un comportamento del Comune contra legem, quanto meno con riferimento
alla qualificazione della non regolarità edilizia delle opere in contestazione.
Conclusivamente, non rinvenendosi nella specie la sussistenza degli elementi
costitutivi della responsabilità per illecito di cui all’art.2043 codice civile,
la pretesa risarcitoria fatta valere dall’appellante, come già rilevato in prime
cure dal TAR, si appalesa priva di giuridico fondamento.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio vanno poste a carico della
parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente
pronunziando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento , in favore del resistente Comune di
Taranto delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano
complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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