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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5160


DIRITTO URBANISTICO - Ingiunzione di demolizione immobile - Lesione di interesse legittimo - Risarcimento del danno a carico della P.A. - Presupposti - Art. 2043 codice civile.
Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico della P.A. non costituisce un semplice effetto automatico dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso la verifica positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno subito, l’esistenza di una condotta della P.A. caratterizzata dalla colpa (Cons. Stato Sez. V 12/12/2009 n.7800; idem, Sez VI n.4689/2008). (sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. staccata di LECCE, Sezione III n. 05034/2005) Pres. Giaccardi – Est. Migliozzi - Pace (avv. Acquaviva) c. Comune di Taranto (avv. Fischetti). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5160

 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 05160/2010 REG.DEC.

N. 07506/2006 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 7506 del 2006, proposto da:
Pace Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Acquaviva, con domicilio eletto presso Mario Palombi in Roma, via Luigi Capuana 175;

contro

Comune di Taranto - Commissario Prefettizio, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fischetti, con domicilio eletto presso Sebastiano Mastrobuono in Roma, via Fabio Massimo 60;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 05034/2005, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AD INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE IMMOBILE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parte appellante l’avv. Acquaviva e per la parte resistente l’avv. Mastrobuono, su delega d ell’avv. Fischetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La sig.ra Pace Giulia impugnava innanzi al TAR per la Puglia sede di Lecce due ordinanze del Comune di Taranto, la n.102 del 28/12/2001 e la n.102 bis dell’11/2/2002 ( la seconda integrativa della prima ) recanti ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi di opere edilizie presenti nell’unità immobiliare sita in via Puglia n.80 di proprietà dell’ attuale appellante, ritenute abusivamente realizzate.

L’adito TAR - Sez.I – con sentenza n.6192/2003, passata in giudicato, accoglieva il proposto ricorso e annullava i due provvedimenti ripristinatori suindicati in ragione del fatto che l’abuso era particolarmente risalente nel tempo,le opere in questione di scarsa rilevanza e non si poteva ignorare lo status particolare di buona fede e di affidamento dell’allora ricorrente quale proprietaria dell’immobile in cui le varianti abusive erano state realizzate prima del suo acquisto.

Successivamente la sig.ra Pace , dopo aver conseguito nell’aprile del 2004 la sanatoria, nel febbraio del 2005 vendeva l’unità immobiliare per cui è causa.

Quindi, proponeva, sempre innanzi al Tar per la Puglia , ricorso volto ad ottenere la condanna del Comune di Taranto al risarcimento del danno a lei derivante, a suo dire, dall’impossibilità di alienare antecedentemente il suo immobile, in ragione degli atti demolitori sopra indicati.

Il TAR con sentenza n.5034/2005 rigettava il gravame , ritenendolo infondato.

Avverso tale sentenza ha interposto appello l’interessata che sviluppando tre mezzi d’impugnazione ha rivendicato la sussistenza delle condizioni richieste per farsi luogo al riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria , erroneamente disattesa dal giudice di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto che ha contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.


DIRITTO


L’appello è infondato e va , conseguentemente, respinto.

In primo luogo va osservato come con buona parte delle censure del proposto gravame si reitera la tesi della legittimità delle opere edilizie oggetto di provvedimenti ripristinatori, ma è evidente che trattasi di questioni che sono state già a suo tempo vagliate in altra, presupposta causa e che non attengono stricto sensu all’oggetto del presente giudizio , volto unicamente ad ottenere la declaratoria della condanna dell’Amministrazione comunale di Taranto al risarcimento danno sia pure attivata in ragione dell’avvenuto annullamento delle ordinanze comunali di demolizione di dette opere .

Ciò doverosamente precisato e venendo, quindi, al thema decidendum precipuamente qui in rilievo, la sig.ra Pace rivendica, in sostanza, nei confronti dell’intimato Comune un diritto alla rifusione di un pregiudizio patrimoniale e fonda, in particolare, la sua pretesa risarcitoria sulla condotta asseritamente illegittima dell’Amministrazione per effetto della quale la vendita del proprio immobile che si sarebbe dovuta tenere nell’aprile del 2001 non è potuta avvenire in quella data in ragione delle ordinanze di demolizione emesse dal Comune ( poi annullate dal giudice di primo grado) che hanno interessato alcune opere, ritenute abusive, presenti nell’unità immobiliare che avrebbe dovuto promettere in vendita nell’anzidetto periodo

Più specificatamente, l’interessata assume che se non fosse intervenuta la (illegittima) contestazione di pretesi abusi edilizi come definita con le ordinanze oggetto dell’impugnativa risoltasi con esito vittorioso, la medesima avrebbe realizzato nel 2001 un utile dalla vendita dell’immobile superiore a quello conseguito a seguito della cessione avvenuta solo nel 2005, producendole così , un tale rinvio, il relativo danno: di qui l’ imputazione a carico del Comune di Taranto dell’evento causativo di danno e la richiesta di condanna dell’Ente locale al risarcimento del relativo pregiudizio patrimoniale, ai sensi dell’art.2043 codice civile.

La pretesa risarcitoria si appalesa priva di fondamento.

Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico della P.A. non costituisce un semplice effetto automatico dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso la verifica positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno subito, l’esistenza di una condotta della P.A. caratterizzata dalla colpa (cfr Cons Stato Sez. V 12/12/2009 n.7800; idem, Sez VI n.4689 del 2008).

Ora, avuto riguardo ai fatti di causa, secondo la loro scansione logica e cronologica, non è dato ravvisare alcun nesso causale tra la condotta del Comune rappresentata dall’adozione dei provvedimenti sanzionatori poi annullati e l’evento causativo del danno, posto che se, come pacificamente ammesso in causa, la mancata stipula del preliminare di compravendita deve farsi risalire all’aprile del 2001, all’epoca non erano stati ancora adottati gli atti sanzionatori impugnati che sono intervenuti solamente nel dicembre del 2001 e nel febbraio del 2002.

Più in generale, poi, nella specie non si può parlare minimamente di impedimento frapposto da “colpevole” comportamento dell’Amministrazione, visto che la promittente acquirente dell’immobile de quo, come evidenziato negli atti di corrispondenza tra le parti prodotti in giudizio, si è astenuta nell’aprile del 2001 dal sottoscrivere il preliminare di compravendita in ragione degli abusi edilizi presenti nell’appartamento, sicchè alcuna connessione può configurarsi tra il mancato, preteso adempimento precontrattuale e le misure sanzionatorie di ripristino dello stato dei luoghi assunte in epoca successiva (dicembre 2001).

Ad ogni modo, al di là dell’assenza di un rapporto di congruenza logico-temporale tra gli atti ripristinatori emessi dal Comune e il preteso danno subito, va rilevato come neppure sia possibile intravvedere nella specie una condotta connotata, ai fini per cui è causa, dall’imprescindibile requisito, dell’antigiuridicità.

Invero, con la sentenza che, in accoglimento del relativo ricorso, a suo tempo, ha annullato le ordinanze di demolizione, il TAR ha dato atto della “esistenza dell’abuso sia pur di scarsa rilevanza e particolarmente risalente nel tempo nonchè del non essere venuto meno il persistere dell’abuso e delle esigenze di ripristino della legalità”, per cui non è dato minimamente comprendere, a fronte di siffatte statuizioni, come nella vicenda per cui è causa possa venire in rilievo un comportamento del Comune contra legem, quanto meno con riferimento alla qualificazione della non regolarità edilizia delle opere in contestazione.

Conclusivamente, non rinvenendosi nella specie la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per illecito di cui all’art.2043 codice civile, la pretesa risarcitoria fatta valere dall’appellante, come già rilevato in prime cure dal TAR, si appalesa priva di giuridico fondamento.

Le spese e competenze del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunziando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento , in favore del resistente Comune di Taranto delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA. .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

 
L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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