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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5173
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Autonomia
diritto di accesso - nozione di “situazione giuridicamente rilevante” - effetti
diretti o indiretti - Fattispecie: accesso a documenti relativi a vendita
all'incanto immobile ed accertamento del proprio diritto di proprietà
sull’immobile - Artt. 22, 24 e 25 L. n. 241/1990. La nozione di “situazione
giuridicamente rilevante” contenuta nell’art. 22 L. n. 241 del 1990, per la cui
tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia
rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una
posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di
interesse legittimo, così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a
chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso
abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi
confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante
l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita
distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto (Cons.
Stato, V Sez., n. 6440/06). (annulla, sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. III
TER n. 07798/2009) Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Catarinella (avv. Molea) c.
Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Gen. Stato). CONSIGLIO DI STATO Sez.
IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5173
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05173/2010 REG.DEC.
N. 01122/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2010, proposto da:
Massimo Catarinella, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Molea, con
domicilio eletto presso Vittorio Molea in Roma, via Canino, 21;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Per Gli Enti Cooperativi;
nei confronti di
Cooperativa Edilizia Citta' Nova Scarl in Liquidazione Coatta Amm.Va;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 07798/2009, resa tra
le parti, concernente ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A VENDITA ALL'INCANTO
IMMOBILE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2010 il Cons. Anna Leoni
e uditi per le parti l’ avvocato Molea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 13/2/2009 il sig. Massimo Catarinella inoltrava istanza di accesso
all’intera documentazione amministrativa afferente la procedura di vendita
all’asta di alcuni immobili siti in Roma, viale Camillo Sabatini n. 168.
Con ricorso notificato in data 1674/2009 il medesimo chiedeva che venisse
accertata l’illegittimità del silenzio diniego serbato dall’Amministrazione.
L’immobile in questione risultava occupato dal ricorrente, il cui titolo
all’occupazione era stato, però, contestato e i giudizi promossi per
l’accertamento del diritto di proprietà lo avevano visto soccombente sia in
primo sia in secondo grado.
Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa, allora in bonis, con
verbale in data 20/11/96 escludeva, peraltro, il sig. Catarinella dalla
compagine sociale .
Avverso tale verbale ricorreva il medesimo, risultando soccombente sia in primo
sia in secondo grado.
L’istanza di accesso pareva, quindi, volta a verificare se fosse stato o meno
emanato da parte dell’amministrazione competente un provvedimento autorizzatorio
di un tentativo di vendita all’incanto dell’immobile.
2. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza ter, investito
con ricorso notificato il 15 aprile 2009 della questione del silenzio- rifiuto
formatosi sulla richiesta di accesso, lo rigettava con sentenza n. 7798/09,
ritenendo che il venir meno della qualità di socio della Cooperativa aveva reso
impossibile qualunque tipo di rivendicazione sull’immobile in questione, con
conseguente impossibilità di configurare la titolarità di un interesse
legittimante, qualificato e differenziato in grado di autorizzare l’interessato
ad accedere ai documenti richiesti.
Sosteneva il TAR che presupposto imprescindibile per l’accesso è l’esistenza di
una posizione soggettiva per la cui tutela l’esame di una determinata
documentazione si riveli indispensabile, il che non sarebbe stato raffigurabile
nel caso in esame.
3. Appella il sig. Catarinella, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata
per i seguenti motivi:
1) Errore sui presupposti di fatto e di diritto- Violazione dell’art.22 della L.
n. 241 del 1990, in quanto la situazione giuridica relativa alla proprietà
dell’immobile non sarebbe ancora definita, essendo al riguardo pendenti numerosi
procedimenti davanti alla giurisdizione civile e in quanto l’appellante dovrebbe
considerarsi a buon diritto “interessato” ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett.b)
della L. n. 241 del 1990, in quanto si trova in una situazione giuridica
tutelata rispetto all’immobile che occupa ormai da lungo tempo.
2) Illegittimità del tacito diniego di accesso, per violazione degli artt. 22,
24 e 25 della L. n. 241 del 1990 e sussistenza del diritto di accedere alla
documentazione richiesta.
4. Il Ministero dello sviluppo economico si è formalmente costituito in
giudizio.
5. La causa è stata inserita nei ruoli di camera di consiglio del 18 maggio 2010
e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L‘appello è fondato e va accolto.
Non può, invero, condividersi la tesi sostenuta dal Tribunale amministrativo
nella sentenza impugnata di inesistenza di una posizione soggettiva legittimante
all’accesso, avendo il sig. Catarinella perso la qualità di socio della
Cooperativa cui fa riferimento l’immobile dallo stesso occupato.
L’interessato ha promosso numerosi giudizi rivoti sia ad accertare il proprio
diritto di proprietà sull’immobile, sia a contestare la decadenza dalla qualità
di socio della Cooperativa e, pertanto, a ragione ritiene di avere diritto di
accedere alla documentazione riguardante l’autorizzazione alla vendita
all’incanto dell’immobile da lui occupato.
Costituisce, invero, orientamento costante di questo Consiglio quello secondo
cui la nozione di “situazione giuridicamente rilevante” contenuta nell’art. 22
L. n. 241 del 1990, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è
nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non
presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini
dindi ritto soggettivo o di interesse legittimo, così che la legittimazione
all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti
procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare
effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione
di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso
come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione
legittimante alla impugnativa dell’atto(cfr., in termini, Cons. Stato, V Sez.,
n. 6440/06).
Nel caso di specie, è incontestato che non via siano decisioni passate in
giudicato escludenti il diritto di proprietà del sig. Catarinella e, d’altro
canto, è altresì incontestabile che, in punto di fatto egli abbia un interesse
diretto e concreto da tutelare attraverso l’accesso richiesto, dal momento che
la eventuale autorizzazione alla vendita all’incanto dell’immobile da lui
occupato comprometterebbe inevitabilmente il suo titolo alla occupazione.
2. Per le suesposte considerazioni l’appello va accolto, con conseguente riforma
della sentenza impugnata e dichiarazione del diritto dell’appellante ad accedere
alla documentazione richiesta.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l’appello indicato in
epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso di I grado.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del doppio grado
di giudizio che liquida in Euro 2000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Bruno Mollica, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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