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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
03/08/2010, Sentenza n. 5174
ESPROPRIAZIONE - Progetto di pubblica utilità - Ordinanza di occupazione -
Motivazione che rilevi l’urgenza - “Legge obiettivo” n.443/2001 - Occupazione
anticipata finalizzata all'esproprio di terreni - Art.22 bis, testo unico sugli
espropri n.327/2001 - Fattispecie. A seguito dell’entrata in vigore
dell‘art.22 bis, testo unico sugli espropri n. 327 del 2001, deve ritenersi
sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione che rilevi l’urgenza di
consentire la realizzazione previste dal progetto di pubblica utilità. Nella
specie, l’immissione in possesso riguardava la realizzazione di lavori aventi
una specifica qualificazione legale di urgenza, in quanto volti al raddoppio
della strada statale Aurelia bis, rientrante nell’ambito di applicazione della
“legge obiettivo” n.443/2001. (riforma sentenza T.A.R. LIGURIA - GENOVA, Sez. I
n. 00308/2009) - Pres. Giaccardi - Est. Migliozzi - Anas Spa (Avvocatura di
Stato) c. Torcello ed altri (avv.ti Magrone e Brunetti). CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5174
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONE - Appello incidentale -
Riproposizione generiche delle censure del ricorso originario - Inammissibilità
- Fattispecie: procedura espropriativa. Il gravame dell’appello incidentale,
si appalesa inammissibile quando, con esso vengono riproposte le censure già
dedotte genericamente nei confronti degli atti della procedura espropriativa con
il ricorso originario, venendo riprodotti i vizi relativi alla non esatta
individuazione dei soggetti titolari dei diritti immobiliari e alla pretesa
irritualità delle notifiche effettuate. (riforma sentenza T.A.R. LIGURIA -
GENOVA, Sez. I n. 00308/2009) - Pres. Giaccardi - Est. Migliozzi - Anas Spa
(Avvocatura di Stato) c. Torcello ed altri (avv.ti Magrone e Brunetti).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5174
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05174/2010 REG.DEC.
N. 01836/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2010, proposto da:
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Vincenzo Torcello, Luigi Gammuto, Elena Gammuto, Raffaele Gammuto, rappresentati
e difesi dagli avv. Giandomenico Magrone, Lorenzo Brunetti, con domicilio eletto
presso Giandomenico Magrone in Roma, piazza di Pietra, 26;
nei confronti di
Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
Provincia di Savona, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in
giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00308/2009, resa tra le
parti, concernente OCCUPAZIONE ANTICIPATA FINALIZZATA ALL'ESPROPRIO DI TERRENI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vincenzo Torcello e di Luigi
Gammuto e di Elena Gammuto e di Raffaele Gammuto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Andrea
Migliozzi e uditi per l’appellante ANAS l’avv. dello Stato Sica Brunetti e per
gli appellati l’avv.Brunetti
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Liguria gli attuali appellati ,
comproprietari di unità immobiliari siti in Comune di Savona in fregio al
torrente Le Timbro impugnavano gli atti relativi alla procedura espropriativa di
alcuni compendi immobiliari attivata dall’ANAS – Compartimento della viabilità
della Liguria, per la realizzazione del progetto definitivo riguardante il
raddoppio della strada statale 1 Aurelia bis tra i Comuni di Albisola Superiore
e Savona.
In particolare, venivano impugnate:
a) le note ANAS datate 1/9/2008 aventi ad oggetto:”notifica del decreto
motivato, offerta indennità provvisoria e avviso sopralluogo immissione in
possesso di alcune unità immobiliari";
b) l’immissione in possesso di ANAS di unità immobiliari avvenuta il 30
settembre 2008;
c) “tutti gli atti preparatori e prodromici (progetto non definitivo e
definitivo), comunicazione ai proprietari di avvenuta approvazione progetto
definitivo e dichiarazione di pubblica utilità”;
d) “ tutti gli atti conseguenti (tre verbali in data 30 settembre 2008 relativi
a stato di consistenza ed immissione in possesso)”.
Il TAR con sentenza n.308/2009 respingeva il gravame relativamente
all’impugnazione delle deliberazione CIPE recante l’approvazione del progetto
definitivo relativo alla realizzanda arteria stradale , mentre lo accoglieva con
riferimento al decreto di occupazione di urgenza che , ad avviso del giudice di
primo grado non era motivato, in contrasto con quanto previsto dall’art.22 bis
del DPR n.327/01.
L’ANAS ha impugnato tale sentenza , chiedendone la riforma perché erronea nelle
statuizioni e prese conclusioni, lì dove con essa è stata erroneamente censurata
la legittimità dell’ordinanza di occupazione di urgenza per difetto di
motivazione, omettendosi di rilevare che, al contrario, l’immissione in possesso
riguarda la realizzazione di lavori aventi una specifica qualificazione legale
di urgenza in quanto volti all’esecuzione di un’opera ( il raddoppio della
strada statale Aurelia bis ) rientrante nell’ambito di applicazione della legge
obiettivo n.443/2001.
Gli appellati Torcello Vincenzo, Gammuto Luigi, Gammuto Elena e Gammuto Raffaele
, con atto depositato il 25 marzo 2010 hanno proposto appello incidentale
avverso la sentenza n.308/09.
Con tale gravame, i predetti precisano di non aver mai impugnato alcuni
provvedimenti che pure in sentenza sono stati oggetto di prese statuizioni,
ribadiscono che gli atti impugnati in primo grado sono solo quelli indicati
nell’epigrafe del ricorso originariamente proposto e nel contestare la erroneità
sul punto della sentenza di primo grado, ripropongono le censure già dedotte in
prime cure e chiedono altresì il rigetto dell’appello principale proposto da
ANAS.
All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta in decisione.
DIRITTO
Così riassunti i fatti che hanno condotto alla presente fase del giudizio, va
esaminato con priorità l’appello principale con cui ANAS ha dedotto ,
contrariamente a quanto statuito dal Tar, l’assenza di vizi di legittimità
denunciati nei confronti dell’impugnata ordinanza di occupazione d’urgenza.
L’appello è fondato, meritando l’impugnata sentenza di essere riformata .
Parte appellante contesta la fondatezza della sentenza nella parte in cui il
primo giudice ha ritenuto di condividere i rilievi del difetto di motivazione e
della violazione di legge dedotti a carico dell’ordinanza di occupazione
d’urgenza, atteso che, ad avviso di ANAS, detto provvedimento deve ritenersi
adeguatamente motivato, avuto riguardo sia alla norma di cui all’art.22 bis del
testo unico sugli espropri, sia alla sottoposizione dell’opera alle disposizioni
della legge obiettivo.
Un tale assunto appare meritevole di positiva considerazione.
Sulla questione giuridica qui in evidenza si è già pronunziata la Sezione in
occasione della trattazione di analoga impugnativa degli atti relativi alla
procedura espropriativa riguardante la realizzazione dell’opera viaria di che
trattasi, con la sentenza n.3355 del 2009 e il Collegio non ha motivo di
discostarsi dalle prese statuizioni.
Vale qui ribadire quanto già in precedenza fatto rilevare nell’analoga
controversia già definita con la citata decisione e cioè che l’ordinanza di
occupazione d’urgenza nel richiamare la delibera CIPE n.77 del 3 agosto 2007 di
approvazione del progetto definitivo dei lavori riguardante il raddoppio della
strada statale Aurelia bis nonché “il carattere di particolare urgenza che
rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio” e che “le opere
rientrano nella legge n.443 del 2001” deve ritenersi adeguatamente motivata.
Invero, già nel quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del testo
unico sugli espropri n.327 del 2001, l’ordinanza di occupazione d’urgenza in
quanto riguardante una fase puramente attuativa di quella relativa alla
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori,
appariva sufficientemente motivata con l’espresso riferimento a tale
dichiarazione. (cfr Cons Stato Sez Iv 25 agosto 2003 n.4813; idem 22 novembre
2002; Ad. Pl. 15 settembre 1999 n.15).
A seguito poi dell’entrata in vigore del citato art.22 bis deve ritenersi
sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione che, come nella
fattispecie, rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione previste dal
progetto di pubblica utilità.
A maggior ragione se, nel caso de quo, l’ordinanza impugnata in primo grado ha
rilevato che l’immissione in possesso riguarda la realizzazione di lavori aventi
una specifica qualificazione legale di urgenza, in quanto volti al raddoppio
della strada statale Aurelia bis, rientrante nell’ambito di applicazione della
“legge obiettivo” n.443/2001.
Pertanto, in accoglimento delle censure d’appello va riformata sul punto
l’impugnata sentenza, rivelandosi in parte qua il ricorso di primo grado
infondato.
Ma il decisum di primo grado va riformato anche nella parte che ha respinto il
gravame originario.
Invero, il TAR ha concluso, dopo varie osservazioni di diritto, per
l’infondatezza della impugnativa proposta avverso la delibera CIPE di
approvazione del progetto definitivo dell’opera viaria per cui è causa, ma a ben
vedere tale atto deliberativo non risulta in primo luogo espressamente gravato,
lì dove gli interessati hanno genericamente impugnato, come si evince dalla
lettura dell’epigrafe del ricorso originario di primo grado, unicamente “gli
atti preparatori e prodromici – progetto non definitivo e definitivo di avvenuta
approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità“ (in tal senso
vi è una conferma nell’appello incidentale e, in particolare, nella memoria
difensiva dagli stessi depositata in giudizio, in cui si afferma espressamente
che mai sono stati impugnati i predetti atti).
In ogni caso, avverso il presupposto atto deliberativo del CIPE di approvazione
del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera non
vengono mossi rilievi o contestazioni specifiche in ordine alle scelte
effettuate o ad altri vizi afferenti specificatamente siffatta determinazione,
venendo esclusivamente dedotti nei confronti di quelli che sono genericamente
indicati come “gli atti relativi alla procedura espropriativa” vizi relativi
alla non corretta individuazione dei soggetti titolari dei diritti dominicali
oggetto di ablazione e di errata notificazione degli atti ablatori, ad opera di
messi notificatori incompetenti.
Ora, se così stanno le cose, in presenza di elementi di fatto e diritto
univocamente diretti ad evidenziare la non ammissibilità in parte qua del
ricorso proposto, il TAR avrebbe dovuto dichiarare il gravame esaminato in parte
inammissibile e, in tale parte e nei predetti sensi, la sentenza va riformata.
Passando ad esaminare l’appello incidentale, tale gravame si appalesa
inammissibile.
Invero, con esso vengono riproposte le censure già dedotte genericamente nei
confronti degli atti della procedura espropriativa con il ricorso originario,
venendo riprodotti i vizi relativi alla non esatta individuazione dei soggetti
titolari dei diritti immobiliari e alla pretesa irritualità delle notifiche
effettuate, sicchè l’impugnativa non può non incorrere nella già rilevata
inammissibilità.
Conclusivamente, l’appello principale proposto da ANAS va accolto, mentre
l’appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Sussistono, peraltro giusti motivi, in ragione della specificità della vicenda
oggetto di controversia, per compensare tra l le parti le spese e competenze del
doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunziando, così dispone:
accoglie l’appello principale e in riforma dell’impugnata sentenza, in parte
rigetta il ricorso di primo grado, in altra parte lo dichiara inammissibile;
dichiara inammissibile l’appello incidentale.
Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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