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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5175


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPROPRIAZIONE - Risarcimento danni per illegittima occupazione e trasformazione aree - Decreto di esproprio nullo e privo di giuridica efficacia - Giudizio di ottemperanza - Limiti di procedibilità - Fondi occupati illegittimamente - Proprietà - Fattispecie - Artt.37 L. n.1034/1971 e 27 R.D. n.1054/1924.
Il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt.37 della legge n.1034 del 1971 e 27 del R.D. n.1054 del 1924 è diretto a far dichiarare il dovere dell’Amministrazione a conformarsi alle decisioni coperte da giudicato per far conseguire agli interessati l’utilitas o il bene della vita già loro riconosciuta in sede di cognizione nell’ambito del quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione sulla base del petitum, causa petendi e motivi del decisum (Cons. Stato Sez. IV 16/11/2007 n.5883). Nella specie, il TAR disponeva il rigetto dei ricorsi “dovuto da una parte al fatto che i fondi occupati sono ancora di proprietà dei ricorrenti i quali possono pretenderne la immediata restituzione e dall’altro lato ad una incompletezza delle domande, non essendo stata formulata né richiesta di restituzione né di risarcimento di danni diversi da quelli conseguenti alla perdita della proprietà”. Lo stesso Tribunale nel dispositivo accertava e dichiarava che il decreto di esproprio, “emesso dal Comune di è nullo e privo di giuridica efficacia”. (dich. inammissibile il ricorso in ottemperanza del CONSIGLIO DI STATO - Sez. IV n. 07762/2006) Pres. Giaccardi - Rel. Migliozzi - Contursi ed altro (Agostinacchio e Basso) c. Comune di Cassano delle Murge (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5175

 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 05175/2010 REG.DEC.

N. 02157/2010 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 2157 del 2010, proposto da:
Giulia Contursi e Francesco Contursi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Annalisa Agostinacchio e Salvatore Basso, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

contro

Comune di Cassano delle Murge, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 07762/2006, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNI PER ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE E TRASFORMAZIONE AREE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per le parti l’avvocato Basso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


I ricorrenti sono eredi ed aventi causa dei sig.g.ri Contursi Nicola, Giuseppe, Agnese e Angelo Pasquale, i quali , in qualità di proprietari di terreni siti in zona P.I.P. del Comune di Cassano delle Murge impugnavano innanzi al TAR per la Puglia la deliberazione della Giunta Municipale n.666 del 14/2/1992 del predetto Comune recante l’approvazione del progetto di opera pubblica e dichiarazione implicita di pubblica utilità relativamente alla realizzazione di infrastrutture della zone, nonché il decreto sindacale di occupazione d’urgenza dei suoli.

L’adito Tar respingeva con sentenza della Sezione II n.951/98, il proposto ricorso, ma il Consiglio di Stato con sentenza di questa Sezione n.7762/2006 accoglieva il gravame interposto avverso la sentenza di primo grado.

Il giudice d’appello, nell’accogliere l’impugnativa, censurava la non conformità delle opere relativa all’attuazione del P.I.P. alla normativa urbanistica e statuiva la illegittimità dell’adottata delibera G.M. n.666/92, con conseguente invalidità dei decreti di occupazione d’urgenza.

Gli attuali ricorrenti hanno provveduto ex art.37 della legge n.1034 del 1971 a notificare in data 15/9/2009 al Comune di Cassano delle Murge atto di diffida e messa in mora affinchè detto Ente, in esecuzione della decisione di questa Sezione n.7762/2006, restituisse ai medesimi, quali legittimi proprietari, i suoli già oggetto di procedura ablatoria nonchè a risarcire il danno subìto nelle more per il mancato godimento dei terreni, precisamente dal momento dell’apprensione a quello della restituzione.

Quindi hanno proceduto a depositare ricorso per esecuzione del giudicato con cui dopo aver rivendicato il proprio diritto alla restituzione del suolo oggetto della procedura ablatoria in questione e al risarcimento del danno per illegittima occupazione , hanno chiesto che questo Consiglio di Stato adotti le misure idonee ad assicurare l'ottemperanza alla decisone n.7762/206, provvedendo fin d'ora, ove occorra, alla nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi della perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente.

Il comune di Cassano Delle Murge non si è costituito in giudizio


DIRITTO


Il ricorso per ottemperanza qui proposto si appalesa inammissibile.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt.37 della legge n.1034 del 1971 e 27 del R.D. n.1054 del 1924 è diretto a far dichiarare il dovere dell’Amministrazione a conformarsi alle decisioni coperte da giudicato per far conseguire agli interessati l’utilitas o il bene della vita già loro riconosciuta in sede di cognizione “ nell’ambito del quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione sulla base del petitum, causa petendi e motivi del decisum” ( cfr Cons Stato Sez.IV 16/11/2007 n.5883).

Parte ricorrente ha attivato detto rimedio giurisdizionale al dichiarato scopo che sia sancito da questo Consiglio di Stato l’obbligo del Comune di Cassano delle Murge alla restituzione dei suoli espropriati e al risarcimento dei danni subìti, lì dove, invece, l’Amministrazione comunale non avrebbe adempiuto ad un siffatto adempimento.

Ora, se questa è la pretesa avanzata dai sigg.ri Contursi, deve rilevarsi, in applicazione dei principi vigenti in materia di giudizio di ottemperanza, la non ammissibilità del ricorso per esecuzione del giudicato qui proposto, per la semplice ragione che il petitum avanzato non coincide con gli effetti conformativi della decisione di questa Sezione n.7762/06 di cui si chiede l’esecuzione, essendo il medesimo riconducibile, semmai ad altre statuizioni

Invero, successivamente alla decisione n.7762/06 di questa Sezione, gli interessati hanno proposto innanzi al Tar per la Puglia (in riassunzione di un giudizio in precedenza attivato innanzi al giudice ordinario, dichiaratosi privo di giurisdizione) due ricorsi volti rispettivamente ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione del diritto degli interessati al risarcimento dei danni per la illegittima occupazione e trasformazione dei suoli oggetto della procedura espropriativa di cui ai decreti di occupazione di urgenza nonché del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima apprensione attraverso occupazione usurpativa.

L’adito TAR con sentenza n.2176/2008 disponeva il rigetto dei ricorsi “dovuto da una parte al fatto che i fondi occupati sono ancora di proprietà dei ricorrenti i quali possono pretenderne la immediata restituzione e dall’altro lato ad una incompletezza delle domande, non essendo stata formulata né richiesta di restituzione né di risarcimento di danni diversi da quelli conseguenti alla perdita della proprietà”. Lo stesso Tribunale nel dispositivo accertava e dichiarava che il decreto di esproprio, “emesso dal Comune di Cassano delle Murge n.25 del 2/10/1998 prot. 10806 è nullo e privo di giuridica efficacia”

I successivi sviluppi testè illustrati della controversia che vede contrapposti i ricorrenti e il Comune di Cassano delle Murge evidenziano come il giudizio di tipo impugnatorio definito con la decisione di questa Sezione n.7762/06 è insuscettibile di esecuzione nei sensi voluti dalla parte qui ricorrente giacchè la pretesa di ottenere la restituzione del suolo e la chiesta domanda risarcitoria per illegittima occupazione del medesimo qui fatte valere, in realtà attengono alle statuizioni rese dal Tar Puglia con la sentenza suindicata, lì dove sono state affrontate e definite le problematiche sollevate dagli interessati in ordine all’accertamento di dette pretese, con l’ulteriore, logica conseguenza che è proprio con esclusivo riferimento a tali ultime statuizioni che va verificata la consistenza degli obblighi configurabili in capo al Comune e la eventuale sua inadempienza.

In forza delle suesposte osservazioni il ricorso per ottemperanza qui proposto va dichiarato inammissibile.

In assenza di costituzione in giudizio dell’Ente intimato, non occorre pronunziarsi sulle spese del presente giudizio


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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