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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
03/08/2010, Sentenza n. 5175
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPROPRIAZIONE - Risarcimento danni per illegittima
occupazione e trasformazione aree - Decreto di esproprio nullo e privo di
giuridica efficacia - Giudizio di ottemperanza - Limiti di procedibilità - Fondi
occupati illegittimamente - Proprietà - Fattispecie - Artt.37 L. n.1034/1971 e
27 R.D. n.1054/1924. Il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt.37
della legge n.1034 del 1971 e 27 del R.D. n.1054 del 1924 è diretto a far
dichiarare il dovere dell’Amministrazione a conformarsi alle decisioni coperte
da giudicato per far conseguire agli interessati l’utilitas o il bene
della vita già loro riconosciuta in sede di cognizione nell’ambito del quadro
processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza
di cui si chiede l’esecuzione sulla base del petitum, causa petendi
e motivi del decisum (Cons. Stato Sez. IV 16/11/2007 n.5883). Nella
specie, il TAR disponeva il rigetto dei ricorsi “dovuto da una parte al fatto
che i fondi occupati sono ancora di proprietà dei ricorrenti i quali possono
pretenderne la immediata restituzione e dall’altro lato ad una incompletezza
delle domande, non essendo stata formulata né richiesta di restituzione né di
risarcimento di danni diversi da quelli conseguenti alla perdita della
proprietà”. Lo stesso Tribunale nel dispositivo accertava e dichiarava che il
decreto di esproprio, “emesso dal Comune di è nullo e privo di giuridica
efficacia”. (dich. inammissibile il ricorso in ottemperanza del CONSIGLIO DI
STATO - Sez. IV n. 07762/2006) Pres. Giaccardi - Rel. Migliozzi - Contursi ed
altro (Agostinacchio e Basso) c. Comune di Cassano delle Murge (n.c.).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5175
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05175/2010 REG.DEC.
N. 02157/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2157 del 2010, proposto da:
Giulia Contursi e Francesco Contursi, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Annalisa Agostinacchio e Salvatore Basso, con domicilio eletto presso Marco
Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
contro
Comune di Cassano delle Murge, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 07762/2006, resa tra le
parti, concernente RISARCIMENTO DANNI PER ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE E
TRASFORMAZIONE AREE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Andrea
Migliozzi e udito per le parti l’avvocato Basso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono eredi ed aventi causa dei sig.g.ri Contursi Nicola, Giuseppe,
Agnese e Angelo Pasquale, i quali , in qualità di proprietari di terreni siti in
zona P.I.P. del Comune di Cassano delle Murge impugnavano innanzi al TAR per la
Puglia la deliberazione della Giunta Municipale n.666 del 14/2/1992 del predetto
Comune recante l’approvazione del progetto di opera pubblica e dichiarazione
implicita di pubblica utilità relativamente alla realizzazione di infrastrutture
della zone, nonché il decreto sindacale di occupazione d’urgenza dei suoli.
L’adito Tar respingeva con sentenza della Sezione II n.951/98, il proposto
ricorso, ma il Consiglio di Stato con sentenza di questa Sezione n.7762/2006
accoglieva il gravame interposto avverso la sentenza di primo grado.
Il giudice d’appello, nell’accogliere l’impugnativa, censurava la non conformità
delle opere relativa all’attuazione del P.I.P. alla normativa urbanistica e
statuiva la illegittimità dell’adottata delibera G.M. n.666/92, con conseguente
invalidità dei decreti di occupazione d’urgenza.
Gli attuali ricorrenti hanno provveduto ex art.37 della legge n.1034 del 1971 a
notificare in data 15/9/2009 al Comune di Cassano delle Murge atto di diffida e
messa in mora affinchè detto Ente, in esecuzione della decisione di questa
Sezione n.7762/2006, restituisse ai medesimi, quali legittimi proprietari, i
suoli già oggetto di procedura ablatoria nonchè a risarcire il danno subìto
nelle more per il mancato godimento dei terreni, precisamente dal momento
dell’apprensione a quello della restituzione.
Quindi hanno proceduto a depositare ricorso per esecuzione del giudicato con cui
dopo aver rivendicato il proprio diritto alla restituzione del suolo oggetto
della procedura ablatoria in questione e al risarcimento del danno per
illegittima occupazione , hanno chiesto che questo Consiglio di Stato adotti le
misure idonee ad assicurare l'ottemperanza alla decisone n.7762/206, provvedendo
fin d'ora, ove occorra, alla nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi
della perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente.
Il comune di Cassano Delle Murge non si è costituito in giudizio
DIRITTO
Il ricorso per ottemperanza qui proposto si appalesa inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di
ottemperanza previsto dagli artt.37 della legge n.1034 del 1971 e 27 del R.D.
n.1054 del 1924 è diretto a far dichiarare il dovere dell’Amministrazione a
conformarsi alle decisioni coperte da giudicato per far conseguire agli
interessati l’utilitas o il bene della vita già loro riconosciuta in sede
di cognizione “ nell’ambito del quadro processuale che ha costituito il
substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione
sulla base del petitum, causa petendi e motivi del decisum”
( cfr Cons Stato Sez.IV 16/11/2007 n.5883).
Parte ricorrente ha attivato detto rimedio giurisdizionale al dichiarato scopo
che sia sancito da questo Consiglio di Stato l’obbligo del Comune di Cassano
delle Murge alla restituzione dei suoli espropriati e al risarcimento dei danni
subìti, lì dove, invece, l’Amministrazione comunale non avrebbe adempiuto ad un
siffatto adempimento.
Ora, se questa è la pretesa avanzata dai sigg.ri Contursi, deve rilevarsi, in
applicazione dei principi vigenti in materia di giudizio di ottemperanza, la non
ammissibilità del ricorso per esecuzione del giudicato qui proposto, per la
semplice ragione che il petitum avanzato non coincide con gli effetti
conformativi della decisione di questa Sezione n.7762/06 di cui si chiede
l’esecuzione, essendo il medesimo riconducibile, semmai ad altre statuizioni
Invero, successivamente alla decisione n.7762/06 di questa Sezione, gli
interessati hanno proposto innanzi al Tar per la Puglia (in riassunzione di un
giudizio in precedenza attivato innanzi al giudice ordinario, dichiaratosi privo
di giurisdizione) due ricorsi volti rispettivamente ad ottenere l’accertamento e
la dichiarazione del diritto degli interessati al risarcimento dei danni per la
illegittima occupazione e trasformazione dei suoli oggetto della procedura
espropriativa di cui ai decreti di occupazione di urgenza nonché del diritto dei
ricorrenti al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima apprensione
attraverso occupazione usurpativa.
L’adito TAR con sentenza n.2176/2008 disponeva il rigetto dei ricorsi “dovuto da
una parte al fatto che i fondi occupati sono ancora di proprietà dei ricorrenti
i quali possono pretenderne la immediata restituzione e dall’altro lato ad una
incompletezza delle domande, non essendo stata formulata né richiesta di
restituzione né di risarcimento di danni diversi da quelli conseguenti alla
perdita della proprietà”. Lo stesso Tribunale nel dispositivo accertava e
dichiarava che il decreto di esproprio, “emesso dal Comune di Cassano delle
Murge n.25 del 2/10/1998 prot. 10806 è nullo e privo di giuridica efficacia”
I successivi sviluppi testè illustrati della controversia che vede contrapposti
i ricorrenti e il Comune di Cassano delle Murge evidenziano come il giudizio di
tipo impugnatorio definito con la decisione di questa Sezione n.7762/06 è
insuscettibile di esecuzione nei sensi voluti dalla parte qui ricorrente giacchè
la pretesa di ottenere la restituzione del suolo e la chiesta domanda
risarcitoria per illegittima occupazione del medesimo qui fatte valere, in
realtà attengono alle statuizioni rese dal Tar Puglia con la sentenza
suindicata, lì dove sono state affrontate e definite le problematiche sollevate
dagli interessati in ordine all’accertamento di dette pretese, con l’ulteriore,
logica conseguenza che è proprio con esclusivo riferimento a tali ultime
statuizioni che va verificata la consistenza degli obblighi configurabili in
capo al Comune e la eventuale sua inadempienza.
In forza delle suesposte osservazioni il ricorso per ottemperanza qui proposto
va dichiarato inammissibile.
In assenza di costituzione in giudizio dell’Ente intimato, non occorre
pronunziarsi sulle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sul
ricorso per l'ottemperanza in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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