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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5211


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Trasferimento locali farmacia - Delibera di autorizzazione - Interesse ad agire - Presupposti - Fattispecie.
L’interesse ad agire avverso la delibera di autorizzazione al trasferimento della sede di un servizio farmaceutico sussiste in capo al titolare di altra farmacia solo con riguardo al rispetto del limite legale di distanza degli esercizi farmaceutici, potendo egli ricevere un pregiudizio qualora tale rispetto non sia garantito attraverso la collocazione delle altre sedi farmaceutiche in maniera conforme all'ordinamento (Cons. Stato, IV, n. 2327/2003, n. 2713). Nella specie, non era posto in discussione il rispetto dei limiti legali di distanza tra le farmacie, di conseguenza, il ricorrente era privo di interesse a contestare il trasferimento dei locali dell’altra farmacia. Inoltre, si osservava, che tale interesse non poteva emergere in via di mero fatto in conseguenza dell’asserita diminuzione della clientela. (conferma sentenza T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n. 00171/1999) - Pres. Cirillo - Est. Chieppa - Morelli (avv. Caravita Di Toritto) c. Comune di Amantea (avv. Barba) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5211


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Processo - Statuizione sulle spese - Potere discrezionale del giudice - Limiti. La statuizione sulle spese è il risultato di un potere del giudice ampiamente discrezionale, non sindacabile in appello, fatta eccezione per il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o a somme palesemente esorbitanti. (conferma sentenza T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n. 00171/1999) - Pres. Cirillo - Est. Chieppa - Morelli (avv. Caravita Di Toritto) c. Comune di Amantea (avv. Barba) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5211

 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 05211/2010 REG.DEC.

N. 03463/2000 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2000, proposto da:
Morelli Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

contro

Regione Calabria;
Comune di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Barba, con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;
A.S.L. N.1 di Paola, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tortorici, con domicilio eletto presso Giovanni Tortorici in Roma, via Orazio 12;

nei confronti di

De Luca Fortunato, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Bruni, Bruno Zicari, con domicilio eletto presso Pasquale Di Rienzo in Roma, viale G. Mazzini N.11;
Farmacia De Luca del Dott. F. De Luca e C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Bruni, Agostino Conforti, con domicilio eletto presso Donatella Gaudio in Roma, via S. Tommaso D’Aquino, 75;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n. 00171/1999, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO LOCALI FARMACIA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amantea e di Farmacia De Luca del Dott. F. De Luca e C. S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Collevecchio, per delega dell’Avv. Caravita di Toritto, Bruni, Conforti, Barba e Tortorici;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con sentenza n. 171/99 il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Francesco Morelli, farmacista titolare di sede in Amantea, avverso alcuni atti aventi ad oggetto il trasferimento dei locali della Farmacia De Luca.

Francesco Morelli ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.

L’azienda sanitaria locale n. 1 di Amantea e il Comune di Amantea si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e Fortunato De Luca, anche costituitosi in giudizio con la stessa richiesta, ha proposto ricorso in appello incidentale con riguardo alla compensazione delle spese di giudizio, disposta in primo grado.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di Francesco Morelli, farmacista titolare della prima sede urbana nel comune di Amantea, degli atti concernenti il trasferimento dei locali della farmacia De Luca e si inserisce in un più ampio contenzioso che da diversi anni vede contrapposti i due farmacisti.

Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che un farmacista non ha titolo ad opporsi alla scelta di un collega di trasferire i locali della propria farmacia in altro luogo, che rispetta i limiti di distanza tra le due farmacie.

L’appellante sostiene che il proprio interesse deriva dal fatto che l’avvicinamento della farmacia De Luca comporta una riduzione del volume di clientela della propria farmacia e deduce, nel merito, che il trasferimento è avvenuto in assenza delle prescritte autorizzazioni.

L’appello è privo di fondamento.

Il Collegio ritiene di non doveri discostare dal prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’interesse ad agire avverso la delibera di autorizzazione al trasferimento della sede di un servizio farmaceutico sussiste in capo al titolare di altra farmacia solo con riguardo al rispetto del limite legale di distanza degli esercizi farmaceutici, potendo egli ricevere un pregiudizio qualora tale rispetto non sia garantito attraverso la collocazione delle altre sedi farmaceutiche in maniera conforme all'ordinamento (Cons. Stato, IV, n. 2327/2003; n. 2713/03).

Nel caso di specie, non è in discussione il rispetto dei limiti legali di distanza tra le farmacie e, di conseguenza, il ricorrente è privo di interesse a contestare il menzionato trasferimento dei locali dell’altra farmacia.

Tale interesse non può emergere in via di mero fatto in conseguenza dell’asserita diminuzione della clientela e né può sorgere a seconda della modalità con cui la contestazione viene dedotta (azione di annullamento o ricorso avverso il silenzio).

Va, quindi, confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

3. E’ privo di fondamento anche il ricorso in appello incidentale proposto da De Luca, che contesta la compensazione delle spese, disposta dal Tar.

Infatti, lo stesso appellante incidentale ricorda che “la statuizione sulle spese è il risultato di un potere del giudice ampiamente discrezionale, non sindacabile in appello, fatta eccezione per il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o a somme palesemente esorbitanti”.

Proprio applicando il principio invocato dall’appellante incidentale, si rileva che nel caso di specie non si rientra in alcune delle eccezioni, che lo stesso De Luca cita e non può, quindi, essere qui messa in discussione la compensazione delle spese disposta dal Tar.

4. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto e parimenti deve essere respinto il ricorso in appello incidentale.

In considerazione della reciproca soccombenza tra i due titolari di farmacia (avuto riguardo all’esito del ricorso incidentale), vanno compensate tra gli stessi (inclusa la s.nc.) le spese del presente grado di giudizio, mentre l’appellante risulta totalmente soccombente nei confronti della ASL e del Comune con conseguente condanna alle spese della presente fase di appello nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe e respinge il ricorso in appello incidentale.

Compensa le spese del presente grado di giudizio tra Francesco Morelli e Fortunato De Luca e condanna l’appellante alla rifusione, in favore della ASL n. 1 di Paola e del comune di Amantea, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. per ciascuna parte.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere


L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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