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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5211
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Trasferimento locali farmacia - Delibera di
autorizzazione - Interesse ad agire - Presupposti - Fattispecie. L’interesse
ad agire avverso la delibera di autorizzazione al trasferimento della sede di un
servizio farmaceutico sussiste in capo al titolare di altra farmacia solo con
riguardo al rispetto del limite legale di distanza degli esercizi farmaceutici,
potendo egli ricevere un pregiudizio qualora tale rispetto non sia garantito
attraverso la collocazione delle altre sedi farmaceutiche in maniera conforme
all'ordinamento (Cons. Stato, IV, n. 2327/2003, n. 2713). Nella specie, non era
posto in discussione il rispetto dei limiti legali di distanza tra le farmacie,
di conseguenza, il ricorrente era privo di interesse a contestare il
trasferimento dei locali dell’altra farmacia. Inoltre, si osservava, che tale
interesse non poteva emergere in via di mero fatto in conseguenza dell’asserita
diminuzione della clientela. (conferma sentenza T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n.
00171/1999) - Pres. Cirillo - Est. Chieppa - Morelli (avv. Caravita Di Toritto)
c. Comune di Amantea (avv. Barba) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
04/08/2010, Sentenza n. 5211
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Processo - Statuizione sulle spese -
Potere discrezionale del giudice - Limiti. La statuizione sulle spese è il
risultato di un potere del giudice ampiamente discrezionale, non sindacabile in
appello, fatta eccezione per il caso di condanna della parte totalmente
vittoriosa o a somme palesemente esorbitanti. (conferma sentenza T.A.R. CALABRIA
- CATANZARO n. 00171/1999) - Pres. Cirillo - Est. Chieppa - Morelli (avv.
Caravita Di Toritto) c. Comune di Amantea (avv. Barba) ed altro. CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5211
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05211/2010 REG.DEC.
N. 03463/2000 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2000, proposto da:
Morelli Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Caravita Di
Toritto, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via
di Porta Pinciana, 6;
contro
Regione Calabria;
Comune di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Barba, con
domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;
A.S.L. N.1 di Paola, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tortorici, con
domicilio eletto presso Giovanni Tortorici in Roma, via Orazio 12;
nei confronti di
De Luca Fortunato, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Bruni, Bruno Zicari,
con domicilio eletto presso Pasquale Di Rienzo in Roma, viale G. Mazzini N.11;
Farmacia De Luca del Dott. F. De Luca e C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli
avv. Angelo Bruni, Agostino Conforti, con domicilio eletto presso Donatella
Gaudio in Roma, via S. Tommaso D’Aquino, 75;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n. 00171/1999, resa tra le parti,
concernente TRASFERIMENTO LOCALI FARMACIA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amantea e di Farmacia De
Luca del Dott. F. De Luca e C. S.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2010 il Cons. Roberto Chieppa
e uditi per le parti gli avvocati Collevecchio, per delega dell’Avv. Caravita di
Toritto, Bruni, Conforti, Barba e Tortorici;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 171/99 il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto
da Francesco Morelli, farmacista titolare di sede in Amantea, avverso alcuni
atti aventi ad oggetto il trasferimento dei locali della Farmacia De Luca.
Francesco Morelli ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione per i
motivi che saranno di seguito esaminati.
L’azienda sanitaria locale n. 1 di Amantea e il Comune di Amantea si sono
costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e Fortunato De Luca,
anche costituitosi in giudizio con la stessa richiesta, ha proposto ricorso in
appello incidentale con riguardo alla compensazione delle spese di giudizio,
disposta in primo grado.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di
Francesco Morelli, farmacista titolare della prima sede urbana nel comune di
Amantea, degli atti concernenti il trasferimento dei locali della farmacia De
Luca e si inserisce in un più ampio contenzioso che da diversi anni vede
contrapposti i due farmacisti.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che
un farmacista non ha titolo ad opporsi alla scelta di un collega di trasferire i
locali della propria farmacia in altro luogo, che rispetta i limiti di distanza
tra le due farmacie.
L’appellante sostiene che il proprio interesse deriva dal fatto che
l’avvicinamento della farmacia De Luca comporta una riduzione del volume di
clientela della propria farmacia e deduce, nel merito, che il trasferimento è
avvenuto in assenza delle prescritte autorizzazioni.
L’appello è privo di fondamento.
Il Collegio ritiene di non doveri discostare dal prevalente orientamento
giurisprudenziale, secondo cui l’interesse ad agire avverso la delibera di
autorizzazione al trasferimento della sede di un servizio farmaceutico sussiste
in capo al titolare di altra farmacia solo con riguardo al rispetto del limite
legale di distanza degli esercizi farmaceutici, potendo egli ricevere un
pregiudizio qualora tale rispetto non sia garantito attraverso la collocazione
delle altre sedi farmaceutiche in maniera conforme all'ordinamento (Cons. Stato,
IV, n. 2327/2003; n. 2713/03).
Nel caso di specie, non è in discussione il rispetto dei limiti legali di
distanza tra le farmacie e, di conseguenza, il ricorrente è privo di interesse a
contestare il menzionato trasferimento dei locali dell’altra farmacia.
Tale interesse non può emergere in via di mero fatto in conseguenza
dell’asserita diminuzione della clientela e né può sorgere a seconda della
modalità con cui la contestazione viene dedotta (azione di annullamento o
ricorso avverso il silenzio).
Va, quindi, confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo
grado.
3. E’ privo di fondamento anche il ricorso in appello incidentale proposto da De
Luca, che contesta la compensazione delle spese, disposta dal Tar.
Infatti, lo stesso appellante incidentale ricorda che “la statuizione sulle
spese è il risultato di un potere del giudice ampiamente discrezionale, non
sindacabile in appello, fatta eccezione per il caso di condanna della parte
totalmente vittoriosa o a somme palesemente esorbitanti”.
Proprio applicando il principio invocato dall’appellante incidentale, si rileva
che nel caso di specie non si rientra in alcune delle eccezioni, che lo stesso
De Luca cita e non può, quindi, essere qui messa in discussione la compensazione
delle spese disposta dal Tar.
4. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto e parimenti deve
essere respinto il ricorso in appello incidentale.
In considerazione della reciproca soccombenza tra i due titolari di farmacia
(avuto riguardo all’esito del ricorso incidentale), vanno compensate tra gli
stessi (inclusa la s.nc.) le spese del presente grado di giudizio, mentre
l’appellante risulta totalmente soccombente nei confronti della ASL e del Comune
con conseguente condanna alle spese della presente fase di appello nella misura
indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe e respinge il ricorso in appello
incidentale.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra Francesco Morelli e
Fortunato De Luca e condanna l’appellante alla rifusione, in favore della ASL n.
1 di Paola e del comune di Amantea, delle spese di giudizio, liquidate nella
somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. per ciascuna parte.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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