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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
04/08/2010, Sentenza n. 5226
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto all’accesso ai documenti - Presupposti e
limiti - Situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento - Domanda
sproporzionata - Fattispecie - Artt.3, 23, 24 e 25, L. n. 241/1990, e s.m.i. -
D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Ai
sensi del capo V, legge n. 241/1990, il diritto (rectius: interesse
legittimo) di accesso ai documenti amministrativi è consentito ai soggetti
privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale sia
chiesto l’accesso. La richiesta dev’essere motivata ed il richiedente, nella
domanda, deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta,
ovvero, gli elementi che ne consentano l’individuazione, e comprovare
l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. La domanda di accesso non può
essere palesemente sproporzionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo
del soggetto, che deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento
richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela.
Sicché, la richiesta di accesso ai documenti deve indicare i presupposti di
fatto e rendere percettibile l’interesse specifico, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento de quo. Nella specie, la richiesta di accesso non conteneva alcuno
degli elementi sopra indicati, avendo l’attuale appellante tentato di usare
l’istituto dell’accesso forse per non pagare quanto dovuto, dal momento che,
quanto agli atti richiesti, (incontestatamente) avrebbe dovuto richiedere il
registro al gestore degli impianti e la deliberazione di determinazione del
canone alla Segreteria comunale, mentre, quanto alla richiesta di conoscere i
contributi corrisposti dagli altri utenti, effettivamente nessun interesse
specifico e concreto sussisteva, in capo alla ricorrente, a prenderne visione.
(conferma sentenza T.a.r. Molise, Campobasso, sezione I, n. 00177/2009) Pres.
Cirillo - Rel. Scola - Ass. Promosport (avv. Lioi) c. Comune di Bojano (avv.
Molé). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5226
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05226/2010 REG.DEC.
N. 02017/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso r.g.n. 2017/2010, proposto dalla:
Associazione sportiva dilettantistica Promosport, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lioi, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, piazza della Libertà, 20;
contro
Comune di Bojano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Giovanni Di Giandomenico, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Marcello Molé, in Roma, via della Farnesina, 272/274;
nei confronti di
Sporting Bovianum e Scuola Calcio Matese, in persona dei rispettivi
rappresentanti legali in carica, n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Molise, Campobasso, sezione I, n. 00177/2009, resa tra
le parti, concernente il denegato accesso ai documenti pertinenti all’uso di un
impianto sportivo.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bojano;
visti tutti gli atti e le memorie di causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2010, il Consigliere di
Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Di Pardo, per delega di
Lioi, e Vetrò, per delega di Di Giandomenico;
ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
A) - Con ricorso proposto al T.a.r. Molise, ai sensi dell’art. 25, legge n.
241/90, l’Associazione Promosport impugnava la nota, prot. n. 18022, del 6
novembre 2008 del capo settore primo del comune di Bojano limitatamente al punto
2), laddove, in relazione all’istanza da essa proposta in data 15.10.2008, era
stata respinta la sua richiesta di accesso, insieme a tutti gli atti alla stessa
presupposti, conseguenti e connessi, per violazione degli artt. 3, 23, 24 e 25,
legge n. 241/1990, e s.m.i.; dei principi di cui al d.lgs. n. 196/2003, recante
il codice in materia di protezione dei dati personali; difetto di motivazione,
eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di buon andamento e
trasparenza dell’attività della p.a., di cui all’art. 97, Cost..
Premetteva che, con provvedimento 1°.2.2008 del responsabile del settore affari
generali” del comune, era stata accolta l’istanza 31.01.2008, con cui la stessa
aveva chiesto l’autorizzazione ad usufruire dell’impianto sportivo “A. Colalillo”
dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per svolgere regolare
attività sportiva.
Con nota 19.9.2008 n. 15061, l’istruttore direttivo dell’Ufficio sport aveva
invitato la Promosport a corrispondere, entro e non oltre il successivo giorno
30, euro 2.376,00 quale canone per l’uso dell’impianto sportivo (richiesta
ribadita con nota dell’8.10.2008), mentre con note del 24.9.2008 e del
15.10.2008 la medesima aveva evidenziato le anomalie del calcolo e l’erroneità
della somma richiesta.
In particolare, con la seconda nota essa aveva chiesto l’accesso e l’estrazione
di copia del registro delle presenze di cui all’art. 6, comma 7, regolamento
approvato con delib. G.c. n. 36 del 31.7.2002, di copia dei verbali dei
pagamenti effettuati dai cittadini, ovvero, da tutte le altre associazioni
sportive adoperanti l’impianto sportivo, e di copia dell’atto amministrativo con
il quale, ai sensi dell’art. 20, cit. regolamento, era stato stabilito il canone
annuo per fruire dell’impianto sportivo.
Il comune aveva adottato l’impugnato provvedimento, negando l’accesso e
costituendosi in giudizio, per poi eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza
del ricorso.
In data 14.1.2009 il comune depositava il provvedimento, prot. n. 19666, del
4.12.2008, con cui il capo settore aveva revocato l’autorizzazione n. 1785 del
31.1.2008, già rilasciata alla Promosport.
B) - I primi giudici respingevano il ricorso, osservando quanto segue.
Al punto 2) della nota del 6.11.2008, prot. n. 18022, impugnata, il comune
precisava che l’istanza di accesso e di estrazione di copia degli atti relativi
alla fruizione, da parte di cittadini e di tutte le associazioni sportive, degli
impianti sportivi (registro delle presenze, bollettini dei pagamenti effettuati
da tutti gli utenti, nonché l’atto amministrativo di determinazione del canone),
non poteva accogliersi, in quanto:
a.- non si sarebbero motivate le ragioni della richiesta, come prescritto
dall’art. 25, comma 2°, legge n. 241/1990;
b.- presso l’impianto, dato in concessione all’U.S. di Bojano, si sarebbe tenuto
in custodia un raccoglitore recante tutte le autorizzazioni rilasciate;
c.- tale forma organizzativa risponderebbe alle esigenze di cui all’art. 6,
comma 7, del regolamento cit.;
d.- quanto ai bollettini di versamento degli altri utenti, la richiesta non
avrebbe potuto essere accolta nel rispetto delle norme poste con d.lgs.
30.6.2006 n. 196, a tutela dei dati personali.
L’associazione Promosport impugnava detta sentenza per errore di giudizio in
fatto e diritto, illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dell’art. 24,
Cost., degli artt. 23, 24 e 25, legge n. 241/1990, e s.m.i., e dell’art. 8,
comma 5, lett. d), d.P.R. n. 352/1992, in presenza di documenti non
classificabili come sensibili ed avendo adeguatamente motivato la propria
richiesta di accesso, anche in relazione all’esigenza di tutelare rilevanti sue
posizioni giuridicamente significative.
Il comune appellato si costituiva in giudizio, condivideva l’impugnata pronuncia
ed eccepiva come da tempo fosse stata revocata l’autorizzazione concessa
all’associazione appellante in rapporto al discusso campo sportivo
(provvedimento mai impugnato), senza peraltro avviare alcuna concreta azione di
recupero del credito vantato dal medesimo comune: donde l’incomprensibilità
dell’iniziativa della Promosport che, a distanza di molto tempo, avrebbe inteso
attivare una procedura di accesso, forse, per procrastinare a lungo il dovuto
pagamento.
All’esito dell’udienza di trattazione in camera di consiglio la vertenza passava
in decisione.
DIRITTO
I) - L’appello è infondato e va respinto.
Nessuna censura è stata dedotta in ordine al primo assunto (difetto di
motivazione) contenuto nella nota comunale impugnata, il che basterebbe a
rendere legittima l’affermazione del comune, assorbente gli altri argomenti
posti a fondamento dell’atto, sufficientemente sorretto da detto motivo,
indipendentemente dalla (quand’anche dubbia) legittimità degli altri elementi
posti a base dello stesso, da ritenersi dunque valido ed efficace: l’atto
amministrativo fondato su più motivi è legittimo ove ne sussista almeno uno che
di per sé sia idoneo a sostenerlo legittimamente e, nella specie, il motivo in
esame risulta idoneo a sorreggere la nota impugnata, soprattutto in
considerazione del suo carattere prodromico ed assorbente rispetto agli altri.
D’altro canto, che la richiesta dell’Associazione ricorrente, contenuta nella
nota del 15.10.2008, non risultasse adeguatamente motivata era indubbio, al di
là di semplici affermazioni, la cui genericità impediva di ritenerla rispettosa
del dettato normativo vigente in proposito .
Infatti, con essa si mirava a contrastare e sindacare la nota comunale prot. n.
15061 del 19.2.2008, con la quale l’istruttore direttivo dell’Ufficio sport
l’aveva invitata a corrispondere, entro e non oltre il successivo giorno 30, la
somma di euro 2.376,00, quale canone per l’uso dell’impianto sportivo (richiesta
ribadita con successiva nota dell’8.10.2008), e solo in subordine chiedeva di
accedere agli atti, motivando genericamente la richiesta con l’esigenza di
tutelarsi “se del caso” giudizialmente nelle più opportune sedi, senza spiegarne
esaurientemente i concreti e specifici motivi, in contrasto con l’art. 25, comma
2, legge n. 241/1990, non sussistendo alcun obbligo, in realtà, di pronunciarsi
su un’istanza di accesso agli atti amministrativi formulata in maniera generica
e non adeguatamente motivata.
II) - Ai sensi del capo V, legge n. 241/1990, il diritto (rectius: interesse
legittimo) di accesso ai documenti amministrativi è consentito ai soggetti
privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale sia
chiesto l’accesso; la richiesta dev’essere motivata ed il richiedente, nella
domanda, deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta,
ovvero, gli elementi che ne consentano l’individuazione, e comprovare
l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.
La domanda di accesso non può essere palesemente sproporzionata rispetto
all’effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che deve specificare il
puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione
soggettiva, ritenuta meritevole di tutela.
La richiesta di accesso ai documenti deve indicare i presupposti di fatto e
rendere percettibile l’interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento de quo: nella
specie, la richiesta di accesso non conteneva alcuno degli elementi sopra
indicati, avendo l’attuale appellante tentato di usare l’istituto dell’accesso
forse per non pagare quanto dovuto, dal momento che, quanto agli atti richiesti,
(incontestatamente) avrebbe dovuto richiedere il registro al gestore degli
impianti e la deliberazione di determinazione del canone alla Segreteria
comunale, mentre, quanto alla richiesta di conoscere i contributi corrisposti
dagli altri utenti, effettivamente nessun interesse specifico e concreto
sussisteva, in capo alla Promosport, a prenderne visione.
L’appello è, conclusivamente, infondato e va respinto, con spese ed onorari del
secondo grado di giudizio liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello e
condanna la Promosport a rifondere al comune di Bojano le spese e gli onorari
del secondo grado di giudizio, liquidati in complessivi euro duemila/00, oltre
ai dovuti accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2010, con
l'intervento dei giudici:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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