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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 febbraio 2010, n. 538
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Compatibilità paesaggistica - Approvazione del
piano attuativo - Singoli Interventi edilizi - Valutazione di compatibilità -
Concrete modalità esecutive - Grado di dettaglio. Allorché sia stato già
espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole
sulla compatibilità paesaggistica, la valutazione di compatibilità paesaggistica
richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei singoli interventi
edilizi rientranti nell’ambito del piano già approvato è limitata al modo di
essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare (in
termini, Cons. Stato, 1 ottobre 2008, n. 4726). Detto altrimenti, tanto più
puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità paesaggistica reso in sede
di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di ulteriore
valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli interventi
rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione meno
dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo
apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone
adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela sottese
all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative dei
singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione nel
giudizio sul piano. Pres. Barbagallo, Est. Garofoli - Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Corda, Manzi e
Rossi), Comune di Cagliari (avv. Curreli) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R.
SARDEGNA, n. 542/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 febbraio 2010, n. 538
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N. 00538/2010 REG.DEC.
N. 06468/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6468 del 2009, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici della Sardegna, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Nuova Iniziative Coimpresa Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Corda,
Andrea Manzi, Antonello Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma,
via F. Confalonieri N.5; Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avv.
Carla Curreli, con domicilio eletto presso Viviana Callini in Roma, via Arenula,
21; Regione Autonoma della Sardegna, Italia Nostra Associazione Onlus;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00542/2009, resa
tra le parti, concernente ATTUAZIONE PAESAGGISTICA PER ATTUAZIONE PIANO DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nuova Iniziative Coimpresa Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. Roberto
Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Corda, Rossi, Manzi,Currelli e l'Avv.
dello Stato Sabelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza gravata è stato accolto il ricorso proposto dalla società
odierna appellata avverso il decreto con cui il Soprintendente per i beni
architettonici e paesaggistici della Sardegna ha annullato l’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal Comune di Cagliari in relazione al progetto di
intervento edilizio per la realizzazione del quartiere giardino unità
insediativa E3, prossimità via Is Maglias, su area compresa nell’area di
Tuvixeddu - Tuvumannu, interessato dal “Progetto di Riqualificazione Urbana ed
Ambientale dei Colli di San Avendrace”, oggetto di due accordi di programma
(stipulati tra la Regione, il Comune ed i privati interessati), di un “Progetto
Norma” e di uno strumento urbanistico attuativo e della relativa convenzione.
Come ricostruito dal primo giudice, l’area dei colli di Tuvixeddu - Tuvumannu,
su cui insistono importanti reperti archeologici di epoca fenicio-punica, fu per
la prima volta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1, nn. 3 e
4, r.d. 1497/1939, per effetto della proposta formulata in data 16 ottobre 1997
della Commissione Provinciale delle Bellezze Naturali.
Successivamente, all’esito di una complessa attività programmatoria d’iniziativa
pubblico-privata, volta al recupero dell’area ed alla contestuale realizzazione
di alcuni insediamenti abitativi, sulla base del “Progetto di riqualificazione
urbana ed ambientale dei Colli di S. Avendrace”, intervenne l’approvazione del
“Programma Integrato d’Area CA17 Sistema dei Colli” (rientrante nel più ampio
“Progetto di riqualificazione” sopra citato), con deliberazione 30 agosto 1997,
n. 3218, della Giunta Regionale, su cui si espresse favorevolmente il Consiglio
comunale di Cagliari con deliberazione 1 ottobre 1997, n. 169; seguì il
rilascio, da parte dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione della
Regione Sardegna, dell’autorizzazione paesaggistica 27 maggio 1999, prot. 3015,
avente ad oggetto l’intero “Progetto di riqualificazione”, nonché in data 15
settembre 2000 la stipulazione di un Accordo di Programma tra il Comune di
Cagliari, la Regione Sardegna ed i vari soggetti privati interessati (tra cui
Coimpresa s.r.l.), in uno all’approvazione del conseguente Piano di attuazione.
In data 3 ottobre 2000 fu poi stipulato un secondo Accordo di Programma,
specificamente rivolto all’attuazione del Programma relativo al “PIA CA17
Sistema dei Colli”, cui fece seguito, con deliberazione 20 febbraio 2003 della
Giunta comunale di Cagliari, l’approvazione del progetto esecutivo delle opere
di urbanizzazione primaria inerenti lo stesso “PIA CA17 Sistema dei Colli”, in
virtù dei pareri favorevoli espressi - in seno ad apposite conferenze di servizi
istruttorie - dal Comune, dalla Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici, dalla Soprintendenza per i beni
archeologici e dall’Ufficio regionale di tutela del paesaggio.
A valle della illustrata attività amministrativa sono state adottate le
autorizzazioni paesaggistiche relative alle singole parti del Programma, tra cui
quella annullata dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici
della Sardegna con il provvedimento impugnato in primo grado di cui giova
riportare testualmente la parte motiva: “VISTO che la Commissione Edilizia (di
cui si ignora la formazione e se, in particolare, contempli la presenza di un
esperto, come prescritto dalla L.R. 28/98, art. 4, comma 5) nella seduta del
15.11.2006, si limita - pur in presenza di un intervento di rilevantissime
dimensioni - ad esprimere il proprio parere “Favorevole a condizione che sia
fornita dimostrazione del rispetto delle altezze minime e medie in
corrispondenza dei vani con copertura inclinata a tetto, sia corretto il calcolo
del volume e tutte le incongruenze grafiche rilevate”… che alcuna valutazione è
stata effettuata dalla Commissione in ordine alla pur asserita compatibilità
paesaggistica dell’intervento con le peculiarità del sito, con i vincoli
gravanti sull’area, né, tanto meno, con le prescrizioni introdotte dal PPR per
il corrispondente ambito di paesaggio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13,
comma 2, della norme tecniche di attuazione... che non è possibile ricostruire
l’iter logico che ha portato la Commissione Edilizia Comunale ad esprimere il
suindicato parere favorevole. Rilevato che l’autorizzazione in argomento è stata
rilasciata dal Dirigente del Servizio su “elaborati integrativi” prodotti in
data 27.03.2008 in ottemperanza alle condizioni espresse dalla C.E. nella seduta
del 15.11.2006 ma che non è dato conoscere l’entità delle modificazioni
introdotte nel progetto successivamente all’esame effettuato da parte della
Commissione Edilizia né se tali modifiche avrebbero reso necessario un nuovo
esame da parte della stessa C.E. PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio
afferma la compatibilità dell’intervento con il contesto urbano sulla base di
proprie argomentazioni superficiali (“modelli insediativi ad alta sostenibilità
ambientale”) e non pertinenti (“fonti energetiche alternative – uso di pannelli
solari”) ma non fornisce alcuna motivazione relativa al contesto, alla
interversibilità delle previsioni edificatorie con i luoghi vincolati, alla
morfologia dell’area, che possa giustificare l’asserito mancato contrasto del
poderoso intervento con i riconosciuti “pregevoli valori paesaggistici
tutelati”;CONSIDERATO che gli elaborati trasmessi sono notevolmente carenti
rispetto a quanto esplicitamente richiesto dall’allegato al D.P.C.M. 12.12.05 e
che, in particolare, risulta del tutto mancante ogni riferimento ai livelli di
tutela operanti nell’area e a quanto in proposito prescritto dal vigente PPR,
anche se la relazione paesaggistica, in appositi paragrafi, sembrerebbe
affrontare (senza però farlo davvero) la verifica di conformità alle
prescrizioni dei piani paesaggistici e l’accertamento delle compatibilità ai
valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;…che la località
interessata…ricade all’interno dell’ambito 1 del Golfo di Cagliari così come
definito dall’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico
Regionale….che la cartografia dell’ambito 1 individua…l’area di Tuvixeddu…come
Bene Paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. 42/04….che detta incontrovertibile
individuazione cartografica integra quanto previsto dagli artt. 47, 48 delle
norme tecniche di attuazione del PPR, ai fini della sussistenza delle misure di
salvaguardia di cui all’art. 49, nonché del vincolo paesaggistico ex artt. 142 e
143 del D.Lgs. 42/04… che, per quanto sopra esposto, l’area interessata…è da
ritenere sottoposta a tutte le disposizioni della parte terza del Codice
approvato con D.Lgs. 42/04…PRESO ATTO che con provvedimento n. 3015 del
27.05.1999 (risalente peraltro ad oltre cinque anni orsono)…fu rilasciato il
parere di cui all’art. 12 della legge 1497/1939 (non trasmesso a quest’ufficio
per gli adempimenti di competenza) per il “Progetto di riqualificazione urbana e
ambientale dei colli di S. Avendrace”…che il parere previsto dall’art. 12
dell’allora vigente legge 1497/1939 era esplicitamente finalizzato alla
approvazione dei piani regolatori o d’ampliamento dell’abitato e non a quella di
piani particolareggiati e strumenti urbanistici attuativi ad essi assimilati,
per i quali risultava vigente quanto in proposito stabilito dall’art. 16, comma
3, della legge 1150 del 1942…che, per costante giurisprudenza, il parere di cui
al citato art. 16…deve essere reso con le modalità fissate per il rilascio della
autorizzazioni paesaggistiche e che, pertanto, l’autorizzazione n. 3015 del
27.05.1999…avrebbe dovuto essere rimessa all’esame di questa Soprintendenza, ai
sensi e per gli effetti di quanto all’epoca disposto dalla legge 431/1985, n. 1;
…che il mancato inoltro della citata autorizzazione paesaggistica n. 3015 del
27.05.1999 ha impedito a questo Ufficio di esercitare i poteri espressamente
attribuitigli dalla legge, determinando, nei fatti, l’improprio consolidamento
di un atto destinato, in quanto autorizzante un piano attuativo, a produrre
effetti in ordine ad una pluralità di interventi edilizi quale quello in
esame;…che tale esiziale ed insanabile vizio nell’iter di autorizzazione…non
consente di ritenere che ricorra la fattispecie prevista dalle norme tecniche di
attuazione del PPR all’art. 15 comma 3…e che pertanto risulti applicabile quanto
previsto dall’art. 49…, che al comma 1 vieta esplicitamente qualunque
edificazione nelle more dell’adeguamento dei piani urbanistici al PPR…
CONSIDERATO che dalla data di rilascio dell’autorizzazione 3015…sono intervenute
- stante la crescente sensibilità per la tutela del paesaggio - numerose
modifiche della normativa di settore, quali l’emanazione del T.U. delle
disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio e delle sue modifiche,
nonché del D.P.C.M. 12.12.2005, in materia di relazione paesaggistica…che la
Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze, ottobre 2000) - ratificata con legge
9.1.06, n. 14 - segna evidentemente un’ulteriore evoluzione del concetto di
paesaggio….che la zona di Tuvixeddu-Tuvumannu rivesta…per le sue peculiarità di
carattere paesaggistico e storico-culturale e per l’elevato livello di
panoramicità, un rilevantissimo interesse pubblico, peraltro già ampiamente ed
unanimamente riconosciuto da una pluralità di atti e di provvedimenti
amministrativi e, finanche, dall’autorizzazione paesaggistica in esame…che
l’intervento assentito prevede la costruzione di un grande complesso
edificato…che l’intervento, particolarmente visibile da numerosi punti di
belvedere accessibili al pubblico, a causa delle alterazioni delle alterazioni
della morfologia del terreno, delle conseguenti opere di contenimento (non tutte
adeguatamente rappresentate) delle opere di urbanizzazione estese su
un’amplissima superficie, tende a trasformare integralmente l’immagine
dell’area, introducendo un elemento di irreversibile degrado, tale da
compromettere gravemente la qualità dei luoghi ed impedirne la riqualificazione
peraltro prevista e disposta dal vigente PPR…che con deliberazione n. 47/1 del
4.9.2008 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha sospeso, nelle more
dell’avvio di un nuovo procedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico, tutte le trasformazioni di destinazione d’uso e l’edificazione sulle
aree pubbliche e private dell’area di Tuvixeddu-Tuvumannu…che per quanto sopra
esposto il citato provvedimento n.839/PT…. del comune di Cagliari sia viziato da
eccesso di potere sotto il profilo della carenza sia di istruttoria che di
motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con le disposizioni:
delle norme tecniche di attuazione del vigente PPR e, in particolare, con gli
artt. 48 e 49, nonché con le analitiche prescrizioni contenute nella scheda
tecnica relativa all’ambito 1 del golfo di Cagliari; della L.R. 28/98, art. 3,
comma 1, punto c); della Parte Terza del D.Lgvo 22/01/2004 n. 42 in quanto
suscettibile di determinare l’irreversibile degrado dei beni paesaggistici
tutelati, costituendo, nei fatti, l’impropria revoca delle sussistente
disposizioni vincolistiche contenute nell’allegato al D.P.C.M. 12.12.05, stante
l’acclarata grave carenza della relazione paesaggistica….”.
Volendo sinteticamente riassumere, le ragioni poste dalla Soprintendenza a
fondamento del disposto e contestato annullamento possono essere illustrate nei
termini di seguito indicati:
1. carenza di motivazione del parere espresso, a fini paesaggistici, dalla
Commissione edilizia;
2. carenza della relazione paesaggistica, destinata a costituire parte
integrante del progetto approvato;
3. adozione dell’autorizzazione paesaggistica sulla base di documentazione
diversa da quella presa in esame dalla Commissione edilizia;
4. illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica annullata essendo a
monte stato impropriamente approvato il “progetto di riqualificazione urbana e
ambientale del colli di S. Avendrace”, con autorizzazione n. 3015 del 27 maggio
1999, rilasciata ai sensi dell’art. 12, dell’art. 1497/1939 (e non trasmesso
alla Soprintendenza per gli adempimenti di competenza), anziché ai sensi
dell’art. 16, comma 3, della legge 1150 del 1942, riguardante l’approvazione di
piani particolareggiati e strumenti urbanistici attuativi ad essi assimilati;
5. vigenza del divieto previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.,
in specie dall’art. 49, comma, 1, di edificazione nelle more dell’adeguamento
dei piani urbanistici al P.R.G.
Con il ricorso proposto in primo grado la società odierna appellata ha censurato
tutti i surriportati passaggi giuridici e motivazionali posti a base del
provvedimento impugnato.
Quanto all’omesso invio alla Soprintendenza, ai fini del controllo, del nulla
osta n. 3015/1999, avente ad oggetto il Piano attuativo relativo all’intera area
di Tuvixeddu-Tuvumannu, il primo giudice ha condiviso la censura con la quale la
società oggi appellata ha dedotto che quel nulla osta fosse comunque ben noto da
tempo alla Soprintendenza, che avrebbe potuto esaminarlo (ed eventualmente
contestarlo) nelle diverse sedi in cui si è sviluppato il complesso iter
procedimentale di cui i citati provvedimenti costituiscono la fase finale.
Più nel dettaglio, in disparte la ritenuta non applicabilità al caso di specie
dell’art. 16, comma 3, della legge 1150 del 1942, il primo giudice ha sostenuto,
quanto all’argomento sopra esposto sub n. 3, che l’Amministrazione statale,
ancorché investita più volte della vicenda, non ha mai ritenuto di dover
intervenire, non esplicitando alcun rilievo sul progetto all’Amministrazione
regionale.
Quanto, invece, al difetto di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica
annullata (argomento sopra indicato sub n. 1), il giudice di primo grado ha
sostenuto che la stessa autorizzazione comunale avrebbe dovuto essere esaminata
dalla Soprintendenza esclusivamente in relazione ad aspetti non già
compiutamente predeterminati in sede di pianificazione; ha, al riguardo,
richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che attribuisce alle autorizzazioni
paesaggistiche su interventi compresi nell’ambito di un piano attuativo già
approvato funzione di mera verifica dei soli aspetti di dettaglio non già
definiti in sede di autorizzazione “a monte”.
Propone gravame l’Amministrazione ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata
di cui chiede l’annullamento.
All’udienza del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Se, invero, appare al Collegio non agevolmente superabile quanto dal primo
giudice sostenuto in merito alla conoscenza aliunde che in plurime occasioni la
Soprintendenza ha avuto del nulla osta n. 3015/1999, avente ad oggetto il Piano
attuativo relativo all’intera area di Tuvixeddu-Tuvumannu, risulta fondato e
meritevole di accoglimento il terzo motivo di gravame, con cui si contesta la
sentenza impugnata per aver ritenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato
in primo grado nella parte in cui ha valorizzato, a fondamento del disposto
annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, l’inadeguatezza motivazionale
della stessa.
Più nel dettaglio, quanto al profilo della conoscenza aliunde del nulla osta n.
3015/1999, assumono rilievo decisivo:
• il verbale della conferenza di servizi istruttoria 27 giugno 2000, convocata
ai fini della verifica di V.I.A. sul “Progetto di riqualificazione urbana ed
ambientale dei colli di S. Avendrace PIA CA 17 Sistema dei Colli”, dal quale
risulta che alla stessa partecipò la Soprintendenza ai beni ambientali e
paesaggistici (rappresentata dal prof. arch. Pulvirenti), concorrendo quindi ad
esaminare il “nulla osta dell’Assessorato della pubblica istruzione beni
culturali informazione spettacolo e sport, ufficio tutela del paesaggio n. 3015
del 27.05.99”;
• i due verbali del 17 maggio e del 27 maggio 2002, relativi ad una successiva
conferenza di servizi istruttoria, avente ad oggetto l’esame del Progetto delle
opere di urbanizzazione previste nell’area interessata, in seno alla quale la
Soprintendenza espresse parere favorevole alla realizzazione delle opere, aventi
per presupposto il Piano attuativo oggetto del più volte citato nulla osta n.
3015/1999.
Passando all’esame del terzo motivo di gravame, giova premettere che, come
correttamente ha osservato il primo giudice, allorché sia stato già espresso in
sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole sulla
compatibilità paesaggistica, la valutazione di compatibilità paesaggistica
richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei singoli interventi
edilizi rientranti nell’ambito del piano già approvato è limitata al modo di
essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare (in
termini, Cons. Stato, 1 ottobre 2008, n. 4726).
Fermo, dunque, che, a valle rispetto all’approvazione del piano, occorre pur
sempre una valutazione di compatibilità paesaggistica del singolo intervento
edilizio adeguatamente motivata con riguardo al modo di essere ed alle concrete
modalità esecutive del manufatto da realizzare, giova considerare che -nell’apprezzare
la concreta portata dei limiti che la formulazione a monte di una valutazione
paesaggistica espressa all’atto dell’approvazione del piano finisce per produrre
sulla delimitazione degli spazi entro cui quella valutazione può essere svolta
con riferimento ai singoli interventi- non possono non assumere decisivo rilievo
le concrete modalità ed in specie il livello di dettaglio con cui la prima
valutazione di coerenza paesaggistica è in concreto resa.
Detto altrimenti, tanto più puntuale e dettagliato è il giudizio di
compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione del piano tanto più
ridotti saranno i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere con
riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte
di una valutazione meno dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un
più incisivo apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a
verificare, dandone adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni
di tutela sottese all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità
realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in
considerazione nel giudizio sul piano.
Orbene, nel caso di specie il giudizio di compatibilità paesaggistica espresso
nell’atto annullato dalla Soprintendenza con il provvedimento impugnato in primo
grado poggia su un apparato motivazionale davvero stringato.
Come rimarcato nel provvedimento della Soprintendenza, invero, la Commissione
Edilizia si limita - pur in presenza di un intervento di rilevanti dimensioni -
ad esprimere il proprio parere “favorevole a condizione che sia fornita
dimostrazione del rispetto delle altezze minime e medie in corrispondenza dei
vani con copertura inclinata a tetto, sia corretto il calcolo del volume e tutte
le incongruenze grafiche rilevate”, senza dunque attendere ad una pur minima
valutazione in ordine alla pur asserita compatibilità paesaggistica
dell’intervento con le peculiarità del sito, con i vincoli gravanti sull’area,
oltre che con le prescrizioni introdotte dal P.P.R. per il corrispondente ambito
di paesaggio; lo stesso Direttore del servizio, del resto afferma “la
compatibilità dell’intervento con il contesto urbano sulla base di
argomentazioni superficiali (“modelli insediativi ad alta sostenibilità
ambientale”)”, senza spendere, quindi, alcuna motivazione relativa “al contesto,
alla interversibilità delle previsioni edificatorie con i luoghi vincolati, alla
morfologia dell’area, che possa giustificare l’asserito mancato contrasto del
poderoso intervento con i riconosciuti “pregevoli valori paesaggistici
tutelati”.
Manca del tutto, pertanto, la benché minima valutazione di compatibilità
paesaggistica dell’intervento edilizio specifico, anche per quel che attiene al
“modo di essere ed alle concrete modalità esecutive” dei pur consistenti
manufatti da realizzare.
D’altra parte, a fronte della illustrata stringatezza ed estrema genericità
dell’apparato motivazionale volto a supportare la valutazione di compatibilità
paesaggistica dell’intervento edilizio specifico, non è dato riscontrare, nel
nulla osta paesaggistico n. 3015/1999, reso in sede di approvazione del piano,
un livello di dettaglio tale da giustificare una sostanziale omissione, a valle,
di ogni ulteriore impegno istruttorio, valutativo e motivazionale.
Invero, in quella nota, dopo la descrizione dei luoghi e la descrizione della
storia del progetto, vi è un apprezzamento del “riconoscimento definitivo della
centralità dell’area a forte concentrazione culturale, storica e paesistica di
Tuvixeddu” del “cambiamento di approccio verso i luoghi”, della “viabilità di
attraversamento”, delle “tipologie edilizie”, della “scelta di utilizzare il
verde come tessuto connettivo, continuo e accessibile”, della “distribuzione dei
servizi nei comparti C e M”.
Manca una valutazione di compatibilità paesistica più dettagliatamente attenta
alle specifiche modalità costruttive da osservare in sede di realizzazione dei
singoli interventi edilizi, oltre che, per esempio, alle altezze,
all’organizzazione dei singoli edifici, alle volumetrie.
Né può, al riguardo, sostenersi ragionevolmente che siffatta valutazione sia
insita nel passaggio del suddetto nulla-osta nel quale si afferma che “tutte le
regole insediative, le prescrizioni generali e quelle particolari contenute nel
progetto norma, riguardanti il trattamento del suolo, le volumetrie, le altezze
massime, le disposizioni planimetriche, la composizione architettonica, le
tipologie annesse, l’organizzazione dei singoli edifici, delle infrastrutture e
dei servizi, costituiscono parte integrante del presente provvedimento”.
Invero, l’attitudine dell’autorizzazione paesaggistica resa con riferimento al
piano a circoscrivere i confini esterni entro i quali va resa la valutazione di
coerenza paesaggistica dei singoli interventi ricompresi nel piano non può certo
discendere da una mera elencazione, peraltro generica e di chiusura, delle
caratteristiche che quegli interventi presenteranno, essendo viceversa
necessario un effettivo (ed adeguatamente motivato) apprezzamento di
compatibilità di quelle stesse caratteristiche con le ragioni sottese
all’apposizione del vincolo.
Altrimenti opinando, si introdurrebbe una troppo agevole modalità elusiva del
sistema di controllo, tanto più significativa in considerazione di quanto sopra
illustrato in merito alla mancata, specifica sottoposizione al vaglio statuale
della autorizzazione paesaggistica resa in ordine al piano.
Alla stregua delle esposte ragioni, assorbita la valutazione degli ulteriori
motivi di gravame, va pertanto accolto il gravame con la conseguente riforma
della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto innanzi al TAR..
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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