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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V
- 14 settembre 2010, Sentenza n. 6678
APPALTI - Aumento dei prezzi dei materiali di costruzione - Istanza di
compensazione - Termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
ministeriale di rilevazione delle variazioni - Data di spedizione - Principio
generale di equipollenza della spedizione alla presentazione diretta. L’art.
1, c. 4 del d.l. n. 162/2008, in tema di istanza di compensazione per l’aumento
dei prezzi dei materiali di costruzione, non può che essere interpretato alla
luce del principio generale di equipollenza della spedizione postale alla
presentazione diretta: in mancanza di una regola diversa fissata nella lex
specialis della procedura, va pertanto ritenuto che il termine finale di trenta
giorni (dalla pubblicazione del decreto ministeriale di rilevazione delle
variazioni percentuali dei prezzi) per la presentazione della domanda del
privato alla pubblica amministrazione sia osservato ove tale domanda sia
inoltrata in tempo utile a mezzo raccomandata, rilevando in tal caso la data di
spedizione e non quella di ricezione da parte della destinataria. Pres.
Piscitello, Est. Dell’Utri - I. s.p.a. 8avv.ti Lenoci e Marascio) c. Comune di
Caserta (avv. De Pascale) - (Riforma TAR Campania, Napoli, n. 12711/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 14 settembre 2010, n. 6678
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06678/2010 REG.DEC.
N. 06421/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2010, proposto da:
Intercantieri Vittadello S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Maria
Cristina Lenoci e Francesco Marascio, con domicilio eletto presso l’avv.
Francesco Marascio in Roma, via G. B. Martini n. 2;
contro
Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco De Pascale, con
domicilio eletto presso l’avv. Francesco Mangazzo in Roma, via Alessandro III n.
6;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE VIII n. 12711/2010,
resa tra le parti, concernente COMPENSAZIONE PREZZI ESECUZIONE LAVORI - RIS.
DANNI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 21, co. 10, 23 bis, co. 3, e 26, co. 4 ss., della legge 6
dicembre 1971 n. 1034 come modificata ed integrata dalla legge 21 luglio 2000 n.
205;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il Cons. Angelica
Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Lenoci e De Pascale;
Preavvertite le parti della possibilità che la Sezione pervenga alla definizione
nel merito dell’appello nella presente sede cautelare;
Riscontrata la completezza del contraddittorio;
Considerato:
- che forma oggetto dell’appello in esame la sentenza 7 giugno 2010 n. 12711 del
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione
ottava, pronunciata ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971,
con la quale è stato respinto il ricorso della Intercantieri Vittadello S.p.A.,
attuale appellante, diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento 23
febbraio 2010 n. 19700 del Comune di Caserta, di diniego di “compensazione dei
prezzi” ex art. 1, co. 4, del d.l. n. 162 del 2008 (conv. l. n. 201/08) a
seguito dell’esecuzione dei lavori di “delocalizzazione dell’Aeronautica
Militare e riqualificazione di un’area urbana con la realizzazione di un’area
attrezzata e di un plesso polifunzionale – POR Campania 2000/2006 Asse V Misura
5.1”, affidati per contratto del 30 ottobre 2007;
- che il detto provvedimento si basa sulla tardività della relativa istanza in
quanto “pervenuta” all’Ente in data 9 giugno 2009 e protocollata il giorno
seguente, ossia oltre il termine fissato dal cit. art. 1, co. 4 (trenta giorni
dalla pubblicazione in data 9 maggio 2009 nella G.U.R.I. del decreto
ministeriale di rilevazione delle variazioni percentuali, su base semestrale,
superiori all’otto per cento, relative all’anno 2008, dei prezzi dei materiali
di costruzione più significativi);
- che con la predetta sentenza, premessa la sussistenza di giurisdizione
amministrativa sulla controversia, è stata ritenuta priva di rilievo giuridico
la domanda in forma di “e.mail” che sarebbe stata inviata il giorno 5 giugno
2009 dall’istante al Comune di Caserta, il quale ne nega la ricezione, in quanto
non trasmessa nelle forme legali riconosciute dalla normativa vigente di settore
(codice dell’amministrazione digitale e, in particolare, disciplina sulla PEC –
posta elettronica certificata);
- che, quanto alla domanda in forma cartacea, trasmessa a mezzo raccomandata
postale con ricevuta di ritorno, il primo giudice ha richiamato il disposto
dell’art. 2, co. 2, del d.m. 19 agosto 2009 del Ministero delle infrastrutture –
recante modalità di utilizzo del fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali
da costruzione di cui al cit. art. 1, co. 11, del d.l. n. 162 del 2008 -, in
base al quale sarebbero ritenute ammissibili le sole istanze di compensazione
trasmesse dalle imprese e “pervenute” entro il termine fissato dal detto art. 1,
co. 4, del d.l. n. 162 del 2008, osservando come la scelta legislativa sia
chiara, rivolta ad operatori particolarmente qualificati, dunque capaci di
conoscere la normazione ed adottare tempestivamente i relativi adempimenti,
nonché rispondente all’interesse pubblico a che l’amministrazione abbia in tempi
certi il quadro economico-finanziario che deve fronteggiare;
- che con l’appello in esame si contesta, per un verso, l’applicazione della
richiamata disposizione del d.m. 19 agosto 2009, concernente esclusivamente le
modalità di utilizzo del cennato fondo e non la procedura di cui è causa,
regolata dal d.l. n. 162 del 2008 il quale richiede nel termine in parola la
“presentazione” dell’istanza; e, per altro verso, si sostiene sia l’effettiva
ricezione della “e.mail”, sia la validità del suo inoltro all’indicato
indirizzo, lamentandosi altresì la considerazione da parte del TAR del contenuto
della memoria depositata dall’Ente resistente oltre il termine di cinque giorni
stabilito dall’art. 245, co. 2-duodecies, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Ritenuto:
- che la disciplina della fattispecie deve rivenirsi nel disposto dell’art. 1,
co. 4, del d.l. n. 162 del 2008, il quale per le variazioni in aumento dei
prezzi prevede che “a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione
appaltante l’istanza di compensazione entro trenta giorni …”, mentre il d.m. 19
agosto 2009, peraltro abbondantemente sopravvenuto al prefissato termine, regola
il diverso procedimento di utilizzo da parte delle stazioni appaltanti
interessate del fondo istituito a norma dell’ultimo comma dell’art. 1 del d.l.
n. 162 del 2008 per il caso di insufficienza delle risorse accantonate
dall’amministrazione per imprevisti o derivanti da ribassi d’asta o comunque
disponibili per il singolo intervento o relative ad altri interventi (co. 8),
ovvero derivanti dalla rimodulazione dei lavori e delle relative risorse
presenti nell’elenco annuale contenuto nel rispettivo programma triennale dei
lavori pubblico (co. 9);
- che la predetta norma di legge, la quale per quanto innanzi non può ritenersi
derogata o integrata dal successivo d.m. 19 agosto 2009, non può che essere
interpretata in senso conforme al noto e consolidato orientamento espresso dalla
giurisprudenza sia amministrativa, sia civile, sia contabile, pienamente
condiviso dal Collegio, col quale è stato affermato che l’equipollenza della
spedizione postale alla presentazione diretta costituisce principio generale,
desunto da numerose disposizioni di legge, inteso a sollevare il privato dal
rischio di disfunzioni del servizio postale ed a consentirgli l’integrale
disponibilità del termine (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. V, 10 febbraio
2010 n. 655; Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2008 n. 11028; C. Conti reg. Toscana,
sez. giurisd., 19 aprile 1996 n. 199);
- che secondo tale principio, in mancanza di una regola diversa fissata nella
lex specialis della procedura, il termine finale per la presentazione della
domanda del privato alla pubblica amministrazione deve considerarsi osservato
ove tale domanda sia inoltrata in tempo utile a mezzo raccomandata, rilevando in
tal caso la data di spedizione e non quella di ricezione da parte della
destinataria;
- che analogo principio, del resto, ha trovato applicazione anche in campo
processuale (cfr. Corte cost., 23 gennaio 2004 n. 28);
- che, di conseguenza, in linea giuridica non possono essere condivise le difese
svolte al riguardo dalla parte appellata, incentrate sulla disattesa lettura del
ripetuto art. 1, co. 4, del d.l. n. 162 del 2008 in combinato disposto con
l’art. 2 del d.m. 19 agosto 2009 e sull’esclusione del carattere di generalità
del principio sopra ribadito;
- che, in linea di fatto, nel caso in esame risulta dalla ricevuta di ritorno
come l’istanza di cui si discute sia stata spedita il giorno 5 giugno 2009,
dunque in tempo utile;
- che, alla stregua di ciò, si rivela fondata ed assorbente la ricordata prima
censura avanzata dalla Intercantieri Vittadello e che, pertanto, l’appello dev’essere
accolto per quanto di ragione, sicché la sentenza appellata va riformata nel
senso dell’accoglimento in parte qua del ricorso di primo grado, ossia quanto
alla domanda di annullamento del diniego impugnato, mentre non può avere
ingresso la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, pure formulata
nel medesimo ricorso e riproposta in questa sede, tenuto conto che l’interesse
sostanziale dedotto in giudizio deve ritenersi soddisfatto dalla rimozione
dell’illegittima causa ostativa pregiudiziale nella specie ravvisata dal Comune
di Caserta all’applicabilità del beneficio della compensazione dei prezzi, con
conseguente obbligo del medesimo Comune di rinnovare l’esame della stessa
istanza ai fini del riscontro della sussistenza delle ulteriori condizioni di
legge e della correttezza dell’importo preteso.
- che, in ordine alle spese di entrambi i gradi, può disporsene la compensazione
tra le parti, tenuto anche conto dell’effetto fuorviante derivante dal testo del
menzionato d.m..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie per
quanto di ragione l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado nella parte precisata in
motivazione ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con
l'intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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