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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6950


DIRITTO URBANISTICO - Piano di lottizzazione - Oneri concessori relativi a concessioni edilizie - Rideterminazione e conguaglio - C.d. monetizzazione - Nozione - Titolo convenzionale - L.R. Lombardia n. 60/1977 (norme di attuazione della L. n. 10/1977).
La c.d. monetizzazione - consistente nel pagamento di una somma di denaro in alternativa alla cessione gratuita di aree necessarie per le opere di urbanizzazione - è prevista dalla legge regionale lombarda 5 dicembre 1977 n. 60 (norme di attuazione della legge 20.1.1977 n. 10) con esclusivo riferimento alla lottizzazione di aree edificabili. Dalla disciplina in questione (in particolare art. 12, lett. a), ne discende che la monetizzazione, per un verso, presuppone un intervento subordinato al piano di lottizzazione (o a piano attuativo assimilabile); per altro verso ha fonte in un atto convenzionale (preordinato all’esecuzione del piano), che precede - essendone il presupposto - il rilascio delle singole concessioni edilizie. Queste ultime non scontano, all’atto del rilascio, altro onere che il contributo di concessione nella sua duplice componente (oneri di urbanizzazione e quota commisurata al costo di costruzione), salvi i casi di gratuità totale o parziale. Mentre, l’art. 9 della stessa legge regionale n. 60 del 1977 (il quale si limita a disporre che il rilascio della concessione sia subordinato, ove occorra, alla “cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, pertinenti all’intervento”) non legittima la monetizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia; tanto meno quando la monetizzazione sia già stata definita in via convenzionale. In altro termini, non v’è spazio, né in sede di rilascio della concessione edilizia, né in sede di rideterminazione o rettifica degli oneri concessori, per una monetizzazione volta a supplire alla (presunta) carenza di standard che non sia stata considerata in sede di (nel momento della) pianificazione attuativa. Nel caso in esame esiste un titolo convenzionale che legittima la pretesa del Comune nei soli limiti pattuiti, risolvendosi ogni ulteriore imposizione non preventivamente deliberata (dagli organi competenti) e concordata (tra le parti) in una violazione contrattuale. (conferma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 03775/2005) Pres. Piscitello - Est. Cerreto - Comune di Fino Mornasco (avv.ti Allegro e Guida) c. Residenza "La Pace" S.n.c. (avv. Di Matteo). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6950

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Atto di appello - Domanda di cancellazione di frasi offensive o sconvenienti - Inammissibilità per genericità - Art. 89 c.p.c.. In tema di ricorsi, la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di frasi offensive o sconvenienti contenute nell’atto di appello è inammissibile per genericità quando non sono state specificamente indicate le espressioni che si dovrebbero cancellare. (conferma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 03775/2005) Pres. Piscitello - Est. Cerreto - Comune di Fino Mornasco (avv.ti Allegro e Guida) c. Residenza "La Pace" S.n.c. (avv. Di Matteo). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6950

 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 06950/2010 REG.SEN.

N. 09770/2006 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 9770 del 2006, proposto da:
Comune di Fino Mornasco,in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Allegro e Roberto Guida, con domicilio eletto presso Fioravante Carletti in Roma, via Lucrezio Caro, 62;
contro
Residenza "La Pace" S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elia Di Matteo, con domicilio eletto presso Francesco Da Riva Grechi in Roma, viale Bruno Buozzi 109;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 03775/2005, resa tra le parti, concernente RIDETERMINAZIONE E CONGUAGLIO ONERI CONCESSORI RELATIVI A CONCESSIONI EDILIZIE.

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il Cons. Aniello Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Fioravante Carletti, su delega dell' avv. Guida, e Di Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Lombardia ha accolto in parte il ricorso proposto dalla società Residenza La Pace avverso il provvedimento n.2524/1999 del comune di Fino Mornasco con il quale si era proceduto alla rideterminazione ed al conguaglio di oneri concessori di pregresse concessioni edilizie con invito rivolto alla Società di pagare la somma complessiva di £.567.065.827, oltre interessi legali.

In particolare il TAR ha ritenuto di accogliere le censure con le quali si sosteneva che gli oneri relativi all’originaria concessione edilizia n. 39/89 non dovevano essere posti a carico della società ricorrente e che quanto dovuto a titolo di c.d. monetizzazione (consistente nel pagamento di una somma di denaro in alternativa alla cessione gratuita di aree necessarie per le opere di urbanizzazione) era solo quello stabilito nella convenzione in data 31.12.1992 intervenuta tra il Comune e la Società Residenza La Pace, mentre ha respinto le ulteriori domande della ricorrente, anche quella di risarcimento del danno morale ed economico, precisando che gli interessi legali sulle residue somme spettanti al Comune erano dovuti dalla richiesta del creditore.

2.Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune, facendo presente che erano state riviste alcune pratiche edilizie a seguito dell’apertura di un procedimento penale a carico di un dirigente comunale a capo dell’Ufficio tecnico (poi condannato a tre anni di reclusione), tra cui quella della società Residenza La Pace. Ha quindi dedotto quanto segue:
- il TAR nell’accogliere le censure avanzate dalla ricorrente non ha tenuto conto che la ditta Peverelli, prima di cedere in data 20.6.1990 alla società Residenza La Pace l’area relativa alla concessione edilizia n.39/1989, aveva realizzato solo una parte minima degli interventi previsti, mentre la maggior parte di essi erano stati effettuati dalla società subentrante che aveva ultimati i lavori in data 20.12.1993;
- le varianti alla concessione edilizia n. 39/1989 (tra cui le concessioni n.156/1992 en. 130/1993) avevano comportato modifiche rilevanti all’originario progetto, i cui oneri non potevano che ricadere sulla società Residenza La Pace;
- per cui la posizione debitoria della società Residenza La Pace riguardava la parte di intervento da essa realizzato anche in riferimento alla concessione n.39/89;
- in tal senso doveva essere inteso l’accordo intercorso tra il Comune e l’impresa Peverelli;
- l’art.6 della convenzione intercorsa con la ricorrente originaria nulla dice espressamente in ordine all’eventuale esclusione dal pagamento di somme riferibili alla concessione n. 39/1989;
- relativamente alla c.d. monetizzazione, il consenso del Comune alla sottoscrizione della convenzione del 31.12.1992 era stato carpito con raggiri posti in essere dal tecnico comunale infedele, con la conseguente annullabilità della convezione che però il omune non aveva potuto richiedere per essere trascorsi diversi dal rilascio delle concessioni, per cui residuava l’azione di risarcimento del danno;
- in ogni caso la convenzione deve ritenersi nulla in parte qua in quanto con essa il Comune veniva a rinunciare ad oneri concessori prescritti da norme imperative.

3. Costituitasi in giudizio, la ricorrente originaria ha dedotto che l’appello era carente di procura alle liti; che comunque l’appello si fondava su aspetti penali estranei alla controversia e conteneva espressioni sconvenienti ed offensive di cui ha chiesto la cancellazione ex art. 89 c.p.c..

4.Con atto depositato il 10.5.2010, la parte resistente ha direttamente impugnato davanti a questo Giudice l’avviso comunale n.2366/2010 di intimazione al pagamento della somma complessiva di euro 57.125,44 in asserita esecuzione dell’appellata sentenza del TAR.

In vista dell’udienza di discussione del ricorso entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva.

All’udienza del 22 giugno 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5.Occorre in via preliminare far presente che il TAR ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado e la relativa statuizione non è stata contestata dalla ricorrente originaria, che si è limitata a costituirsi in giudizio nel 2006. Per cui non possono essere esaminate le osservazioni della parte resistente che mettono in discussione il decisum del TAR sostenendo che non vi sarebbero residue somme dovute per effetto delle censure accolte in primo grado, trattandosi di questione che potrà essere affrontata eventualmente in sede di esecuzione del giudicato.

Inoltre, l’impugnazione effettuata dalla parte appellata, con atto depositato il 10.5.2010, dell’avviso comunale n.2366/2010 di intimazione al pagamento della somma complessiva di euro 57.125,44 in asserita esecuzione dell’appellata sentenza del TAR, va dichiararsi inammissibile in quanto proposta direttamente davanti a questo Giudice di appello, mentre doveva avvenire davanti al TAR.

6.L’appello del Comune è infondato, per cui si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente per mancanza di procura alle liti.

6.1. Deve essere confermata la statuizione del TAR con la quale è stato stabilito che gli oneri relativi alla originaria concessione edilizia n. 39/1989 non debbano fare carico alla Società ricorrente.
Invero, da una parte gli oneri relativi ad una concessione edilizia vanno determinati, ai sensi dell’art. 11 L. 28 gennaio 1977 n. 10, al momento del rilascio della concessione stessa, per cui la l’appellata non può essere tenuta al pagamento di detti oneri per essere subentrata alcuni mesi dopo nella concessione rilasciata inizialmente alla ditta Peverelli.

Inoltre, la convenzione 31 dicembre 1992, con la quale il Comune e la Società ricorrente ebbero a concordare la cessione gratuita di talune aree e la monetizzazione della residua quota di aree a standard per il comparto “Peverelli” del PIR (programma integrato di recuperoi) disponeva tra l’altro (art. 6): “Resta fermo l’obbligo da parte della società “Residenza La Pace…..” di corrispondere all’Amministrazione comunale il contributo di concessione edilizia comprensivo delle quote riferite agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre le quote previste per il costo di costruzione relative alla parte dell’edificio che sarà oggetto di variante”.

Se si considera che la convenzione richiama, nelle premesse, la concessione n.39/1989 (rilasciata ai Peverelli e volturata alla ricorrente) e quella in variante n. 150/91 (rilasciata alla ricorrente), nonché l’atto di compravendita con il quale i venditori (Peverelli) si erano obbligati a pagare al Comune, alle scadenze convenute, tutti gli oneri ancora dovuti in dipendenza della concessione n. 39/89 (cfr. art. 6 atto 26.6.1990 a rogito notaio Miserocchi di Como, n. rep. 73357/9098), l’art. 6 della convenzione 31 dicembre 1992 va interpretato nel senso di liberare la Società ricorrente dagli obblighi relativi alla concessione edilizia originaria, il che del resto è conforme all’art. 11 sopra indicato.

Ne è conferma il comportamento (costituente canone interpretativo ex art. 1362, secondo comma, cod. civ.) tenuto anche successivamente dal Comune: il quale ha sempre indirizzato ai signori Peverelli le richieste di pagamento relative alla concessione originaria (cfr. note comunali 20.8.97, 1.6.98, 29.6.98: doc. 17, 19, 20, 21 fasc. ricorrente), finendo poi con l’approvare un accordo transattivo con i medesimi avente ad oggetto proprio il “contributo concessorio afferente alla concessione edilizia n. 39/1989” (cfr. delibera di Giunta 5.3.2003 n. 60, prodotta dalla ricorrente senza repliche di controparte).

6.2.La sentenza del TAR va confermata anche per quanto concerne la questione della c.d. monetizzazione.
Con la convenzione 31 dicembre 1992 il Comune e la Società hanno stipulato, per il comparto “Peverelli” del PIR, oltre alla cessione gratuita di talune aree, la monetizzazione della residua quota di aree a standard, definendone l’importo unitario (£. 60.000/mq) e quello complessivamente dovuto (£. 66.066.000 = £. 60.000/mq * mq 1101,10).

La parte appellata sostiene a ragione di non dovere alcunché al di fuori di quanto concordato con la predetta convenzione.

La c.d. monetizzazione - consistente nel pagamento di una somma di denaro in alternativa alla cessione gratuita di aree necessarie per le opere di urbanizzazione - è prevista dalla legge regionale lombarda 5 dicembre 1977 n. 60 (norme di attuazione della legge 20.1.1977 n. 10) con esclusivo riferimento alla lottizzazione di aree edificabili.
L’art. 12, lett. a), dispone infatti che la convenzione di lottizzazione, alla cui stipula è subordinato il rilascio delle concessioni edilizie relative agli interventi contemplati dai piani di lottizzazione, può prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione di aree, ove il comune non la ritenga opportuna in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, “che all’atto della stipula i lottizzanti corrispondano al comune una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree”.
Ne discende che la monetizzazione, per un verso, presuppone un intervento subordinato al piano di lottizzazione (o a piano attuativo assimilabile); per altro verso ha fonte in un atto convenzionale (preordinato all’esecuzione del piano), che precede - essendone il presupposto - il rilascio delle singole concessioni edilizie.
Queste ultime non scontano, all’atto del rilascio, altro onere che il contributo di concessione nella sua duplice componente (oneri di urbanizzazione e quota commisurata al costo di costruzione), salvi i casi di gratuità totale o parziale.
L’art. 9 della stessa legge regionale n. 60 del 1977 (il quale si limita a disporre che il rilascio della concessione sia subordinato, ove occorra, alla “cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, pertinenti all’intervento”) non legittima la monetizza¬zione in sede di rilascio della concessione edilizia; tanto meno quando la monetizzazione sia già stata definita in via convenzionale.
In altro termini, non v’è spazio, né in sede di rilascio della concessione edilizia, né in sede di rideterminazione o rettifica degli oneri concessori, per una monetizzazione volta a supplire alla (presunta) carenza di standard che non sia stata considerata in sede di (nel momento della) pianificazione attuativa, cole osservato dal TAR.
Nel caso in esame esiste un titolo convenzionale che legittima la pretesa del Comune nei soli limiti pattuiti, risolvendosi ogni ulteriore imposizione non preventivamente deliberata (dagli organi competenti) e concordata (tra le parti) in una violazione contrattuale.
Né vale ad infirmare la validità di detta convenzione la vicenda penale invocata dal Comune, dal momento che l’Amministrazione non ha proceduto tra l’altro al riesame in autotutela della delibera del consiglio comunale n. 84/1992 con la quale era stato approvato lo schema della convenzione in contestazione poi sottoscritto dal Sindaco.

7.La domanda della parte appellata di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di frasi offensive o sconvenienti contenute nell’atto di appello è inammissibile per genericità in quanto non sono state specificamente indicate le espressioni che si dovrebbero cancellare.

8.Per quanto considerato l’appello va respinto mentre va dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla parte appellata con atto depositato il 10.5.2010.

Suissitono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.


P.Q.M.


Respinger l’appello indicato in epigrafe e dichiara inammissibile l’l’impugnazione proposta dalla parte appellata con atto depositato il 10.5.2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere


L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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