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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6952


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Richiesta di realizzazione urgente dei lavori di messa in sicurezza di un costone roccioso - Silenzio rifiuto - Illegittimità - Risposta completa all’istanza - Necessità.
In tema di silenzio rifiuto relativo a lavori di sistemazione sponde torrente, persiste l’obbligo della Regione (in specie Assessorato regionale alle Politiche ambientali e Difesa del suolo) di fornire una risposta completa all’istanza dell’interessato tenendo conto del complesso delle competenze degli altri settori regionali facenti parti dell’Assessorato stesso. Pres. Piscitello - Est. Cerreto - (riforma sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 06352/2009) De Juliis (avv.ti Della Monica e Gargano) c. Regione Campania (avv. Panariello) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6952

 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 06952/2010 REG.SEN.

N. 01914/2010 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2010, proposto da:
Daniela De Juliis, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Della Monica e Pasquale Gargano, con domicilio eletto presso Maria Amoroso in Roma, Piazzale Clodio, 56;
contro
-Regione Campania, in persona Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Rosanna Panariello, domiciliata per legge in Roma, via Poli, 29;
-Autorità di Bacino in Destra Sele, Comune di Minori, Comunità Montana Zona Penisola Amalfitana, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 06352/2009, resa tra le parti, concernente SILENZIO RIFIUTO RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDE TORRENTE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 il Cons. Aniello Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Casella, su delega dell' avv. Gargano, e Panariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.Con la sentenza appellata, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra De Juliis nei confronti della regione Campania e di altri Enti avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida del 24 aprile 2009 al fine del compimento degli atti amministrativi necessari per la realizzazione urgente dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso nel comune di Minori (Salerno) sovrastante l’alveo del torrente “Regina Minor”.

In particolare il Giudice di primo grado ha ritenuto che nei confronti della regione Campania non si era formato il silenzio rifiuto in quanto tale Amministrazione aveva dato riscontro alla richiesta dell’interessata seppure dichiarandosi incompetente, mentre nei confronti degli altri Enti non era stata avanzata una specifica richiesta.

2.La ricorrente originaria contesta la sentenza del TAR osservando quanto segue:
la nota di risposta della regione Campania assume l’incompetenza del settore scrivente (programmazione degli interventi di Protezione Civile nel territorio), ma non del complesso delle competenze spettanti alla Regione attraverso altri Settori, tanto è vero che nel contempo la nota viene indirizzata al Settore difesa del suolo e al Settore provinciale del Genio civile di Salerno, che sono comunque Uffici della Regione, e p.c. all’Assessorato alla politiche ambientali della Regione.
Con la conseguenza che è sussistente la competenza della Regione nel suo complesso e persiste il relativo inadempimento.

3.La regione Campania, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.L’appello merita accoglimento nei limiti appresso precisati.

La ricorrente aveva rivolto la diffida del 24 aprile 2009 non solo al Settore programmazione interventi protezione civile ma anche al Settore difesa del suolo ed all’Assessore ambiente e difesa del suolo.

Di conseguenza soltanto in modo parziale ha fornito risposta a tale diffida la nota regionale dell’11 maggio 2009, in cui si assume l’incompetenza del settore scrivente (programmazione degli interventi di Protezione Civile nel territorio), ma non del complesso delle competenze spettanti all’Assessorato regionale ambiente e difesa del suolo in relazione agli altri Settori, tanto è vero che nel contempo la nota in esame viene indirizzata al Settore difesa del suolo e al Settore provinciale del Genio civile di Salerno, che sono comunque Uffici della Regione, e p.c. all’Assessorato regionale alle Politiche ambientali e Difesa del suolo.

Ne discende che persiste obbligo della Regione-Assessorato regionale alle Politiche ambientali e Difesa del suolo di fornire una risposta completa all’istanza dell’interessata tenendo conto del complesso delle competenze degli altri settori regionali facenti parti dell’Assessorato stesso.

Per quanto considerato, l’appello va accolto e va ordinato all’Assessore regionale p.t. alle Politiche ambientali e Difesa del suolo di pronunciarsi sull’istanza del’interessata entro 30 giorni dalla notifica a cura della parte della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.


P.Q.M.


Accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie come in motivazione il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate,
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere


L'ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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