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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
17/09/2010, Sentenza n. 6952
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Richiesta di realizzazione urgente dei lavori di
messa in sicurezza di un costone roccioso - Silenzio rifiuto - Illegittimità -
Risposta completa all’istanza - Necessità. In tema di silenzio rifiuto
relativo a lavori di sistemazione sponde torrente, persiste l’obbligo della
Regione (in specie Assessorato regionale alle Politiche ambientali e Difesa del
suolo) di fornire una risposta completa all’istanza dell’interessato tenendo
conto del complesso delle competenze degli altri settori regionali facenti parti
dell’Assessorato stesso. Pres. Piscitello - Est. Cerreto - (riforma sentenza del
T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 06352/2009) De Juliis
(avv.ti Della Monica e Gargano) c. Regione Campania (avv. Panariello) ed altro.
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6952
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06952/2010 REG.SEN.
N. 01914/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2010, proposto da:
Daniela De Juliis, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Della Monica e
Pasquale Gargano, con domicilio eletto presso Maria Amoroso in Roma, Piazzale
Clodio, 56;
contro
-Regione Campania, in persona Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall'Rosanna Panariello, domiciliata per legge in Roma, via Poli, 29;
-Autorità di Bacino in Destra Sele, Comune di Minori, Comunità Montana Zona
Penisola Amalfitana, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n.
06352/2009, resa tra le parti, concernente SILENZIO RIFIUTO RELATIVO A LAVORI DI
SISTEMAZIONE SPONDE TORRENTE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 il Cons. Aniello
Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Casella, su delega dell' avv. Gargano,
e Panariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza appellata, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dalla sig.ra De Juliis nei confronti della regione Campania e di altri
Enti avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida del 24 aprile
2009 al fine del compimento degli atti amministrativi necessari per la
realizzazione urgente dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso nel
comune di Minori (Salerno) sovrastante l’alveo del torrente “Regina Minor”.
In particolare il Giudice di primo grado ha ritenuto che nei confronti della
regione Campania non si era formato il silenzio rifiuto in quanto tale
Amministrazione aveva dato riscontro alla richiesta dell’interessata seppure
dichiarandosi incompetente, mentre nei confronti degli altri Enti non era stata
avanzata una specifica richiesta.
2.La ricorrente originaria contesta la sentenza del TAR osservando quanto segue:
la nota di risposta della regione Campania assume l’incompetenza del settore
scrivente (programmazione degli interventi di Protezione Civile nel territorio),
ma non del complesso delle competenze spettanti alla Regione attraverso altri
Settori, tanto è vero che nel contempo la nota viene indirizzata al Settore
difesa del suolo e al Settore provinciale del Genio civile di Salerno, che sono
comunque Uffici della Regione, e p.c. all’Assessorato alla politiche ambientali
della Regione.
Con la conseguenza che è sussistente la competenza della Regione nel suo
complesso e persiste il relativo inadempimento.
3.La regione Campania, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto
dell’appello.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
4.L’appello merita accoglimento nei limiti appresso precisati.
La ricorrente aveva rivolto la diffida del 24 aprile 2009 non solo al Settore
programmazione interventi protezione civile ma anche al Settore difesa del suolo
ed all’Assessore ambiente e difesa del suolo.
Di conseguenza soltanto in modo parziale ha fornito risposta a tale diffida la
nota regionale dell’11 maggio 2009, in cui si assume l’incompetenza del settore
scrivente (programmazione degli interventi di Protezione Civile nel territorio),
ma non del complesso delle competenze spettanti all’Assessorato regionale
ambiente e difesa del suolo in relazione agli altri Settori, tanto è vero che
nel contempo la nota in esame viene indirizzata al Settore difesa del suolo e al
Settore provinciale del Genio civile di Salerno, che sono comunque Uffici della
Regione, e p.c. all’Assessorato regionale alle Politiche ambientali e Difesa del
suolo.
Ne discende che persiste obbligo della Regione-Assessorato regionale alle
Politiche ambientali e Difesa del suolo di fornire una risposta completa
all’istanza dell’interessata tenendo conto del complesso delle competenze degli
altri settori regionali facenti parti dell’Assessorato stesso.
Per quanto considerato, l’appello va accolto e va ordinato all’Assessore
regionale p.t. alle Politiche ambientali e Difesa del suolo di pronunciarsi
sull’istanza del’interessata entro 30 giorni dalla notifica a cura della parte
della presente decisione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di
giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della
sentenza del TAR, accoglie come in motivazione il ricorso di primo grado.
Spese dei due gradi compensate,
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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