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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
21/09/2010, Sentenza n. 7012
DIRITTO DEMANIALE - Concessione dei beni del demanio marittimo portuale -
Competenza - Regione. La materia afferente alla concessione di beni del
demanio marittimo portuale, alla luce del sistema di riparto delineato dal
titolo V della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale
18.10.2001, n. 3, appartiene alla Regione e, per essa, al Comune
territorialmente competente (cfr. Corte Costituzionale n. 89 del 10.03.2006; n.
344 del 19.10.2007). Pres. Barbagallo, Est. Polito - M. s.p.a. (avv. Lorenzoni)
c. Comune di Monte Argentario (n.c.) - (Riforma T.A.R. TOSCANA, Firenze, n.
1488/2009) - CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/09/2010, Sentenza n. 7012
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07012/2010 REG.SEN.
N. 00063/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 63 del 2010, proposto dalla Società
Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.
Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via del
Viminale, n. 43;
contro
il Comune di Monte Argentario, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 01488/2009, resa tra
le parti, concernente PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note a difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il consigliere
Bruno Rosario Polito e uditi l’ avvocato Lorenzoni per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Toscana ai sensi dell’ art. 21 bis
della legge n. 1034/1971 la S.p.a. Marina Cala Galera Circolo Nautico impugnava
il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Monte Argentario in ordine ad istanza
del 05.12.2008, intesa ad ottenere la formalizzazione della proroga per la
durata di trenta anni della concessione demaniale marittima per il mantenimento
di un porto turistico con i contenuti di cui ad atto suppletivo stipulato il
27.03.2008 con la Capitaneria di Porto di Livorno.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito dichiarava il
ricorso inammissibile, rilavando che “non risulta presentata al Comune domanda
sulla quale possa formarsi silenzio assenso” e significando altresì che l’ atto
suppletivo di proroga risultava stipulato da organo incompetente, con ogni
effetto sull’ insussistenza dell’ obbligo del Comune a pronunziarsi sull’
istanza di recepimento avanzata dalla soc. Marina Cala Galera Circolo Nautico.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società interessata ed ha
contraddetto le conclusioni del T.A.R., insistendo sul tacito accoglimento della
domanda di proroga della concessione demaniale ai sensi dell’ art. 20 della
legge n. 241/1990 e, in via subordinata, per una pronunzia dichiarativa del
T.A.R. sull’ obbligo del Comune di Monte Argentario di fare propri i contenuti
di dell’ atto suppletivo stipulato il 27.03.2008 con la Capitaneria di Porto di
Livorno.
Con decisione n. 1639/2010 del 22.03.2010 è stato disposto a carico del Comune
di Monte Argentario il deposito di documenti e di una relazione in ordine all’
oggetto del contendere.
Detto adempimento è stato assolto in data 11.05.2010.
Con memoria depositata l’ 11.06.2010 la Società ricorrente ha insistito nelle
proprie tesi difensive.
Il Comune di Monte Argentario non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 25.06.2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
2). In ricorso è da respingere.
2.1). L’ attività istruttoria della Capitaneria di Porto ai fini della stipula
dell’ atto suppletivo preordinato alla proroga trentennale della concessione
demaniale marittima, in scadenza nel 2020, di cui è titolare l’ odierna
appellante è avvenuta in palese difetto di attribuzione, intervenendo in materia
afferente alla concessione di beni del demanio marittimo portuale che, alla luce
del sistema di riparto delineato dal titolo V della Costituzione nel testo
novellato con legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, appartiene alla Regione e,
per essa, al Comune territorialmente competente (cfr. Corte Costituzionale n. 89
del 10.03.2006; n. 344 del 19.10.2007). Di ciò, del resto, dà espressamente atto
la stessa Capitaneria di Porto a pag. 6 dell’ atto suppletivo stipulato il
27.03.2008.
In assenza di una valida ed autonoma istruttoria del Comune di Monte Argentario,
preordinata alla valutazione dei presupposti per la proroga dell’ atto
concessorio, con specifico riguardo agli interessi di rilievo pubblico da essa
coinvolti, nonché alla sua stessa durata, non può essere invocato nei confronti
del predetto ente alcun vincolo di conclusione di un procedimento che non lo ha
visto partecipe ed in mancanza di un iniziale atto di impulso del privato volto
a sollecitare l’ esercizio degli autonomi poteri comunali di gestione del bene
demaniale.
2.2). Il Comune intimato documenta inoltre che con decreto n. 4 del 15.01.2009
la stessa Capitaneria di Porto di Livorno ha annullato d’ ufficio l’ atto
suppletivo n. 468 del 27.03.2006.
Indipendentemente dalla motivazione posta a sostegno della misura di autotutela
- afferente alla mancata registrazione dell’ atto suppletivo nelle more della
sua approvazione da parte del Comune di Monte Argentario - rileva che la
determinazione dell’ Autorità marittima ha eliminato del mondo giuridico proprio
il presupposto su cui si fondava l’ istanza dalla soc. Marina Cala Galera datata
05.12.2008, recante il sollecito verso il Comune a far propri i contenuti dell’
atto suppletivo, disponendo il via consequenziale la proroga dell’ atto
concessorio.
Il venir meno dell’ oggetto della domanda del 05.12.2008 rende improcedibile per
difetto di un interesse attuale alla decisione ogni pretesa volta a sanzionare
la affermata condotta omissiva dell’Amministrazione a pronunziarsi sulla stessa.
2.3). Quanto al “petitum” teso alla declaratoria di formazione del silenzio
assenso, ai sensi dell’ art. 20 della legge n. 241/1990, nel testo novellato
dall’ art. 3 della legge n. 80/2005, sulla domanda del 05.12.2008 più volte
richiamata deve osservarsi, in linea con la giurisprudenza formatasi in casi
analoghi, che il tacito accoglimento può aver luogo in presenza di istanze
assistite da requisiti minimali (afferenti alla legittimazione del richiedente,
alla corretta individuazione dell’ oggetto del provvedere, alla competenza dell’
ente chiamato a pronunciarsi, ecc.), tali da poter ricondurre al dato obiettivo
della loro presentazione, unitamente al decorso del termine assegnato per
provvedere, l’ accoglimento “per silentium”.
Nella specie, come esposto al precedente punto 2.1), difetta ogni valida ed
autonoma istruttoria del Comune di Monte Argentario circa le condizioni ed i
presupposti per la proroga della concessione e, pertanto, nessuna pretesa alla
conclusione del procedimento può essere invocata sulla base di atti posti in
essere ad iniziativa della Capitaneria di Porto di Livorno palesemente carente
di attribuzione della materia.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non
essendosi costituito il Comune intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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