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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/09/2010, Sentenza n.
7041
DIRITTO URBANISTICO - PRG - Adozione e approvazione definitiva - Stralciato di
un’area - Permanenza nelle tavole allegate al PRG - Illegittimità. E’
illegittima la permanenza nelle tavole allegate al PRG della destinazione
urbanistica (in specie D 1) di un’area che non trovi riscontro nell’effettive
determinazioni assunte sul punto in questione dagli organi comunali e regionali,
ma mostra con altrettanta evidenza la contraddittorietà, illogicità e
perplessità di tale risultanza, tenuto conto che detti organi chiaramente ed
inequivocamente hanno “stralciato” detta originaria previsione contenuta nel
solo atto di adozione del PRG. (conferma sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. dist.
di Lecce - Sez. I^ - n. 381 del 7/02/2008) - Pres. Numerico - Est. Romano -
Comune di Cisternino (avv. Pellegrino) c. Regione Puglia (n.c.) ed altri.
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/09/2010, Sentenza n. 7041
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07041/2010 REG.SEN.
N. 01324/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2009, proposto dal:
Comune di Cisternino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Giovanni Pellegrino presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
sig. Semeraro Quirico, non costituito in giudizio;
sig. Semeraro Pietro Oronzo, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Millefiori
e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il sig. Leonardo Millefiori, in
Roma, via G. Azone n. 16/B;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - Sezione distaccata di Lecce - Sezione I^- n.
381 del 7 febbraio 2008, resa tra le parti, concernente l’adozione e
l’approvazione definitiva del PRG.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Pietro Oronzo Semeraro;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Guido Romano e
uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, su delega di Giovanni
Pellegrino, e Tommaso Millefiori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il sig. Pietro Oronzo Semeraro con ricorso al TAR Puglia, sede distaccata di
Lecce, impugnava gli atti del procedimento di adozione e di approvazione del
nuovo PRG del Comune di Cisternino ed in particolare, sulla base di due motivi
di ricorso, chiedeva l’annullamento delle delibere del Consiglio Comunale n. 12
del 20 marzo 2001 di adozione di detto PRG, e n. 22 del 22 aprile 2006 di
“…adeguamento alle prescrizioni e modifiche di cui alla DGR n. 1632 del 22
novembre 2005…”, nonché della delibera della Giunta Regionale pugliese n. 1926
del 20 dicembre 2006 di approvazione definitiva del citato PRG e della delibera
consiliare n. 19 del 2 aprile 2007 di c.d. presa d’atto dell’approvazione
regionale.
Con sentenza n. 381 del 7 febbraio 2008 il TAR ha annullato gli atti impugnati,
“…nei limiti dell’interesse di parte attrice…”, in accoglimento del primo motivo
di ricorso e cioè riconoscendo la sussistenza del dedotto vizio di
contraddittorietà dell’operato del Comune e della Regione, in quanto detti Enti
“…dapprima hanno impresso all’area una determinata tipizzazione, in seguito
hanno condiviso in modo espresso la sua modifica, ancora successivamente l’hanno
confermata e, da ultimo, (solo in sede giudiziale) hanno esplicitato le ragioni
per cui l’originaria tipizzazione risulterebbe corretta e non passibile di
modificazione…”. Ha, infine, affermato che, “…allo stato, non può trovare
accoglimento il secondo motivo di ricorso…” in quanto “…è evidente che solo
all’esito delle reiterazione delle scelte di piano tradottesi negli atti
odiernamente annullati potrà verificarsi in concreto se le scelte pianificatorie
così poste in essere si siano mosse in modo difforme rispetto ai criteri di
impostazione a suo tempo individuati…” e che, sempre allo stato, “…invece (e
stante la necessità di ripetere le richiamate valutazioni, elidendo i censurati
profili di contraddittorietà) non si dispone di elementi di valutazione
sufficienti ad operare il vaglio giudiziale in relazione alla richiamata
censura…”.
Con l’appello in epigrafe il Comune di Cisternino critica la sentenza anzidetta
affermando che la stessa sarebbe errata in quanto le (parti delle) delibere
dello stesso Comune e della Regione concernenti le “osservazioni” sulla
destinazione urbanistica D1 impressa con la delibera di adozione del PRG alla
zona interessante la proprietà fondiaria del ricorrente, sarebbero meramente
propositive di una esigenza di “rivisitazione” di detta scelta originaria che
entrambi detti enti avrebbero poi conclusivamente operato, in particolare, il
primo Ente con la propria delibera consiliare n. 22 del 22 aprile 2006 ed il
secondo con la D.G.R. n. 1926 del 20 dicembre 2006, confermando conclusivamente
la scelta iniziale (D 1), tenuto conto delle (privilegiate) esigenze concrete
del settore agricoltura ed industria rispetto al settore turistico-ricettivo,
per il quale ultimo ha coerentemente ridotto gli indici di fabbricabilità.
Non sussisterebbe, pertanto, la contraddittorietà tra atti rilevata dal TAR,
avendo l’Amministrazione legittimamente valutato il problema posto con le
“osservazioni”, risolvendolo, nella propria insindacabile valutazione di merito,
conformemente ai criteri generali di impostazione del PRG.
Si è costituito in giudizio l’appellato sig. Semeraro, che con più memorie ha
argomentato in ordine all’infondatezza dell’appello, del quale ha chiesto il
rigetto siccome infondato. In subordine ha riproposto il secondo motivo del suo
ricorso di primo grado, sul presupposto che il Giudice di primo grado avrebbe
sostanzialmente dichiarata assorbita ogni pronunzia sullo stesso, avendo già
annullati gli atti impugnati in accoglimento del primo dei motivi di gravame
proposti.
Con memoria l’appellante Comune ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità
della riproposizione del secondo motivo di ricorso di primo grado perché
effettuata con memoria non notificata, invece che con appello incidentale,
necessario in ragione dell’intervenuta espressa declaratoria di infondatezza del
citato secondo mezzo di contestazione.
Con note d’udienza la parte appellata ha controdeotto per l’infondatezza
dell’eccezione anzidetta ed ha ribadito le tesi difensive di merito già
articolare nelle precedenti due memorie.
All’udienza pubblica del 25 maggio 2010 l’appello è stato rimesso in decisione.
2. - L’appello è infondato.
2.1 - La sentenza appellata ha accolto il ricorso del sig. Pietro Oronzo
Semeraro perché i provvedimenti impugnati del Comune di Cisternino e della
Regione Puglia sono viziati di contraddittorietà, illogicità e perplessità nella
parte in cui, dapprima, hanno accolto, nelle sedi procedimentali di rispettiva
competenza delle “controdeduzioni” e della “approvazione” dello strumento
urbanistico, le osservazioni presentate da alcuni cittadini, tra i quali
l’appellato sig. Semeraro, nonché da un’associazione sindacale, di stralcio
della destinazione D 1 impressa alle aree di loro proprietà con la delibera
comunale di adozione del PRG e poi hanno, invece, sostanzialmente mantenuto
detta destinazione industriale nelle tavole cartografiche allegate alle delibere
impugnate di approvazione dello stesso PRG.
2.2 - L’appellante sostiene che non sarebbe “…assolutamente vero che il Comune,
prima, e la Regione, poi, hanno espressamente e sic et simpliciter accolto le
osservazioni dei privati n. 51.14 e 62.10…” in quanto un esame attento in parte
qua delle relative delibere dimostrerebbe:
- che l’accoglimento di dette osservazioni è stato pronunziato “… non già con
riferimento alle valutazioni di merito disposte dagli osservanti, ma con
riferimento alla loro rilevanza ai fini di una rivisitazione delle scelte
pianificatorie…” e cioé della destinazione industriale impressa alle aree di
loro proprietà;
- che, tenuto conto del parere Comitato Urbanistico Regionale Ristretto della
Regione Puglia (di seguito: CURR), laddove ha prescritto al Comune di “…condurre
le verifiche del dimensionamento…” dei settori produttivi previsti dal Piano,
“…sia a carattere secondario (industriale ed artigianale), sia a carattere
terziario commerciale…” ed ha “…confermato la necessità di una rivisitazione del
Piano alla stregua delle disposizioni del PUTT della Regione Puglia…”, sarebbe
evidente come la Giunta Regionale ha fatto proprio, con la delibera n. 1632 del
22 novembre 2005, detta parte del parere CURR e come il Consiglio Comunale di
Cisternino con la delibera n. 22 del 26 aprile 2006, rivisitando il PRG sotto i
due profili indicati dallo stesso CURR, “…ha assunto le definitiva
determinazioni sul merito delle osservazioni dei privati riguardo alla Zona D,
laddove, per un verso, alla luce delle valutazioni del reale fabbisogno per il
settore agricoltura ed industria, ha privilegiato la previsione
dell’insediamento produttivo; per altro verso, ha ridotto le zone
turistiche-ricettive ed i relativi indici di fabbricabilità; per altro verso,
ancora, ha adeguato le previsioni pianificatorie alle disposizioni del PUTT/p
della Regione Puglia…”.
2.3 - Le riportate deduzioni dell’appellante evidenziano come il Giudice
territoriale avrebbe omesso di fare una “lettura attenta” delle delibere
impugnate, dalle quali emergerebbe, diversamente da quanto affermato da detto
Giudice, come Comune e Regione, nell’esercizio del loro insindacabile potere di
decisione nel merito delle scelte urbanistiche da effettuare con riguardo al
territorio di Cisternino, si siano dapprima soltanto posto “il problema”
sollevato con le osservazioni al PRG presentate dall’appellato e da altri
cittadini, senza dunque esprimere alcun parere positivo sul merito delle
osservazioni stesse e, poi, lo abbiano definitivamente risolto confermando la
scelta iniziale, nel ponderato bilanciamento degli interessi
agricolo-industriale e turistico-ricettivo.
Orbene, ritiene il Collegio che proprio “un attento esame” degli atti conduca ad
esiti diversi da quelli proposti dalla difesa dell’appellante Comune, non
potendosi condividere motivazioni che, pur abilmente e suggestivamente proposte,
non trovano però riscontro nell’effettivo contenuto deliberativo degli atti
impugnati.
Deve, infatti, convenirsi con il primo Giudice che soltanto in sede giudiziaria,
per effetto del già evidenziato abile sforzo del difensore, sono emerse ragioni
che avrebbero potuto sostenere la scelta conclusiva operata dal Comune.
Nella realtà documentale, invece, è del tutto chiaro, secondo le attuali
risultanze di causa, che, a partire dal parere reso dai tecnici progettisti del
PRG sulle osservazioni mosse a quest’ultimo circa la destinazione D 1 impressa
all’area dell’appellato e di altri cittadini proprietari di terreni nella
medesima zona urbanistica, lo stralcio di detta destinazione industriale è stato
pienamente accettato in tutte le delibere comunali e regionali intervenute nel
corso del procedimento di approvazione del PRG e, quindi, recepito anche dalla
delibera comunale di presa d’atto della delibera regionale di approvazione
definitiva del predetto PRG.
Infatti, come già ha posto correttamente in risalto dal primo Giudice, ciò
risulta:
- dalla delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 6 marzo 2003, di esame delle
osservazioni al PRG adottato, nella quale sono state espressamente ed
inequivocamente accolte, su parere di detti tecnici progettisti, sia
l’osservazione n. 51.14, proposta anche dall’appellante e richiedente il
“…differimento della prevista zona PIP in aree situate al di sotto della gravina
di Castro…”, con la motivazione “…l’accoglimento comporta la necessità di una
rivisitazione delle scelte operate…”, sia la n. 62.10, presentata
dall’organizzazione sindacale CISL, richiedente “…la delocalizzazione delle
ulteriori zone D…”, con motivazione del tutto identica a quella testé riportata
per l’osservazione 51.14;
- dal parere del CURR laddove detto organo ha concordato “…con le determinazioni
assunte dal Consiglio Comunale…” sulle osservazioni;
- dalla delibera regionale n. 1632 del 22 novembre 2005 n. 1632 di approvazione,
con prescrizioni e modifiche, del PRG di Cisternino, laddove, nel confermare che
“…con riferimento alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a
seguito dell’esame delle stesse, ha concordato con le determinazioni assunte dal
Consiglio Comunale…”, la Giunta Regionale, a sua volta, ha fatto proprio il
parere del predetto Comitato, deliberando di “…decidere, in ordine alle
osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal
Comitato Ristretto al punto 4.6 della medesima relazione-parere, qui in toto
condivisa, che in particolare ha concordato con le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio Comunale di Cisternino…”;
- dalla delibera della Giunta Regionale n. 1926 del 20 dicembre 2006, che, dopo
avere dato atto del contenuto, sopra ritrascritto, delle determinazioni espresse
dai vari organi sulle osservazioni in questione al PRG, consistenti nella chiara
volontà di stralciare la destinazione in questione D 1, ha deciso anch’essa,
conclusivamente, “…di confermare, in ordine alle osservazioni presentate dai
cittadini, quanto già determinato con i medesimi provvedimenti regionali innanzi
richiamati, e che qui per economia espositiva si intende integralmente
riportato…”.
Consegue che il permanere nelle tavole allegate al PRG della destinazione
urbanistica D 1 per l’area in cui si trova la proprietà immobiliare
dell’appellato sig. Pietro Oronzo Semeraro, non solo non trova riscontro nelle
effettive determinazioni assunte sul punto in questione dagli organi comunali e
regionali, ma mostra con altrettanta evidenza la contraddittorietà, illogicità e
perplessità di tale risultanza, tenuto conto che detti organi chiaramente ed
inequivocamente hanno “stralciato” detta originaria previsione contenuta nel
solo atto di adozione del PRG, con ciò escludendo, sostanzialmente, che dette
aree possano rientrare in un PIP e che possa giustificarsi, almeno per quel che
qui rileva, lo smembramento sostanziale dell’unitarietà del compendio
immobiliare dell’appellato, così come regolato dal previgente strumento
urbanistico.
In tali sensi va, altrettanto conseguentemente, intesa e condivisa la
precisazione del Giudice di prima istanza che l’annullamento degli atti tutti
impugnati è disposta nei limiti dell’interesse dell’appellato sig. Pietro Oronzo
Semeraro.
2.4 - La rilevata infondatezza dell’appello e la connessa conferma della
sentenza impugnata rende, infine, comunque improcedibile il secondo motivo del
ricorso di primo grado, riproposto con memoria dall’appellato e resistito
dall’accezione di inammissibilità sollevata dall’appellante, non avendo più il
sig. Semeraro alcun interesse alla sua decisione, trovando questi già piena
soddisfazione nel presente grado di giudizio attraverso il rigetto
dell’impugnazione avversata.
3 . - In conclusione, l’appello deve essere rigettato e può disporsi, quanto
alle spese del presente grado di giudizio, che l’onere delle stesse sia posto,
nella misura indicata in dispositivo, soltanto a carico dell’appellante Comune,
ritenendo congruo compensare, invece, le spese stesse nei confronti della pur
evocata, ma non costituita Regione Puglia. -
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, respinge l’appello n. 1324 del 2009.
Condanna il Comune di Cisternino al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio che liquida, in favore del sig. Pietro Oronzo Semeraro, in euro
5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre competenze tutte di legge; compensa,
invece, le spese stesse con riferimento alla non costituita Regione Puglia.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Paolo Numerico, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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