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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V
- 23 settembre 2010, n. 7073
RIFIUTI - Spandimento di fanghi biologici - Autorizzazione - Istanza di rinnovo
- Termine di centottanta giorni - Art. 208, c. 12 d.lgs. n. 152/2006 - Norma di
carattere generale - Applicabilità alla procedura semplificata prevista dal
successivo art. 210. Il termine di centottanta giorni stabilito ai fini
della tempestività dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo spandimento
di fanghi biologici, stabilito dall’art. 208, co. 12, del D.Lgs. n. 152/06, è
norma di carattere generale che tipizza la procedura per l’autorizzazione ed i
rinnovi e che non trova alcun richiamo derogatorio nella diversa procedura
semplificata prevista dal successivo art. 210, che disciplina la diversa
fattispecie del rinnovo dell’autorizzazione per coloro che ne erano già in
possesso al momento dell’entrata in vigore del decreto. Non può pertanto
convenirsi con la tesi secondo cui, non essendo previsti, per tale rinnovo,
termini per la presentazione dell’istanza, questa può proporsi anche
immediatamente prima della scadenza: tale interpretazione contrasta, infatti,
con la disciplina generale dell’art. 208. Pres. Riccio, Est. Metro - Comune di
Lovello (avv. Adavastro) c. Provincia di Pavia (n.c.). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. V - 23 settembre 2010, n. 7073
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07073/2010 REG.SEN.
N. 06124/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6124 del 2009, proposto da:
Comune di Lomello, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Adavastro, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria N.2;
contro
Provincia di Pavia;
nei confronti di
Cre - Centro Ricerche Ecologiche Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro
Ferraris, Maria Stefania Masini, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso Maria
Stefania Masini, in Roma, via della Vite N.7; Asso Srl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO- SEZIONE IV n. 03941/2009, resa tra
le parti, concernente REGOLAMENTO UTILIZZO FERTILIZZANTI, REFLUI ZOOTECNICI E
FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICULTURA..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cre - Centro Ricerche Ecologiche
Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Adolfo Metro
e uditi per le parti gli avvocati Adavastro e Robaldo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame il comune di Lomello ha chiesto la riforma della sentenza
con la quale il Tar della Lombardia ha rigettato il ricorso proposto dal
medesimo ente per l'annullamento del provvedimento del dirigente del settore
“Tutela ambiente” della provincia di Pavia, che aveva autorizzato la
controinteressata, CRE srl (“Centro Ricerche Ecologiche”) a compiere operazioni
di spargimento di fanghi biologici su aree in disponibilità della società
stessa, poste sul territorio provinciale.
Si sostiene, al riguardo, l’inosservanza dei termini del procedimento come
stabiliti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 che, pur se richiamato nel
provvedimento, sarebbe stato disatteso dalla Provincia.
La controinteressata, già titolare di una autorizzazione regionale la cui
competenza era stata delegata alle provincie, e che aveva presentato alla
provincia di Lodi domanda di rinnovo dell’autorizzazione per la gestione del suo
impianto di Maccastorna e alle provincie di Lodi, Cremona e Pavia, domanda di
rinnovo dell’autorizzazione per lo spandimento di fanghi su terreni sostiene,
invece, che il richiamo al cit. art 208, contenuto nel provvedimento della
provincia di Pavia, deve ritenersi un mero refuso, posto che la norma
applicabile alla fattispecie sarebbe il successivo art. 210.
Infatti, la domanda rivolta alla provincia di Pavia aveva ad oggetto il rinnovo
dell’autorizzazione già posseduta e non una nuova autorizzazione ed inoltre,
tale norma non stabilirebbe termini specifici per la presentazione dell’istanza
di rinnovo; afferma anche, che l’autorizzazione al mero spandimento di fanghi,
purchè contenuto nei limiti complessivamente autorizzati, non potrebbe trovare
preclusione nelle limitazioni stabilite dall’art. 8, co. 8, della L.R. n.12/07.
DIRITTO
L’appello deve ritenersi fondato.
La CRE srl era stata autorizzata, con delibera della G.R., in scadenza il
28/8/08, al trattamento e spandimento di fanghi biologici.
In vigenza di tale autorizzazione regionale, le funzioni amministrative in
materia, erano state delegate alle provincie in cui si trovano i vari terreni,
anche se l’impianto di trattamento era localizzato in un solo ambito
provinciale.
Sostiene il comune appellante che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo
spandimento, l’istanza di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata almeno
centottanta giorni prima della scadenza, come prescritto dall’art. 208, co. 12,
del D.Lgs. n. 152/06 e che, poiché tale termine non è stato rispettato, dato che
la domanda è stata presentata soltanto il 12/6/08, la stessa doveva configurarsi
come domanda di nuova autorizzazione, come, del resto, è stata correttamente
qualificata dalla stessa provincia di Pavia, che aveva intimato alla società di
non proseguire nell’attività fino al rilascio dell’autorizzazione stessa.
La censura è fondata.
Preliminarmente, va rilevato che il termine di centottanta giorni stabilito ai
fini della tempestività dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, stabilito
dall’art. 208, co. 12, del D.Lgs. cit., è norma di carattere generale che
tipizzza la procedura per l’autorizzazione ed i rinnovi e che non trova alcun
richiamo derogatorio nella diversa procedura semplificata prevista dal
successivo art. 210, che disciplina la diversa fattispecie del rinnovo
dell’autorizzazione per coloro che ne erano già in possesso al momento
dell’entrata in vigore del decreto.
Non può, pertanto, convenirsi con quanto sostenuto dalla difesa dell’appellato,
secondo cui, non essendo previsti, per tale rinnovo, termini per la
presentazione dell’istanza, questa poteva proporsi anche immediatamente prima
della scadenza, con l’unico effetto negativo che in tal caso, l’interessato
doveva solo interrompere la sua attività fino alla definizione del procedimento,
ove l’autorizzazione non fosse intervenuta tempestivamente.
Tale interpretazione contrasta, infatti, con la disciplina generale dell’art.
208.
Ciò considerato, la domanda di autorizzazione della ricorrente, anche se
relativa al solo spandimento di una certa quantità di fanghi, andava sottoposta
alla procedura di cui all’art. 208, co. 3, e segg. cit., oltre che
all’inibitoria prevista dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 12/07 che, con
riferimento a tale attività, richiama la necessità dell’approvazione di criteri
regionali finalizzati a “ridurne la pericolosità nell’impiego e di valutarne la
compatibilità con gli scopi agricoli”.
Pertanto, l’autorizzazione della provincia di Pavia, in quanto concessa in
violazione di tali norme più restrittive, va annullata, con conseguente
accoglimento dell’appello.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano
come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l’appello e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed
annulla il provvedimento ivi impugnato; pone le spese di entrambi i gradi del
giudizio, per complessivi € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre IVA e CPA, a
carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Stenio Riccio, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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