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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
23/09/2010, Sentenza n. 7075
DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia scaduta causata da condotte illecite
di terzi - Impedimento oggettivo all’esecuzione dei lavori - Domanda di proroga
- Sospensione del decorso dei termini ex art. 4, 1. n. 10/77, ora art. 15, DPR
n. 380/01. A fronte di condotte illecite di terzi perduranti nel tempo (in
specie, abusive occupazioni dell'area demaniale marittima interessata dai lavori
di costruzione del porto turistico), in alcun modo riferibili alla condotta del
concessionario, si determina un impedimento oggettivo all’esecuzione dei lavori
che non possono in alcun modo essere realizzati. Dette condotte costituiscono
quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini ex art. 4, 1.
n. 10/77, ora art. 15, DPR n. 380/01 (Cons. Stato, V, 29.01.2003 n. 453).
(annulla sentenza del TAR LAZIO LATINA n. 00008/1998) - Pres. Baccarini - Est.
Capuzzi - s.p.a. Base Nautica Flavio Gioia (avv.ti Simeone e Zaza D'Aulisio) c.
Comune di Gaeta. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/09/2010, Sentenza n. 7075
DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia scaduta a causa di sospensioni
disposte da amministrazione - Mancata proroga della concessione - Nuova
valutazioni dell'amministrazione difforme - Presupposti - Nuovi elementi di
fatto e giuridici - Principio di univocità e continuità dell'azione
amministrativa - Fattispecie - Art. 97 Cost. - Art. 4, n. 10/77 ora art. 15, DPR
n. 380/01. In materia urbanistica, le precedenti valutazioni della
amministrazione non impediscono una nuova valutazione difforme, nondimeno è
anche vero che affinché la nuova valutazione possa considerarsi legittima, deve
essere fondata su nuovi elementi (nella specie del tutto insussistenti essendo
la situazione rimasta totalmente immutata rispetto all'anno di concessione), e
su nuove considerazioni giuridiche (parimenti insussistenti), atteso che in
entrambi i casi si deve valutare la proroga della stessa concessione edilizia ex
art. 4, 4°comma, 1. 10/77 ora art. 15, DPR n. 380/01. Diversamente opinando, si
lederebbe infatti la certezza delle situazioni giuridiche private e si
oblitererebbero i principi di univocità e continuità dell'azione amministrativa
inspirati al rispetto dell'art. 97 Cost.. Nella specie, non trattandosi di
impedimenti determinati da mero fatto del terzo, ma di sospensioni disposte da
amministrazione avente precipua potestà sull'uso dell'area e direttamente
comunicate dalla stessa amministrazione marittima dello Stato al comune di
Gaeta, tale circostanza appariva idonea affinché il comune, portato a conoscenza
dall'autorità competente di una causa obiettiva di sospensione, adottasse un
provvedimento di proroga correlato all'esito della potestà esercitata
dall'amministrazione statale. Sicché, la specifica richiesta di proroga da parte
degli interessati appare necessaria nel caso in cui la rilevanza obiettiva delle
ragioni da addursi a suffragio della stessa può essere valutata solo dalla parte
richiedente (ad esempio, per eventi straordinari di carattere naturale).
Altrettanto non può ritenersi per provvedimenti paralizzanti il titolo
concessorio portati comunque a conoscenza dell'autorità comunale, direttamente
ascrivibili, nell'esercizio delle rispettive competenza, ad altre autorità
amministrative e ciò tanto più se tali provvedimenti si collocano, come nella
specie, nel solco stesso dell'attività edificatoria e della rimozione degli
ostacoli legali che si frappongono al suo legittimo esercizio" (Cons. Stato,
sez. V, 6.10.1999, n. 1338). (annulla sentenza del TAR LAZIO LATINA n.
00008/1998) - Pres. Baccarini - Est. Capuzzi - s.p.a. Base Nautica Flavio Gioia
(avv.ti Simeone e Zaza D'Aulisio) c. Comune di Gaeta. CONSIGLIO DI STATO Sez.
V, 23/09/2010, Sentenza n. 7075
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07075/2010 REG.SEN.
N. 02206/1999 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2206 del 1999, proposto dalla s.p.a.
Base Nautica Flavio Gioia in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Simeone e Alberto Zaza D'Aulisio, con
domicilio eletto nello studio dello stesso in Roma, via Cola di Rienzo, 133;
contro
Comune di Gaeta;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO LATINA n. 00008/1998;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Roberto Capuzzi
e uditi per le parti gli avvocati Alberto Zaza D'Ausilio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Base Nautica Flavio Gioia s.p.a. aveva impugnato innanzi al TAR Lazio, sede
di Latina, il provvedimento con cui il Sindaco di Gaeta aveva respinto la
domanda di proroga della concessione edilizia n.8 del 4 febbraio 1987 a suo
tempo assentita per la realizzazione di un approdo turistico in località
Montesecco.
Il diniego veniva pronunziato sulla considerazione che la mancata ultimazione
dei lavori non era dipesa da fatti sopravvenuti al rilascio della concessione.
Il Comune di Gaeta si è costituito contrastando il ricorso e chiedendo una
pronunzia di infondatezza del gravame.
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato.
Nell’atto di appello la ricorrente sostiene con numerose e diffuse
argomentazioni la erroneità della sentenza del TAR.
L’amministrazione appellata non si è costituita.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 23
marzo 2010.
DIRITTO
1. Con la sentenza appellata il TAR Latina aveva respinto il ricorso proposto
dalla società Base Nautica Navale Flavio Gioia (d’ora in poi BNFG) avverso la
nota sindacale n. 3291 datata 13.6.1996 (ed il parere della commissione edilizia
comunale espresso nella seduta del 6.6.1996, verbale 10820) con i quali il
comune di Gaeta aveva respinto la richiesta di proroga, per anni tre, della
concessione edilizia n.8 datata 04.2. 1987.
Detta concessione edilizia era stata rilasciata all'appellante per costruire un
porto turistico con annesso cantiere navale, in Gaeta, loc. Montesecco,
interamente ricadente su area demaniale marittima assentita alla BNFG dall'
amministrazione marittima dello Stato, Capitaneria di Porto di Gaeta, in forza
di concessione demaniale regolata con atto formale cinquantennale.
In particolare il primo giudice aveva ritenuto che non costituissero legittimi
motivi per ottenere la proroga né la circostanza che le aree demaniali
interessate dai lavori erano occupate da terzi (così come risultante da verbali
d'accertamento e denuncia degli organi di polizia nonché come ammesso dalla
stessa amministrazione comunale), né la circostanza che l'amministrazione dello
Stato, concedente l'area demaniale, su cui ricadeva l’approdo avesse
autoritativamente imposto la sospensione dei lavori (note della Capitaneria di
Porto di Gaeta n. 21832 del 29.11.1990 e n. 14177 del 26.7.1993).
Nemmeno costituiva legittimo impedimento per ottenere la proroga la circostanza
che le medesime cause di impedimento riferite alle perduranti occupazioni da
parte di terzi erano già state ritenute idonee a legittimare la proroga dal
Commissario Prefettizio del comune di Gaeta (atto n. 13431 del 27.5.1994).
Rilevava il TAR, infatti, in relazione alle illecite occupazioni di terzi delle
aree demaniali marittime oggetto dei lavori, che poiché dette occupazioni
preesistevano al rilascio della concessione edilizia, le medesime non
costituivano fatti sopravvenuti idonei a giustificare la proroga.
In relazione alle sospensioni dei lavori disposte dalla Capitaneria di Porto
riteneva ancora il TAR che le medesime, poiché non erano state indicate dall'
appellante nella istanza di proroga, nemmeno potevano essere considerate dal
comune.
In ordine al precedente atto del Commissario Prefettizio (n. 13431 del
27.5.1994) che aveva ravvisato nelle medesime circostanze i presupposti per la
proroga, riteneva il primo giudice che ciò non impedisse una valutazione
difforme a seguito di un nuovo esame.
2.Sostiene la società nell’atto di appello, con dovizia di argomentazioni, la
erroneità della sentenza del primo giudice.
3. Le doglianze della società appellante meritano accoglimento.
4. Ed invero il TAR ha errato nel non considerare che, a fronte di condotte
illecite di terzi perduranti nel tempo e cioè delle abusive occupazioni
dell'area demaniale marittima interessata dai lavori di costruzione del porto
turistico, in alcun modo riferibili alla condotta del concessionario, si
determinava un impedimento oggettivo alla esecuzione dei lavori che non potevano
in alcun modo essere realizzati. Dette condotte costituivano quella causa di
forza maggiore che sospende il decorso dei termini ex art. 4, 1. n. 10/77, ora
art. 15, DPR n. 380/01 (Cons. Stato, V, 29.01.2003 n. 453).
Ora se è vero che le precedenti valutazioni della amministrazione, ed in specie
la sopracitata proroga concessa dal Commissario Prefettizio con atto n. 13431
del 27.5.1994, non impedivano una nuova valutazione difforme, nondimeno è anche
vero che affinché la nuova valutazione potesse considerarsi legittima, avrebbe
dovuto essere fondata su nuovi elementi nella specie del tutto insussistenti
essendo la situazione rimasta totalmente immutata rispetto all'anno 1994, e su
nuove considerazioni giuridiche parimenti insussistenti, atteso che in entrambi
i casi si è dovuto valutare la proroga della stessa concessione edilizia ex art.
4, 4°comma, 1. 10/77.
Diversamente opinando, si lederebbe infatti la certezza delle situazioni
giuridiche private e si oblitererebbero i principi di univocità e continuità
dell'azione amministrativa inspirati al rispetto dell'art. 97 Cost..
In ogni caso la sospensione dei lavori disposta dalla Capitaneria di Porto
(nell'esercizio delle potestà demaniali marittime) non poteva essere ignorata
dall'amministrazione comunale solo perché non indicata dall'appellante nella
istanza di proroga.
Infatti, non trattandosi di impedimenti determinati da mero fatto del terzo, ma
di sospensioni disposte da amministrazione avente precipua potestà sull'uso
dell'area e direttamente comunicate dalla stessa amministrazione marittima dello
Stato al comune di Gaeta, tale circostanza appariva idonea affinché il comune,
portato a conoscenza dall'autorità competente di una causa obiettiva di
sospensione, adottasse un provvedimento di proroga correlato all'esito della
potestà esercitata dall'amministrazione statale.
Soccorre al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha
rilevato che la specifica richiesta di proroga da parte degli interessati appare
necessaria nel caso in cui la rilevanza obiettiva delle ragioni da addursi a
suffragio della stessa può essere valutata solo dalla parte richiedente (ad
esempio, per eventi straordinari di carattere naturale). Altrettanto non può
ritenersi per provvedimenti paralizzanti il titolo concessorio portati comunque
a conoscenza dell'autorità comunale, direttamente ascrivibili, nell'esercizio
delle rispettive competenza, ad altre autorità amministrative e ciò tanto più se
tali provvedimenti si collocano, come nella specie, nel solco stesso
dell'attività edificatoria e della rimozione degli ostacoli legali che si
frappongono al suo legittimo esercizio" (Cons. Stato, sez. V, 6.10.1999, n.
1338).
5. In conclusione l’appello merita accoglimento, la sentenza del primo giudice
deve essere riformata, il ricorso in primo grado accolto.
6. Spese ed onorari, tuttavia, in relazione alla peculiarità della fattispecie,
possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente
decidendo, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, accoglie il ricorso in primo grado e annulla il provvedimento
impugnato dinanzi al tar.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con
l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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