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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Piano Territoriale
Paesistico (P.T.P.) - Autorizzazione edilizia - Incremento dei volumi esistenti
- Annullamento della Sovrintendenza - Legittimità - Fattispecie. E'
legittimo l'intervento della Sovrintendenza ostativo a qualsiasi incremento dei
volumi esistenti (di fatto, per contrasto con l'art. 12.4 del P.T.P. campano),
senza che si possa distinguere in considerazione della destinazione funzionale
del nuovo volume da realizzare. Nella specie, il Soprintendente per i beni
architettonici ed il paesaggio di Napoli ha annullato l'autorizzazione
rilasciata per la copertura di cassoni di raccolta dell'acqua siti nel giardino
di pertinenza, anche al fine di allocazione di pannelli solari per la produzione
di energia elettrica. (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. III
n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli - Ministero per i beni e le
attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. L. (avv. Lamberti).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Partecipazione al procedimento - Totale assenza
della comunicazione - Finalità partecipativa e impossibilità di incidere -
Interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica - Artt. 7, 8 e 10
L. n. 241/1990 - D. M. n.165/2002. Il raggiungimento della finalità
partecipativa o l'impossibilità di incidere - con la partecipazione - sul
contenuto del procedimento, sono stati considerati esimenti sufficienti ai fini
della validità del provvedimento adottato senza la pedissequa osservanza delle
norme citate, o anche in totale assenza della comunicazione. Inoltre, ai sensi
degli artt. 7, 8 e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241, si deve tener conto dell'esigenza
di una interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica delle norme
in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez.
IV, 15/06/2004, n. 4018). (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez.
III n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli - Ministero per i beni e
le attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. L. (avv. Lamberti).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07123/2010 REG.SEN.
N. 00090/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 90 del 2005, proposto da:
Ministero per i beni e le attivita' culturali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
Lamberti Claudio Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti, con
domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Roma, viale Parioli, 67;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 12895/2003, resa tra
le parti, concernente AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere Roberto
Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Lamberti e Scaramucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza gravata è stato accolto il ricorso proposto dall'odierno
appellato avverso il decreto in data 17 settembre 2002 con cui il Soprintendente
per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli ha annullato
l'autorizzazione rilasciata allo stesso appellato per la copertura dei cassoni
di raccolta dell'acqua siti nel giardino di pertinenza, anche al fine di
allocazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica.
Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui
è stata dedotta la violazione dell'art. 7 legge 241/90, per omessa comunicazione
dell'avvio del procedimento di annullamento del nulla osta rilasciato dall'ente
locale.
Propone gravame l'Amministrazione ritenendo l'erroneità della sentenza impugnata
di cui chiede l'annullamento.
All'udienza del 22 giugno 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Giova considerare che, con nota del 24 luglio 2002, contestualmente alla
trasmissione degli atti alla Soprintendenza di Napoli, l'odierno appellato è
stato reso edotto dell'avvio del procedimento di controllo conclusosi con
l'adozione del provvedimento (adottato dopo l'entrata in vigore del d. m.
n.165/2002) contestato in primo grado, sicché deve dirsi comunque raggiunto lo
scopo della norma di cui in primo grado si è assunta la violazione.
Il Collegio ritiene, al riguardo, che si debba tener conto dell'esigenza di una
interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica delle norme in
materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7, 8
e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 (per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, n. 4018 - 15
giugno 2004).
Il raggiungimento della finalità partecipativa o l'impossibilità di incidere -
con la partecipazione - sul contenuto del procedimento, sono stati considerati
esimenti sufficienti ai fini della validità del provvedimento adottato senza la
pedissequa osservanza delle norme citate, o anche in totale assenza della
comunicazione.
Va quindi accolto il motivo di gravame formulato dall'Amministrazione, anche
nella parte in cui con lo stesso condivisibilmente si deduce che non è richiesta
la comunicazione di avvio del procedimento di controllo in favore del Comune.
A ciò si aggiunga, quanto ai motivi di ricorso assorbiti in primo grado, che non
appare affatto irragionevole l'assunto sostenuto dalla Sovrintendenza nel
provvedimento contestato, relativo al contrasto dell'intervento con l'art. 12.4
del P.T.P: certo ostativo a qualsiasi incremento dei volumi esistenti, senza che
si possa distinguere in considerazione della destinazione funzionale del nuovo
volume da realizzare.
Alla stregua delle esposte ragioni va accolto il gravame e, per l'effetto,
annullata la sentenza impugnata.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla la sentenza
impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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