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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) - Autorizzazione edilizia - Incremento dei volumi esistenti - Annullamento della Sovrintendenza - Legittimità - Fattispecie.
E' legittimo l'intervento della Sovrintendenza ostativo a qualsiasi incremento dei volumi esistenti (di fatto, per contrasto con l'art. 12.4 del P.T.P. campano), senza che si possa distinguere in considerazione della destinazione funzionale del nuovo volume da realizzare. Nella specie, il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli ha annullato l'autorizzazione rilasciata per la copertura di cassoni di raccolta dell'acqua siti nel giardino di pertinenza, anche al fine di allocazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica. (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. III n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. L. (avv. Lamberti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Partecipazione al procedimento - Totale assenza della comunicazione - Finalità partecipativa e impossibilità di incidere - Interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica - Artt. 7, 8 e 10 L. n. 241/1990 - D. M. n.165/2002. Il raggiungimento della finalità partecipativa o l'impossibilità di incidere - con la partecipazione - sul contenuto del procedimento, sono stati considerati esimenti sufficienti ai fini della validità del provvedimento adottato senza la pedissequa osservanza delle norme citate, o anche in totale assenza della comunicazione. Inoltre, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241, si deve tener conto dell'esigenza di una interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 15/06/2004, n. 4018). (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. III n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. L. (avv. Lamberti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 07123/2010 REG.SEN.

N. 00090/2005 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 90 del 2005, proposto da:
Ministero per i beni e le attivita' culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Lamberti Claudio Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Roma, viale Parioli, 67;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 12895/2003, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Lamberti e Scaramucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con la sentenza gravata è stato accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato avverso il decreto in data 17 settembre 2002 con cui il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli ha annullato l'autorizzazione rilasciata allo stesso appellato per la copertura dei cassoni di raccolta dell'acqua siti nel giardino di pertinenza, anche al fine di allocazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica.

Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 7 legge 241/90, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento del nulla osta rilasciato dall'ente locale.

Propone gravame l'Amministrazione ritenendo l'erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l'annullamento.

All'udienza del 22 giugno 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso va accolto.

Giova considerare che, con nota del 24 luglio 2002, contestualmente alla trasmissione degli atti alla Soprintendenza di Napoli, l'odierno appellato è stato reso edotto dell'avvio del procedimento di controllo conclusosi con l'adozione del provvedimento (adottato dopo l'entrata in vigore del d. m. n.165/2002) contestato in primo grado, sicché deve dirsi comunque raggiunto lo scopo della norma di cui in primo grado si è assunta la violazione.

Il Collegio ritiene, al riguardo, che si debba tener conto dell'esigenza di una interpretazione ed applicazione non meccanica né formalistica delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7, 8 e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 (per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, n. 4018 - 15 giugno 2004).

Il raggiungimento della finalità partecipativa o l'impossibilità di incidere - con la partecipazione - sul contenuto del procedimento, sono stati considerati esimenti sufficienti ai fini della validità del provvedimento adottato senza la pedissequa osservanza delle norme citate, o anche in totale assenza della comunicazione.

Va quindi accolto il motivo di gravame formulato dall'Amministrazione, anche nella parte in cui con lo stesso condivisibilmente si deduce che non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento di controllo in favore del Comune.

A ciò si aggiunga, quanto ai motivi di ricorso assorbiti in primo grado, che non appare affatto irragionevole l'assunto sostenuto dalla Sovrintendenza nel provvedimento contestato, relativo al contrasto dell'intervento con l'art. 12.4 del P.T.P: certo ostativo a qualsiasi incremento dei volumi esistenti, senza che si possa distinguere in considerazione della destinazione funzionale del nuovo volume da realizzare.

Alla stregua delle esposte ragioni va accolto il gravame e, per l'effetto, annullata la sentenza impugnata.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere


L'ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 


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