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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
V, 01/10/2010, Sentenza n. 7276
ACQUA - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Estensione
- Fattispecie: Esclusione da una gara di appalto per la realizzazione di opere
idrauliche - Cognizione del giudice amministrativo. La giurisdizione di
legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art.
143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sui ricorsi per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti
definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche, sussiste solo
allorquando i provvedimenti impugnati incidono direttamente ed immediatamente
sulla materia delle acque, concorrendo in concreto a disciplinare la gestione,
l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari ovvero a
determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e/o alla
realizzazione delle opere stesse o a stabilirne e/o a modificare la
localizzazione di esse o influire sulla loro realizzazione mediante sospensione
o revoca dei relativi provvedimento. Non rientrano per contro in tale speciale
competenza giurisdizionale le controversie che hanno per oggetto atti solo
strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime
delle acque, così che appartiene alla cognizione del giudice amministrativo la
controversia con cui si dubita della legittimità di un provvedimento di
esclusione dalla gara di appalto per la realizzazione di opere idrauliche. Pres.
f.f. Lamberti, Est. Saltelli - Comune di Caltavuturo e altri (avv.ti Corso,
D'Amico e Scardina) c. ATO 1 Palermo (avv. Pitruzzella), A: s.p.a. (avv.ti
Acquarone, Anselmi, Bertone , Di Gioia), Regione Sicilia (avv. Mari) e altri (n.c.)
- (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I n. 10719/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 ottobre 2010, n. 7276
APPALTI - Offerente - Principio dell’immodificabilità soggettiva - Superamento
giurisprudenziale e normativo - Art. 51 d.lgs. n. 163/2006. Il principio
dell’immodificabilità soggettiva dell’offerente, delineato nella previsione di
cui all’articolo 23 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è stato progressivamente
ridimensionato dalla giurisprudenza amministrativa anche sotto l’influenza del
diritto comunitario, tant’è che l'art. 51 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
proprio in relazione alle vicende soggettive dei soggetti partecipanti ad una
gara ad evidenza pubblica, ha previsto che "qualora i candidati o i concorrenti,
singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo
d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della
società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara,
all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di
ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base
agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della
fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice".
Le cautele di cui il legislatore nazionale ha circondato l'istituto della
fusione, con l'adeguamento, alla normativa comunitaria, delle norme contenute
nel codice civile, e la disciplina stabilita in tema di pubblici appalti non
contraddicono, ma evidenziano, al contrario. il generale favore che
l'ordinamento interno, non meno di quello comunitario, riservano all'istituto.
Del resto, il principio della immodificabilità assoluta dell’offerente,
caratterizzata da un fondamentale elemento di staticità, mal si concilia con il
carattere dinamico della vita delle imprese e con la loro intrinseca necessità
di adeguare costantemente le loro stesse strutture organizzative alle vicende
del mercato per poter conseguire i propri fini sociali ed essere così anche
elemento di sviluppo e di crescita economica per l’intera collettività, tanto
più che le esigenze pubbliche sottese allo stesso procedimento ad evidenza
pubblica, quali l’affidabilità, oggettiva e soggettiva - anche sotto il profilo
della sussistenza dei necessari requisiti di moralità pubblica - dei soggetti
che concorrono per l’affidamento di appalti pubblici sono sufficientemente
assicurate dagli obblighi che tali soggetti hanno nei confronti della pubblica
amministrazione di comunicare le avvenute trasformazioni, onde consentire
proprio l’esercizio dei necessari poteri di controllo e verifica. Pres. f.f.
Lamberti, Est. Saltelli - Comune di Caltavuturo e altri (avv.ti Corso, D'Amico e
Scardina) c. ATO 1 Palermo (avv. Pitruzzella), A: s.p.a. (avv.ti Acquarone,
Anselmi, Bertone , Di Gioia), Regione Sicilia (avv. Mari) e altri (n.c.) -
(Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I n. 10719/2009)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 ottobre 2010, n. 7276
APPALTI - Società partecipante alla gara - Fusione - Successione a titolo
universale della società derivante dalla fusione. La fusione della società
che ha partecipato alla gara d' appalto con altra società comporta una
successione a titolo universale della società che ne deriva nei rapporti
giuridici di quella incorporata o fusa, e cioè il pieno e completo trasferimento
di diritti ed obblighi delle Società preesistenti nella titolarità della nuova
società o della incorporante, con sostanziale continuità dei rapporti giuridici
in atto tra questa società e l'Amministrazione appaltante, che si trova, in
effetti, a proseguire il rapporto in essere con un soggetto diverso per
denominazione o forma societaria, ma nei cui confronti il rapporto giuridico
instaurato con la partecipazione alla gara delle società incorporate o fuse
continua senza alcuna modifica sostanziale (cfr. Cons. Stato, Sez, V, n. 487 del
10 febbraio 2004) Pres. f.f. Lamberti, Est. Saltelli - Comune di Caltavuturo e
altri (avv.ti Corso, D'Amico e Scardina) c. ATO 1 Palermo (avv. Pitruzzella), A:
s.p.a. (avv.ti Acquarone, Anselmi, Bertone , Di Gioia), Regione Sicilia (avv.
Mari) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I n. 10719/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 ottobre 2010, n. 7276
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07276/2010 REG.SEN.
N. 01496/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1496 del 2010,
proposto da:
COMUNE DI CALTAVUTURO, COMUNE DI ALTOFONTE, COMUNE DI SCLAFANI BAGNI, COMUNE DI
PETRALIA SOTTANA, COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA, COMUNE DI COLLESANO, COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA, COMUNE DI GRATTERI, COMUNE DI GERACI SICULO, ognuno in
persona dei propri rispettivi sindaci in carica, rappresentati e difesi dagli
avv. Guido Corso, Licia D'Amico e Ignazio Scardina, con domicilio eletto presso
Licia D'Amico in Roma, via Germanico, n.197;
contro
AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTINALE – ATO 1 PALERMO, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pitruzzella,
con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Pitruzzella in Roma, via Stoppani,
n. 1;
DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA OPERATIVA DELL’A.T.O. 1; COMMISSARIO AD ACTA;
PROVINCIA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante in carica; AMAP
S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica; COMUNE DI PALERMO, in
persona del legale rappresentante in carica; PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA;
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA IDRICA, Mario Rosario Mazzola;
SOC. AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI S.p.A. in proprio e quale
capogruppo R.T.I., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Giulio Bertone , Giovan
Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Candido Di Gioia
in Roma, piazza Mazzini, n. 27;
REGIONE SICILIA, in persona del presidente della Giunta regionale in carica,
rappresentata e difeso dall'avv. Massimo Mari, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I n.
10719 del 3 novembre 2009, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' D'Ambito Territoriale
Ottimale - Ato 1 Palermo e di Soc. Azionaria per la Condotta di Acque Potabili
S.p.A., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese e
di Regione Sicilia;
Visto l’appello incidentale spiegato dalla Soc. Azionaria per la Condotta di
Acque Potabili S.p.A.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Carlo Saltelli
e uditi per le parti gli avvocati D'Amico, Pafundi, per delega dell'Avv.
Pitruzzella, Anselmi e Di Gioia;
Visto il dispositivo di decisione n. 473 del 2 luglio 2010;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso giurisdizionale notificato il 13 marzo 2007 i Comuni Caltavuturo,
Altofonte Sclafani Bagni, Giuliana, Contessa Entellina, Campofelice di Roccella,
Scillato, Petralia Sottana, Grattieri, Collesano e Geraci Siculo chiedevano al
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia l’annullamento: a) della
delibera in data 26 gennaio 2007, con cui la Conferenza dei Sindaci
dell’Autorità d’Ambito ATO 1 Palermo aveva approvato l’affidamento del Servizio
Idrico Integrato a norma dell’art. 2 della convenzione di cooperazione; b) della
determina dirigenziale n. 6 del 18 gennaio 2007, avente ad oggetto “Approvazione
verbali di gara relativi alla procedura per l’affidamento della gestione del
S.I.I. nell’ATO 1 Palermo – Aggiudicazione in via definitiva della gara per
l’affidamento della gestione del S.I.I. nell’ATO 1 Palermo al raggruppamento
temporaneo di imprese costituito dalla Soc. Acque Potabili S.p.A. di Torino n.q.
di mandataria, da Genova Acque S.p.A. di Genova, da S.M.A.T. S.p.A. di Torino,
da Cons. Coop. di Forlì, da Galva S.p.A. di Pomezia, da Giovanni Putignano e
figli s.n.c. di Noci, da Edil Putignano di Noci, da Studio Applicazioni
Idrauliche S.A.I. s.r.l. di Palermo, da DESA s.r.l. di Torino in qualità di
mandanti”; c) della delibera n. 1 del 28 dicembre 2005, con cui il commissario
ad acta aveva approvato il Piano d’Ambito con il relativo addendum, la
convenzione di gestione ed il disciplinare tecnico, a modifica degli atti a suo
tempo approvati dalla Conferenza dei Sindaci; d) della delibera n. 2 del 28
dicembre 2005, con cui il commissario ad acta aveva approvato il disciplinare di
gara; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
L’impugnativa era affidata a sei motivi di censura, così articolati:
I) in relazione alla delibera della Conferenza dei Sindaci e del Presidente
della Provincia regionale di Palermo 26 gennaio 2007; alla determinazione
dirigenziale della Segreteria Tecnico – operativa dell’ATO 1 del 18 gennaio
2007; ai verbali della commissione di gara approvati con i due atti precedenti:
1) “Violazione dell’art. 23 co. 1, 2 e 6 del d.lgs. 158/1995 e dell’art. 1 del
bando (disciplinare di gara) – Violazione dei principi in tema di associazione
temporanea d’impresa – Violazione dell’art. 11 co. 5 del bando (termine per la
presentazione dell’offerta”, in quanto, in macroscopica violazione del rubricato
articolo 28 del D. Lgs. 158/1995, il R.T.I. aggiudicatario, dopo la
presentazione dell’offerta (il cui termine era stato fissato nel bando di gara
per il 28 febbraio 2006), aveva subito una profonda modificazione, giacchè,
giusta atto notarile in data 30 maggio 2006, una delle società mandanti (Genova
Acque) si era fusa per incorporazione con De Ferrari S.p.A. e Acque Italia
S.p.A. nella Acquedotto Nicolay S.p.A. che, proprio per effetto della fusione,
aveva assunto la denominazione di Mediterranea Acque S.p.A., non potendo trovare
applicazione a tale fattispecie, diversamente da quanto inammissibilmente
ritenuto dalla stazione appaltante, le disposizioni di cui all’art. 35 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recepita dalla legge
regionale n. 7/2002; ciò senza contare che, per un verso, per effetto della
disposizione di cui all’articolo 3 dell’atto di fusione (secondo cui dal momento
della fusione cessava di pieno diritto ogni potere spettante all’organo
amministrativo ed a quello di controllo delle società incorporate e cessavano
altresì tutti i poteri che questi avevano conferito a terzi con procuri sia
speciali sia generali) il mandato originariamente conferito da Genova Acque alla
capogruppo si era estinto, e, per altro verso, la documentazione relativa agli
amministratori di Mediterranea Acque S.p.A. era stata prodotta solo il 31 luglio
2006, ben oltre il termine delle ore 14 del 28 febbraio 2006 fissato nel bando
di gara; 2) “Nullità dell’offerta perché frutto di un’intesa restrittiva della
concorrenza (art.2 L. 287/1990)”, in quanto sulla scorta delle peculiari
disposizioni contenute in particolare nei commi 1 e 7 dell’art. 16 del bando di
gara (secondo cui la gara sarebbe stata celebrata anche in presenza di una sola
offerta e l’aggiudicazione definitiva era risolutivamente condizionata all’esito
delle formalità previste in materia di tutela della concorrenza e del mercato)
nonché del fatto che, sia nella gara della cui legittimità di discuteva, che in
quelle indette dalle altre Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della
Sicilia, era stata presentata una sola offerta (da parte di soggetti
assolutamente diversi), era ragionevole ritenere che l’offerta presentata fosse
il frutto di un preventivi accordi restrittivi della concorrenza da parte degli
operatori;
II) in relazione alla delibera n. 2 del 28 dicembre 2005 con cui il commissario
ad acta ha approvato il disciplinare di gara e alla delibera n. 1 del 28
dicembre 2005 con cui il Commissario Delegato ha approvato il Piano d’Ambito col
relativo addendum, la convenzione di gestione e il disciplinare tecnico: 3)
“Incompetenza – Invalidità derivata”: in quanto il commissario ad acta, nominato
dal Presidente della Regione siciliana – commissario delegato per l’emergenza
idrica – con decreto n. 1205 del 16 agosto 2005, aveva solo il compito di
provvedere alla stesura del bando per l’affidamento del Servizio Idrico
Integrato (secondo quanto già approvato dalla conferenza dei sindaci), alla sua
pubblicazione e all’espletamento della gara, non rientrando invece nelle sue
funzioni l’approvazione di un nuovo Piano d’Ambito, di una nuova convenzione di
gestione e di un nuovo disciplinare tecnico (attività queste che presupponevano
un’inerzia dell’organo istituzionalmente competente, la conferenza dei sindaci,
che nel caso di specie non era riscontrabile); ciò senza contare che, per un
verso, anche le modifiche apportate alla convenzione (in particolare quanto al
controllo del gestore, al personale, alla revisione tariffaria, al canone di
concessione, agli obblighi del gestore, alle sub concessioni, alla cauzione e
sanzioni pecuniarie, alla sanzione risolutoria, alla forza maggiore e al
contenzioso) erano inopinatamente ed ingiustificatamente favorevoli per il
gestore e inammissibilmente peggiorative per l’amministrazione appaltante, e,
per altro verso, che, anche a voler ritenere ammissibili le predette
modificazioni, essere dovevano essere sottoposte all’approvazione della
conferenza dei sindaci; 4) “Invalidità derivata”, atteso che i dedotti vizi di
legittimità che inficiavano il bando di gara si ripercuotevano irrimediabilmente
sul procedimento di gara e sul relativo esito, viziandolo;
III) in relazione alla delibera della Conferenza dei Sindaci del 26 gennaio
2007: 5) “Nullità della delibera”, in quanto, non solo non risultava quale fosse
effettivamente il rappresentante del Sindaco di Palermo, due funzionari
essendosi qualificati come tali in detta riunione, per quanto la dichiarazione
effettuata da tal ing. Lo Cicero, direttore generale del Comune di Palermo,
aveva un contenuto perplesso ed oscuro, così che se fosse stata da intendere
come volontà favorevole, ma condizionata, come tale era da considerare nulla e
sufficiente a far venir meno la stessa volontà della conferenza dei sindaci per
difetto della maggioranza necessaria (assicurata proprio dalla partecipazione
del Comune di Palermo); ciò senza contare, sotto altro concorrente profilo, che
nella predetta delibera non vi era traccia dell’esame della problematica
relativa al mutamento della composizione del raggruppamento temporaneo di
imprese dopo la presentazione dell’offerta, su cui la segreteria tecnica aveva
ritenuto di acquisire un parere legale che aveva ritenuto inammissibile
l’offerta;
IV) in relazione a tutti gli atti impugnati: 6) “Violazione del principio di
imparzialità – Violazione dell’art. 1 della L. 241/1990 come modificato dalla L.
15/2005”, in quanto il prof. Mario Rosario Mazzola, commissario ad acta giusta
decreto n. 1205 del 16 agosto 2005, aveva ricoperto significativi incarichi in
alcune società facenti parti proprio del raggruppamento temporaneo affidatario
dell’appalto in questione (in particolare, quale componente del Consiglio di
Amministrazione di Genova Acque – Società Servizi idrici per Azione dal 27
maggio 2003 al 14 febbraio 2006; consigliere di amministrazione della Acquedotto
Nicolay S.p.A. e della stessa Mediterranea Acque S.p.A.), così che egli era da
ritenersi assolutamente incompatibile con l’incarico commissariale conferitogli.
Con successivo atto in data 4 luglio 2007 i comuni ricorrenti impugnavano con
motivi aggiunti: f) la determinazione presidenziale n. 9 dell’11 giugno 2007,
avente ad oggetto “Revoca Determinazione Presidenziale n. 5 del 26/04/2007
avente per oggetto: Sospensione della procedura per l’affidamento della gestione
del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 1 – Palermo, di cui alla gara pubblicata
sulla GUCE in data 18/01/2006”; g) la convenzione di gestione sottoscritta il 14
giugno 2007, deducendo un solo motivo di censura, rubricato “Eccesso di potere
per contraddittorietà, illogicità e sviamento – difetto di motivazione (art. 3
L. 241/1990), con il quale sostenevano che l’amministrazione appaltante aveva
macroscopicamente ed immotivatamente disatteso la segnalazione del 18 aprile
2007 dell’Autorità Garante del Concorrenza e del Mercato (che aveva evidenziato
gravi anomalie riscontrate nella procedura concorsuale in esame), osservando, in
particolare, che del tutto erroneamente aveva ritenuto che le finalità fissate
dall’articolo 17, comma 7, del bando di gara erano state assicurate “con la
pubblicazione del provvedimento n. 16712 del 20.04.2007 dell’AGCM”, ciò del
resto al solo fine di evitare l’azzeramento della gara in esame che sarebbe
derivato da un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati in tema di
gestione delle risorse idriche (che negava la possibilità di nuovi affidamenti a
provati, anche per quanto riguardava le procedure in corso) e per favorire il
raggruppamento in gara.
L’adito tribunale, sez. I, nella resistenza della Provincia regionale di
Palermo, Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, dell’AMAP S.p.A. e
della soc. Acque Potabili S.p.A., in proprio e quale capogruppo del R.T.I.
aggiudicatario della concessione del Sistema Indrico Integrale dell’A.T.O. 1,
con la sentenza n. 1915 del 2 agosto 2007 dichiarava improcedibile il ricorso
per incompetenza funzionale, impregiudicata la riproposizione del gravame
innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nelle forme di legge,
come indicato in motivazione.
2. Le suddette amministrazioni comunali riproponevano l’impugnazione, ai sensi
dell’art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con
modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio.
Quest’ultimo, sez. I, sempre nella resistenza sez. I, nella resistenza della
Provincia regionale di Palermo, Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1
Palermo; del Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario
Delegato per l’Emergenza Idrica in Sicilia, Commissario ad acta nominato per il
compimento delle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato, ing.
Mazzola; dell’AMAP S.p.A. e della soc. Acque Potabili S.p.A., in proprio e quale
capogruppo del R.T.I. aggiudicatario della concessione del Sistema Indrico
Integrale dell’A.T.O. 1, con la sentenza n. 10719 del 3 novembre 2009,
respingeva il ricorso, dichiarandolo in in parte irricevibile ed in parte
infondato.
In particolare, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del
Tribunale superiore delle acque pubbliche e rigettata altresì l’eccezione di
difetto di legittimazione dei comuni ricorrenti, i primi giudici hanno ritenuto
tardive le censure proposte nei confronti delle delibere del commissario ad acta
n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 ed infondate quelle concernenti
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del raggruppamento temporaneo
di imprese guidato da Società Azionaria per la condotta di acque potabili
(relativamente alla questione della modificazione del raggruppamento dopo la
presentazione dell’offerta e alla dedotta esistenza di un’intesa
anticoncorrenziale) e la nullità della delibera della Conferenza dei sindaci del
26 gennaio 2007.
3. Tutti i comuni originariamente ricorrenti, eccezion fatta per quelli di
Giuliana e di Scillato, hanno appellato tale sentenza, deducendone l’erroneità
alla stregua di sette motivi di gravame, attraverso i quali sono stati
sostanzialmente riproposti tutti i motivi di censura sollevati in primo grado,
malamente apprezzati ed inopinatamente respinti con motivazione carente e
approssimativa, frutto – a loro avviso - del superficiale esame del materiale
probatorio versato in atti.
Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile ed
infondato, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 di Palermo, la
Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.a., in proprio e quale
capogruppo dell’A.T.I. costituita con le società Mediterranea della Acque
S.p.A., Metropolitana Acque Torino, Putignano & Figli s.r.l., Edil Putignano
s.r.l., Galva S.p.A., Cons. Coop. Studio Applicazioni Idrauliche s.r.l. – S.A.I.
Società di Ingegneria, e la Regione Sicilia.
La Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.a., in proprio e
nella citata qualità, ha altresì spiegato appello incidentale, chiedendo la
riforma della impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto le eccezioni: a)
di difetto di giurisdizione in materia in favore del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche; b) di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di
legittimazione e di interesse dei comuni ricorrenti; c) di irricevibilità del
ricorso di primo grado per tardività; d) di inammissibilità ed irritualità del
ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per
violazione dell’art. 31, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; e)
di inammissibilità, sotto altro profilo, del ricorso di primo grado, travisando
e/o ignorando la portata dell’eccezione, con vizio di infrapetizione; f) di
difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione del provvedimento del
Presidente dell’A.T.O. 1 Palermo che ha autorizzato la stipula della
convenzione.
Tutte le parti hanno illustrato con diffuse memorie le proprie rispettive tesi
difensive.
4. La causa, già fissata per l’udienza in camera di consiglio del 30 marzo 2010,
per la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata per la decisione nel
merito all’udienza pubblica del 25 giugno 2010, nella quale, dopo la rituale
discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Per il suo carattere pregiudiziale deve essere innanzitutto esaminato il
primo motivo dell’appello incidentale, col quale la Società Azionaria per le
Condotte di Acqua Potabile S.p.A. ha lamentato l’erroneità della sentenza
impugnata relativamente al capo con cui è stata respinta l’eccezione, formulata
in primo grado di difetto di giurisdizione, appartenendo a suo avviso la
cognizione della controversia de qua alla potestas iudicandi del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche.
Il motivo è infondato, come correttamente ritenuto dai primi giudici.
Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi è
motivo di discostarsi (ex pluribus, Cass. SS.UU. 6 luglio 2005, n. 14195;
C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442), la
giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque
pubbliche ex art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i
provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche,
sussiste solo allorquando i provvedimenti impugnati incidono direttamente ed
immediatamente sulla materia delle acque, concorrendo in concreto a disciplinare
la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari
ovvero a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e/o
alla realizzazione delle opere stesse o a stabilirne e/o a modificare la
localizzazione di esse o influire sulla loro realizzazione mediante sospensione
o revoca dei relativi provvedimento.
Non rientrano per contro in tale speciale competenza giurisdizionale le
controversie che hanno per oggetto atti solo strumentalmente inseriti in
procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, così che appartiene
alla cognizione del giudice amministrativo la controversia con cui si dubita
della legittimità di un provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per la
realizzazione di opere idrauliche.
La controversia in esame che, come si ricava dalla documentazione in atti
riguarda la legittimità dell’affidamento definitivo al raggruppamento temporaneo
d’imprese costituito dalla società Acque Potabili di Torino nella qualità di
mandataria, da Genova Acque S.p.A. di Genova, da S.M.A.T. S.p.A. di Torino, da
Cons. Coop. di Forlì, da Galva S.p.A. di Pomezia, da Giovanni Putignano e figli
s.n.c., da Edil Putignano di Noci, da Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I.
s.r.l. di Palermo, da DESA s.r.l. di Torino in qualità di mandanti della
gestione del Servizio Idrico Intergrato nell’A.T.O. di Palermo (nonché degli
atti presupposti, connessi e conseguenti), non incide in modo diretto ed
immediato sulla gestione delle acque pubbliche e non appartiene quindi alla
giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, bensì a quella di legittimità
del giudice amministrativo, come correttamente statuito dai primi giudici.
6. Così accertata l’esistenza della potestas iudicandi, la Sezione, passando
all’esame dell’appello principale è dell’avviso che esso invece infondato e che
debba essere respinto.
Al riguardo si osserva quanto segue.
6.1. Con il primo motivo di gravame le appellanti amministrazioni comunali hanno
innanzitutto contestato la declaratoria di irricevibilità dell’impugnativa dei
provvedimenti commissariali n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 (aventi ad oggetto
rispettivamente, il primo, “Organizzazione del Servizio Idrico Integrato, ex
art. 9 legge 36/94 – Approvazione Piano d’Ambito con relativo Addendum,
Convenzione di gestione e Disciplinare Tecnico”; il secondo “Scelta del sistema
di affidamento e approvazione del bando di gara per la gestione del Servizio
Idrico Integrato”), sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai primi
giudici, non corrispondeva al vero né che essi fossero stati pubblicati all’Albo
della Provincia di Palermo, né che con nota 1888 del 30 dicembre 2005 la
Conferenza dei sindaci avesse comunicato ai comuni partecipanti “l’approvazione
degli atti di gara da parte del Commissario ad acta e la loro visionabilità sul
sito della Provincia”.
In particolare, secondo gli appellanti, nella ricordata nota era solo precisato
che “atti e documenti redatti e approvati dal Commissario erano visionabili
presso il sito www.provincia.palermo.it/ato/pres.htm”: non essendo stati
indicati gli estremi e il contenuto di tali atti e non essendo il sito della
provincia assimilabile all’albo pretorio ex art. 124 del T.U.E.L. (non
rinvenendosi del resto alcun elemento in tal senso nella legge n. 36/94), non si
era realizzata la fattispecie tipica della pubblicazione e di conseguenza
l’impugnativa, in difetto di puntuale prova contraria da fornirsi dalle parti
resistenti circa la conoscenza degli atti impugnati, doveva considerarsi
tempestiva.
La tesi, pur suggestiva, non è meritevole di favorevole considerazione.
6.1.1. Come ha più volte sottolineato la giurisprudenza, ai fini della
decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione di un atto innanzi al
giudice amministrativo ciò che rileva, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, qualora il predetto atto non sia stato notificato, è la
sua piena ed effettiva conoscenza, indipendentemente dal mezzo con cui tale
conoscenza sia stata acquisita, con la precisazione che non è necessaria la
conoscenza completa dell'atto, essendo invece sufficiente la conoscenza dei suoi
elementi essenziali (quali l'organo che lo ha adottato, la data ed il contenuto
del dispositivo, ex pluribus, C.d.S., sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1690; sez. IV,
30 giugno 2004, n. 4803; 2 dicembre 2002, n. 6601), fermo restando che la parte
che eccepisce la tardività del ricorso deve dare prova della diversa data in cui
la parte ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto impugnato (ex multis, C.d.S.,
sez. IV, 18 dicembre 2008, n. 6365; 15 maggio 2008, n. 2236; 20 dicembre 2004,
n. 8115; sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 540).
E’ stato anche precisato che se è vero che, ai fini della decorrenza del termine
per l' impugnazione occorre la conoscenza piena del provvedimento causativo
della lesione, è anche vero che la tutela dell'amministrato non può ritenersi
operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori,
formali o estemporanei, quali, ad esempio, atti d'iniziativa di parte (richieste
d'accesso, istanze, segnalazioni, ecc.), con la conseguenza inaccettabile che
l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano
soggette indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di
impugnazione, anche quando l'interessato non si renda parte diligente nel far
valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (C.d.S.,
sez. IV, 5 marzo 2010, n. 1298).
6.1.2. Ciò precisato, con riferimento al caso di specie occorre rilevare che,
anche a voler prescindere dalla circostanza che, come eccepito dall’appellata
Società azionaria per la condotta di acque potabili S.p.A., il bando di gara
(che evidentemente si fonda sulle impugnate delibere commissariali) è stato
ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 18
gennaio 2006 (circostanza quest’ultima che già di per sé oggettivamente sarebbe
sufficiente a supportare adeguatamente, secondo l’id quod plerumque accidit, un
giudizio di tardività di impugnazione degli atti che costituiscono il necessario
presupposto giuridico e fattuale del bando stesso) , con la citata nota 1888 del
30 dicembre 2005, in pari data trasmessa via fax ai comuni ricorrenti e da
questi effettivamente ricevuta (come risulta dalla documentazione versata in
atti, senza che sul punto sia stata svolta dagli interessati alcuna
contestazione), la segreteria tecnica – operativa dell’Ambito Territoriale 1 di
Palermo informava dell’avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico
Integrato, quale “conseguenza delle determinazioni assunte il 28/12/05 dal
Commissario allo scopo incaricato dal Presidente della Regione Siciliana con
proprio decreto n. 1205/05”, avvisando nel contempo che “atti e documenti
redatti e approvati dal Commissario sono visionabili presso il sito
www.provincia.palermo.it/ato1/pres.htm”.
La circostanza che i provvedimenti adottati dal commissario ad acta in data 28
dicembre 2005 fossero soltanto i decreti n. 1 e n. 2, di cui si discute, così
che non sussisteva alcuna possibilità di eventuale confusione con altri
provvedimenti e che non poteva esservi dubbio alcuno sul loro effettivo
contenuto (essendo stato fatto tra l’altro nella ricordata comunicazione
riferimento al decreto stesso n. 1205/05 con cui era stato nominato), induce
ragionevolmente a ritenere che la predetta comunicazione costituiva adeguato
mezzo di conoscenza dei provvedimenti, sufficiente a far decorrere il termine di
impugnazione, contenendo quanto meno indicazioni formali, certe ed inequivoche,
circa l’effettiva esistenza di provvedimenti amministrativi che potevano essere
potenzialmente lesivi degli interessi dei comuni ricorrenti, a nulla rilevando
la mancata conoscenza del relativo contenuto, ciò potendo giustificare solo la
proposizione di motivi aggiunti.
A tutto voler concedere, deve rilevarsi che detta comunicazione era quanto meno
sufficiente a far conseguire, attraverso un comportamento di minima diligenza e
di auspicabile buona fede, la dovuta conoscenza dei provvedimenti commissariale:
del resto non è stato giammai contestato che, malgrado la predetta
comunicazione, gli atti e i provvedimenti di cui trattasi non fossero stati
effettivamente messi a disposizione degli interessati e che pertanto era stato
effettivamente impedito l’esercizio del diritto di difesa ed in concreto la
possibilità di proporre tempestivo ricorso giurisdizionale.
Sotto altro concorrente profilo, peraltro, anche a prescindere dalle
considerazioni fin ad ora svolta, dalla documentazione versata in atti, emerge
che all’ordine del giorno della conferenza dei sindaci dell’A.T.O. 1 di Palermo
del 5 luglio 2006 vi era “1. Compimento delle procedure di affidamento in
concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito
Territoriale Ottimale 1 Palermo ex art. 12 della Convenzione di Cooperazione” e
che in particolare la discussione su tale argomento riguardò la questione delle
modalità di designazione dei componenti della Commissione di gara (essendo
quindi implicito che tutti i sindaci dell’ambito in questione erano a conoscenza
dell’esistenza della gara – della legittimità del cui affidamento si discute –
ovvero ancora avrebbero potuto attivarsi, secondo un fondamentale principio di
comportamento secondo buona fede, per avere conoscenza degli atti presupposti
della gara).
Nella successiva riunione del 20 luglio 2006, poi, nella quale al primo punto
all’ordine del giorno vi era: “1. Comunicazione componenti commissione di gara
designati”, si registrò inizialmente un puntuale intervento del Sindaco del
Comune di Caltavuturo il quale, tra l’altro, sostenne espressamente la tesi
della illegittimità della procedura di gara (sia per la possibilità prevista dal
bando di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, sia perché
era previsto che gli stessi soggetti progettassero ed eseguissero i lavori, sia
ancora per la situazione di incompatabilità in cui versava il commissario ad
acta); nel corso della seduta il predetto sindaco, intervenendo ulteriormente
nella discussione, relativamente al terzo punto all’ordine del giorno
(“Adeguamento convenzione di cooperazione al nuovo D. Lgs. 152/06”) ed alla
proposta (conciliativa rispetto ad un contenzioso in atto con l’AMAP) a tal fine
avanzata dal Comune di Palermo, affermò testualmente “…di trovarsi di fronte ad
una follia istituzionale e giuridica. Essendo già stata prestabilita dal
commissario ing. Rosario Mazzola, la modalità di affidamento del servizio, sulla
base di un piano di ambito e di un apposito capitolato, con questo accordo si
andrebbe a modificare il sistema di aggiudicazione e, soprattutto il piano di
ambito, sul quale Palermo raccoglie oltre il 50% degli interventi previsti”.
Prescindendo da ogni considerazione sul merito di tali interventi e sugli esiti
delle deliberazioni assunte in tali sedute dalla Conferenza dei servizi
(trattandosi evidentemente di questioni che non interessano la controversia in
esame), dalla lettura dei ricordati verbali emergono incontrovertibilmente
elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti da cui si ricava l’effettiva
conoscenza da parte dei comuni interessati (regolarmente convocati a tali
riunioni, profilo - anche questo – su cui non è stata prospettata alcuna riserva
o svolta alcuna contestazione) dell’esistenza e del contenuto dei provvedimenti
commissariali n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 del commissario ad acta quanto
meno alla data del 20 luglio 2006, così che la notificazione del ricorso
introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, avvenuta il 15 marzo 2007, è evidentemente tardiva, come correttamente
ritenuto dai primi giudici.
6.1.3. D’altra parte è appena il caso di rilevare che, come del resto emerge
dalla lettura delle stesse censure formulate dai comuni interessati fin dal
primo grado di giudizio, gli impugnati decreti commissariali contengono
determinazioni autonomamente ed immediatamente lesive degli interessi dei comuni
facenti parti dell’ambito ottimale, quali, per esempio, le (contestate)
modifiche del precedente Piano d’Ambito, della convenzione di gestione e del
disciplinare di gara, già approvati dalla Conferenza dei sindaci dei comuni
dell’A.T.O.
Detti decreti, pertanto, pur costituendo atti (necessariamente) presupposti del
bando di gara e del successivo procedimento concorsuale, non possono essere
qualificati come meramente procedimentali e, ai fini della tempestività della
loro impugnazione, non è dunque sufficiente la tempestiva impugnazione del
provvedimento (aggiudicazione definitiva) conclusivo del procedimento.
6.2. La delineata tardività dell’impugnazione dei ricordati decreti del
commissario ad acta, n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 impedisce l’esame delle
censure di merito sollevate con il secondo motivo di gravame.
6.3. Deve essere altresì confermata, alla stregua delle osservazioni già svolte
sub 6.1., anche la declaratoria di tardività della censura sollevata in primo
grado (in ordine alla violazione del principio di imparzialità) circa la
situazione in cui versava il commissario ad acta, autore dei decreti n. 1 e n. 2
del 28 dicembre 2005, per aver svolto significativi incarichi in alcune società
facenti parte proprio del raggruppamento temporaneo di imprese risultato poi
aggiudicatario dell’appalto.
Sul punto, indipendentemente da ogni altra considerazione, ad avviso della
Sezione è decisiva la considerazione che tale situazione di incompatibilità
risulta essere sicuramente conosciuta ben prima dei sessanta giorni precedenti
la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, essendovene espressa menzione
nel già citato verbale della conferenza dei sindaci del 20 luglio 2006.
Per completezza giova evidenziare che l’inammissibilità (per tardività) della
censura in questione in sede di giudizio amministrativo non preclude la
segnalazione della asserita incompatibilità all’autorità giudiziaria, qualora
ovviamente sussistano elementi di fatto tali da configurare l’esistenza di
specifiche condotte delittuose.
Devono essere pertanto respinti anche il sesto ed il settimo motivo di appello.
6.4. Con il terzo motivo di gravame è stata lamentata l’erronea declaratoria di
infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la
macroscopica violazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, stante la pacifica, ma inammissibile, modificazione soggettiva del
raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicataria, intervenuta dopo la
presentazione dell’offerta.
Secondo gli appellanti, infatti, la specialità della disciplina degli appalti
riguardanti i settori esclusi, in cui s’iscriveva l’appalto in questione,
escludeva in radice la correttezza dell’assunto dei primi giudici che avevano
ritenuto applicabile al caso di specie un più recente, ma non condivisibile,
indirizzo giurisprudenziale teso a superare il principio della immodificabilità
assoluta dell’offerente; ciò senza contare che per effetto dell’intervenuta
fusione, come si ricavava dalla lettura dell’articolo 3 del relativo atto
notarile, erano venuto meno l’originario mandato conferito da Genova Acque alla
capogruppo Acque Potabile Società Azionaria per la condotta di acque potabili
S.p.A.
La doglianza è infondata.
Come hanno correttamente rilevato i primi giudici, il principio dell’immodificabilità
soggettiva dell’offerente, delineato nell’invocata previsione di cui
all’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è stato
progressivamente ridimensionato dalla giurisprudenza amministrativa anche sotto
l’influenza del diritto comunitario, tant’è che l'art. 51 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, proprio in relazione alle vicende soggettive
dei soggetti partecipanti ad una gara ad evidenza pubblica, ha previsto che
"qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano,
affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione,
fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono
ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento
sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione,
della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti
dal presente codice".
Benché tale ultima disposizione, ratione temporis, non sia direttamente
applicabile alla fattispecie in esame, la Sezione rileva che il diverso – e
condivisibile - principio della modificabilità della compagine soggettiva che ha
presentato l’offerta in una procedura di gara si può ricavare dalle disposizioni
già contenute negli articoli 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che,
secondo un prevalente indirizzo giurisprudenziale, costituiscono espressione di
un principio generale applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici, ma
anche a quelli di fornitura di beni e servizi, non essendoci peraltro alcun
elemento, normativo o fattuale, che ne impedisca l’applicazione anche agli
appalti c.d. esclusi, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
E’ significativo al riguardo rinviare alla convincente e approfondita
motivazione di cui alla decisione 26 aprile 2005, n. 1873, di questa stessa
sezione, che testualmente recita: “Correttamente l'appellante segnala la
disciplina contenuta negli art. 35 e 36 L. 11 febbraio 1994 (confermati dalla
successiva legge 2 giugno 1995 n. 216), il cui ambito di applicazione, fissato
dall'art. 2 della stessa legge (comma 2, lett. b), ne consente l'analogica
utilizzazione anche per ciò che riguarda il caso in esame, concernente la
procedura informale avviata dall'Ente locale in vista dell'affidamento, a
trattativa privata, del servizio di tesoreria.
Le cautele di cui il legislatore nazionale ha circondato l'istituto della
fusione, con l'adeguamento, alla normativa comunitaria, delle norme contenute
nel codice civile, e la disciplina stabilita in tema di pubblici appalti
(anch'essa coerente con le direttive comunitarie) non contraddicono, ma
evidenziano, al contrario. il generale favore che l'ordinamento interno, non
meno di quello comunitario, riservano all'istituto, che non può essere,
surrettiziamente, ostacolato da una interpretazione che riconduce il fenomeno
nell'alveo della immutabilità del soggetto ammesso alla partecipazione alla
gara.
Nelle linee generali, la Sezione ha avuto modo, anche di recente (Sez, V, n. 487
del 10 febbraio 2004), di chiarire che la fusione della società che ha
partecipato alla gara d' appalto con altra società comporta una successione a
titolo universale della società che ne deriva nei rapporti giuridici di quella
incorporata o fusa, e cioè il pieno e completo trasferimento di diritti ed
obblighi delle Società preesistenti nella titolarità della nuova società o della
incorporante, con sostanziale continuità dei rapporti giuridici in atto tra
questa società e l'Amministrazione appaltante, che si trova, in effetti, a
proseguire il rapporto in essere con un soggetto diverso per denominazione o
forma societaria, ma nei cui confronti il rapporto giuridico instaurato con la
partecipazione alla gara delle società incorporate o fuse continua senza alcuna
modifica sostanziale.
Specificamente, con riferimento alla fusione verificatasi nel corso della
procedura (nel caso, un'asta pubblica) la Sezione, richiamando pacifica
giurisprudenza sulla materia (Cass. civ., Sez. lav., 10 agosto 1999 n. 8572;
Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2000 n. 5734 ; Sez. IV, 31 luglio 1992 n. 696
), ha confermato la definizione di successione inter vivos a titolo universale
attribuita agli effetti che si determinano in seguito alla fusione delle
società, e la conseguente acquisizione da parte della società incorporante (o
della nuova società che ne deriva) dei diritti e gli obblighi della società
incorporata (o, nel caso della fusione in senso stretto, delle società che vi
hanno partecipato) (in termini, Sez. V, 26 settembre 2002 n. 4940)”.
Del resto, ad avviso della Sezione, il principio della immodificabilità assoluta
dell’offerente, caratterizzata da un fondamentale elemento di staticità, mal si
concilia con il carattere dinamico della vita delle imprese e con la loro
intrinseca necessità di adeguare costantemente le loro stesse strutture
organizzative alle vicende del mercato per poter conseguire i propri fini
sociali ed essere così anche elemento di sviluppo e di crescita economica per
l’intera collettività, tanto più che le esigenze pubbliche sottese allo stesso
procedimento ad evidenza pubblica, quali l’affidabilità, oggettiva e soggettiva
– anche sotto il profilo della sussistenza dei necessari requisiti di moralità
pubblica - dei soggetti che concorrono per l’affidamento di appalti pubblici
sono sufficientemente assicurate dagli obblighi che tali soggetti hanno nei
confronti della pubblica amministrazione di comunicare le avvenute
trasformazioni, onde consentire proprio l’esercizio dei necessari poteri di
controllo e verifica.
Giova aggiungere per completezza che, quanto al caso in esame, per un verso, non
è stato affatto contestato che sia mancata la comunicazione di tale
modificazione soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese che aveva
presentato l’offerta e che sussistessero elementi che, sotto il profilo della
ricorrenza dei requisiti soggettivi, impeditivi della partecipazione alla gara
del predetto raggruppamento nella sua nuova configurazione soggettiva, e che
evidentemente la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione da
parte del raggruppamento, soggettivamente modificato, non poteva avvenire nel
rispetto dei termini fissati dal bando per la (originaria) presentazione delle
offerte (14 febbraio 2006), l’atto notarile di fusione per incorporazione della
società Genova Acque (una delle originarie mandanti del raggruppamento
concorrente) con De Ferrari S.p.A. e Acque Italia S.p.A. nella società
Acquedotto Nicolay S.p.A. (che proprio per effetto della fusione ha assunto la
denominazione di Mediterranea Acque S.p.A.) essendo datato solo 30 maggio 2006.
Infine occorre sottolineare che, come emerge dall’indirizzo giurisprudenziale
sopra ricordato, la fattispecie della fusione (per incorporazione) dà vita ad
una fattispecie di “… di successione inter vivos a titolo universale…(con)…
conseguente acquisizione da parte della società incorporante (o della nuova
società che ne deriva) dei diritti e gli obblighi della società incorporata (o,
nel caso della fusione in senso stretto, delle società che vi hanno partecipato)
(in termini, Sez. V, 26 settembre 2002 n. 4940)”, così che, diversamente da
quanto sostenuto dai comuni appellanti, in mancanza di una diversa espressa
previsione nell’atto di fusione, che non è stata neppure dedotta, non si
estingue affatto l’originario mandato conferito dalla società Genova Acque, la
previsione contenuta nell’invocato articolo 3 dell’atto di fusione avendo valore
solo per i nuovi rapporti e le nuove vicende successive allo stesso atto di
fusione.
6.5. Con il quarto motivo di gravame i comuni appellanti hanno lamentato
l’erroneo rigetto del secondo motivo di censura del ricorso introduttivo del
giudizio, con il quale era stata dedotta la nullità, siccome frutto di un’intesa
restrittiva della concorrenza, dell’offerta presentata dal raggruppamento
temporaneo di imprese aggiudicatario.
In particolare, ad avviso degli appellanti, i primi giudici, non avevano tenuto
conto degli specifici e gravi rilievi sollevati dall’Autorità garante della
concorrenza (che aveva anche sollecitato anche l’esercizio dei poteri di
autotutela da parte dell’amministrazione appaltante), stravolgendo il contenuto
della censura e pervenendo perciò ad un inammissibile giudizio di ipoteticità e
genericità della stessa.
Anche tale censura non è meritevole di favorevole considerazione.
Occorre innanzitutto premettere che, come emerge dalla documentazione versata in
atti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva avviato
un’apposita indagine istruttoria a seguito di un esposto relativo a presunte
irregolarità nello svolgimento della gara per l’affidamento del servizio idrico
di cui si tratta, chiedendo all’Autorità di Ambito Ottimale di Palermo le
opportune notizie ed informazioni, con provvedimento n. 16712 del 12 aprile 2007
(pubblicata sul proprio Bollettino Settimanale – Anno XVII – n. 15 del 30 aprile
2000) ha deliberato il non luogo a provvedere in ordine all’operazione che, in
relazione proprio alla gara bandita dall’A.T.O. n. 1 di Palermo per
l’affidamento trentennale della gestione del Servizio Idrico Integrato, aveva
dato luogo al raggruppamento temporaneo di imprese tra SAP, SMAT, MEDA, SAI,
DESA, EDILPUT, GIOUT, GALVA e CONSCOOP, cui aveva fatto seguito la costituzione
di una società denominata Acque Potabili Siciliane s.r.l.
In particolare la predetta Autorità ha espressamente affermato che “alla luce
delle informazioni fornite,l’operazione comunicata non costituisce una
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n.
287/1990, in quanto l’insieme degli accordi intercorrenti tra i soci di APS – e
segnatamente quelli relativi alla ripartizione delle attività di competenza di
APS in qualità di gestore del SII – evidenzia un effetto cooperativo prevalente
nell’attività della neo costituita impresa comune tale da escluderne la natura
concentrativa”.
Se è vero poi che la stessa Autorità con la nota in data 26 aprile 2007 ha
espresso perplessità in ordine al concreto svolgimento della gara, rilevando una
asserita “…situazione discorsiva della concorrenza risultante da alcuni elementi
della Gara, sia sotto il profilo delle disposizioni contenute nel relativo bando
(“Disciplinare”), che di alcune delibere adottate da enti locali territoriali
facenti parte dell’ATO di Palermo e che della Gara hanno condizionato
profondamente gli esiti”, non può non rilevarsi che tale autorevole opinione non
si è tradotto in specifici provvedimento sanzionatori, bensì ha assunto la forma
di un parere, non vincolante, tant’è che la stessa Autorità conclude auspicando
“…che gli organi indirizzo – nel caso specifico, eventualmente anche nelle forme
proprie dell’autotutela amministrativa – assumano iniziative idonee ad
assicurare che le gare per l’affidamento della gestione del servizio idrico
integrato permettano un effettivo confronto concorrenziale, funzionale alla
fornitura di servizi di qualità più elevata, evitando nel contempo che le
procedure di selezione ad evidenza pubblica diventino lo strumento per il
perseguimento di obiettivi diversi rispetto a quello dell’efficiente gestione
del servizio”.
Ciò posto, pur nella obiettiva delicatezza della questione, proprio
l’inesistenza, da un parte, di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e, d’altra parte, la espressa
dichiarazione che non sussisteva la fattispecie della concentrazione vietata ai
sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rende corretto l’assunto dei primi
giudici che hanno dichiarato ipotetica e generica la doglianza di nullità
dell’offerta per presunta violazione del principio della concorrenza.
Infatti, le pur puntuali osservazioni della Autorità infatti sono da
ragionevolmente da intendere nel senso che in presenza di quelle esaminate
clausole della lex specialis è altamente probabile la distorsione del mercato,
cosa che giustifica il richiamo all’eventuale esercizio del potere di
autotutela: ma sotto il profilo che qui interesse, i comuni appellanti avrebbero
dovuto provare in concreto non l’astratto effetto discorsivo del mercato, ma in
concreto l’effettiva violazione della concorrenza, prova che è del tutto
mancata.
Sotto altro concorrente profilo, ricordato che nei confronti del mancato
esercizio da parte della pubblica amministrazione del potere di autotutela non
sussiste in capo agli interessati alcun posizione differenziata (interesse
legittimo) tutelabile in sede giudiziale, è appena il caso di rilevare che, a
tutto voler concedere, le censure sollevate nei confronti della lex specialis di
gara sono in ogni caso tardive e perciò inammissibili alla stregua delle
osservazioni svolte nei paragrafi 6.1. e 6.2.
6.6. E’ ugualmente infondato il quinto motivo di gravame, in quanto innanzitutto
non sussiste la dedotta nullità della delibera assunta dalla Conferenza dei
Sindaci dell’A.T.O. n. 1 di Palermo in data 26 gennai 2007 circa l’affidamento
della gestione del S.I.I. per l’asserita invalidità del voto espresso dal
rappresentante del Comune di Palermo.
Pur dovendo ammettersi che la redazione del verbale presenta qualche errore e/o
imperfezione, essendo indicato nell’epigrafe dell’atto, come rappresentate del
Comune di Palermo, tal Geraci Giulio, laddove nel corso della discussione e
della votazione rappresentate dello stesso comune è indicato nella persona
dell’ing. Gaetano Lo Cicero, è decisivo rilevare che la volontà espressa dal
rappresentante del Comune di Palermo in ordine alla questione oggetto di
votazione (affidamento del S.I.I) è piena, libera ed incondizionata, essendo
riportato testualmente che il predetto rappresentante “…dichiara il voto
favorevole richiamando tutte le condizioni già stabilite da questa Assemblea”.
La circostanza che, dopo la votazione e dopo che l’esito della stessa era stata
già proclamata, senza alcuna riserva o osservazioni da parte degli intervenuti
(nel verbale si legge espressamente: “In relazione all’esito della superiore
votazione il Presidente, Assessore Loddo, dichiara che la Conferenza dei Sindaci
ha approvato l’affidamento del S.I.I. a norma dell’art. 2 della Convenzione di
cooperazione”) ed anzi al termine della riunione, quando non vi è più alcun
argomento su cui deliberare, il rappresentante del Comune di Palermo nella
persona dell’ing. Lo Cicero prenda la parola e legga una nota che testualmente
recita “Il Comune di Palermo esprime voto favorevole solo al fine dell’eventuale
transazione tra tutti i soggetti coinvolti nei giudizi amministrativi in atto
pendenti, senza che ciò possa in alcun modo intendersi, fino al perfezionamento
della transazione, quale acquiescenza ai provvedimenti impugnati dallo stesso
Comune”, non è idonea ad inficiare la precedente deliberazione.
Non solo, come evidenziato, si tratta di una dichiarazione che interviene
allorquando la volontà dell’assemblea quanto allo specifico ad oggetto
dell’affidamento del S.I.I. si è già definitivamente formata ed è stata anche
espressamente proclamata, per quanto essa non risulta neppure riguardare in via
diretta ed immediata l’affidamento del S.I.I. e sotto questo profilo sembra
avere piuttosto una valenza “politica”, ma non certo giuridica.
Quanto poi al presunta profilo di nullità della delibera, asseritamente
derivante dal fatto che i comuni partecipanti alla Conferenza non conoscevano
adeguatamente e completamente la questione oggetto di deliberazione ed in
particolare il contenuto degli atti di gara, ivi compresa la questione
dell’inammissibilità della modificazione soggettiva del raggruppamento
temporanea di imprese che aveva presentato l’offerta, è sufficiente osservare
che, anche a prescindere dalla genericità ed ipoteticità della doglianza, la
stessa è del tutto infondata, atteso che dalla lettura del verbale di riunione
della Conferenza dei Sindaci del 23 novembre risulta, come si evince
dall’intervento proprio del Sindaco del Comune di Caltavuturo, che erano
puntualmente conosciute tutte le questioni relative all’affidamento di cui si
tratta, ivi compreso quello relativo alla intervenuta modificazione soggettiva
del raggruppamento temporaneo di imprese offerente.
7. L’infondatezza dei motivi dell’appello principale, che determina il suo
rigetto, rende improcedibile per difetto di interesse gli altri motivi
dell’appello incidentale, eccezion fatta per quello relativo al difetto di
giurisdizionale, che invece è infondato.
8. In conclusione l’appello principale deve essere respinto, mentre l’appello
incidentale deve essere dichiarato infondato, e come tale rigettato, ed in parte
improcedibile.
L’esito delle impugnazioni, principale ed incidentale, giustifica la
compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sull’appello principale, proposto dai comuni di Caltavuturo,
Altofonte, Sclafani Bagni, Petralia Sottana, Contessa Entellina, Collesano,
Campofelice di Roccella, Gratteri e Geraci Siculo, e sull’appello incidentale
spiegato dalla Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A., in
proprio e nella qualità in atti, avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, n. 10719 del 3 novembre 2009,
così provvede:
- Respinge l’appello principale e quanto all’appello incidentale in parte lo
rigetta ed in parte lo dichiara improcedibile;
- Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 e 30 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Nicola Russo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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