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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV, 5 ottobre 2010, Sentenza n. 7309
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Registro di protocollo - Natura di atto pubblico -
Fede privilegiata - Contestazione della veridicità - Querela di falso. Il
registro di protocollo, quale documento formato, tenuto e conservato dagli
uffici di una pubblica amministrazione, quanto ai dati da esso recati e alle
informazioni riportate, ha natura di atto pubblico, per cui, in ragione della
fede privilegiata di tale documento, l’eventuale contestazione della veridicità
delle attestazioni in esso descritte e quindi dell’affidabilità della prova
documentale non può non avvenire a mezzo dello strumento della querela di falso,
di cui all’art.221 e ss. c.p.c. Pres. Numerico, Est. Migliozzi - B.D. (avv.ti
Dragogna e Calo') c. Comune di Fie' allo Sciliar (avv.ti Manzi e Schullian) -
(Conferma T.R.G.A. Bolzano n. 94/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 ottobre 2010, n. 7309
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07309/2010 REG.SEN.
N. 06367/2004 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 6367 del 2004, proposto da:
Baumgartner Dora, quale titolare dell’Albergo Rose Wenzer, rappresentata e
difesa dagli avv. Sergio Dragogna e Maurizio Calo', con domicilio eletto presso
il secondo, in Roma, via Antonio Gramsci, 36;
contro
Comune di Fie' allo Sciliar, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Manfred Schullian, con
domicilio eletto preso il primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n.
00094/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO DI ABITABILITA'
GARAGE SOTTERANEO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Andrea
Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Dragogna e Calò per la parte
appellante e gli avv.ti Schullian e Reggio d'Aci, (quest’ultimo su delega dell’avv.Manzi
) per il resistente Comune di Fiè allo Sciliar;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra Dora Baumgartner è proprietaria, nel centro storico del Comune di Fiè
allo Sciliar ( zona residenziale A del piano urbanistico comunale approvato nel
1991) dell’Albergo “Rose Wenzer” nonché di altro immobile, cosiddetto Casa Daprà,
destinato a dependance dell’albergo, e di un’area di pertinenza contrassegnata
come particella fondiaria 26. La predetta sig.ra Baumgartner, allo scopo di
risolvere il problema di disponibilità di posti macchina, aveva presentato già
nel 1995 progetti per la realizzazione di parcheggi sotterranei a due piani a
servizio sia dell’Hotel che della dependance, ma le istanze non sortirono
effetto favorevole. Nel 1998 i sigg.ri Aichner Karl e Ploner Maria, che avevano
acquistato dalla Parrocchia di Fiè il diritto di superficie sotterranea della
particella fondiaria 28/1, confinante con la p.f. 26, coinvolgevano la sig.ra
Baumgartner nel progetto di un grande parcheggio sotterraneo, da realizzarsi
mediante l’unione dei due parcheggi sottostanti le rispettive proprietà e in
relazione a ciò l’attuale appellante si impegnava ad acquistare n.12 posti
macchina nel garage dei sig.ri Aichner.
Con riferimento alla domanda della sig.ra Baumgartner del 2/6/1998, recante la
richiesta di autorizzazione per la realizzazione dei parcheggi per il fabbisogno
del proprio Hotel sulla p.f. 26 lotto 32, unitamente ad un accesso attraverso la
p.f.28 ( prato della parrocchia ), il Consiglio comunale del citato Comune, con
deliberazione n.39 del 26/10/1998, procedeva “all’approvazione di una modifica
sostanziale del piano normativo al piano di attuazione della zona residenziale A
per i lotti 16,32 e 40”, secondo gli allegati tecnici “facenti parte integrante
della delibera”…, alle seguenti condizioni:
“1) l’accesso tramite una rampa sul lotto n.16 sopra il garage sotterraneo per i
parcheggi privati della parrocchia viene cancellato.
“ L’accesso a questi posti deve avvenire insieme all’accesso al garage
sotterraneo e che potranno essere raggiunti tramite una rampa;”
“2) L’accesso al garage sotterraneo nel lotto 32 attraverso la villa Vols-casa
Daprà viene concesso solo come passaggio pedonale e viene cancellato come
passaggio per le autovetture”.
Successivamente, su richiesta della stessa Baumgartner, la Giunta comunale, con
deliberazione n.178 del 9/5/2000, approvava una modifica non essenziale del
piano normativo al piano di attuazione della zona residenziale A, in base alla
quale veniva ridotta la larghezza del suindicato passaggio da mt 4,00 a mt 1,50.
Intanto, i lavori relativi alla realizzazione del parcheggio, sulla scorta della
concessione edilizia n.2/2000, venivano eseguiti e l’opera realizzata conseguiva
il collaudo prevenzione incendi.
La sig.ra Baumgartner inoltrava, quindi, al Comune domanda di rilascio di
certificato di abitabilità per il garage sotterraneo e in relazione a tale
istanza l’Amministrazione comunale adottava due provvedimenti di diniego, l’uno
prot. n. 2608 del 6/5/2003, l’altro, aggiuntivo, prot. n.2766 del 12/5/2003,
assunti, in sostanza , sul rilievo che era impedito il passaggio pedonale a
tutti i proprietari dei posti auto del nuovo garage .
L’interessata impugnava innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano - i suindicati
atti di diniego, deducendone la illegittimità per i vizi di violazione di legge
ed eccesso di potere sotto vari profili; impugnava altresì, con ricorso
integrativo, la deliberazione della Giunta comunale di Fiè n.178 del 9/5/2000,
recante una modifica non essenziale del piano normativo alla zona A . L’adita
Sezione di Bolzano, con sentenza n.91/2004, dichiarava inammissibile
l’impugnativa proposta avverso la citata delibera giuntale n.178/2000 e
rigettava il ricorso introduttivo proposto avverso gli opposti provvedimenti di
diniego.
La sig.ra Baumgartner ha impugnato tale sentenza, ritenendo la medesima sorretta
da argomentazioni errate ed illegittime, chiedendone la riforma.
Con memoria appositamente notificata, l’interessata ha proposto, ad integrazione
dell’appello originario, un motivo aggiunto, a mezzo del quale denuncia
l’erroneità della statuizione resa nella impugnata sentenza secondo cui
sussisterebbe, nella simbologia grafica e nella previsione normativa recate
dalla modifica non essenziale al piano di zona, decisa dal Comune con
deliberazione giuntale n.178 del 1998, l’indicazione di un passaggio pubblico.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Fiè allo Sciliar, contestando
la fondatezza del proposto gravame, di cui ha chiesto la reiezione.
All’udienza pubblica l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, risultando la sentenza qui impugnata meritevole di
integrale conferma.
Col primo motivo d’impugnazione, doviziosamente articolato, parte appellante,
reiterando la censura già formulata in prime cure, insiste con la tesi che,
nella specie, sulla domanda di licenza di abitabilità si sarebbe formato il
silenzio-assenso a seguito della scadenza del termine decadenziale di trenta
giorni previsto dalla legge provinciale per la definizione da parte
dell’Amministrazione dell’istanza in parola.
In particolare, la domanda sarebbe stata presentata agli uffici del Comune il 4
aprile 2003, ma protocollata solo in data 7 aprile 2003, per cui, dovendosi
considerare utile, ai fini in esame, la prima delle suddette date, il diniego
(assunto il 6/5/2003) sarebbe intervenuto tardivamente, allorchè si era già
formato (4/5/2003 ) il silenzio-assenso.
Il dedotto profilo di illegittimità non ha pregio.
Il registro di protocollo, quale documento formato, tenuto e conservato dagli
uffici di una pubblica amministrazione, quanto ai dati da esso recati e alle
informazioni riportate, ha natura di atto pubblico, per cui, in ragione della
fede privilegiata di tale documento, l’eventuale contestazione della veridicità
delle attestazioni in esso descritte e quindi dell’affidabilità della prova
documentale non può non avvenire a mezzo dello strumento della querela di falso,
di cui all’art.221 e ss. c.p.c., rimedio che non risulta essere stato esperito.
Parte appellante sostiene che il protocollo, nella specie, non reca alcuna
sottoscrizione, sicchè non può definirsi un atto pubblico e perciò stesso non è
richiesta, ai fini della contestazione della speciale valenza probatoria del
documento, la presentazione della querela di falso.
A smentire la fondatezza di un tale assunto vale qui richiamare l’orientamento
giurisprudenziale per cui la mancanza di sottoscrizione di un atto non è idonea
a metterne in discussione la validità e gli effetti le quante volte detta
omissione, come nel caso de quo, non metta in dubbio la riferibilità dell’atto
stesso all’organo competente (cfr. Cons Stato sez. IV 11/5/2007 n.2325; idem
sez. VI 23/2/2007 n.981 )
Dovendosi quindi considerare come valida, ai fini della determinazione
dell’esatto dies a quo, la data del 7 aprile 2003, l’intervenuta adozione in
data 6 maggio 2003 del provvedimento di diniego impedisce l’inverarsi della
fattispecie del silenzio-assenso, rendendo tempestiva la determinazione
amministrativa resa dall’amministrazione comunale sull’istanza di rilascio del
certificato di abitabilità/agibilità.
Andando al cuore della questione giuridica sottesa alla controversia all’esame,
riveste importanza decisiva e dirimente la disamina delle censure di cui al
secondo motivo d’impugnazione.
Assume, dunque, l’appellante che non risulta prescritto un passaggio pubblico a
favore di tutti i proprietari dei posti macchina dei parcheggi sotterranei
sottostanti, rispettivamente, l’Hotel Rose Wenzer e il Wudum (unificati ),
mentre una siffatta servitù di passaggio pedonale deve intendersi prevista
unicamente in relazione ai proprietari del parcheggio sotterraneo riguardante la
particella fondiaria n.26 e cioè al garage privato sottostante l’Hotel Wenzer
(lotto 32).
Un siffatto assunto non appare condivisibile, per essere in sostanza disatteso
dalla disciplina urbanistica dettata ad hoc dal regolatore comunale.
Il “quadro normativo”da prenderse a riferimento è quello costituito dal Piano di
attuazione Zona residenziale A del Comune, concernente i lotti 16,32 e 40, come
introdotto, approvato e modificato con deliberazione consiliare n.39 del 26
ottobre 1998 e deliberazione della Giunta provinciale n. 1156 del 29/3/1999,
nonché con deliberazione della Giunta comunale n.178 del 9/5/2000.
Con il primo dei suddetti atti l’amministrazione comunale, nella parte
dispositiva della delibera, ha previsto espressamente, al punto 2), l’accesso al
garage sotterraneo nel lotto 32 attraverso la villa Vols-casa Daprà come
passaggio pedonale. Quindi nell’allegato tecnico recante in dettaglio la
normativa urbanistica, sotto il titolo “modifica delle norme di attuazione,
art.42 n.32 casa Daprà”, è stato previsto espressamente quanto segue: “L’accesso
al garage sotterraneo sotto la casa Daprà avviene tramite una rampa dalla piazza
centrale. Il piano sotterraneo dev’essere adattato al livello (V70) del garage
interrato sotto il Widum. Fino alla costruzione del garage interrato sotto il
Widum l’area sovrastante al garage sotterraneo può essere utilizzato per
parcheggiare ed è accessibile attraverso la piazza centrale. A fine lavori del
garage interrato sotto il Widum l’accesso avverrà attraverso quest’ultimo e la
rampa nella casa Daprà deve essere modificata in un passaggio pedonale che
permetta ai proprietari dei posti auto del garage interrato il diritto di
passaggio”.
La Giunta Provinciale, con la deliberazione n.1156/99, nell’approvare le
modifiche al piano di attuazione recate dalla delibera comunale n.39/98, a
proposito dell’ ”inserimento di un sottopassaggio presso l’edificio 32 quale
collegamento pedonale tra il garage sotterraneo e la piazza della chiesa, in
relazione alla norma art.42 n.32 casa Daprà, integra le norme di attuazione come
segue: …. “l’accesso al garage sotterraneo avviene tramite il garage interrato
sotto il Widum; nella casa Daprà dev’essere costruito un passaggio pedonale che
permetta a tutti i proprietari dei posti auto del garage interrato il diritto di
passaggio”.
E’ intervenuta, infine, la deliberazione n.178 del 9/572000 della Giunta
comunale, con cui l’Amministrazione comunale, in accoglimento dell’apposita
domanda datata 2/5/2000, ha deciso di modificare il piano di attuazione della
zona A con una variazione che “non incide sul dimensionamento globale della zona
e non comporta modifiche essenziali alla dotazione di spazi pubblici”,
consistente, specificatamente, nella riduzione del passaggio pedonale di cui si
sopra a mt.1.50.
Orbene, una coordinata lettura delle varie disposizioni “regolamentari” sopra
riportate, vuoi in senso sistematico che letterale, induce, in termini
sufficientemente convincenti, a ritenere che il passaggio pedonale in
controversia è stato prescritto e sussiste in relazione al garage sotterraneo
unitariamente inteso, nel senso che esso deve consentire il passaggio ai
proprietari del parcheggio sottostante la particella 26, ovvero lotto 32 (Hotel
Wanzer) e ai proprietari dei posti macchina del parcheggio Widum: la servitù è
inserita originariamente nella parte dispositiva della delibera n.39/98, è
ribadita in dettaglio nell’allegato recante le modifiche alle norme di
attuazione (“ la rampa di casa Daprà dev’essere modificata in un passaggio
pedonale) e il carattere pubblicistico del passaggio pedonale (da porsi cioè al
servizio non dei soli titolari dei posti macchina del lotto 32) è specificato
inequivocabilmente nell’atto deliberativo della Provincia di approvazione delle
norme di attuazione (n.1156/99), nella parte in cui è sancito che “nella casa
Daprà dev’essere costruito un passaggio pedonale che permetta a tutti i
proprietari dei posti auto del garage interrato il diritto di passaggio”.
A completamento dell’ordito normativo sopra descritto, vale aggiungere come la
concessione edilizia n.2/2000 relativa alle opere di costruzione del garage
sotterraneo rechi la prescrizione secondo cui l’accesso al garage stesso deve
essere realizzato in conformità a quanto stabilito nel piano di attuazione per
la zona “A”.
Parte appellante contesta la lettura della normativa nei sensi sopra esposti
facendo leva sulla disposizione contenuta nell’art.40 della modifica delle norme
di attuazione del piano di zona (allegato tecnico della delibera consiliare
n.39/98) per cui, in relazione al garage interrato Widum, “gli appositi diritti
di passaggio sono da fissare con un contratto ancora prima dell’approvazione del
progetto” e non risulta che ciò sia avvenuto; ma un siffatto argomentare non
vale ad inficiare l’assunto interpretativo favorevole alla sussistenza di una
servitù di passaggio al servizio di tutti i proprietari dei posti macchina dei
due garage sotterranei.
Invero, la difesa della Baumgartner fonda la sua tesi sulla base di un approccio
privatistico della questione e non v’è dubbio che sotto quest’ultimo profilo la
sottoscrizione di un contratto di servitù costituisce un adempimento essenziale:
ma nella specie tale impostazione non può valere, atteso che l’imposizione di un
siffatto onere di rendere pubblico il passaggio pedonale insorge in virtù della
volontà dell’Ente che, nell’esercizio del suo potere di disciplina del
territorio, ritiene di imporre una determinata condizione alla fruizione
dell’opera, oggetto dell’esercitato potere di pianificazione, sicchè
l’insorgenza di un obbligo di passaggio pubblico ben può ascriversi ad una
prescrizione normativa, tenuto anche conto che le previsioni recate in tal senso
dagli atti deliberativi testé illustrati non risulta siano mai state impugnate.
La “chiusura del cerchio” inerente l’esegesi del testo normativo recato dal
Piano di Zona “A”, relativo alle particelle fondiarie in discussione, è
certamente costituito dal criterio logico che anche qui deve supportare il testo
letterale e che anch’esso depone in favore dell’assunto secondo cui, quando si
parla di garage sotterraneo, a servizio del quale è stato previsto il passaggio
pedonale, deve intendersi il parcheggio costituito dall’abbinamento del garage
sottostante l’Hotel Wenzer col garage sottostante il Widum.
In favore di questa accezione unitaria del garage sotterraneo non possono non
deporre le seguenti circostanze:
a) la finalità perseguita dall’amministrazione è chiaramente identificabile
nella volontà di consentire agli utenti dei parcheggi sotterranei di salire
direttamente dal garage sotterraneo, unitariamente inteso, fino alla chiesa; ed
è ovvio che sarebbe del tutto incongruo non configurare una siffatta utilitas
per gli utilizzatori del Widum, che, guarda caso, possono uscire sul piazzale
della chiesa proprio (e solo) grazie al passaggio sottostante casa Daprà;
b) non avrebbe senso imporre un passaggio pedonale a favore dei soli utenti del
parcheggio dell’hotel Wenzer se la proprietaria del garage coincide con la
proprietaria di detto albergo.
Conclusivamente, sul punto, deve convenirsi che sussiste una serie di elementi
di giudizio idonea a far ragionevolmente ritenere che il passaggio pedonale
previsto dal piano normativo di zona sia un passaggio pubblico e non un
passaggio creato ad esclusivo uso dei soli proprietari dell’hotel
dell’appellante.
Privo di fondamento si appalesa poi il terzo motivo di gravame, con il quale si
deduce in sostanza il vizio di difetto di motivazione.
Il diniego de quo, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, è
ancorato al rilevato contrasto con la normativa urbanistica recata dal piano di
zona relativamente all’utilizzo del passaggio in questione; e siffatta
circostanza, ancorchè succintamente rappresentata dal Comune, costituisce causa
che giustifica legittimamente l’assunta determinazione di contenuto negativo.
Relativamente alle doglianze formulate col motivo aggiunto, le stesse non
valgono ad inficiare i provvedimenti comunali e comunque le critiche sollevate
nei confronti della deliberazione n.178/2000 appaiono ininfluenti: invero anche
a voler rilevare che in detta delibera non è contenuta una indicazione grafica
di passaggio pedonale pubblico, il motivo ostativo opposto dal Comune rimane
valido con riferimento a quanto previsto dalle precedenti delibere sin qui
passate in rassegna.
In ogni caso, vale qui ricordare che l’atto deliberativo gravato col motivo
aggiunto, per sua stessa definizione, reca una modifica di tipo non essenziale
al piano normativo, per non dire che in definitiva il mezzo di gravame finisce
col rivelarsi anche inammissibile, in ragione del fatto che parte appellante non
ha impugnato i pregressi atti deliberativi di cui quello contraddistinto col
n.178/2000 costituisce solo una modifica (per di più non essenziale).
Per le suesposte considerazioni l’appello (comprensivo del motivo aggiunto) , in
quanto infondato, va respinto.
Sussistono, in ragione della peculiarità della vicenda, giusti motivi per
compensare tra le parti spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunziando
sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese e competenze del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Paolo Numerico, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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