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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 ottobre 2010, Sentenza n. 7309


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Registro di protocollo - Natura di atto pubblico - Fede privilegiata - Contestazione della veridicità - Querela di falso.
Il registro di protocollo, quale documento formato, tenuto e conservato dagli uffici di una pubblica amministrazione, quanto ai dati da esso recati e alle informazioni riportate, ha natura di atto pubblico, per cui, in ragione della fede privilegiata di tale documento, l’eventuale contestazione della veridicità delle attestazioni in esso descritte e quindi dell’affidabilità della prova documentale non può non avvenire a mezzo dello strumento della querela di falso, di cui all’art.221 e ss. c.p.c. Pres. Numerico, Est. Migliozzi - B.D. (avv.ti Dragogna e Calo') c. Comune di Fie' allo Sciliar (avv.ti Manzi e Schullian) - (Conferma T.R.G.A. Bolzano n. 94/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 ottobre 2010, n. 7309
 


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 07309/2010 REG.SEN.
N. 06367/2004 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente


DECISIONE


sul ricorso numero di registro generale 6367 del 2004, proposto da:
Baumgartner Dora, quale titolare dell’Albergo Rose Wenzer, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Dragogna e Maurizio Calo', con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Antonio Gramsci, 36;


contro


Comune di Fie' allo Sciliar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Manfred Schullian, con domicilio eletto preso il primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00094/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO DI ABITABILITA' GARAGE SOTTERANEO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Dragogna e Calò per la parte appellante e gli avv.ti Schullian e Reggio d'Aci, (quest’ultimo su delega dell’avv.Manzi ) per il resistente Comune di Fiè allo Sciliar;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La sig.ra Dora Baumgartner è proprietaria, nel centro storico del Comune di Fiè allo Sciliar ( zona residenziale A del piano urbanistico comunale approvato nel 1991) dell’Albergo “Rose Wenzer” nonché di altro immobile, cosiddetto Casa Daprà, destinato a dependance dell’albergo, e di un’area di pertinenza contrassegnata come particella fondiaria 26. La predetta sig.ra Baumgartner, allo scopo di risolvere il problema di disponibilità di posti macchina, aveva presentato già nel 1995 progetti per la realizzazione di parcheggi sotterranei a due piani a servizio sia dell’Hotel che della dependance, ma le istanze non sortirono effetto favorevole. Nel 1998 i sigg.ri Aichner Karl e Ploner Maria, che avevano acquistato dalla Parrocchia di Fiè il diritto di superficie sotterranea della particella fondiaria 28/1, confinante con la p.f. 26, coinvolgevano la sig.ra Baumgartner nel progetto di un grande parcheggio sotterraneo, da realizzarsi mediante l’unione dei due parcheggi sottostanti le rispettive proprietà e in relazione a ciò l’attuale appellante si impegnava ad acquistare n.12 posti macchina nel garage dei sig.ri Aichner.

Con riferimento alla domanda della sig.ra Baumgartner del 2/6/1998, recante la richiesta di autorizzazione per la realizzazione dei parcheggi per il fabbisogno del proprio Hotel sulla p.f. 26 lotto 32, unitamente ad un accesso attraverso la p.f.28 ( prato della parrocchia ), il Consiglio comunale del citato Comune, con deliberazione n.39 del 26/10/1998, procedeva “all’approvazione di una modifica sostanziale del piano normativo al piano di attuazione della zona residenziale A per i lotti 16,32 e 40”, secondo gli allegati tecnici “facenti parte integrante della delibera”…, alle seguenti condizioni:

“1) l’accesso tramite una rampa sul lotto n.16 sopra il garage sotterraneo per i parcheggi privati della parrocchia viene cancellato.

“ L’accesso a questi posti deve avvenire insieme all’accesso al garage sotterraneo e che potranno essere raggiunti tramite una rampa;”

“2) L’accesso al garage sotterraneo nel lotto 32 attraverso la villa Vols-casa Daprà viene concesso solo come passaggio pedonale e viene cancellato come passaggio per le autovetture”.

Successivamente, su richiesta della stessa Baumgartner, la Giunta comunale, con deliberazione n.178 del 9/5/2000, approvava una modifica non essenziale del piano normativo al piano di attuazione della zona residenziale A, in base alla quale veniva ridotta la larghezza del suindicato passaggio da mt 4,00 a mt 1,50.

Intanto, i lavori relativi alla realizzazione del parcheggio, sulla scorta della concessione edilizia n.2/2000, venivano eseguiti e l’opera realizzata conseguiva il collaudo prevenzione incendi.

La sig.ra Baumgartner inoltrava, quindi, al Comune domanda di rilascio di certificato di abitabilità per il garage sotterraneo e in relazione a tale istanza l’Amministrazione comunale adottava due provvedimenti di diniego, l’uno prot. n. 2608 del 6/5/2003, l’altro, aggiuntivo, prot. n.2766 del 12/5/2003, assunti, in sostanza , sul rilievo che era impedito il passaggio pedonale a tutti i proprietari dei posti auto del nuovo garage .

L’interessata impugnava innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano - i suindicati atti di diniego, deducendone la illegittimità per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili; impugnava altresì, con ricorso integrativo, la deliberazione della Giunta comunale di Fiè n.178 del 9/5/2000, recante una modifica non essenziale del piano normativo alla zona A . L’adita Sezione di Bolzano, con sentenza n.91/2004, dichiarava inammissibile l’impugnativa proposta avverso la citata delibera giuntale n.178/2000 e rigettava il ricorso introduttivo proposto avverso gli opposti provvedimenti di diniego.

La sig.ra Baumgartner ha impugnato tale sentenza, ritenendo la medesima sorretta da argomentazioni errate ed illegittime, chiedendone la riforma.

Con memoria appositamente notificata, l’interessata ha proposto, ad integrazione dell’appello originario, un motivo aggiunto, a mezzo del quale denuncia l’erroneità della statuizione resa nella impugnata sentenza secondo cui sussisterebbe, nella simbologia grafica e nella previsione normativa recate dalla modifica non essenziale al piano di zona, decisa dal Comune con deliberazione giuntale n.178 del 1998, l’indicazione di un passaggio pubblico.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Fiè allo Sciliar, contestando la fondatezza del proposto gravame, di cui ha chiesto la reiezione.

All’udienza pubblica l’appello è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


L’appello è infondato, risultando la sentenza qui impugnata meritevole di integrale conferma.

Col primo motivo d’impugnazione, doviziosamente articolato, parte appellante, reiterando la censura già formulata in prime cure, insiste con la tesi che, nella specie, sulla domanda di licenza di abitabilità si sarebbe formato il silenzio-assenso a seguito della scadenza del termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge provinciale per la definizione da parte dell’Amministrazione dell’istanza in parola.

In particolare, la domanda sarebbe stata presentata agli uffici del Comune il 4 aprile 2003, ma protocollata solo in data 7 aprile 2003, per cui, dovendosi considerare utile, ai fini in esame, la prima delle suddette date, il diniego (assunto il 6/5/2003) sarebbe intervenuto tardivamente, allorchè si era già formato (4/5/2003 ) il silenzio-assenso.

Il dedotto profilo di illegittimità non ha pregio.

Il registro di protocollo, quale documento formato, tenuto e conservato dagli uffici di una pubblica amministrazione, quanto ai dati da esso recati e alle informazioni riportate, ha natura di atto pubblico, per cui, in ragione della fede privilegiata di tale documento, l’eventuale contestazione della veridicità delle attestazioni in esso descritte e quindi dell’affidabilità della prova documentale non può non avvenire a mezzo dello strumento della querela di falso, di cui all’art.221 e ss. c.p.c., rimedio che non risulta essere stato esperito.

Parte appellante sostiene che il protocollo, nella specie, non reca alcuna sottoscrizione, sicchè non può definirsi un atto pubblico e perciò stesso non è richiesta, ai fini della contestazione della speciale valenza probatoria del documento, la presentazione della querela di falso.

A smentire la fondatezza di un tale assunto vale qui richiamare l’orientamento giurisprudenziale per cui la mancanza di sottoscrizione di un atto non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti le quante volte detta omissione, come nel caso de quo, non metta in dubbio la riferibilità dell’atto stesso all’organo competente (cfr. Cons Stato sez. IV 11/5/2007 n.2325; idem sez. VI 23/2/2007 n.981 )

Dovendosi quindi considerare come valida, ai fini della determinazione dell’esatto dies a quo, la data del 7 aprile 2003, l’intervenuta adozione in data 6 maggio 2003 del provvedimento di diniego impedisce l’inverarsi della fattispecie del silenzio-assenso, rendendo tempestiva la determinazione amministrativa resa dall’amministrazione comunale sull’istanza di rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.

Andando al cuore della questione giuridica sottesa alla controversia all’esame, riveste importanza decisiva e dirimente la disamina delle censure di cui al secondo motivo d’impugnazione.

Assume, dunque, l’appellante che non risulta prescritto un passaggio pubblico a favore di tutti i proprietari dei posti macchina dei parcheggi sotterranei sottostanti, rispettivamente, l’Hotel Rose Wenzer e il Wudum (unificati ), mentre una siffatta servitù di passaggio pedonale deve intendersi prevista unicamente in relazione ai proprietari del parcheggio sotterraneo riguardante la particella fondiaria n.26 e cioè al garage privato sottostante l’Hotel Wenzer (lotto 32).

Un siffatto assunto non appare condivisibile, per essere in sostanza disatteso dalla disciplina urbanistica dettata ad hoc dal regolatore comunale.

Il “quadro normativo”da prenderse a riferimento è quello costituito dal Piano di attuazione Zona residenziale A del Comune, concernente i lotti 16,32 e 40, come introdotto, approvato e modificato con deliberazione consiliare n.39 del 26 ottobre 1998 e deliberazione della Giunta provinciale n. 1156 del 29/3/1999, nonché con deliberazione della Giunta comunale n.178 del 9/5/2000.

Con il primo dei suddetti atti l’amministrazione comunale, nella parte dispositiva della delibera, ha previsto espressamente, al punto 2), l’accesso al garage sotterraneo nel lotto 32 attraverso la villa Vols-casa Daprà come passaggio pedonale. Quindi nell’allegato tecnico recante in dettaglio la normativa urbanistica, sotto il titolo “modifica delle norme di attuazione, art.42 n.32 casa Daprà”, è stato previsto espressamente quanto segue: “L’accesso al garage sotterraneo sotto la casa Daprà avviene tramite una rampa dalla piazza centrale. Il piano sotterraneo dev’essere adattato al livello (V70) del garage interrato sotto il Widum. Fino alla costruzione del garage interrato sotto il Widum l’area sovrastante al garage sotterraneo può essere utilizzato per parcheggiare ed è accessibile attraverso la piazza centrale. A fine lavori del garage interrato sotto il Widum l’accesso avverrà attraverso quest’ultimo e la rampa nella casa Daprà deve essere modificata in un passaggio pedonale che permetta ai proprietari dei posti auto del garage interrato il diritto di passaggio”.

La Giunta Provinciale, con la deliberazione n.1156/99, nell’approvare le modifiche al piano di attuazione recate dalla delibera comunale n.39/98, a proposito dell’ ”inserimento di un sottopassaggio presso l’edificio 32 quale collegamento pedonale tra il garage sotterraneo e la piazza della chiesa, in relazione alla norma art.42 n.32 casa Daprà, integra le norme di attuazione come segue: …. “l’accesso al garage sotterraneo avviene tramite il garage interrato sotto il Widum; nella casa Daprà dev’essere costruito un passaggio pedonale che permetta a tutti i proprietari dei posti auto del garage interrato il diritto di passaggio”.

E’ intervenuta, infine, la deliberazione n.178 del 9/572000 della Giunta comunale, con cui l’Amministrazione comunale, in accoglimento dell’apposita domanda datata 2/5/2000, ha deciso di modificare il piano di attuazione della zona A con una variazione che “non incide sul dimensionamento globale della zona e non comporta modifiche essenziali alla dotazione di spazi pubblici”, consistente, specificatamente, nella riduzione del passaggio pedonale di cui si sopra a mt.1.50.

Orbene, una coordinata lettura delle varie disposizioni “regolamentari” sopra riportate, vuoi in senso sistematico che letterale, induce, in termini sufficientemente convincenti, a ritenere che il passaggio pedonale in controversia è stato prescritto e sussiste in relazione al garage sotterraneo unitariamente inteso, nel senso che esso deve consentire il passaggio ai proprietari del parcheggio sottostante la particella 26, ovvero lotto 32 (Hotel Wanzer) e ai proprietari dei posti macchina del parcheggio Widum: la servitù è inserita originariamente nella parte dispositiva della delibera n.39/98, è ribadita in dettaglio nell’allegato recante le modifiche alle norme di attuazione (“ la rampa di casa Daprà dev’essere modificata in un passaggio pedonale) e il carattere pubblicistico del passaggio pedonale (da porsi cioè al servizio non dei soli titolari dei posti macchina del lotto 32) è specificato inequivocabilmente nell’atto deliberativo della Provincia di approvazione delle norme di attuazione (n.1156/99), nella parte in cui è sancito che “nella casa Daprà dev’essere costruito un passaggio pedonale che permetta a tutti i proprietari dei posti auto del garage interrato il diritto di passaggio”.

A completamento dell’ordito normativo sopra descritto, vale aggiungere come la concessione edilizia n.2/2000 relativa alle opere di costruzione del garage sotterraneo rechi la prescrizione secondo cui l’accesso al garage stesso deve essere realizzato in conformità a quanto stabilito nel piano di attuazione per la zona “A”.

Parte appellante contesta la lettura della normativa nei sensi sopra esposti facendo leva sulla disposizione contenuta nell’art.40 della modifica delle norme di attuazione del piano di zona (allegato tecnico della delibera consiliare n.39/98) per cui, in relazione al garage interrato Widum, “gli appositi diritti di passaggio sono da fissare con un contratto ancora prima dell’approvazione del progetto” e non risulta che ciò sia avvenuto; ma un siffatto argomentare non vale ad inficiare l’assunto interpretativo favorevole alla sussistenza di una servitù di passaggio al servizio di tutti i proprietari dei posti macchina dei due garage sotterranei.

Invero, la difesa della Baumgartner fonda la sua tesi sulla base di un approccio privatistico della questione e non v’è dubbio che sotto quest’ultimo profilo la sottoscrizione di un contratto di servitù costituisce un adempimento essenziale: ma nella specie tale impostazione non può valere, atteso che l’imposizione di un siffatto onere di rendere pubblico il passaggio pedonale insorge in virtù della volontà dell’Ente che, nell’esercizio del suo potere di disciplina del territorio, ritiene di imporre una determinata condizione alla fruizione dell’opera, oggetto dell’esercitato potere di pianificazione, sicchè l’insorgenza di un obbligo di passaggio pubblico ben può ascriversi ad una prescrizione normativa, tenuto anche conto che le previsioni recate in tal senso dagli atti deliberativi testé illustrati non risulta siano mai state impugnate.

La “chiusura del cerchio” inerente l’esegesi del testo normativo recato dal Piano di Zona “A”, relativo alle particelle fondiarie in discussione, è certamente costituito dal criterio logico che anche qui deve supportare il testo letterale e che anch’esso depone in favore dell’assunto secondo cui, quando si parla di garage sotterraneo, a servizio del quale è stato previsto il passaggio pedonale, deve intendersi il parcheggio costituito dall’abbinamento del garage sottostante l’Hotel Wenzer col garage sottostante il Widum.

In favore di questa accezione unitaria del garage sotterraneo non possono non deporre le seguenti circostanze:

a) la finalità perseguita dall’amministrazione è chiaramente identificabile nella volontà di consentire agli utenti dei parcheggi sotterranei di salire direttamente dal garage sotterraneo, unitariamente inteso, fino alla chiesa; ed è ovvio che sarebbe del tutto incongruo non configurare una siffatta utilitas per gli utilizzatori del Widum, che, guarda caso, possono uscire sul piazzale della chiesa proprio (e solo) grazie al passaggio sottostante casa Daprà;

b) non avrebbe senso imporre un passaggio pedonale a favore dei soli utenti del parcheggio dell’hotel Wenzer se la proprietaria del garage coincide con la proprietaria di detto albergo.

Conclusivamente, sul punto, deve convenirsi che sussiste una serie di elementi di giudizio idonea a far ragionevolmente ritenere che il passaggio pedonale previsto dal piano normativo di zona sia un passaggio pubblico e non un passaggio creato ad esclusivo uso dei soli proprietari dell’hotel dell’appellante.

Privo di fondamento si appalesa poi il terzo motivo di gravame, con il quale si deduce in sostanza il vizio di difetto di motivazione.

Il diniego de quo, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, è ancorato al rilevato contrasto con la normativa urbanistica recata dal piano di zona relativamente all’utilizzo del passaggio in questione; e siffatta circostanza, ancorchè succintamente rappresentata dal Comune, costituisce causa che giustifica legittimamente l’assunta determinazione di contenuto negativo.

Relativamente alle doglianze formulate col motivo aggiunto, le stesse non valgono ad inficiare i provvedimenti comunali e comunque le critiche sollevate nei confronti della deliberazione n.178/2000 appaiono ininfluenti: invero anche a voler rilevare che in detta delibera non è contenuta una indicazione grafica di passaggio pedonale pubblico, il motivo ostativo opposto dal Comune rimane valido con riferimento a quanto previsto dalle precedenti delibere sin qui passate in rassegna.

In ogni caso, vale qui ricordare che l’atto deliberativo gravato col motivo aggiunto, per sua stessa definizione, reca una modifica di tipo non essenziale al piano normativo, per non dire che in definitiva il mezzo di gravame finisce col rivelarsi anche inammissibile, in ragione del fatto che parte appellante non ha impugnato i pregressi atti deliberativi di cui quello contraddistinto col n.178/2000 costituisce solo una modifica (per di più non essenziale).

Per le suesposte considerazioni l’appello (comprensivo del motivo aggiunto) , in quanto infondato, va respinto.

Sussistono, in ragione della peculiarità della vicenda, giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunziando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese e competenze del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

 


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