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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
V, 15 ottobre 2010, Sentenza n. 7528
RIFIUTI - AGRICOLTURA - Spandimento di fanghi biologici - Art. 6 d.lgs. n. 99/92
- Art. 196 d.lgs. n. 152/06 - Comuni - Potestà regolamentare in materia -
Esclusione. L’art 6 del D.Lgs. n.99/92 demanda alla Regione la potestà di
stabilire “ limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in
relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla
composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”, nonché di stabilire “ le
distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli
insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi
d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni
(permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle
caratteristiche fisiche dei fanghi”; l'art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce,
inoltre, che spetta alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione
dei rifiuti. Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà
regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi
solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari
preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni
della normativa regolamentare in materia di igiene. Pres. Riccio, Est. Metro -
Comune di Lomello (avv. Adavastro) c. C. s.r.l. (avv.ti Ferraris, Masini e
Robaldo) - (Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV, n. 3848/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 15 ottobre 2010, n. 7528
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07528/2010 REG.SEN.
N. 06123/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2009, proposto da:
Comune di Lomello, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Adavastro, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2;
contro
Cre - Centro Ricerche Ecologiche Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro
Ferraris, Maria Stefania Masini, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso Maria
Stefania Masini in Roma, via della Vite N.7; Asso Srl;
nei confronti di
Provincia di Pavia, Provincia di Lodi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO- SEZIONE IV n. 03848/2009, resa tra
le parti, concernente REGOLAMENTO UTILIZZO FERTILIZZANTI, REFLUI ZOOTECNICI E
FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cre - Centro Ricerche Ecologiche
Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Adolfo Metro
e uditi per le parti gli avvocati Adavastro e Robaldo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame il comune di Lomello ha chiesto la riforma della sentenza
con la quale il Tar della Lombardia, in accoglimento del ricorso del “Centro
Ricerche Ecologiche” (CRE srl) e dell’ “Asso srl”, ha annullato la delibera del
Consiglio Comunale n. 24/08, di approvazione del Regolamento per l'utilizzo, su
terreni agricoli del comune, di fertilizzanti reflui zootecnici e fanghi di
depurazione, sul presupposto dell'incompetenza dell’ente a regolamentare la
materia.
Avverso tale decisione il comune ha sostenuto seguenti motivi di appello:
-inammissibilità del ricorso della “CRE srl” per carenza d'interesse, non
essendo la società titolare di alcuna autorizzazione all'esercizio di attività
di spandimento di fanghi al momento della proposizione del gravame, e comunque,
per illegittimità dell'autorizzazione rilasciata, dalla provincia di Pavia, in
corso di giudizio;
-infondatezza del gravame ed erroneità della sentenza, per carenza ed illogicità
della motivazione, in quanto il potere regolamentare del comune, anche in
relazione ai principi generali vigenti, non potrebbe essere limitato dalla
normativa speciale in materia di rifiuti.
DIRITTO
L'appello deve ritenersi infondato.
Va respinta, in via preliminare, l’eccezione di mancanza di interesse all'azione
della “CRE srl”.
Tale società svolge attività strettamente connesse al recupero e allo
spandimento di fanghi biologici ed è collegata da rapporti societari con la
“Asso srl”, sui terreni della quale viene effettuato lo spandimento.
L'approvazione del Regolamento del comune che poneva limiti a tale attività è
sufficiente, pertanto,
a radicare l'interesse della “CRE srl” anche se, al momento della proposizione
del gravame, mancava l'autorizzazione della provincia di Pavia, essendo la
domanda pendente; né può far venir meno l’interesse, l'impugnativa di tale
autorizzazione da parte del comune, atteso che l’asserita illegittimità non
risulta ancora accertata al momento della discussione del ricorso.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L’art 6 del D.Lgs. n.99/92 demanda alla Regione la potestà di stabilire “ limiti
e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in relazione alle
caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei
fanghi, alle modalità di trattamento”, nonché di stabilire “ le distanze di
rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti
sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d'acqua
superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità,
pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche
fisiche dei fanghi”; l'art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce, inoltre, che
spetta alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti.
Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in
materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di
sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente
stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa
regolamentare in materia di igiene.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo che il comune, nell'ambito dei propri
poteri, detti norme derogatorie sia della disciplina sopra richiamata che delle
specifiche norme della Regione Lombardia, di regolamentazione della materia e di
delega alle province delle funzioni autorizzative in materia di spandimento di
fanghi biologici.
I motivi di appello sono, pertanto, infondati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunziando sul ricorso n. 6123/09, meglio specificato in epigrafe, respinge
l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le spese
del presente giudizio, per complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre
IVA e CPA, a carico del comune soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009, con
l'intervento dei Signori:
Stenio Riccio, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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