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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI, 20 ottobre 2010, Sentenza n. 7588
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Criteri di insediamento degli impianti - Rete di
telecomunicazione - Diffusione capillare sul territorio. La selezione dei
criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete
di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul
territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che
alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità
delle singole stazioni radio base. Pres. Severini, Est. Polito - Comune di
Veggiano (avv. Penasa) c. A. s.p.a. (avv. Cassola) - (Conferma T.A.R. VENETO, n.
2339/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche di
telecomunicazioni - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Art.
86 d.lgs. n. 259/2003 - Insediamenti abitativi. L’ assimilazione per effetto
del’ art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259,delle infrastrutture di reti
pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica
che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento
abitativo e non essere dalle stesso avulse (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28
aprile 2010, n. 304) Pres. Severini, Est. Polito - Comune di Veggiano (avv.
Penasa) c. A. s.p.a. (avv. Cassola) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 2339/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Limiti di
localizzazioni - Misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni
radioelettriche - Art. 4 L. n. 36/2001 - Competenza esclusiva dello Stato.
La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può
tradursi per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo
dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela
della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge 22
febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali
limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da
introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons.
Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1017; 5 giugno 2006, n. 3332; 5 agosto 2005, n.
4159; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095). Pres. Severini, Est.
Polito - Comune di Veggiano (avv. Penasa) c. A. s.p.a. (avv. Cassola) -
(Conferma T.A.R. VENETO, n. 2339/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Regolamento volto ad assicurare un
corretto insediamento urbanistico - Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 - Limiti. È
pur vero che ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni possono
adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici.” Ma la giurisprudenza ha affermato che ne debbono
discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di
interessi di rilievo pubblico (es., per il particolare valore paesaggistico e
ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero alla
presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati
particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), non già un
generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche (Cons.
Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557). Pres. Severini, Est. Polito - Comune di
Veggiano (avv. Penasa) c. A. s.p.a. (avv. Cassola) - (Conferma T.A.R. VENETO, n.
2339/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07588/2010 REG.SEN.
N. 08337/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8337 del 2005, proposto dal Comune di
Veggiano, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Penasa, con domicilio eletto
presso l’ avv. Loredana Pignoloni in Roma, via Boezio, n. 16;
contro
Alcatel Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Valter Cassola, con
domicilio eletto presso l’avv. Giammaria Camici in Roma, via Monte Zebio, n. 30;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 02339/2005, resa tra
le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI
TELEFONIA MOBILE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il consigliere Bruno
Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Scalone e Camici in
sostituzione, rispettivamente, degli avv.ti Penasa e Cassola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo per il Veneto,
Alcatel Italia s.p.a. impugnava, per violazione di legge ed eccesso di potere in
diversi profili, il provvedimento del Comune di Veggiano n. 2324 del 7 marzo
2005, a firma del responsabile dell’ Area gestione del territorio, recante il
diniego di autorizzazione all’ installazione di una stazione radiobase di
telefonia cellulare.
A motivazione dell’atto di diniego era posto in rilievo il contrasto della
richiesta “con la variante al p.r.g. ai sensi del 3° comma dell’ art. 50 della
L.R. n. 61/1985, adottata don d.d.c. n. 4 del 25.02.2005, con la quale sono
stati individuati alcuni siti nei quali è possibile installare antenne per
telefonia mobile”.
Con la sentenza in forma semplificata di estremi indicati in epigrafe il
Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso.
Il Tribunale amministrativo in particolare, sul rilievo che la menzionata
delibera consiliare non esclude che le antenne di telefonia mobile possono
trovare collocazione, oltre che nei siti individuati nella variante al P.r.g.,
anche in altre porzioni del territorio comunale, se ciò necessario ai fini della
sua intera copertura per l’ irradiazione del segnale, dichiarava in conseguenza
l’illegittimità dell’ atto di diniego impugnato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Veggiano, che ha
confutato le conclusioni del Tribunale amministrativo e chiesto, in riforma
della decisione impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio Alcatel Italia s.p.a. ed ha contraddetto i motivi di
impugnativa e rinnovato le censure non esaminate per assorbimento dal Tribunale
amministrativo, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
All’ udienza del 13 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appello è infondato.
2.1). Con la delibera consigliare n. 4 del 25. febbraio 2005 di variante
parziale al P.r.g. il Comune di Veggiano individuava tre siti per l’
installazione di impianti di telefonia mobile rispettivamente in area
industriale nord, in area industriale sud ed in zona limitrofa al cimitero.
La localizzazione di detti impianti di telecomunicazione dà seguito alla
circolare della Regione Veneto n. 12 del 12 luglio 2001 volta a sollecitare i
Comuni a “definire le aree maggiormente idonee all’ installazione degli impianti
nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del
contesto territoriale comunale”, favorendo, in particolare, la scelta di ambiti
territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico edilizio, ed
indirizzando, ove possibile, i gestori a localizzare gli impianti in aree
produttive o comunque interessate già dalla presenza di impianti tecnologici. La
circolare precisava, inoltre, che “l’ eventuale installazione in siti diversi
debba essere accompagnata da un’ adeguata motivazione”.
Alla luce del riferito atto di indirizzo, la selezione di aree nel cui ambito
localizzare gli impianti di telefonia mobile non assume carattere tassativo e
non preclude - proprio in relazione alla peculiarità degli impianti di telefoni
cellulare ed all’esigenza sul piano tecnico, per la bassa intensità del segnale
irradiato, di una loro capillare ed organica distribuzione sul territorio - – la
possibilità di installazione anche al di fuori dei siti a ciò appositamente
individuati. Tanto più che i criteri di localizzazione recepiti dal Comune di
Veggiano assumono a riferimento tre zone (con destinazione cimiteriale ed
industriale) tutte esterne al centro abitato, nel quale è maggiore la presenza
dell’ utenza e sussiste, pertanto, l’ esigenza di assicurare l’ idonea
irradiazione del segnale di telefonia mobile.
In fattispecie analoghe la giurisprudenza di questa Sezione ha ripetutamente
posto in rilievo che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti
deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per
definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei
casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di
antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio
base. L’ assimilazione per effetto del’ art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.
259,delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di
urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere
poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse
(cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28 aprile 2010, n. 304)
La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può
tradursi, inoltre, per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato
oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di
tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge
22 febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di
puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da
introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons.
Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1017; 5 giugno 2006, n. 3332; 5 agosto 2005, n.
4159; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095).
Alla luce dei riferiti principi, come correttamente posto in rilievo dal
Tribunale amministrativo, il Comune di Veggiano nel pronunciarsi sulla domanda
della Soc. Alcatel di installazione dell’ impianto di telefonia mobile non
doveva limitarsi alla mera ricognizione della regolamentazione di P.r.g. sui
siti di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa
assoluto valore cogente e non derogabile in presenza di specifiche esigenze di
sviluppo della rete di telecomunicazione di cui Wind S.p.a. è gestore.
È pur vero che ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni
possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.” Ma la giurisprudenza, anche recente, di
questa Sezione ha affermato che ne debbono discendere regole comunali
ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico
(es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico
di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro
destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle
immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione
in identificate zone urbanistiche (Cons. Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557).
Nel caso di specie il Comune, prima dell’adozione dell’ atto negativo, era
tenuto a verificare – attivando eventualmente ogni utile accertamento
istruttorio – l’ idoneità della localizzazione indicata a soddisfare lo sviluppo
di rete prefigurato dal gestore di telefonia mobile, con riferimento alla stessa
presenza e distribuzione della popolazione sul territorio cui assicurare in
condizioni congrue il servizio di telefonia mobile, ove si consideri la non
contiguità con il centro abitato delle tre aree indicate a ciò destinate in via
ordinaria. In tal senso è del resto è orientato il richiamato atto di indirizzo
della Regione Veneto , che rimette all’ amministrazione comunale la possibilità
di consentire, con determinazione corredata da idonea motivazione, l’
installazione delle stazioni radio base in siti diversi da quelli all’ uopo
individuati nell’atto di pianificazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto; ciò esime il
collegio dall’esame degli motivi di impugnativa assorbiti dal Tribunale
amministrativo e reiterati in controricorso da Alcatel Italia s.p.a..
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio vanno
compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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