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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI, 22 ottobre 2010, Sentenza n. 7608
APPALTI - Allegazione della copia fotostatica del documento di identità - Artt.
38, c. 3 e 47, c. 1, d.P.R. n. 445/2000 - Forma essenziale ex lege -
Applicazione in concreto - Principio della massima partecipazione alle procedure
competitive. Ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n.
445 del 2000, l’allegazione della copia fotostatica del documento di
identità…costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale
autenticità alla sua sottoscrizione e configurandosi come elemento della
fattispecie normativa diretta a comprovare, oltre alle generalità del
dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della
dichiarazione ad una determinata persona fisica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4420
del 2009), trattandosi perciò di un caso di forma essenziale stabilita dalla
legge (Cons. Stato, Sez. V, n. 3690 del 2009).Questa, pure essenziale,
prescrizione di carattere formale deve però essere applicata verificando se nel
contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto,
evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproporzionato e
perciò inutile rigore, venendo con ciò a ledere, per converso, l’altresì
rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive.
Pres. Barbagallo, Est. Meschino - T. s.r.l. (avv. Crisci) c. Impresa G. s.p.a.
(avv.ti Casavecchia, Giorgi e Romanelli) - (Conferma T.A.R. PIEMONTE,
n.3717/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2010, n. 7608
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07608/2010 REG.SEN.
N. 03666/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2010, proposto da Tedde S.r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Crisci, con domicilio eletto presso
Stefano Crisci in Roma, via Giulio Caccini, 1; Si.Co.Tek. Srl, rappresentata e
difesa dagli avv. Diego Lumbau, Stefano Crisci, con domicilio eletto presso
Stefano Crisci in Roma, via Giulio Caccini, 1;
contro
Impresa Guerrini Costruzioni Generali Spa, rappresentata e difesa dagli avv.
Marco Casavecchia, Luigi Giorgi, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto
presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;
nei confronti di
Comune di Stresa, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Teodosio
Pafundi, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da
Palestrina, 63;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 03717/2009, resa tra
le parti, concernente AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL PORTO TURISTICO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Impresa Guerrini Costruzioni
Generali Spa e del Comune di Stresa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere
Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Crisci, Ludovica Franzin per
delega dell'avv.to Guido Francesco Romanelli e l'avv.to Gianluca Contaldi per
delega dell'avv.to Mario Contaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Impresa Guerrini Costruzioni Generali S.p.a, con ricorso n. 1027 del 2009
proposto al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ha chiesto
l’annullamento: del bando e del disciplinare di gara, indetta dal Comune di
Stresa per l’affidamento dell’appalto integrato relativo all’esecuzione della
progettazione esecutiva e dei lavori di “completamento nuove opere porto
turistico”, nella parte, ove intesa prevedere l'allegazione di più copie del
documento di identità in relazione a dichiarazioni sottoscritte dallo stesso
soggetto e nella parte in cui contengono clausole di esclusione generiche; dei
verbali di gara non noti ivi compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria;
della determina n. 129 del 28.7.2009, non nota, con la quale sono stati
approvati i verbali di gara e aggiudicato provvisoriamente l'appalto integrato,
a corpo, alla S.r.l. TEDDE e quale capogruppo mandataria della costituenda
Associazione Temporanea con la mandante SI.CO.TEK Srl; della comunicazione del
31.7.2009 di esclusione della ricorrente dalla gara, a firma del responsabile
del servizio gestione del territorio area lavori pubblici e servizi tecnologici
della Città di Stresa; della comunicazione dell' 8.9.2009, a firma del
responsabile del detto servizio, di non accoglimento della richiesta di
riammissione alla gara formulata dalla ricorrente; di tutti gli altri atti
presupposti, connessi e consequenziali.
Nella suddetta nota del 31.7.2009 si comunica che l’esclusione della ricorrente
dalla gara è stata disposta in quanto gli allegati “H, a firma dell’Ing. Stefano
Puppo e dell’Ing. Giovanni Rolando, L, a firma dell’Ing. Stefano Puppo,
dell’Ing. Pierfrancesco Russo e dell’Ing. Giovanni Rolando, M,a firma dell’Ing.
Stefano Puppo e dell’Ing. Giovanni Rolando, complessivamente in numero di sei,
sono privi della carta di identità o documento equipollente”, considerato che
“l’omessa allegazione di copia del documento di identità alla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà” non costituisce mera irregolarità sanabile
ma “rende tali dichiarazioni formalmente difformi dal modello tipico delineato
dagli artt. 38 e 47 del testo unico 445/2000, che, perciò, non possono mai tener
luogo degli atti alternativi pubblicistici”.
2. Il T.a.r., con sentenza n. 3717 del 2009, ha accolto il ricorso e, per
l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato. Ha compensato tra le parti
le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado,
con domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione.
Le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.
Nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010 l’esame della domanda cautelare è
stato abbinato alla trattazione della causa nel merito.
4. All’udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si accoglie l’unico motivo di ricorso con il
quale è dedotta la violazione degli articoli 3 e 7 del d.P.R n. 445 del 2000
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”), nonché eccesso di potere per difetto di
istruttoria, violazione del principio della massima partecipazione alle gare,
aggravamento del procedimento, stante il fatto che la fotocopia del documento di
identità degli ingegneri Puppo e Rolando era stata allegata alla loro lettera di
accettazione dell’incarico di progettazione inclusa nella busta della
documentazione amministrativa e che gli stessi avevano inserito in tale busta
dieci allegati, corredati dalle relative copie dei documenti di identità,
omettendo di produrre tali copie per gli allegati H, L ed M.
Si afferma infatti nella sentenza che, pur sussistendo giurisprudenza che non
considera l’obbligo di allegazione all’offerta della fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore quale mero formalismo, con la conseguente
impossibilità di regolarizzazione se mancante, è da condividere la diversa
giurisprudenza che ritiene sufficiente, in quanto conforme alla lettera
dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, la circostanza della presenza nella
busta di una sola copia fotostatica dell’identità del dichiarante; ciò che si è
verificato nella specie, data la presenza nella busta di altre fotocopie dei
documenti di identità idonee a fugare ogni dubbio sulla paternità delle
dichiarazioni di cui agli allegati carenti.
2. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado, in quanto:
-ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 la produzione della fotocopia
del documento di identità del dichiarante è imprescindibile requisito formale
dell’autocertificazione, a garanzia della sua provenienza e tanto più
fondatamente la sua mancanza è sanzionata con l’esclusione dalla gara, come
previsto nel bando di cui qui si tratta, a fronte della drastica semplificazione
degli adempimenti consentita con il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 47 del d.P.R. citato;
-né il principio affermato nella sentenza, della validità di più dichiarazioni
personali fisicamente collegate ad un unico documento di identità del loro
dichiarante, è condivisibile riguardo al caso in esame, caratterizzato dalla
presenza di più dichiarazioni, rese peraltro da soggetti diversi, contenute in
documenti distinti, alcuni corredati e altri no dal documento di identità del
dichiarante, pure se inseriti nella medesima busta, provando ciò che le diverse
dichiarazioni non si sono formate nel medesimo contesto.
3. Le censure dedotte in appello sono infondate.
Infatti:
-gli articoli 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 dispongono
rispettivamente che “3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.” e che “1. L'atto di
notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.”;
-è indubbio che ai sensi di questa normativa “l’allegazione della copia
fotostatica del documento di identità…costituisce un fondamentale onere del
sottoscrittore, conferendo legale autenticità alla sua sottoscrizione e
configurandosi come elemento della fattispecie normativa diretta a comprovare,
oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità
soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica” (Cons. Stato,
Sez. VI, n. 4420 del 2009), trattandosi perciò di un caso di “forma essenziale
stabilita dalla legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3690 del 2009);
-il Collegio ritiene però che questa, pure essenziale, prescrizione di carattere
formale deve essere applicata verificando se nel contesto dei singoli casi lo
scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che
in concreto possano risultare di sproporzionato e perciò inutile rigore, venendo
con ciò a ledere, per converso, l’altresì rilevante principio della massima
partecipazione alle procedure competitive;
-nel caso di specie L’Amministrazione ha adottato, ad avviso del Collegio, una
siffatta interpretazione; nella circostanza per cui nella stessa busta vi erano
le dichiarazioni sostitutive, di cui qui si tratta, prive di fotocopia del
documento di identità (allegati H, L ed M) ma ne risultavano diverse altre
sottoscritte dai medesimi firmatari e regolarmente corredate dalla fotocopia del
loro documento di identità;esigere che “più dichiarazioni rese dalla stessa
persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme
probatorio (inserite in una stessa busta, contenente la “documentazione
amministrativa” per la gara), debbano necessariamente essere accompagnate,
ciascuna, da una copia del documento” si tramuta “in un formalismo senza scopo”
(Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2006, n. 25; cfr. anche Sez. IV, 5 marzo 2008,
n. 949), poiché la prova del nesso di imputabilità soggettiva della
dichiarazione alla persona fisica determinata da cui proviene emerge
oggettivamente dal riscontro del contesto documentale, risultando raggiunta la
finalità della normativa in materia e con ciò della legge di gara che ne
costituisce applicazione.
4. Per quanto considerato l’appello deve essere respinto
Le spese fra le parti private seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono
liquidate nel dispositivo. Ricorrono i presupposti per la compensazione fra le
altre parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a
favore della Impresa Guerrini Costruzioni Generali S.p.a, che liquida
complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00).
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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