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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
V, 28 ottobre 2010, Sentenza n. 7646
APPALTI - Revoca attestazione SOA - Possesso dei requisiti - False attestazione
- Non imputabilità della falsità all'impresa - Effetti - Richiesta di nuova
attestazione - Verifica. L'attestazione di qualificazione rilasciata sulla
base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia
imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione, d’altra parte, la non
imputabilità della falsità all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista
rilevanza in sede di e ai fini del rilascio di nuova attestazione. Pertanto, in
caso di falso non imputabile sussiste il requisito di ordine generale di non
aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione (Cons. Stato, sez. VI, n 128/2005; Id., 4/2/2010, n. 515). Ciò
comporta, tuttavia, che, nel definire il procedimento avviato con la richiesta
di nuova attestazione presentata da soggetto che, in passato, ha già conseguito
attestazione di qualificazione fornendo dati oggettivamente falsi, il soggetto
preposto alla definizione dell’istanza non può omettere di verificare
l’imputabilità o meno al soggetto istante della pregressa falsità. Né d’altra
parte la non imputabilità può dirsi esclusa per il solo fatto che la falsità ha
nel caso di specie involto certificazioni rilasciate da un ente pubblico, in
specie dalla Provincia di Imperia: dato, questo, da sé solo non dirimente in
sede di verifica dell’imputabilità, al soggetto che ha chiesto il rilascio
dell’attestazione, della falsità del dato prodotto con l’esibizione della
certificazione. (conferma sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: Sez. III n.
05763/2008),Pres. Severini - Rel. Garofoli - Dimensioni Nuove S.r.l. (avv.ti
Gaggero e Quaglia) c. Autorita' per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici, Axsoa
S.p.A. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 28 ottobre 2010, Sentenza n. 7646
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07646/2010 REG.SEN.
N. 09589/2008 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9589 del 2008, proposto da:
Dimensioni Nuove S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Gaggero, M.
Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso M. Alberto Quaglia in Roma, via G.
Carducci, 4;
contro
Autorita' per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici, Axsoa S.p.A.;
nei confronti di
Comune di Milano, Assicuratrice Edile S.p.A., Isof Costruzioni S.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 05763/2008, resa tra le
parti, concernente REVOCA ATTESTAZIONE SOA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. Roberto
Garofoli e udito l’avvocato Paoletti per delega di Gaggero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dalla
società odierna appellante avverso la delibera del 19 gennaio 2006 con cui
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici disponeva la revoca
dell’attestazione SOA rilasciata alla stessa società ad opera della Axsoa in
data 6 dicembre 2006.
Per una migliore comprensione della vicenda, giova sin d’ora considerare che,
prima che alla società ricorrente fosse rilasciata l’attestazione oggetto del
provvedimento dell’Autorità di vigilanza contestato in primo grado, era stata
rilasciata alla stessa società attestazione n. 7318/10/00 da parte della SOA
CQOP: quest’ultima, tuttavia, in data 20 settembre 2005, comunicava alla
Autorità di Vigilanza che, in sede di verifica per il rilascio della
attestazione in questione, erano emerse irregolarità, essendo state presentate
alcune certificazioni della Provincia di Imperia per lavori mai realizzati.
Nel corso dell’istruttoria, avviata dalla Autorità nell’esercizio dei poteri di
vigilanza sulle attestazioni, la società Dimensioni Nuove restituiva
l’attestazione n. 7318/10/00 e l’Autorità di vigilanza, con delibera del 13
ottobre, disponeva l’archiviazione del procedimento attivato ex art 14 del
d.p.r. n. 34 del 2000 essendo venuto meno l’oggetto del controllo, annotando sul
casellario informatico la notizia che l’attestazione n° 7318/10/00 era stata
emessa in base a certificazione falsa.
Successivamente, quindi, a fronte dell’istanza presentata dalla società, era in
suo favore rilasciata nuova attestazione SOA ad opera della Axsoa, oggetto del
provvedimento di revoca contestato in primo grado e dall’Autorità di vigilanza
adottato in ritenuta applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. f) d.P.R. n. 34
del 2000, laddove prevede, quale causa ostativa, l’avere reso “false
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”.
A sostegno della reiezione del ricorso di primo grado, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha sostenuto che l’AXSOA, nel corso del
procedimento per il rilascio della nuova attestazione, avrebbe omesso di
valutare il precedente della falsità, da intendersi in senso oggettivo,
erroneamente ritenendo che l’archiviazione del procedimento involgente la
precedente attestazione SOA precludesse qualsiasi valutazione relativa alla
circostanza di fatto della falsità della documentazione.
Avverso la sentenza insorge la società ricorrente sostenendone l’erroneità e
chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 12 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito espresse.
Giova considerare che se è vero certo che, come già sostenuto da questo
Consiglio di Stato, l'attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non
può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che
hanno dato causa alla falsità, sicché l'attestazione di qualificazione
rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la
falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione, non è
men vero, d’altra parte, che la non imputabilità della falsità all'impresa che
ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza in sede di e ai fini del
rilascio di nuova attestazione.
Invero, in caso di falso non imputabile sussiste il requisito di ordine generale
di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione (Cons. Stato, sez. VI, n 128 del 2005; Id., 4 febbraio 2010, n.
515).
Ciò comporta, tuttavia, che, nel definire il procedimento avviato con la
richiesta di nuova attestazione presentata da soggetto che, in passato, ha già
conseguito attestazione di qualificazione fornendo dati oggettivamente falsi, il
soggetto preposto alla definizione dell’istanza non può omettere di verificare
l’imputabilità o meno al soggetto istante della pregressa falsità.
E’ quanto non si è verificato nel caso di specie non emergendo in atti che la
AXSOA abbia provveduto, in sede di rilascio dell’attestazione del 6 dicembre
2006, alla suddetta obbligata verifica, certo non esigibile per la prima volta
dall’Autorità di vigilanza.
Il che appare dirimente ai fini della decisione del presente ricorso che, per le
esposte ragioni, va dunque respinto.
Né d’altra parte la non imputabilità può dirsi esclusa per il solo fatto che la
falsità ha nel caso di specie involto certificazioni rilasciate da un ente
pubblico, in specie dalla Provincia di Imperia: dato, questo, da sé solo non
dirimente in sede di verifica dell’imputabilità, al soggetto che ha chiesto il
rilascio dell’attestazione, della falsità del dato prodotto con l’esibizione
della certificazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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