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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI, 15 novembre 2010, Sentenza n. 8053
DIRITTO AGRARIO - OGM - Art. 2 D.L.. n. 279/2004 - Art. 1, c. 2 d.lgs. n.
212/2001 - Introduzione di colture transgeniche -Assenza di pregiudizio per le
attività agricole preesistenti - Arresto procedimentale - Obbligo, derivante da
giudicato, di concludere il procedimento - Adozione del procedimento conclusivo
di rigetto - Violazione o elusione della decisione - Esclusione. A tenore
dell’art. 2, d.l. n. 279/2004 e dell’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 212/2001, le
colture transgeniche vanno introdotte senza pregiudizio per le attività agricole
preesistenti, e nel provvedimento autorizzatorio sono stabilite misure idonee a
garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà
geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da
prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente
circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e
pedoclimatiche. Tanto considerato, a fronte dell’obbligo per l’Amministrazione,
derivante dalla decisione del Consiglio di Stato, di concludere il procedimento
autorizzatorio, l’adozione del provvedimento conclusivo, ancorché di rigetto, si
configura come esecuzione, e non come violazione o elusione della decisione.
Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis - Azienda agricola S. (avv. Pirocchi) c.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato) - (Dichiara
inammissibile il ricorso) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15 novembre 2010, n. 8053
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08053/2010 REG.SEN.
N. 04706/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 4706 del 2010, proposto da Azienda
agricola Silvano Dalla Libera, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele
Pirocchi, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Salaria, n. 280;
contro
Ministero delle politiche agricole e forestali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI, n. 183/2010, resa tra le parti,
concernente DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE MESSA IN COLTURA DI VARIETA' DI MAIS
GENETICAMENTE MODIFICATE
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere
Rosanna De Nictolis e udito per il ricorrente l’avvocato Gabriele Pirocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’Azienda Agricola Silvano Dalla Libera chiede
l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010
n. 183.
Tale Azienda aveva presentato al Ministero delle politiche agricole istanza di
autorizzazione per la messa in coltura di varietà di mais geneticamente
modificate iscritte nel catalogo comune europeo.
Con nota 18 aprile 2007 il Ministero dichiarava di non poter procedere
all’istruttoria della richiesta di autorizzazione nelle more dell’adozione, da
parte delle Regioni, dei piani di coesistenza tra colture convenzionali,
biologiche e transgeniche.
2. La decisione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dalla
medesima azienda agricola statuendo che:
essendo le varietà di mais in questione già iscritte nel catalogo comune
europeo, e non essendovi pertanto ostacoli di carattere sanitario o ambientale,
“non è (…) contestato che la richiesta di autorizzazione è in astratto
accoglibile”;
“il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato
alla previa adozione dei piani di coesistenza”, in attesa dei quali non viene
meno “l’obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori”;
“il principio di precauzione (…) si palesa (…) inconferente, non avendo
l’Amministrazione indicato specifici studi scientifici ai quali potrebbe essere
eventualmente ricondotto un rischio per la salute umana, o altri beni o diritti
fondamentali, derivante dalla conclusione positiva dei medesimi procedimenti”.
La decisione conclude nel senso che “Va dichiarato l’obbligo
dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di autorizzazione”.
3. Dopo tale decisione il procedimento autorizzatorio è stato riattivato e
concluso con il decreto 19 marzo 2010 che respinge la domanda di autorizzazione.
4. Contro tale decreto si rivolge l’azione di ottemperanza, fondata sull’assunto
che tale decreto sarebbe violativo e/o elusivo del giudicato.
Ad avviso di parte ricorrente dal giudicato deriverebbe il dovere
dell’Amministrazione non solo di concludere il procedimento autorizzatorio con
provvedimento espresso, ma di concluderlo anche con provvedimento espresso
favorevole.
Parte ricorrente contesta il provvedimento di diniego, lamentando che esso si
basa su un’asserita difficoltà di assicurare la coesistenza, nella Regione
Friuli Venezia Giulia, tra coltivazioni transegeniche, biologiche e
convenzionali, fondata su argomenti tecnici non condivisibili.
5. Parte resistente oppone che dal giudicato deriverebbe solo l’obbligo di
concludere il procedimento autorizzatorio con provvedimento espresso, e non
anche con provvedimento espresso necessariamente favorevole, sicché non vi
sarebbe né violazione né elusione del giudicato.
6. La proposta azione di ottemperanza è inammissibile.
6.1. Ritiene il Collegio che, anche dopo l’entrata in vigore del cod. proc. amm.,
l’oggetto del giudizio di ottemperanza non sia qualsivoglia provvedimento
amministrativo adottato dopo la sentenza del giudice e relativo al contenzioso
oggetto del pregresso giudizio di cognizione, ma sia la verifica della corretta
attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e), art. 112, co. 1, cod. proc.
amm.), e dunque la verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi
abbia o meno dato puntuale esecuzione.
6.2. Nel caso di specie, la decisione del Consiglio di Stato, di cui oggi si
chiede l’ottemperanza, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di
provvedere sull’istanza di autorizzazione, ritenendo illegittimo l’arresto
procedimentale motivato dalla mancata adozione da parte delle Regioni italiane
dei c.d. piani di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e
convenzionali.
Il bene della vita riconosciuto dalla decisione è stato pertanto il diritto alla
conclusione del procedimento – illegittimamente arrestato – con un provvedimento
amministrativo espresso, da adottarsi nel rispetto delle norme vigenti, e non
invece, come sostiene parte ricorrente, il diritto alla conclusione del
procedimento con un provvedimento senz’altro favorevole.
La decisione del Consiglio di Stato si è limitata ad affermare che il
procedimento autorizzatorio non può subire arresti motivati dalla mancata
adozione dei piani di coesistenza, e che deve pertanto essere concluso,
valutando in sede di procedimento autorizzatorio le questioni di coesistenza,
non ha indicato quale debba essere l’esito finale del procedimento
autorizzatorio né come dovessero essere risolte le questioni di coesistenza.
Resta implicito, in base al giudicato, che il procedimento autorizzatorio,
illegittimamente arrestato, va ripreso e va condotto nel rispetto delle norme
vigenti e, segnatamente, l’art. 2, d.l. n. 279/2004 e l’art. 1, co. 2, d.lgs. n.
212/2001, a tenore dei quali le colture transgeniche vanno introdotte senza
pregiudizio per le attività agricole preesistenti, e nel provvedimento
autorizzatorio sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti
da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in
contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non
arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle
peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.
6.3. Tanto considerato, a fronte dell’obbligo per l’Amministrazione, derivante
dalla decisione del Consiglio di Stato, di concludere il procedimento
autorizzatorio, l’adozione del provvedimento conclusivo, ancorché di rigetto, si
configura come esecuzione, e non come violazione o elusione della decisione.
Le questioni poste con il presente ricorso contro il provvedimento di diniego di
autorizzazione non sono questioni di violazione o elusione del giudicato, ma
questioni di legittimità, su uno spazio non coperto dal giudicato, concernenti
il nuovo provvedimento afferente alle modalità di risoluzione dei problemi di
coesistenza di colture diverse.
6.4. Pertanto, il provvedimento doveva essere gravato non con azione di
ottemperanza, ma con nuovo ricorso impugnatorio.
6.5. Né il presente giudizio di ottemperanza può essere convertito in ricorso
impugnatorio, difettando l’essenziale presupposto della competenza del giudice,
in quanto il ricorso impugnatorio doveva essere proposto al giudice di primo
grado.
6.6. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto
della condizione dell’azione (inottemperanza), salva la facoltà della parte di
proporre ricorso impugnatorio in primo grado, rivolgendo al giudice competente
per il ricorso di primo grado anche l’istanza di rimessione in termini ove ne
ricorrano i presupposti.
7. Le spese di lite devono essere compensate, ricorrendo per ciò giuste ragioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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