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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27/11/2010, Sentenza n. 8251


 

DIRITTO URBANISTICO - Azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi per effetto di DIA - Principio di effettività della tutela giurisdizionale - Tutela sostanziale degli interessi azionati. Nel caso di un indubbio collegamento tra l’azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi per effetto di DIA e del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza tesa all’annullamento del titolo stesso, sussiste la necessità di non dichiarare inammissibile il ricorso nel suo complesso ma di privilegiare, e quindi di considerare ammissibile, quanto meno l’azione alla quale il ricorrente risulta avere maggiore interesse (C. di S., VI, n. 893/1987 e più recentemente, C.d.S, VI, n.6896/2004). (riforma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00195/2006) Vadalà (avv.ti Colombo, Tedeschini e Murru) c. Comune di Vermezzo (avv.ti Vaiano e Venghi) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27/11/2010, Sentenza n. 8251

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Proposizione del ricorso amministrativo - C.d. ricorso cumulativo - Presupposti. Il ricorso deve essere rivolto a pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto (C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018; 3.11.1998 n. 1421; 11.6.1997 n. 629 e più recentemente, C.d.S., IV, n.1617/2010). (riforma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00195/2006) Vadalà (avv.ti Colombo, Tedeschini e Murru) c. Comune di Vermezzo (avv.ti Vaiano e Venghi) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27/11/2010, Sentenza n. 8251


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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 08251/2010 REG.SEN.
N. 03750/2006 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 3750 del 2006, proposto dalla signora Vadala' Elvira, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Colombo, Federico Tedeschini e Giovanni Luca Murru, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;
contro
Il Comune di Vermezzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e Claudio Venghi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
nei confronti di
Il signor Litta Luigi e la s.r.l. Ippos, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Della Valle e Guido Salvadori Del Prato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Della Valle in Roma, piazza Mazzini n. 8 - Sc. C;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00195/2006, resa tra le parti, concernente DIA EDILIZIA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’avv. Tedeschini e l'avv. Resta, su delega dell’avv. Vaiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.- Con ricorso al TAR Lombardia, la sig.ra Elvira Vadalà, premesso di essere proprietaria di un edificio di civile abitazione ubicato in v. Barelli del Comune di Vermezzo (in zona classificata RV dal PRG ed insistente catastalmente sul mappale n. 191/fg.3), esponeva che su due mappali (n. 216 e n. 192) entrambi confinanti con la sua proprietà, il Comune assentiva, mediante due distinte D.I.A., due interventi edilizi in favore del sig. Luigi Litta (al quale, nella realizzazione degli interventi, subentrava poi la società Ippos); il primo intervento, sulla particella n. 216, consistente nella nuova edificazione di 5 villette a schiera (DIA n. 18/2005), il secondo, sulla particella n.192 costituito dalla ristrutturazione di un preesistente edificio di proprietà del sig. Litta (DIA n. 40/2005).

L’esponente, ritenendo entrambi gli interventi integrare una grave lesione della normativa urbanistico edilizia, sollecitava il Comune (prima con due istanze e poi con una formale diffida) ad assumere i provvedimenti cautelari previsti dalla legge.

Non avendo ottenuto esito alcuno, la sig.ra Vadalà adiva il TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento delle summenzionate DIA, del silenzio formatosi sull’istanza presentata al Comune di Vermezzo (tesa all’esercizio da parte di quest’ultimo dei poteri repressivi nei confronti delle menzionate dichiarazioni di inizio di attività edilizia) e proponendo altresì domanda di risarcimento del danno, costituito dal depauperamento del valore della proprietà per effetto delle costruzioni realizzate.
L’interessata supportava il ricorso con motivi così riassumibili:
a- quanto alla contestazione della DIA n. 18/2005:
- eccesso di potere sotto vari profili, violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e della normativa sulla DIA, sotto il profilo del mancato esercizio del potere inibitorio; violazione delle previsioni insediative del PRG;
- violazione ed errata applicazione degli artt. 12 del t.u. n.380/2001, degli artt. 8 e 15 delle NTA di PRG, sotto diversi profili;
- violazione dell’art.36 del regolamento edilizio comunale ed altri profili di violazione di legge in materia di oneri concessori;
- violazione ed omessa applicazione degli artt. 16 r.d. n.274/1929, 23 e 64 t.u. edilizia, 4 legge reg.le n.22/99 e 42 legge reg. n.12/05, 4 legge n. 493/1993, sotto diversi profili;
- violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990;
- ulteriori profili di eccesso di potere e di violazione della normativa sulla DIA con riferimento ai poteri inibitori.
b- contro la DIA n. 40/2005:
- violazione dell’art. 9 del DM n.1444/1968 e 872 cod. civ., in merito alla distanza dell’edificio oggetto di ristrutturazione;
- violazione degli artt. 16 del t.u. sull’edilizia, 43 e 44 della legge regionale n. 12/2005; violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
- violazione degli artt. 4 legge regionale n.22/1999, 19 della legge n.241/1990, 4 della legge n.493/1993, 23 del t.u. sull’edilizia e 42 della legge regionale n.12/2005.
c- avverso il silenzio formatosi sulla diffida:
- invalidità derivata da quella inerente le DIA;
- violazione per errata o mancata applicazione degli artt. 4 della legge regionale n. 22/99, 41 e 42 della legge regionale n. 12/2005, 11, 22 e 23 del t.u. sull’edilizia, 19 e 20 della legge n. 241/1990 e diversi profili di eccesso di potere.

2.- Con la sentenza epigrafata il TAR dichiarava inammissibile il ricorso in quanto cumulativamente proposto avverso due atti ritenuti distinti ed autonomi e non connessi fra loro, nonché per aver introdotto due differenti azioni (annullamento e silenzio-inadempimento) col medesimo atto introduttivo del giudizio.

3.- La signora Vadalà ha appellato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma, argomentando a favore della piena ammissibilità del ricorso (ed in via subordinata la eccessiva latitudine della sentenza impugnata, che ben avrebbe potuto ritenere ammissibile il ricorso almeno in parte) e domandando quindi a questo giudice d’appello di definire nel merito l’impugnativa di primo grado.

4.- Si sono costituiti nel giudizio il Comune di Vermezzo ed i controinteressati in primo grado, odierni appellati, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie articolate argomentazioni difensive.

5.- Con l’ordinanza n. 3379 del 2006 questa Sezione, considerato l’appello non sprovvisto di “fumus”, ma rilevato anche che l’intervento edilizio risultava già ultimato nelle linee strutturali (non residuando perciò spazio per misure inibitorie), ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, formulata dall’appellante.

6.- Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2010, l’appello è stato trattenuto in decisione.

7. Ritiene preliminarmente il Collegio che sia fondata la censura dell’appellante, secondo cui il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, violando i principi sulla effettività della tutela giurisdizionale.

7.1- Premesso il principio per il quale il divieto di ricorso cumulativo è finalizzato ad evitare confusione tra controversie del tutto differenti o innescate da atti amministrativi promananti da autorità diverse e senza alcun collegamento tra loro, l’appellante ha correttamente evidenziato che le due DIA censurate in primo grado sono state rivolte alla medesima amministrazione (il Comune di Vermezzo), riguardano due interventi edilizi, avviati dal medesimo soggetto confinante ed entrambi censurati sotto il profilo della lesione del medesimo bene della vita in titolarità dell’interessata, costituito dal depauperamento del valore della proprietà per effetto delle costruzioni realizzate.

La Sezione condivide e fa propria la giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale il principio secondo cui “il ricorso deve essere rivolto a pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto (v. C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018; 3.11.1998 n. 1421; 11.6.1997 n. 629 e più recentemente, C.d.S., IV, n.1617/2010).

7.2.- L’inammissibilità non sussiste anche nell’ulteriore profilo rilevato dal TAR (e pure contestato dall’appellante) con riferimento alla proposizione di azioni diverse nel medesimo processo e contro atti collegati.

L’appellante ha del tutto correttamente richiamato il principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché la giurisprudenza amministrativa che privilegia l’esigenza di procedere ad una tutela sostanziale degli interessi azionati.

Pertanto, ribadita la sussistenza, nella fattispecie, di un indubbio collegamento tra l’azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi per effetto di DIA e del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza tesa all’annullamento del titolo stesso, la Sezione deve ribadire la necessità di non dichiarare inammissibile il ricorso nel suo complesso ma di privilegiare, e quindi di considerare ammissibile, quanto meno l’azione alla quale il ricorrente risulta avere maggiore interesse (cfr. C. di S., VI, n. 893/1987 e più recentemente, C.d.S, VI, n.6896/2004).

Peraltro questo principio è stato pienamente recepito dalla nuovo codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010, il quale, all’art. 32, dispone che è sempre ammesso il cumulo di domande connesse, chiarendo inoltre che se le azioni proposte sono soggette a riti differenti, si applica il rito ordinario.

Per di più, nella specie si deve tenere conto degli ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali sulla natura della d.i.a. e sulle azioni proponibili da parte dell’interessato leso dai conseguenti lavori, quando non sussistano i presupposti previsti dalla normativa di settore.
Poiché vi sono stati anche orientamenti giurisprudenziali che hanno ravvisato la proponibilità di azioni di accertamento (e dovendosi nella specie considerare irrilevante la questione di principio sulla identificazione dell’azione proponibile, poiché i termini decadenziali risultano comunque rispettati), risultano anche i presupposti per ravvisare un errore scusabile, in relazione alla contestuale proposizione delle domande di accertamento riguardanti le due distinte d.i.a.

8. L’accoglimento del primo motivo d’appello, con conseguente riforma della decisione, comporta la necessità di esaminare, come espressamente richiesto, i motivi posti a sostegno del ricorso di primo grado, con riferimento alla riproposta azione volta a far rilevare l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all’azione risarcitoria.

A tal fine il Collegio reputa indispensabile acquisire agli atti una documentata relazione, redatta e sottoscritta dall’Ufficio tecnico comunale, recante le caratteristiche edilizie degli interventi realizzati sul mappale n. 216 (DIA n.18/2005), e che chiarisca in particolare la misura e il numero dei piani previsti e realizzati, sia per le superfici residenziali che per quelle non abitabili o accessorie.

Il deposito di tale documentazione, presso la Segreteria della Sezione, dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla eventuale sua previa notifica a istanza di parte.

Ogni ulteriore statuizione resta riservata.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), pronunziando in ordine al ricorso in epigrafe:
1.- accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione, nei quali, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata;
2.- per il resto, riservata ogni altra decisione in rito, merito e spese sull’appello, ordina al Comune di Vermezzo, in persona del Sindaco pro-tempore, di depositare la documentazione di cui in premessa presso la Segreteria della Sezione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua previa notifica a istanza di parte.

Fissa la successiva trattazione nel merito dell’appello alla prima pubblica udienza dell’11 gennaio 2011.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                                                                     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 


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