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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15 dicembre 2010, n. 8931
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Termine per la
conclusione del procedimento - Natura ordinatoria - Intervento nel procedimento
in corso, successivamente alla scadenza del termine, dei soggetti aventi titolo
- Legittimità. Il termine per la conclusione del procedimento è di tipo
ordinatorio, il cui inutile decorso non è idoneo a determinare l’illegittimità
del provvedimento successivamente adottato (Cons. Stato Sez. VI: 25 giugno 2008,
n. 3215; 14 gennaio 2009, n. 140), per cui se l’Amministrazione conserva la
potestà di provvedere anche dopo la scadenza del termine suddetto non vi è
motivo di ritenere che, fino a quando non abbia provveduto, non possano
intervenire nel procedimento tuttora in corso i soggetti aventi titolo a farlo
(salvo che l’intervento non risulti in concreto svolto a ridosso della
emanazione del provvedimento, dovendosi salvaguardare il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione). Pres. Maruotti, Est. Meschino -
Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avv. Stato) c. Italia Nostra
onlus (n.c.) - (Riforma T.A.R. LIGURIA, n. 1851/2009). CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI - 15/12/2010, n. 8931
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08931/2010 REG.SEN.
N. 00153/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2010, proposto dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Italia Nostra-Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituitosi in questo grado del giudizio;
nei confronti di
Il Comune di Chiavari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi e Franco Rusca, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare,
14a/4;
e con l'intervento di
La s.r.l. Gli Scogli, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Maria Alessandra
Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Alessandra
Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;
i
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01851/2009, resa tra
le parti, concernente ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. Scogli S.r.l. e del
Comune di Chiavari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Consigliere
Maurizio Meschino e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Ventrella e gli
avvocati Pafundi e Sandulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Italia Nostra-Onlus, con ricorso n. 517 del 2008 proposto al TAR per la
Liguria, ha chiesto l’annullamento:
- della determinazione 8 aprile 2008 n. 49 del Dirigente del settore I del
Comune di Chiavari, avente ad oggetto “Alienazione immobili di proprietà
comunale denominato ex Colonia Fara. Indizione procedura concorsuale pubblica.
Approvazione avviso di asta pubblica”;
- della deliberazione G.C. 8 aprile 2008 n. 87 avente identico oggetto;
- della deliberazione C.C. 9 ottobre 2007 n. 49 avente analogo oggetto;
- della delibera della Giunta comunale 18 giugno 2007 n. 58 di analogo oggetto;
- del provvedimento del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Liguria 19 settembre 2007 di dichiarazione di interesse culturale
particolarmente importante del bene;
- del parere 24 dicembre 2007 del Soprintendente ai beni architettonici e per il
paesaggio della Liguria 24 dicembre 2007;
- del provvedimento del Direttore regionale per i beni culturali 3 marzo 2008 n.
1824 di autorizzazione al Comune di Chiavari a procedere all’alienazione del
bene, di tutti gli altri atti presupposti e preparatori e conseguenti.
2. Il T.a.r., con la sentenza n. 1851 del 2009, ha dichiarato irricevibile il
ricorso nella parte in cui ha impugnato il provvedimento della Direzione
regionale dei beni culturali e paesaggistici della Liguria del 19 settembre
2007, recante la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante
del bene, lo ha accolto nel resto e, per l’effetto, ha annullato gli altri
provvedimenti impugnati, compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe, il Ministero per i beni e le attività culturali ha
chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di primo grado
sia integralmente respinto.
La s.r.l. “Gli Scogli”, interveniente ad adiuvandum in primo grado, si è
costituita nel presente grado del giudizio in data 9 aprile 2010, depositando
memoria il 15 ottobre 2010.
Il Comune di Chiavari, con la memoria di replica del 3 novembre 2010, ha dedotto
l’inammissibilità della costituzione della detta società ed ha aderito alle
conclusioni dell’appellante.
4. All’udienza del 16 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
1. Per il suo carattere preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità
della costituzione della s.r.l. “Gli Scogli s.r.l.”, dedotta dal Comune di
Chiavari e motivata con l’avvenuta presentazione da parte della detta società di
un appello (R.G.R. n. 3486 del 2009) avverso una sentenza del medesimo T.A.R.
per la Liguria (n. 255 del 2009): ad avviso del Comune, si sarebbe in tal modo
‘consumata’ l’azione di secondo grado a tutela degli interessi vantati.
Ritiene la Sezione che l’eccezione vada respinta.
Nella specie, la società è intervenuta in primo grado ad adiuvandum, cioè
per sostenere le censure dell’originaria ricorrente Italia Nostra-Onlus,
proposte contro i provvedimenti che hanno riguardato il procedimento volto
all’alienazione della ex ‘Colonia fara’, di proprietà comunale e posto nelle
immediate adiacenze di beni di sua proprietà.
La medesima società ha interesse a partecipare nel giudizio, perché ha dedotto –
sulla base di considerazioni ragionevoli – che a seguito della alienazione del
compendio immobiliare, in relazione al contenuto degli atti impugnati da Italia
Nostra-Onlus – vi sarebbero negative incidenze sul regime giuridico delle aree,
per un disposto divieto di frazionamento dell’area pertinenziale, oggetto di
piano di recupero SUA, incidente anche su beni di sua proprietà.
Sotto tale profilo, nessun rilievo preclusivo può avere la proposizione di un atto di appello avverso una sentenza resa dal TAR in un diverso giudizio.
2. Si può pertanto esaminare l’atto di appello.
2.1. Il TAR ha accolto il ricorso di primo grado a causa del mancato esame delle
osservazioni proposte il 31 gennaio 2008 dall’Associazione ricorrente, “Italia
Nostra-Onlus”, nel procedimento concluso con il provvedimento della suddetta
Direzione regionale, n. 1824 del 3 marzo 2008, di rilascio dell’autorizzazione
all’alienazione del suddetto immobile.
Ad avviso del TAR, il vizio sussisterebbe malgrado la medesima Direzione abbia
comunicato all’Associazione (con nota n. 2868 del 14 aprile 2008) il mancato
accoglimento delle osservazioni stesse.
La sentenza gravata ha rilevato che le osservazioni dell’Associazione sono da
qualificare:
a) tempestive, poiché, pur essendo scaduto il termine di conclusione del
procedimento alla data della loro presentazione, la Direzione ha successivamente
chiesto alla Regione Liguria di esprimersi sull’alienazione del bene, avendo
evidentemente il tempo per valutarle;
b) pertinenti, come dimostrato dalla stessa Direzione nel momento in cui le ha
analiticamente considerate per confutarle con la citata nota n. 2868 del 14
aprile 2008.
Il TAR ha altresì ritenuto non applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241
del 1990, essendo il provvedimento de quo di natura discrezionale.
2.2. Nel suo atto di appello, il Ministero per i beni e le attività culturali ha
dedotto che:
- le osservazioni dell’Associazione Italia Nostra sono pervenute oltre i novanta
giorni prescritti per la conclusione del procedimento, sicché non sarebbe sorto
l’obbligo di considerarle, altrimenti vi sarebbe stato un indebito aggravio del
procedimento;
- il vizio riscontrato dal TAR non sarebbe desumibile dalla emanazione della
nota dell’Amministrazione del 14 aprile 2008, poiché inviata in adempimento di
un generico dovere di collaborazione, ma non a fini di riapertura del
procedimento, rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione considerare
osservazioni tardive, con il chiarimento, nella specie, grazie a tale nota della
non rilevanza delle dette osservazioni ai fini del procedimento;
- neppure avrebbe rilievo la richiesta di parere fatta dalla stessa
Amministrazione alla Regione Liguria il 25 gennaio 2008, in quanto anteriore
all’intervento di Italia Nostra e comunque obbligatoria ai sensi dell’art. 57,
comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, avendo peraltro provveduto l’Amministrazione
in assenza del parere per l’inutile decorso del relativo termine.
3. L’appello è fondato nei termini che seguono.
3.1. Il Collegio ritiene anzitutto, rispetto alla questione di principio
relativa alla asserita tardività delle osservazioni presentate da Italia Nostra,
di dover affermare che:
- per la giurisprudenza consolidata, il termine per la conclusione del
procedimento è di tipo ordinatorio, il cui inutile decorso non è idoneo a
determinare l’illegittimità del provvedimento successivamente adottato (Cons.
Stato Sez. VI: 25 giugno 2008, n. 3215; 14 gennaio 2009, n. 140), per cui se
l’Amministrazione conserva la potestà di provvedere anche dopo la scadenza del
termine suddetto non vi è motivo di ritenere che, fino a quando non abbia
provveduto, non possano intervenire nel procedimento tuttora in corso i soggetti
aventi titolo a farlo (salvo che l’intervento non risulti in concreto svolto a
ridosso della emanazione del provvedimento, dovendosi salvaguardare il principio
di buon andamento della pubblica amministrazione);
- nella specie, l’Associazione Italia Nostra ha presentato la propria memoria il
31.1.2008 e perciò con notevole anticipazione temporale rispetto all’adozione
del provvedimento di autorizzazione all’alienazione del bene, avvenuta più di un
mese dopo, il 3 marzo successivo;
- la stessa memoria è risultata senza contestazioni pertinente all’oggetto del
procedimento, poiché, dopo aver prospettato osservazioni sulla dichiarazione di
interesse culturale del bene, ha sviluppato annotazioni specifiche sul
procedimento di autorizzazione alla alienazione del bene, relative alla
necessaria consultazione della Regione, nonché indicato l’opportunità di
valutare altre possibili destinazioni dell’immobile, nella permanenza della
proprietà pubblica.
Vanno pertanto respinte le deduzioni dell’appellante sulla irrilevanza delle
osservazioni presentate ‘fuori termine’ dalla Associazione Italia Nostra
3.2. Il Collegio osserva però che, come correttamente dedotto nell’atto di
appello, con la nota del 14 aprile 2008 la Soprintendenza ha preso specifiche
posizioni in ordine alle osservazioni presentate, argomentando su ciascuno dei
punti sollevati.
In particolare, quanto alla dichiarazione di interesse culturale e alla
consultazione della Regione, l’amministrazione ha constatato che tali passaggi
procedimentali vi sono stati, con acquisizione di un parere favorevole (che ha
nella sostanza condiviso e fatto proprie le relative valutazioni), e, infine,
con riguardo al procedimento di alienazione del bene ed alle funzioni di legge
spettanti al riguardo della Soprintendenza di Stato, confermando questa la
propria doverosa disponibilità ad ogni ulteriore intervento per la salvaguardia
del bene.
Si deve allora affermare che la nota di risposta in questione, recando
specifiche e motivate controdeduzioni alle osservazioni presentate, ha integrato
il precedente provvedimento che aveva formalmente ‘concluso’ il procedimento.
Non si tratta, sotto tale profilo, di una postuma integrazione di un precedente
provvedimento sub iudice, ma di un rinnovato e motivato provvedimento – che ha
ribadito gli effetti della autorizzazione alla alienazione del bene - in
occasione del riesercizio del potere, con tempi differiti in considerazione
della acquisizione tardiva delle osservazioni formulate dalla Associazione.
4. Per quanto considerato, l’appello è fondato e deve perciò essere accolto.
Pertanto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va
respinto.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.
Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello
in epigrafe n. 153 del 2010 e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo
grado, respinge il ricorso originario n. 517 del 2008.
Condanna in solido Italia Nostra-Onlus, appellata, e “Gli Scogli s.r.l.”,
interveniente, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida
in euro 6.000,00 (seimila/00) a favore del Ministero per i beni e le attività
culturali ed in euro 4.000, 00 (quattromila/00) a favore del Comune di Chiavari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ritorna alle
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